LA DOCUMENTAZIONE NEL PROCESSO PENALE

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LA DOCUMENTAZIONE NEL PROCESSO PENALE Principi generali e esame di fax simili di verbali di udienza Dott.ssa Roberta Benedetti

DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CPP LIBRO II TITOLO II CPP ARTT. 125-127 e 134 – 142 LIBRO V TITOLO IX CPP ARTT.419-420 LIBRO VII TITOLO II CPP ARTT.470-524 FONTI NORMATIVE DISPOSIZIONI ATTUAZIONI CPP ARTT 48, 50, 51

Art. 134 ( Modalità di documentazione ) - 1 Art. 134 ( Modalità di documentazione ) - 1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.   2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.   3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica.   4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile.   r

Art. 135 ( Redazione del verbale ) - 1 Art. 135 ( Redazione del verbale ) - 1. Il verbale è redatto dall’ausiliario che assiste il giudice.   2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico, il giudice autorizza l’ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all’amministrazione dello Stato.   Norme di attuazione art 50 : Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico  1. Quando il verbale è redatto in forma stenotipica o con altro strumento meccanico, esso può essere formato da più ausiliari o da più tecnici autorizzati a norma dell`art. 135 del Codice, ciascuno dei quali lo sottoscrive per la parte di rispettiva competenza.  2. Se lo strumento meccanico impiegato non comporta la immediata impressione di caratteri comuni di scrittura, il relativo nastro è sottoscritto dai soli verbalizzanti (138). 

Art 135,126 cpp ; art 1 regolam.to cpp PERSONALE TECNICO AUTORIZZATO SOGGETTI : GIUDICE Direttore amm.vo AUSILARIO DEL GIUDICE Art 135,126 cpp ; art 1 regolam.to cpp Funzionario giudiziario cancelliere Se più ausiliari o più tecnici autorizzati partecipano alla redazione del verbale ciascuno di essi deve sottoscriverlo per la parte di loro competenza Assistente PERSONALE TECNICO AUTORIZZATO Operatore

Mezzi di redazione del verbale Scrittura manuale Stenotipia Altro strumento meccanico Sesseart 135 2^ co cpp: il Giudice autorizza l’ausiliario che non possiede le necesarie competenze a farsi assistere da personale tecnico anche esterno Nella pratica è la modalità principale di stesura dei verbali nonostante nell’intenzione del legislatore doveva essere un mezzo residuale rispetto agli altri

Forme di redazione del verbale artt.134,135 cpp ; 50 disp. Att,cpp IN FORMA INTEGRALE IN FORMA RIASSUNTIVA Udienza in camera di consiglio art 127 Udienza preliminare 420 5^ co Udienza per il procedimento di esecuzione art 666 9^co

VERBALE IN FORMA INTEGRALE Oltre alle attestazioni (temporali, topografiche, soggettive,fattuali ecc.) corrispondenti ai requisiti minimi cui deve rispondere ogni verbale deve contenere un quid pluris che gli consenta di porsi come riproduzione integrale cioè senza omissione alcuna dell’intero evento processuale che rappresenta

VERBALE IN FORMA RIASSUNTIVA Artt. 136 e 140 cpp SOLO REDAZIONE VERBALE IN FORMA RIASSUNTIVA SENZA AUSILIO DI STRUMENTI MECCANICI (stenotipia, riproduz.fonografica Audiovisiva) CONTINGENTE INDISPONIBILITA’ DI STRUMENTI DI RIPRODUZIONE O AUSILARI TECNICI GLI ATTI DA VERBALIZZARE HANNO LIMITATA RILEVANZA GLI ATTI DA VERBALIZZARE HANNO CONTENUTO SEMPLICE

Esempi : art 420 co 5^ cpp: udienza preliminare art. 127 co 10 cpp: udienza in camera di consiglio In realtà tali artt. dispongono redazione del verbale in forma riassuntiva ma nulla dicono circa una esenzione dall’obbligo di effettuare registrazione fonografica ( V oltre) art. 666 cpp procedimento di esecuzione

