Aspetti problematici nella applicazione della normativa sulle a.p.s. PROVINCIA DI BOLOGNA Aspetti problematici nella applicazione della normativa sulle a.p.s. 24 MAGGIO 2003 Avv. Marco Masi - Dott. Massimo Moscatelli Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
DIFFERENZE Organizzazione di volontariato Associazione di o.d.v. promozione sociale a.p.s. Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
- Codice Civile artt. 12 e seguenti (O.D.V. e A.P.S.); LE FONTI - Codice Civile artt. 12 e seguenti (O.D.V. e A.P.S.); - Legge 266/91 (O.D.V.); - Legge Regionale Emilia Romagna n. 37/96 (O.D.V.); - Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 2436/96 (O.D.V.); - Legge n. 383 del 7/12/2000 (A.P.S.); - Legge regionale Emilia Romagna n. 34/2002 (A.P.S.) Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
ENTI CON FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO E SENZA SCOPO DI LUCRO (I° libro codice civile) Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA - atto costitutivo e statuto in forma pubblica - iscrizione nel registro delle persone giuridiche - patrimonio adeguato allo scopo - responsabilità limitata ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA - libertà di forma per atto costitutivo e statuto - no iscrizione registro delle persone giuridiche - fondo comune - responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell’associazione. Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
“Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano RESPONSABILITA’ ILLIMITATA DI CHI AGISCE PER L’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ART. 38 C.C. “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della associazione”. - responsabilità di chi ha agito, no “dei soci” o del “direttivo”; - responsabilità per fatto illecito degli ausiliari (art. 2049 c c.); - se l’associazione svolge attività commerciale può fallire e con essa possono fallire i soci illimitatamente responsabili (Cass. Civ. I Saz. 9589/93). Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
Procedura per l’attribuzione della personalità giuridica (DPR 361/2000) Regione Prefettura - se ambito attività sub-regionale - se ambito attività ultra regionale e materia compresa nel vecchio 117 Cost. - se materia non compresa nel vecchio 117 Cost. DOMANDA iscrizione nel registro delle persone giuridiche (entro 120 gg.) Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
Organizzazione di volontariato (l. 266/91) RIC. NO RIC. ASSOCIAZIONE Associazione Associazione di (art. 14 e seg. C.c.) Promozione Sociale (l. 383/00) Organizzazione di volontariato (l. 266/91) Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
Fine Mutualistico Fine Mutualistico e Solidaristico Fine Solidaristico ASSOCIAZIONE A.P.S. O.D.V. Fine Mutualistico Fine Mutualistico e Solidaristico Fine Solidaristico Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
DEFINIZIONE O.D.V.: "Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà" (art. 2 legge 266/91). DEFINIZIONE A.P.S.:" Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati" (art. 2 legge 383/2000). Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
SOCI solo persone Fisiche O.D.V. Soci Volontari Non vi possono essere soci che instaurano un rapporto patrimoniale con l’associazione. Persone fisiche e persone giuridiche A.P.S. Soci Volontari Vi possono essere soci che in caso di particolare necessità prestano la propria attività a titolo di lavoro autonomo o subordinato. Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
VOLONTARI OCCASIONALI Per grandi eventi le a.p.s. dell’Emilia Romagna possono avvalersi di volontari non soci (art. 2 l.r. 34/2002) Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
Attività retribuite / attività volontarie O.D.V. E A.P.S. Attività retribuite / attività volontarie Sia nelle O.d.v. che nelle a.p.s. devono essere prevalenti le attività volontarie rispetto a quelle retribuite. Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
- A.P.S. corrispettivi da soci corrispettivi da terzi ENTRATE - O.D.V. rimborsi spese rimborsi spese - A.P.S. corrispettivi da soci corrispettivi da terzi Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
ENTRATE DA CONVENZIONI O.D.V. A.P.S. rimborsi derivanti da convenzioni entrate derivanti da prestazioni di servizi (art. 5 legge 266/91) convenzionati (art. 4 legge 383/00) - ammontare eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti; - modalità di rimborso delle spese documentate (art. 12 l.r. 34/02) Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
PRINCIPI ORDINAMENTO INTERNO O.D.V. A.P.S. - porta aperta - porta aperta - democraticità struttura - democrazia - elettività cariche - uguaglianza diritti - gratuità cariche - elettività cariche derogabili se particolare natura di talune associazioni (art. 3 l. 383/00 e art. 3 l.r. 34/02) Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
provinciale regionale REGISTRI ODV APS (iscrivibili solo associazioni dotate di autonomia) (iscrivibili anche mere articolazioni locali di associazioni nazionali) regionale nazionale provinciale regionale provinciale comunale incompatibilità (art. 4 l.r. 34/02 e art. 3 l.r. 37/96) Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
onlus di diritto onlus nei casi di cui all’art. 10 d.lgs 460/97 DISCIPLINA FISCALE ODV APS onlus di diritto onlus nei casi di cui all’art. 10 d.lgs 460/97 Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
