Convegno INDICAM - 29 Ottobre 2002 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA SUI DISEGNI E MODELLI NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA Cenni sull’evoluzione della normativa vigente e sulla normativa in itinere Avv. Marco Francetti Convegno INDICAM - 29 Ottobre 2002
Quadro normativo Direttiva 71/1998 D.lgs 95/01 L. 633/1941 (l.d’autore) L. 1411/40 (l.modelli) d.l. 164/2001 AC2031-bis-B (Collegato concorrenza)
Direttiva 71/98 rispetto alla l. modelli Aumenta la durata della registrazione da 15 a 25 anni Introduce il periodo di grazia di 12 mesi entro il quale la divulgazione dell’oggetto di design può avvenire senza pregiudicare la registrazione Sostituisce al requisito dello speciale ornamento il requisito del carattere individuale
Direttiva 71/98 rispetto alla l.d’autore Introduce il principio del cumulo delle tutele (art. 17) ma rimette alla discrezionalità del singolo Stato Membro: l’estensione della protezione di diritto d’autore le condizioni alle quali essa è concessa
La prima innovazione normativa Art. 2, n. 10 l.d.a.: “Sono comprese nella protezione (…) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico” Cumulo delle tutele REGISTRAZIONE + D. d’AUTORE (25anni) (70 dopo morte autore) = tutela praticamente illimitata a favore del designer LE OPERE DEL DESIGN TRA TUTELA BREVETTUALE E TUTELA D’AUTORE Cenni sull’evoluzione della normativa Avv. Marco Francetti Studio Legale Jacobacci & Associati
Il colpo di coda del Governo: D.Lgs. 164/01 Sospensione di 10 anni nell’applicazione della regola del cumulo delle tutele = non opponibilità della tutela d’autore ai concorrenti che, dopo la scadenza del brevetto, abbiano intrapreso la produzione e vendita dell’oggetto di design. Solo chi non ha brevettato può fruire da subito della tutela d’autore. eccesso di delega Profili di incostituzionalità violazione principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) LE OPERE DEL DESIGN TRA TUTELA BREVETTUALE E TUTELA D’AUTORE Cenni sull’evoluzione della normativa Avv. Marco Francetti Studio Legale Jacobacci & Associati
La normativa in itinere : il “Collegato finanziaria” 2002 Durata della tutela d’autore per le opere del design = vita autore + 25 anni / Tutela inferiore rispetto alle altre opere tutelate dal d.a. = vita autore + 70 anni. Condizione per l’accesso alla tutela d’autore (cumulata alla tutela brevettuale): denuncia alla Presidenza del Consiglio contestuale al deposito della domanda di brevetto per modello o, se il brevetto è già stato concesso, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria. Immutata la disposizione sulla sospensione dell’operatività del cumulo. LE OPERE DEL DESIGN TRA TUTELA BREVETTUALE E TUTELA D’AUTORE Cenni sull’evoluzione della normativa Avv. Marco Francetti Studio Legale Jacobacci & Associati
Osservazioni Sia la riduzione della durata della tutela d’autore a 25 anni dopo la morte dell’autore sia la condizione della denuncia alla Presidenza del Consiglio appaiono conformi alla Direttiva 71/98 (art. 17). La riduzione della durata rientra inoltre nei limiti di cui alla Convenzione di Berna del 1886 sul diritto d’autore.
Critiche richiamo improprio all’art. 28 l.d.a. (solo opere anonime o pseudonime?) dubbio circa lo snaturamento del diritto di autore che di regola sorge per il solo fatto della creazione dell’opera a prescindere da ogni forma di registrazione/denuncia (contrarietà con la Convenzione di Berna?) eccessiva brevità del termine entro cui la denuncia va effettuata (in caso di brevetto per modello già concesso)
Critiche (continua) Creazione di una nuova fattispecie di diritto d’autore avente durata più limitata; Cumulo delle tutele < tutela ordinaria del diritto di autore