IL GIUDICE ESERCITA UN POTERE DI VIGILANZA affinché sia riprodotta nell’originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni Il riassunto non può fare a meno di dare conto di quanto il verbalizzante di fatto ha constatato, di quanto è avvenuto in sua presenza, delle dichiarazioni rese a lui o al magistrato che egli assiste. Per ogni dichiarazione il verbalizzante deve precisare se è stata resa spontaneamente o previa domanda (ADR) e in caso affermativo

deve riprodurre anche la domanda deve riprodurre anche la domanda. Se la dichiarazione gli è stata dettata o il dichiarante è stato autorizzato a consultare note scritte, occorre farne menzione. NB: Tranne i casi di cui all’art 140 cpp se il verbale è redatto SOLO in forma riassuntiva deve essere effettuata anche la RIPRODUZIONE FONOGRAFICA che è un mezzo di documentazione integrale del verbale (per es.verbali di udienza dibattimentale)

Contenuto del verbale Art 136 cpp, 480,481,482 cpp

Possono essere effettuate prima della sottoscri- CANCELLATURE Devono essere effettuate in modo da lasciar leggere le parole cancellate (INTERLINEATURA VARIAZIONI E AGGIUNTE Possono essere effettuate prima della sottoscri- zione mediante redazione di Postille che devono essere approvate (art.48 disp.att cpp)

SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE Art 137 cpp (disciplina generale): alla fine di ogni foglio dall’ausiliario che lo ha redatto, dal Giudice e dalle persone intervenute (verbali di convalida di arresto, interrogatorio, inc.prob.) Art. 483 1^co cpp (verbale di dibattim.to) sottoscritto, subito dopo la conclusione dell’udienza o la chiusura del dibatt., alla fine di ogni foglio dall’ausiliario che lo ha redatto e presentato al Presidente per il Visto

LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE REDIGENTE SERVE A CONFERIRGLI VALORE DI AUTENTICITA’ E PUBBLICA FEDE . A CIO’ E’ SUFFICIENTE LA FIRMA APPOSTA IN CALCE ALLO STESSO. LA SOTTOSCRIZIONE APPOSTA IN CALCE AL VERBALE SULL’ULTIMO FOGLIO DELLO STESSO, VALE ANCHE PER LE ORDINANZE IN ESSO CONTENUTE.

CAUSE TASSATIVE DI NULLITA’ DEL VERBALE (combinato disposto degli Art CAUSE TASSATIVE DI NULLITA’ DEL VERBALE (combinato disposto degli Art. 142, 177 - 186cpp) Incertezza assoluta sulle persone intervenute Mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale Il nuovo codice ha inteso comprimere al massimo la sfera delle situazioni con effetti invalidanti sul verbale con relativa espansione delle mere irregolarità formali

Dal principio di TASSATIVITA’ DELLE CAUSE DI NULLITA’ ex art 177 cpp e da quello della SANATORIA delle stesse ex art 183 cpp, la giurisprudenza tende a darne un’interpretazione rigorosa e restrittiva ed ad affermarne il CARATTERE RELATIVO

MASSIME GIURISPRUDENZIALI LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE REDIGENTE SERVE A CONFERIRGLI VALORE DI AUTENTICITA’ E PUBBLICA FEDE .PERTANTO LA OMESSA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DEL DIBATTIMENTO DA PARTE DEL CANCELLIERE E’ CAUSA DI NULLITA’ DEL VERBALE STESSO E DEGLI ATTI AD ESSO CONNESSI. INTEGRA TALE VIZIO LA SOLA MANCANZA DELLA FIRMA SULL’ULTIMA PAGINA DEL VERBALE (CHE NE ATTESTA LA CHIUSURA) E NON ANCHE LE FIRME/SIGLE SU TUTTE LE PAGINE IL PROCESSO VERBALE E’ NULLO SOLO QUALORA NON VI SIA ALMENO IN SIGLA LA SOTTOSCRIZIONE DEL PUBBLICO UFFICIALE CHE LO HA REDATTO e non quando il nome e il cognome non risultino in alcuna parte del verbale medesimo (Cass.20.1.11)

