LA CESSIONE DELLE QUOTE SOCIETARIE

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LA CESSIONE DELLE QUOTE SOCIETARIE

Trasferimento di quote La sintesi normativa Quote di partecipazione Le partecipazioni dei soci, salvo diverse determinazioni dell’atto costitutivo, sono determinate in misura proporzionale al conferimento. Nel caso di comproprietà della partecipazione i diritti dei comproprietari possono essere esercitati da un rappresentante comune

Trasferimento di quote La sintesi normativa Le partecipazioni societarie possono essere liberamente trasferite per atto tra vivi e per successione a causa di morte salvo che l’atto costitutivo della società non disponga diversamente. L’atto costitutivo della società può: a) Prevedere l’intrasferibilità della partecipazione; b) Subordinare il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi. c) Prevedere condizioni o limiti al trasferimento; d) Possibilità per il socio o per i suoi eredi di esercitare il diritto di recesso.

Trasferimento di quote La sintesi normativa Efficacia e pubblicità Il trasferimento delle partecipazioni avviene sulla base di un contratto; Il contratto di trasferimento può avere forma scritta o anche verbale; Il trasferimento della partecipazione di fronte alla società avviene con il deposito presso l’ufficio del registro delle imprese; Per poter procedersi al deposito dell’atto la sottoscrizione deve essere autenticata; Nel caso in cui la quota venga trasferita con più contratti a più persone quella che per prima ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre anche se il suo titolo è di data posteriore.

Trasferimento di quote La sintesi normativa L’espropriazione della quota societaria La quota societaria può essere espropriata; a) Il pignoramento avviene mediante notificazione al debitore e alla società; b) per rendere il pignoramento pubblico si dovrà poi procedere all’iscrizione nel registro delle imprese; c) l’ordinanza del giudice che dispone la vendita deve essere notificata alla società; d) se il creditore non si accorda con il debitore si procede alla vendita della partecipazione nella forma della vendita all’incanto; e) se entro dieci giorni dall’aggiudicazione la società presenta un altro acquirente, la vendita è priva di effetto nei confronti dell’aggiudicatario laddove il prezzo offerto sia lo stesso. f) le disposizione di cui sopra si applicano anche nel caso di fallimento del socio.

Trasferimento di quote La sintesi normativa Pegno, usufrutto, sequestro La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.

Trasferimento di quote La sintesi normativa La responsabilità del venditore la partecipazione Il venditore è responsabile in solido con l’acquirente per i versamenti non effettuati. L’obbligazione di pagamento è di anni 3 (tre) dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese; Preventiva richiesta di pagamento al socio moroso prima di richiedere il pagamento all’acquirente.

Trasferimento di quote La sintesi normativa Recesso del socio Nel contratto di società a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento; Diritto del socio recedente a vedersi rimborsata la propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale; La determinazione del patrimonio sociale è determinata sulla base del valore di mercato al momento dell’atto di recesso; In caso di contestazione sul valore da attribuire lo stesso verrà effettuato da un esperto nominato dal Tribunale con una relazione giurata; Obbligo di rimborsare la partecipazione entro 180 giorni dalla dichiarazione di recesso. Se non è possibile rimborsare il socio recedente sia con utilizzo di riserve disponibili sia riducendo il capitale sociale, la società viene posta in liquidazione; Il recesso, se esercitato, rimane privo di efficacia se viene deliberato lo scioglimento della società.

Trasferimento di quote La sintesi normativa Operazioni sulle proprie partecipazioni In nessun caso la società può accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisto di proprie partecipazioni.

CESSIONE DI PARTECIPAZIONI Avviene mediante contratto di vendita ai sensi dell’art. 1470 c.c. e ss. (forma scritta forma orale)

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE artt. 2346-2362 c.c. Quote di S.r.l. artt. 2468-2474 c.c.

Cosa viene traslato? DIRITTI AMMINISTRATIVI DIRITTI PATRIMONIALI SONO CONNESSI ALLA POSSIBILITA’ DI ESPRESSIONE DELLA PROPRIA VOLONTA’ NELL’AMBITO SOCIETARIO RIGUARDANO I DIRITTI AL PERCEPIMENTO DEGLI UTILI E QUELLI CONSEGUENTI ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’

MODALITA’ DI CESSIONE COME ABBIAMO AVUTO MODO DI VEDERE, PUO’ AVVENIRE SIA IN FORMA SCRITTA CHE PER VIA ORALE, MA QUALI SONO LE MODALITA’ TIPICHE ATTRAVERSO LE QUALI IL SOCIO CEDENTE PUO’ RENDERE “INATTACCABILE” LA VENDITA? LA PROCEDURA CHE TRADIZIONALMENTE E’ RICONOSCIUTA COME LA PIU’ EFFICACE E’ LA FORMA CARTACEA SOTTOSCRITTA DAVANTI AL NOTAIO IL D.L. 112/2008, PREVEDE INOLTRE LA POSSIBILITA’ DI SOTTOSCRIVERE L’ATTO DI COMPRAVENDITA MEDIANTE FIRMA DIGITALE PER IL TRAMITE DI UN INTERMEDIARIO ABILITATO IL SOCIO HA 30 GIORNI DI TEMPO DALLA SOTTOSCRIZIONE PER ISCRIVERE L’ATTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE

LE CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI CESSIONE Il contratto di cessione, specialmente nei casi in cui viene traslata una partecipazione di maggioranza o totalitaria, può essere gravato da diverse clausole: di garanzia; di gestione; di accesso; di prezzo; di compensazione; di divieto di concorrenza.

