LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI RICERCA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI (LEGGE REGIONALE N.3 DELL’ 1/02/2006)
STRUTTURA DELLA LEGGE La legge regionale sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei consta di 14 articoli e di alcune note specifiche che rimandano ad altre leggi ( leggi quadro) per le materie attinenti la legge ma su cui la legge stessa non ha introdotto norme specifiche.
ARTICOLI Art.1 – costituisce l’assunto stesso della legge che “disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, al fine di salvaguardare l’ambiente, la salute pubblica e promuovere, nel rispetto della conservazione del patrimonio naturale, l’incremento dei fattori produttivi e dell’economia locale”(sic..)
ASPETTI PARTICOLARI DELL’ART. 1 COMMA UNO Disciplina raccolta e commercializzazione funghi epigei spontanei. Salvaguardia dell’ambiente Salvaguardia della salute pubblica Rispetto e conservazione del patrimonio naturale Incremento dei fattori produttivi dell’economia locale.
Comma due RIFERIMENTI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE CONTROLLI DISCIPLINA SANITARIA
Art.2 L’art.tratta in maniera dettagliata delle norme cui attenersi per poter andare a raccogliere funghi individuando i soggetti destinatari e la conseguente forme di comportamento. In pratica viene istituito il “TESSERINO” e le varie tipologie di tesserino. DESTINATARI: A)Il soggetto richiedente il tesserino ( cittadino) B) Il soggetto che lo rilascia (il Comune) Tesserino: -AMATORIALE -PROFESSIONALE -SCIENTIFICO
TESSERINO AMATORIALE Viene rilasciato al cittadino che abbia compiuto almeno 14 anni , a seguito di frequenza di un appositi corsi di formazione, stabiliti sulla base di precisi indirizzi dell’Assessorato Reg.Agricoltura e foreste, della durata minima di 15 ore (10 ore teoriche 5 ore pratiche), che ne faccia richiesta al Comune di residenza, dietro versamento di € 30,00 e corredando la richiesta con la ricevuta del versamento e con due foto formato tessera. Il tesserino di colore “VERDE”, abilita su tutto il territorio regionale, alla raccolta giornaliera di kg. 4 (quattro) di funghi. I minori di 14 anni possono raccogliere funghi se accompagnati da un adulto in possesso di tesserino, e la quantità di funghi raccolta dal minore si somma per raggiungere i 4Kg. Il tesserino ha validità quinquennale, ma la tassa va pagata annualmente e sulla base del prezzo stabilito annualmente dall’Ass.Reg.
TESSERINO PROFESSIONALE Va rilasciato a qualsiasi cittadino che ne faccia richiesta al Comune di residenza e che dimostri ( basta una sola delle seguenti condizioni). Di effettuare la raccolta per una significativa integrazione del proprio reddito; Abbia la qualifica di imprenditore agricoli professionale; Abbia in gestione l’uso di un bosco; Sia socio di cooperative agricolo-forestali Il costo è fissato in € 100,00 (cento) annue.Sono consentite raccolte fino a 12 Kg. giornaliere. La durata ed il rinnovo sono identici a quello del tesserino amatoriale.
TESSERINO SCIENTIFICO Viene rilasciato al cittadino che ne faccia richiesta al comune di residenza dietro versamento di € 30,00 per comprovati motivi di studio e di ricerca ( non esiste una classificazione dei requisiti di cui il cittadino debba essere in possesso n.d.r.), e consente la raccolta di funghi epigei spontanei in quantità “strettamente necessaria allo studio ed alla ricerca. La richiesta del tesserino scientifico esonera dalla frequenza del corso di formazione in quanto presuppone che chi richieda tale tesserino sia già in possesso di conoscenze tali da ritenere superflua la frequenza del corso.
Art.3 Si occupa e regolamenta il comportamento dei proprietari e dei conduttori di fondi privati, esonerandoli dall’obbligo del tesserino e relativo pagamento, purché raccolgano funghi solo ed esclusivamente nel proprio fondo, ma ne sancisce anche l’obbligo di disporre delle tabelle lungo il fondo stesso ogni venti metri con un divieto di raccolta ben visibile, qualora non vogliano consentire la raccolta nel proprio fondo. ( Ai fini di una maggiore sicurezza). (problematica aperta per i fondi recintati-diritto di tutela della proprietà privata e della sua violazione).
ART.4 Indica le norme (modalità) a cui bisogna attenersi durante la raccolta, da cui promanano quasi tutte le sanzioni in caso di violazione. Comportamenti e divieti: Niente raccolta nelle ore notturne (divieto) Raccolta massima kg.4(divieto di superare la quantità), salvo che il peso superiore non sia raggiunto da un unico esemplare (deroga al divieto). Conservare gli esemplari raccolti in modo che se ne possano stabilire le caratteristiche per una determinazione precisa delle specie (comportamento) e pulirli sommariamente luogo di raccolta( comportamento). I funghi raccolti debbono essere trasportati in contenitori areati e intrecciati preferibilmente con fibre naturali (comportamento e relativo divieto) onde consentire la diffusione delle spore.