Quanto alla causa di nullità per incertezza assoluta sulle persone intervenute va intesa nel senso che è sufficiente ad integrare la validità dell’atto che appaia certo che l’ufficio procedente sia stato ricoperto e i compiti istituzionali assolti, restando questa la soglia minima irrinunciabile di legittimità. LA MANCANZA DELL’ INDICAZIONE DELLE GENERALITÀ DEL PM INTERVENUTO, così come la omessa enunciazione nel verbale di udienza delle sue conclusioni, costituisce “MERA IRREGOLARITÀ”. La nullità ex art.142 cpp per i verbali con INCERTEZZA ASSOLUTA DELLE PERSONE INTERVENUTE o PRIVI DI SOTTOSCRIZIONE del p.u.che li ha redatti, NON HA CARATTERE ASSOLUTO MA RELATIVO, con il conseguente onere della parte di eccepirla immediatamente dopo il compimento dell’atto (Cass. 5.10.10)

L’omessa menzione nel verbale di udienza della presenza di uno dei due difensori dell’imputato costituisce MERA IRREGOLARITA’ non produttiva di vizi per il verbale e per la sentenza conclusiva del giudizio (Cass. 20.1.05) Ia formazione del processo verbale in dibattimento gode di fede privilegiata e nel contrasto tra il contenuto del verbale di udienza e la sentenza deve darsi prevalenza al primo

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DEL VERBALE TRASCRIZIONE IN CARATTERI COMUNI DEI NASTRI IMPRESSI CON I CARATTERI DELLA STENOTIPIA ( art.138 cpp) Conosciamo 4 tipi di DOCUMENTAZIONE PROCESSUALE INTEGRATIVA DEL VERBALE con valore probatorio RIPRODUZIONE FONOGRAFICA DEL VARBALE REDATTO IN FORMA RIASSUNTIVA (art.139 cpp) RIPRODUZIONE AUDIOVISIVA FACOLTATIVA ritenuta indispensabile per l’ insufficienza delle modalità di documentazione previste dai commi 1 e 2 dell’ art. 134 cpp RIPRODUZIONE FONOGRAFICA O AUDIOVISIVA DELL’ INTERROGATORIO, che non si svolga in udienza, DELLA PERSONA DETENUTA (art. 141bis cpp)

TRASCRIZIONE IN CARATTERI COMUNI DEI NASTRI IMPRESSI CON I CARATTERI DELLA STENOTIPIA art 138 Trascritti non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati (per verbali dibatt. non oltre 3 giorni : art 483 2^co cpp) Nastri e relativa trascrizione vanno uniti agli atti del processo art.50 disp.att. Cpp : se più ausiliari si alternano alla tastiera ognuno deve sottoscrivere il verbale redatto in forma stenotipica per la parte di sua competenza

RIPRODUZIONE FONGRAFICA : art 139 cpp L’impiego del mezzo tecnico di fonoregistrazione si accompagna alla redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva in cui va indicato il momento di inizio e fine delle operazioni di riproduzione. La riproduzione è effettuata da personale tecnico anche estraneo all’amministrazione sotto la direzione dell‘ausiliario. Registrazioni e trascrizioni vanno unite agli atti del procedimento Il nastro magnetico è documento processuale in senso proprio sia pur con una funzione sussidiaria al verbale, ma con pari valore probatorio.

Art. 49 disp.att cpp: nastri e supporti contenenti le riproduzioni fonografiche e audiovisive sono racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate. Ogni custodia è racchiusa in un involucro su cui vanno riportati gli estremi del procedimento, le generalità delle persone cui le riproduzioni si riferiscono e la data in cui sono state effettuate. (V anche art 25 Reg.to Esecuz.)