SITUAZIONE PATRIMONIALE LE CARATTERISTICHE SOCIETARIE CLAUSOLE DI GARANZIA SITUAZIONE PATRIMONIALE 1) clausole volte a salvaguardare l’acquirente da differenze negative riscontrabili a seguito di sopravvenienze passive; 2) clausole che circoscrivono la garanzia fornita dal venditore a passività future per le quali il cedente non aveva espressamente informato l’acquirente dei potenziali rischi. LE QUOTE l’attestazione che i suddetti titoli non presentano vincoli o diritti reali; 2) la percentuale di possesso del capitale sociale che rappresentano; 3) l’impegno a non compiere operazioni sulle quote stesse. LE CARATTERISTICHE SOCIETARIE

Le clausole di gestione Sono forme di cautela previste a favore dell’acquirente; Riguardano il mantenimento della consistenza patrimoniale dell’impresa nell’arco temporale compreso tra il momento di stipulazione dell’atto e il c.d. closing. Possono riguardare: Obblighi di fare; Obblighi di non effettuare certe tipologie di operazioni: ad esempio trasferire beni, contrarre debiti, rilasciare fideiussioni ecc.; La clausola di gestione non può impedire l’ordinaria amministrazione della società;

La clausola di accesso Tali clausole contemperano due opposte esigenze: la necessità di una informativa sull’impresa da parte del potenziale acquirente e la riservatezza del venditore sull’attività aziendale; Antecedentemente al closing si consente di far visionare libri, scritture contabili e documenti societari per ottenere le opportune informazioni sull’azienda oggetto di acquisizione. Previsione del luogo ove tale documentazione può essere visionata e le modalità con cui richiedere le informazioni.

Clausole di prezzo Può essere esplicitato il prezzo in modo determinato sin dal momento della stipula del contratto di cessione; Oppure può essere determinato il prezzo in modo indiretto facendo riferimento all’applicazione di formule che vadano a valutare alcuni elementi come marchi, avviamento della società; In questa caso sarebbe preferibile che la valutazione venga fatta da un professionista indipendente. Le clausole di prezzo possono prevedere forme di pagamento miste. Sovente è possibile la parte variabile all’andamento degli utili futuri (utile netto, reddito operativo).

Clausola di divieto di concorrenza Un’ultima clausola generale di applicazione riguarda la previsione del divieto di concorrenza di cui all’art. 2557 c.c.. Art. 2557 c.c.: Chi aliena un’azienda deve astenersi per anni cinque dal trasferimento dall’iniziare una nuova impresa che l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze, sia idonea sviare la clientela dell’azienda.

LA CLAUSOLA DI PRELAZIONE Lo statuto societario può prevedere clausole di prelazione della cessione della quota. La prelazione consiste nell’offrire a soggetti determinati, i quali hanno la precedenza, a parità di condizioni la cessione della partecipazione; Nel contratto di cessione di quote di una società a responsabilità limitata, costituisce inadempimento del venditore - che il giudice di merito è tenuto a valutare ai fini dell'esistenza delle condizioni di cui agli art. 1455 e 1460 c.c. - la falsa dichiarazione in ordine all'attivazione della procedura di offerta di acquisto di quote in prelazione ai soci, in quanto l'acquirente delle quote, se consapevole dell'elusione di tale procedura, è concorrente nella violazione e risponde, in solido con il venditore, all'azione risarcitoria promossa dai titolari della prelazione pretermessi. Cassazione civile, sez. II, 16/12/2010, n. 25468

ASPETTI FISCALI Manovra di Ferragosto – D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 modifica la tassazione delle rendite finanziarie (dividendi e capital gain Aliquota da 12,5% passa a 20%

Disciplina della tassazione Plusvalenza da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società (art. 67 c. 1 lett. C) e c-bis) DPR 617/86 Vanno distinte le cessioni di partecipazioni qualificate e non qualificate

Imposta sulle plusvalenze Imposta sostitutiva del 12,5% (20% dal 1/1/2012) per le partecipazioni non qualificate Concorso al reddito imponibile per il 49,72% per le partecipazioni qualificate

Partecipazioni qualificate A) SpA quotate: partecipazioni >2% dei voti o > 5% del capitale B) SpA non quotate: partecipazioni >20% dei voti o > 25% del capitale C) Società di persone: partecipazioni >25% del capitale Nei casi A) e B) basta superare uno dei due limiti

Determinazione delle plusvalenze Differenza fra il corrispettivo percepito e il costo o valore d’acquisto aumentato degli oneri Criterio di cassa: tassate quando vengono effettivamente pagate Compensazione solo con minusvalenze relative a partecipazioni dello stesso tipo

GRAZIE PER L’ATTENZIONE