% E) E’ vietata la raccolta e la commercializzazione dell’Amanita caesarea (Ovolo) allo stadio chiuso( duplice motivo: Il fungo non ha sporato; il fungo può essere scambiato con Amanite velenose).La raccolta è consentita solo dopo la lacerazione naturale del velo generale che ne permette l’identificazione. F) E’ vietato raccogliere funghi con diametro inferiore a quello stabilito con successivo decreto del pres.Regione ( in mancanza vedi legge quadro).(entro sessanta giorni dalla legge.Ancora non c’è). G) E’ vietato per la raccolta l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino e l’apparato radicale superficiale della vegetazione. E’ vietata inoltre l’asportazione della “cotica” superficiale del terreno anche per fini commerciali, salvo che per canali irrigui, manutenzione stradelle, passaggi per pratiche colturali, con l’obbligo del ripristino del primiero stato.
E’ VIETATA LA DISTRUZIONE VOLONATARIA DEI CARPOFORI DI QUALSIASI SPECIE (ANCHE QUELLE VELENOSE)
ART.5 (DIVIETI) In tutto il territorio regionale è fatto divieto di istituire riserve per la raccolta a pagamento E’ vieta la raccolta in aree specificatamente interdette( parchi etc.) per motivi selvo-culturali, individuate Dall’Assessorato regionale agricoltura e foreste, sentiti gli organi di gestione eventualmente competenti. E’ vietato raccogliere funghi in zone recuperate da discariche e nelle zone industriali. La raccolta nelle zone faunistico-venatorie e delle aziende agro-venatorie è consentita solo nei giorni di silenzio venatorio.
ART.6 Si occupa di provvedimenti e conseguenti divieti di raccolta in aree particolari (zone a rischio di estinzione di specie fungine su proposta della Provincia interessata) con sospensione temporanea della raccolta in tale zona di tutte o alcune specie fungine ( zona con impoverimento boschivo, tipo devastazioni da incendi o altro). ART.7 Tratta delle autorizzazioni che è possibile concedere ad Enti o Associazioni, in caso di comprovati motivi scientifici, a titolo gratuito per la raccolta di funghi epigei spontanei limitatamente alla durata di tali iniziative.
ART.8-9- Trattano di argomenti relativi ai non residenti in Sicilia (Comune competente per territorio-validità annuale-30,00 euro- 4Kg. Art.8) e dei contributi che possono essere assegnati a soggetti che promuovano iniziative di divulgazione della cultura micologica e della salvaguardia e tutela dell’ambiente (art.9)
ART.10 (vigilanza) Si occupa degli organi preposti alla vigilanza relativa alla applicazione della presente legge individuandone i soggetti attivi ed in particolare: Corpo Forestale della Regione Siciliana; Organi di polizia locale; Guardie addette ai parchi; Guardie venatorie Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione di dette aree.
ART.11(sanzioni) Si occupa della individuazione della inosservanza della legge e delle sanzioni pecuniarie correlate, tranne delle eventuali sanzioni penali quando il comportamento relativo alla inosservanza possa sfociare o presupponga l’esistenza di un reato, nel qual caso il comportamento è soggetto a vaglio delle autorità giudiziarie competenti e può generare procedimenti penali.
Sanzioni Violazione art.2 comma 1(mancanza di tesserino) e art.2 comma 4(minori di anni 14) da € 50,00 a € 100,00( recidiva da € 100,00 a € 300 2) Violazione art.4 comma 1(raccolta notturna) da € 50,00 a 100,00 3) Violazione art.4 comma 2(quantità sup.2kg) da € 25,00 a 35,00 con una maggiorazione di € 5,00 per ogni kg.in più oltre i due kg. 4) Violazione art.4 comma 3(specie non ricon.) da € 15,00 a € 30,00 5) Violazione art.4 comma 4(contenitori ) da € 25,00 a € 50,00 6) Violazione art.4 comma 5(ovolo chiuso) da € 25,00 a € 50,00 7) Violazione art.4 comma 6(misura funghi) da € 25,00 a € 50,00 8) Violazione art.4 comma 7(rastrelli etc.) da € 150,00a € 450,00 9) Violazione art.4 comma 8(pedate funghi) da € 25,00 a € 50,00 10)Violazione art.5 comma 1(riserve a pag.) da € 500,00 a € 2.500 11)Violazione art.5 comma 2 e 4(aree int.e v.) da € 100,00 a € 300,00 12)Violazione art.5 comma 3(disc.ezone ind.) da € 25,00 a € 50,00 13)Violazione art.6 (zone sospese) da € 100,00 a € 300,0 14)Violazione art.8 (non residenti in Sicilia) da € 50,00 a € 150,00. In caso di recidiva la sanzione è fissata per la stessa violazione da € 100,00 a € 300,00.
Grazie per l’atenzione % 2) Le violazioni di cui al comma 1 dell’art.11, comportano anche la confisca dei funghi raccolti; fatta salva la facoltà di dimostrarne la provenienza, e la confisca degli attrezzi e dei contenitori non consentiti nonché la sospensione del tesserino per mesi 6(sei) ovvero la revoca dell’autorizzazione. In caso di funghi di dimensione inferiore a quella prevista, i funghi regolarmente controllati dall’ufficio sanitario competente per territorio, sono devoluti in beneficenza.I funghi riconosciuti non idonei al consumi verranno distrutti dalla stessa Unità sanitaria. Grazie per l’atenzione