La omessa registrazione – quand’anche sia stata disposta la verbalizzazione a mezzo fonoregistrazione – non integra alcuna nullità o inutilizzabilità del verbale e della sentenza non essendo prevista al riguardo alcuna sanzione processuale. LA FONOREGISTRAZIONE assume una sua autonoma rilevanza e una funzione probatoria parallela e speculare al verbale redatto in forma riassuntiva. Su accordo delle parti il Giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione

RAPPORTI TRA CONTENUTO DEL VERBALE E RISULTATO DELLA REGISTRAZIONE (art. 139 co 2 cpp) PREVALE RISPETTO AL PREVALE IL VERBALE VERBALE RIASSUNTIVO CHE FA PROVA COMPLETA IL PRODOTTO DELLA REGISTRAZIONE SI E’ FORMATO IN MODO COMPIUTO E INTELLIGIBILE LA REGISTRAZIONE FONOGRAFICA IN TUTTO O IN PARTE NON HA AVUTO EFFETTO O RISULTA NON COMPRENSIBILE

RIPRODUZIONE AUDIOVISIVA FACOLTATIVA art. 134 ult. co cpp Può essere aggiunta se ricorrono le seg condizioni : art 398 co 5 bis (audizione protetta) Siano ritenute insufficienti le modalità di documentazione di cui al commi 2 e 3 Riproduzione audiovisiva è assolutamente indispensabile

Riproduzione fonografica o audiovisiva dell’ interrogatorio della persona detenuta che non si svolge in udienza (art 141 bis) Deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva IN QUESTO CASO E’ LA REGISTRAZIONE, E NON IL VERBALE REDATTO CONTESTUALMENTE IN FORMA RIASSUNTIVA, A FAR PROVA DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL DETENUTO Questa introduzione normativa (L.332795) è stata il frutto della necessità di utilizzare le dichiarazioni rese negli interrogatori extra dibattimentali dai detenuti c.d. “pentiti” in modo da garantirne il più possibile la genuinità affidandola alla neutralità della tecnologia.

. Ci si attiene al modo di documentazione previsto dal nuovo art 141 bis anche e soprattutto quando si procedere ad INTERROGATORIO DI GARANZIA ex art 294 cpp

UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO : Art 127 cpp Ultimo comma : il verbale è redatto soltanto in forma riassuntiva. ESAME VERBALE. CASI Più FREQUENTI : Il PM, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti solo se compaiono (presenza non obbligatoria tranne per incid. di esecuzione) UDIENZA A SEGUITO OPPOSIZIONE ARCHIVIAZIONE UDIENZA A SEGUITO RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE NON ACCOLTA PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE

UDIENZA DI CONVALIDA : art 391 cpp ARRESTO IN FLAGRANZA O FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO La Polizia Giudiziaria al massimo entro 24 ore trasmette il verbale di arresto o fermo al PM. Il verbale deve contenere l’indicazione del giorno ,ora e luogo dell’arresto, l’enunciazione delle ragioni e l’eventuale nomina del difensore Il Pm entro 48 ore dall’arresto/Fermo ne richiede al Gip la convalida trasmettendo altresì le richieste in ordine alla liberta’ personale Il Gip entro 48 ore dalla richiesta (fa fede il depositato) fissa l’udienza di convalida , ne da avviso ai difensori tiene l’udienza e adotta il provvedimento

L’ UDIENZA DI CONVALIDA si svolge in CAMERA DI CONSIGLIO con la PARTECIPAZIONE NECESSARIA del DIFENSORE e dell’ ARRESTATO/FERMATO IL GIUDICE PROCEDE ALL’INTERROGATORIO DELL’ARRESTATO/FERMATO e sente in ogni caso il suo difensore Art. 123 disp.att cpp : l’ udienza si svolge nel luogo dove l’arrestato è custodito. Tuttavia, se sussistono specifici mo- tivi di necessità o urgenza, il giudice può disporre il trasfe- rimento dell’arrestato per la comparizione davanti a sé. All’ esito dell’ udienza il Giudice emette Ordinanza con cui convalida o meno l’arresto/fermo. Provvede altresì sulla richiesta di applicazione misura cautelare disponendo l’applicazione della misura richiesta dal PM o di altra più gradata, o, se non ricorrono le condizioni di applicabilità di cui all’art.273 o alcune delle esigenze cautelari di cui all’art 274 cpp disponendo con ordinanza l’immediata liberazione dell’arrestato/fermato

Le ordinanze di cui sopra se pronunciate in udienza si intendono comunicate ai presenti con la lettura delle stesse. Se il Giudice riserva ordinanza sono immediatamente comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione

