COMPITI DI ASSISTENZA NEL PROCESSO CIVILE

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Transcript della presentazione:

COMPITI DI ASSISTENZA NEL PROCESSO CIVILE LA VERBALIZZAZIONE

VERBALIZZAZIONE Il personale appartenente alla ex sesta qualifica funzionale (ex assistente giudiziario, ex cancelliere B3 o B3 super ex F3 o F4 seconda area ora Cancelliere) deve assistere il magistrato in tutti gli atti ai quali questi procede, sia nelle indagini preliminari che nelle pubbliche udienze civili e penali, redigendo e sottoscrivendo i relativi verbali.

VERBALIZZAZIONE Con il contratto integrativo 2006/2009 la nuova figura dell’Assistente Giudiziario che abbia maturato un anno di servizio in tale qualifica, può essere adibita all’assistenza al magistrato.

VERBALIZZAZIONE Secondo il Codice di Procedura Penale, inoltre, alla redazione del verbale e delle annotazioni connesse alle attività di indagini preliminari provvede anche l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria che assiste il Pubblico Ministero.

VERBALIZZAZIONE Va notato che il soggetto abilitato a redigere e sottoscrivere il verbale è, nel Nuovo Codice, l’ausiliario. Tale termine, volutamente generico, sta ad indicare il soggetto che in base al proprio profilo professionale, di volta in volta determinato per legge, ha tra le proprie attribuzioni proprio quella di redigere e sottoscrivere il verbale quale attività di documentazione.

VERBALIZZAZIONE L’assistenza dell’ausiliario alle udienze assume una diversa importanza a seconda che si tratti di udienze penali o udienze civili, non comportando l’assenza dello stesso nelle udienze civili, nullità degli atti.

VERBALIZZAZIONE Ai sensi dell’art. 57 Codice Procedura Civile Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti. Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali dev’essere formato processo verbale.

VERBALIZZAZIONE A norma dell’art. 126 Codice procedura Civile Il processo verbale deve contenere: Indicazione delle persone intervenute Indicazione delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti Descrizioni delle attività svolte e delle rilevazioni fatte Dichiarazioni ricevute Il processo verbale è infine sottoscritto dal cancelliere

VERBALIZZAZIONE In relazione a tale articolo la Sent. 2679 del 2-6-89 ha stabilito che: La mancanza della data in un verbale di udienza non è causa di nullità, in mancanza di un’esplicita previsione normativa ed in considerazione dell’idoneità dell’atto al raggiungimento della finalità che gli è propria, essendo la data dell’udienza sempre e comunque desumibile dal ruolo

VERBALIZZAZIONE Ancora, la Sent.11089 del 1999 ha stabilito che: Nel contrasto fra la data indicata dal cancelliere nel verbale di udienza e quella risultante del ruolo, occorre dare prevalenza alla prima, in quanto le annotazioni contenute nel ruolo hanno funzione meramente ricognitiva dei dati dell’atto originario

VERBALIZZAZIONE A norma dell’art. 130 Codice Procedura Civile: Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere

VERBALIZZAZIONE Come ha precisato la Cassazione Civile, Sent. 4849 del 1996 (conf.da ult. Sent.9389 del 2007): la mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza o l’omessa sottoscrizione del detto verbale da parte del cancelliere stesso non comporta l’inesistenza o la nullità dell’atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice e le predette mancanze non incidono sull’idoneità dell’atto concreto al raggiungimento degli scopi cui è destinato

VERBALIZZAZIONE Anche il difetto di sottoscrizione del verbale di udienza di discussione della causa da parte del cancelliere e persino del giudice, non determina la nullità della sentenza, trovando applicazione in tal caso l’art. 159 C.P.C. a norma del quale la nullità di un atto non comporta quella dei successivi che ne sono indipendenti (Cass.Civ. n.2820 del 1999)

VERBALIZZAZIONE IN GENERALE: In mancanza di una specifica comminatoria di nullità, il mancato rispetto delle norme relative alla dettatura e alla redazione del processo verbale non vizia l’udienza civile e non rende gli atti in essa compiuti inidonei al raggiungimento del loro scopo, tenuto conto, altresì, che con la sottoscrizione del giudice viene ugualmente soddisfatta la finalità sostanziale di attribuire pubblica fede a quanto documentato nel verbale medesimo (Cass.Civ. n.22841 del 2006)

VERBALIZZAZIONE Circa la forma degli atti giudiziari l’art.46 delle disposizioni d’attuazione C.P.C. specifica che: I processi verbali e gli altri atti giudiziari devono essere scritti i carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all’atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.