INTERROGATORIO DI GARANZIA: art 294 ss cpp Il Gip deve procedere all’interrogatorio di garanzia della persona sottoposta ad indagini ENTRO E NON OLTRE 5 GG dall’inizio dell’esecuzione della custodia in carcere ( a meno che essa sia assolutamente impedita : v casi di ricovero ospedaliero) e 10 GG se trattasi di sottoposizione a misura non custodiale (AA.DD., Obbligo di firma ecc). Con decreto il Gip fissa data, ora e luogo dell’interrogatorio e ne fa dare tempestivo avviso al PM e ai difensori. ESAME VERBALE : L’INTERROGATORIO deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografi-ca. Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. Se l’indagato è straniero E’ OBBLIGATORIA LA PRESENZA DELL’INTERPRETE.

UDIENZA PRELIMINARE : Art 419 cpp ESAME VERBALE Il VERBALE è REDATTO SOLTANTO IN FORMA RIASSUNTIVA L’udienza si svolge in camera di consiglio con la PARTECIPAZIONE NECESSARIA DEL PM E DEL DIFENSORE DELL’IMPUTATO Il Giudice procede agli ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE DELLE PARTI (art 419 commi 2,3,4; art 485, 486, 487, 488 cpp) : eventuale costituzione di Parte Civile Art 23 disp.att.cpp : l’ ASSENZA delle parti private diverse dall’imputato (PO, resp.civile) regolarmente citate NON determina la SOSPENSIONE o il RINVIO del dibattimento NE’ la NUOVA FISSAZIONE dell’ U.P

Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, dichiarata la eventuale contumacia dell’imputato, IL GIUDICE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE: il PM espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari formula le proprie CONCLUSIONI. L’imputato può chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (ex art.64 e 65 o su richiesta di parte ex art 498, 499 cpp) o può rendere spontanee dichiarazioni Concludono poi nell’ordine il DIFENSORE DELLA P.C., del RESPONSABILE CIVILE (se c’è),della PERSONA CIVILMENTE OBBLIGATA PER LA PENA PECUNIARIA (se c’è), dell’IMPUTATO IL PM e i difensori possono replicare una sola volta

NB : il PM prima di formulare le proprie conclusioni PUO’ MODIFICARE IL CAPO DI IMPUTAZIONE. La modificazione dell’ imputazione va verbalizzata Se l’imputato è presente gli viene immediatamente contestata, altrimenti è comunicata al difensore che rappresenta l’imputato ai fini della contestazione (art. 423)

Può emettere : Va sottoscritto dall’ Il Giudice, se può decidere allo stato degli atti dichiara CHIUSA LA DISCUSSIONE e si ritira in camera di consiglio. Può emettere : Va sottoscritto dall’ Ausiliario che assiste Il Giudice in udienza Se emessa nei confronti IMPUTATO DETENUTO, questo DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE SCARCERATO (Art.131bis, 154bis disp.att.cpp) DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO Art 429 cpp SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE Art, 425- 427 cpp CONTESTUALE VA DEPOSITATA IN UDIENZA SOLO DISPOSITIVO

RITI SPECIALI GIUDIZIO ABBREVIATO (art.438 ss cpp) APPLICAZIONE PENA SURICHIESTA DELLE PARTI (Art.444 ss cpp) E’un giudizio esteso al merito che ha luogo nell’Udienza Prel. Può essere richiesto dall’ imputato o 5 gg prima dell’U.P. con deposito in cancelleria unitamente all’atto di consenso del pm o direttamente nel corso dell’ U.P. prima delle conclusioni, acquisito il consenso del Pm. La volontà di procedere con rito abbreviato deve essere manifestata o personalmente dall’imputato o dal suo difensore munito di Procura speciale. Presuppone un accordo tra imputato e Pm sul rito, sull’affermazione di colpevolezza e sulla entità della pena da irrogare Art. 444 e 446 cpp: la richiesta di applicazione pena può essere formulata dal PM o dall’ imputato personalmente o a mezzo procuratore speciale fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

Il Giudice decide allo stato degli atti pertanto dovrà preliminarmente valutare se lo stato degli atti gli consente o meno di definire il processo.In caso affermativo disporrà con ordinanza procedersi con il rito richiesto. La richiesta di abbreviato può essere anche c.d. condizionata. Il Giudice può non ammettere la condizione L’udienza si svolge in Camera di consiglio con partecipazione obbligatoria di Pm e difensori Richiesta e consenso formulati in udienza : esposti oralmente e VERBALIZZATI dal cancelliere. Fuori udienza : formulate con atto scritto Art. 447 : può essere chiesta nel corso delle Indagini preliminari (congiunta o comunque con il consenso già espresso dal PM) il Giudice fissa con decreto udienza in Camera di consiglio per la decisione. Il Pm e la difesa sono sentiti se compaiono (No presenza obbligatoria)

ESAME VERBALE: VANNO VERBALIZZATE LE CONCLUSIONI DELLE PARTI (PM, P.C. E DIFENSORI) che riguarda- no la penale responsabilità dell’imputato facendo attenzione a riportare le quantificazioni di pena, la richiesta o meno di conces- sioni delle attenuanti gene- riche (prevalenti o equiva- lenti alle aggravanti),la continuazione e la riduzione per la scelta del rito All’esito il Giudice emetterà SENTENZA che potrà essere contestuale (va depositata in udienza) o meno. Se viene depositata dalla difesa e manca il consenso il Giudice trasmette al PM per la previa acquisizione dello stesso Se interviene nel corso delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare comporta rinuncia al dibattimento- con massima e media economia processuale – se sopravviene in limine litis in dibattimento vale a mutare l’oggetto di questo dovendosi il giudice limitare a valutare le questioni prospettatigli dalle parti

INCIDENTE PROBATORIO TESTIMONIANZA Ratio: evitare il pericolo di dispersione di prove la cui assunzione o la cui genuinità non è rinviabile al dibattimento : ci si serve pertanto del meccanismo di ANTICIPAZIONE DELLA FASE DI FORMAZIONE DELLA PROVA ad opera di un giudice che si pone quasi come un delegato del giudice dibattimentale all’interno della fase pre-processuale delle indagini preliminari. Art 392 cpp: CASI TASSATIVI può svolgersi sia davanti al Gip che al Gup TESTIMONIANZA ESAME DELL’INDAGATO ESAME DI IMPUTATI IN PROCEDIMENTI CONNESSI CONFRONTO RICOGNIZIONE PERIZIA ED ESPERIMENTO GIUDIZIALE

ASSUNZIONE DELLA PROVA RICHIESTA: art 393 ss cpp Chi può avanzarla: MODALITA’: Pm e Indagati Depositata nella cancelleria del Gip Discovery degli atti per il PM previa notifica a cura di chi l’ha Diritto dell’indagato e difensori proposta ai controinteressati di ottenere copia degli atti Entro 2 gg. dalla notificazione depositati ci si può opporre (deduzioni:art.396 Il Pm può chiedere il differimento Ad essa presiede il Gip/Gup previa Ordinanza con cui si pronuncia sulla ammissibilità della prova. Se la rigetta o dichiara inammissibile, l’ordinanza va notificata alle parti e comunicata al Pm. Se la accoglie stabilisce oggetto della prova, persone interessate, data e luogo dell’udienza : avviso notificato almeno 2 gg prima con avvertimento alle parti che nei 2 gg precedenti l’udienza possono prendere visione e estrarre copia del- le dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare ASSUNZIONE DELLA PROVA

Il Gip ha poteri coercitivi potendo disporre ’accompagnamento coatto. UDIENZA: si svolge in Camera di Consiglio (quindi senza pubblico) con la PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA DI PM e DIFENSORE (presenza dell’indagato e PO è eventuale, è obbligatoria solo in caso di ricognizione o di assunzione di testimonianza) . Segue le forme dibattimentali per quanto concerne la cross examination delle persone sottoposte ad esame. E’ VIETATO VERBALIZZARE DICHIARAZIONI RIGUARDANTISOGGETTI DIVERSI DA QUELLI I CUI DIFENSORI PARTECIPANO ALL’INC.PROB. IL VERBALE e tutti i documenti acquisiti nel corso dell’Inc.prob. sono trasmessi al PM , i difensori hanno diritto di prenderne visione e estrarne copia, e confluiranno nel fascicolo del dibattimento. ESAME VERBALI RICOGNIZIONE E ASSUNZIONE TESTIMONIANZA. CENNI ALL’AUDIZIONE PROTETTA DEI MINORI ( Art. 398 co 5bis)