VERBALIZZAZIONE Il processo verbale viene redatto su uno o più fogli in carta libera Il contenuto del verbale deve essere limitato all’essenziale Esso non è destinato a riprodurre le difese delle parti (a questo scopo sono destinate le produzioni delle parti stesse) vanno invece inserite le domande e le istanze che le parti rivolgono al giudice, cioè le loro conclusioni ed i provvedimenti che il giudice pronunzia nella stessa udienza

VERBALIZZAZIONE Il verbale di causa è unico, dalla prima udienza di trattazione fino alla chiusura dell’istruzione e va iscritto nel reg. cronologico una sola volta, sotto la data iniziale Il verbale di discussione viene invece redatto su foglio separato in quanto la fase di discussione, ultima fase del procedimento, si distingue nettamente da quella istruttoria

VERBALIZZAZIONE Tutti i verbali relativi ad uno stesso procedimento vengono inseriti nel relativo fascicolo d’ufficio, ad eccezione di verbali di assunzione di prova in sede di istruzione preventiva ai sensi dell’art.669 C.P.C. Essi sono custoditi dal cancelliere separatamente in apposito fascicolo Non possono essere prodotti né richiamati né riprodotti in copia prima che i mezzi di prova siano ritualmente e formalmente ammessi

VERBALIZZAZIONE L’istanza e i verbali relativi alle prove delegate sono soltanto annotati nel registro cronologico e poi trasmessi in originale all’ufficio delegante

VERBALIZZAZIONE Un altro verbale peculiare è quello redatto quando è proposta querela di falso in corso di causa, esso da atto del deposito del documento impugnato nelle mani del cancelliere È redatto in presenza del pubblico ministero e delle parti e deve contenere la descrizione dello stato in cui si trova il documento e di ogni particolarità che vi si riscontra

VERBALIZZAZIONE Quando nel corso del processo vengono pronunciate ordinanze in udienza, queste vanno inserite nel processo verbale e si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi Se invece le ordinanze vengono pronunciate fuori udienza, sono redatte in calce al processo verbale o in foglio separato e comunicate a cura del cancelliere

VERBALIZZAZIONE Le ordinanze di cui agli artt.186bis-ter-quater C.P.C., relative al pagamento di somme o consegna di beni in corso di causa devono essere redatte in separati processi verbali in quanto contengono la dichiarazione di esistenza di un diritto vanno iscritte a reg. cronologico, hanno o possono avere efficacia esecutiva e, in tale ipotesi, sono soggette a registrazione

VERBALIZZAZIONE ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA Art.207 C.P.C.- dell’assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante che le sottoscrive

VERBALIZZAZIONE Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone

CONCILIAZIONE RIFERIMENTI NORMATIVI: Art.185 C.P.C. – il giudice istruttore in caso di richiesta congiunta delle parti fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e provocarne la conciliazione Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa ed esso verbale costituisce titolo esecutivo Art.420 C.P.C. – nell’udienza di discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite

TRANSAZIONE RIFERIMENTI NORMATIVI: Art. 1965 C.C. – la transazione è un contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti

CONCILIAZIONE - TRANSAZIONE natura giuridica La conciliazione giudiziale ha natura processuale poiché interviene in pendenza di una lite ed ha lo scopo di definire il giudizio Diversamente, la transazione ha sempre e solo un contenuto di componimento della controversia sostanziale e negoziale

CONCILIAZIONE - TRANSAZIONE natura giuridica La conciliazione giudiziale ha dunque un effetto direttamente processuale poiché provoca la chiusura del procedimento contenzioso

CONCILIAZIONE - TRANSAZIONE natura giuridica Essa produce, oltre agli effetti sostanziali propri della transazione, effetti processuali circa la fine del processo in corso ed anche riguardo al fatto che la legge attribuisce efficacia di titolo esecutivo al documento (verbale di conciliazione giudiziale) nel quale la conciliazione viene consacrata

CONCILIAZIONE - TRANSAZIONE natura giuridica In definitiva la conciliazione giudiziale costituisce uno dei modi estintivi del processo.