DIBATTIMENTO Art 471 : Udienza Pubblica a pena di nullità. Eccezione : udienza a porte chiuse di cui all’art.472 cpp è disposta con Ordinanza del collegio Art.470 : disciplina e direzione dell’udienza quale scena in cui si svolge il dibattimento sono esercitate dal Presidente Art. 147 disp.att cpp: garanzia del diritto di cronaca il Presidente può autorizzare le riprese fotografiche o audiovisive Art 474: l’imputato assiste all’udienza libero nella persona anche se detenuto. Può essere disposto il suo allontanamento dall’aula con Ordinanza del presidente (art.475): in tal caso si considera presente ed è rappresentato dal difensore. Art 477: principio di concentrazione tendenza a esaurire il dibattimento in udienze cronologicamente ravvicinate e immediatezza della decisione. Il Presidente dispone oralmente gli avvisi relativi alla sospensione e rinvio dell’udienza e l’ausiliario ne fa menzione nel verbale.

Art. 478: sulle QUESTIONI INCIDENTALI (es eccezioni di nullità di atti o incostituzionalità di norme) proposte dalle parti il Giudice decide IMMEDIATAMENTE con Ordinanza VERBALE DI UDIENZA redatto dall’ausiliario che assiste il Giudice, vi sono indicati: E’ inserito nel fascicolo per il Dibattimento (art.480) Descrive le attività svolte in udienza e riporta SINTETICAMENTE le richieste e le conclusioni del Pm e della difesa.(si procede a FONOREGISTRAZIONE) I PROVVEDIMENTI DATI ORALMENTE DAL GIUDICE SONO VERBALIZZATI INTEGRALMENTE. I provvedimenti del Giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale Le parti hanno diritto di far inserire nel verbale le dichiarazioni di cui abbiano interesse. Il Presidente può disporre che l’ausiliario dia lettura di singole parti del verbale per verificarne la fedeltà e la correttezza. Sulle domande di rettificazione o cancellazione il Presidente decide con Ordinanza. Luogo, data e ora di apertura e chiusura dell’udienza Nomi e cognomi dei giudici Nome e cognome del Pm, generalità dell’imputato e delle altre parti intervenute

art 484 – 495 cpp ATTI INTRODUTTIVI : verifica della regolare costituzione delle parti disposizioni in ordine alla rinnovazione della citazione e al rinvio per impedimento a comparire dell’imputato e del difensore DICHIARAZIONE DELLA CONTUMACIA DELL’IMPUTATO Questioni preliminari : devono essere proposte subito dopo la costituz.delle parti e sono decise immediatamente con ordinanza (art. 491) Dichiarazione di apertura del dibattimento da parte del Presidente. L’ausiliario dà lettura dell’imputazione Esposizione introduttiva e richiesta di prova da parte del Pm, della difesa di PC, responsabile civile, persona civilmente obbligata e imputato Eventuale dichiarazioni spontanee dell’imputato: vanno verbalizzate integralmente a meno che il Presidente disponga che il verbale sia redatto in forma riassuntiva Il Giudice a questo punto sentite le parti provvede con Ordinanza all’ammissione delle prove

ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE Art 496 - 522 Inizia con l’assunzione delle prove richieste: Esame dei Testimoni L’ausiliario VERBALIZ- Esame dei periti e consulenti tecnici ZA le generalità dei Esame delle parti private: periti, testimoni,consu- nell’ordine parte civile, resp. civile, lenti tecnici e interpre- persona civilmente obbligata, imputato ti e DOCUMENTA L’ESAME riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti e dal Presidente, nonché le risposte delle persone esaminate. Art. 516 cpp : se nel corso dell’istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come descritto nel DDG il PM MODIFICA L’IMPUTAZIONE e procede alla relativa contestazione. Se l’imputato è Contumace o Assente il Pm chiede al Presidente che la contestazione sia inserita a VERBALE e che questo sia notificarlo per estratto

DISCUSSIONE FINALE E DECISIONE Artt. 523-548 Esaurita l’assunzione delle prove il Pm e nell’ordine tutte le altre parti private illustrano le rispettive CONCLUSIONI che vanno verbalizzate Esaurita la discussione il Presidente dichiara chiuso il dibattimento, si ritira in Camera di Consiglio e delibera la SENTENZA Se è necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia o l’ascolto delle fonoregistrazioni, Il Giudice sospende la deliberazione e procede in Camera di Consiglio alle operazioni necessarie CON L’ASSISTENZA DELL’AUSILIARIO ed eventualmente del tecnico. Conclusa la deliberazione il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo della Sentenza e se non deposita contestualmente la motivazione riserva la stessa entro i termini di cui all’art.544 cpp La sentenza è PUBBLICATA in udienza mediante lettura del dispositivo ed è DEPOSITATA in Cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione o entro il termine di cui alla riserva

VIDEOCONFERENZA L.11/98; Artt. 146bis e 147bis Disp.att.cpp RATIO: Agevolare i dibattimenti dei processi contro la criminalità organizzata evitando inconvenienti come le troppo frequenti traduzioni di imputati detenuti sotto scorta, spostamento dei giudici in altra sede per l’audizione di parti processuali o collaboratori di giustizia, difficoltà logistiche e processuali derivanti dalla impossi-bilità per taluno di presenziare a più processi contemporaneamente FUNZIONAMENTO : L’amministrazione giudiziaria e penitenziaria si concerto hanno allestito un sistema di “videocomunicazione multipla” che collega fra di loro in tutta Italia decine di aule bunker, di aule normali e di salette attrezzate nei principali istituti di pena. Ciascun sito o “stazione” riservato è stato munito di un sistema di videoconferenza, di un sistema di fonia per le comunicazioni riservate tra avvocato e detenuto, di varie linee telefoniche protette e dedicate e di un presidio tecnico permanente in modo da rendere possibile a persone che stanno in luoghi diversi di partecipare allo stesso dibattimento sentendosi e

vedendosi reciprocamente, sia pur con le garanzie previste dalla legge per i collaboratori di giustizia Occorre distinguere 2 situazioni : PARTECIPAZIONE AL DIBATTIMENTO A DISTANZA : ART. 146BIS DISP.ATT.CPP : L’imputato si trova detenuto a qualsiasi titolo in Istituto di pena sito in circondario diverso da quello ove si svolge l’udienza e partecipa alla stessa attraverso un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo di custodia. ESAME VERBALE : Occorre dar atto dell’ora di inizio del video collegamento, del suo funzionamento, della presenza dell’imputato del rispetto dei parametri di cui all’art. 146bis disp.att.cpp e dell’ora in cui termina il collegamento. ESAME DI PERSONE CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA E DEGLI IMPUTATI DI REATO CONNESSO: ART.147BIS DISP.ATT.CPP:

Si tratta di collaboratori di giustizia che quando partecipano ai dibattimenti vengono sentiti con tutta una serie di cautele onde tutelarne l’incolumità. Il collegamento audiovisivo deve garantire pertanto al collaboratore di “vedere ma di non essere visto” (infatti viene ripreso solo di spalle) e l’ausiliario abilitato ad assistere il giudice in videoconferenza non deve indicare assolutamente il luogo dove si trova ma attestarne la presenza nel “SITO RISERVATO” ESAME VERBALE : Occorre dar atto dell’ora di inizio del videocollega-mento, del suo funzionamento, della presenza del collaboratore nel sito riservato, del rispetto dei parametri di cui all’art. 147bis disp.att.cpp e dell’ora in cui termina il collegamento. In ogni caso va attestata la avvenuta consultazione riservata per mezzo di linee telefoniche tra imputato o test e il suo difensore che si trova nell’aula di udienza indicando l’ora di inizio e fine e allegando al verbale il rapportino stampato dal tecnico.