Prevalenza attività di volontariato APS Prevalenza attività di volontariato art. 18 l. 383/00 (art. 3 comma 3 l.r. 34/02) “ Le a.p.s. si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuità dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali” Come si applica tale previsione ai coordinamenti e alle federazioni (associazioni di persone giuridiche) di cui all’art. 2 ? Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
solo per gestione attività verso terzi CONVENZIONE APS / P.A. solo per gestione attività verso terzi (art. 30 l. 383/00 e art. 12 l.r. 34/02) Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE EX L. n. 383/2000 ASPETTI FISCALI Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
STATUTO La normativa tributaria vigente richiede previsioni statutarie di più ampia portata rispetto al contenuto minimo degli statuti richiesto dalla L. 383/2000. Nello statuto, ai sensi dell’art. 3 L. 383/2000, devono essere espressamente previsti, tra l’altro: l’assenza di fini di lucro e indivisibilità di utili anche in forma indiretta; l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative (salvo deroghe); l’obbligo di redazione ed approvazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione; l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, ai fini di utilità sociale. Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, sentita l’AUTHORITY; VINCOLI STATUTARI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI FISCALI ART. 111, co. 4 quinquies, TUIR Per l’applicazione delle agevolazioni fiscali, le norme fiscali prevalgano su quelle della L. 383/2000. Pertanto occorre comunque prevedere nello statuto: Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, sentita l’AUTHORITY; Disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; non rivalutabilità della quota associativa. Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
RISORSE ECONOMICHE ART. 4 L. 383 Le a.p.s. traggono le risorse economiche da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
erogazioni liberali degli associati e dei terzi; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
Qualificazione ai fini tributari delle a.p.s.: La L. 383 non introduce una nuova definizione di a.p.s.. Le a.p.s. rientrano pertanto tra gli enti non commerciali definiti dall’art. 87, lett. c), TUIR quali enti: “…….. diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”. In via interpretativa il Ministero delle Finanze (Cir. n. 124/E del 12.05.1998) aveva definito le a.p.s. in modo più restrittivo quali “associazioni che promuovono la solidarietà e il volontariato attraverso lo svolgimento di attività culturali o sportive al fine di innalzare la qualità della vita, come ad esempio le le ACLI e l’ARCI.” Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
Si applicano dunque gli artt. 108 e ss. TUIR, e pertanto il reddito Si applicano dunque gli artt. 108 e ss. TUIR, e pertanto il reddito complessivo è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito: a. i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; b. I contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi; Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
Per leventuale attività commerciale esercitata le a. p. s Per leventuale attività commerciale esercitata le a.p.s. hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata (art. 109); Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’art. 77, commi 1 e 3-bis, TUIR; Possono adottare il regime forfetario di cui alla Legge 398/91 per l’eventuale attività commerciale; Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo; Possono perdere la qualifica di ente non commerciale se svolgono prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
In base all’art. 111, comma 3, TUIR: Per le associazioni religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
DISPOSIZIONI FISCALI INTRODOTTE DALLA L. 383/2000 Prestazioni in favore dei familiari degli associati (art. 20) Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati. Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
DOCUMENTAZIONE CONTABILE OBBLIGATORIA Le a.p.s. devono conservare per almeno tre anni con l’indicazione dei soggetti eroganti la documentazione relativa: eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; ed inoltre la documentazione relativa alle: erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni d’imposta N.B.: permane comunque l’obbligo di conservazione della documentazione contabile ex art. 22, DPR 600/73 (31.12 del 4° anno da quello di presentazione della dichiarazione) per sostituti d’imposta, chi svolge attività commerciali e raccolta pubblica di fondi. Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
Imposta sugli intrattenimenti (art. 21) Le quote e i contributi corrisposti alle a.p.s. non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’ISI. Si segnalano alcune attività rilevanti ai fini ISI: a. esecuzioni musicali e danze quando l’esecuzione musicale dal vivo sia di durata inferiore al 50% della durata della manifestazione; b. utilizzazione di bigliardi ed apparecchi a gettone e moneta, bowling, utilizzazione ludica di strumenti multimediali ecc.; Nel caso di cui al punto a) si applica l’ISI al 16% mentre in quello di cui al punto b) l’aliquota è dell’8%. Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
Erogazioni liberali (art. 13 bis, lett. I - quarter DPR 917/86) Per le persone fisiche e enti non commerciali Sono detraibili dall’imposta lorda (IRPEF) le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore al Lit. 4.000.000 pari ad euro 2.065,83 (detrazione pari al 19% di 4 milioni ora euro 2.065,83: quindi 392,51 euro di risparmio di Irpef), a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero con altre modalità che potranno essere definite con D.M. idonee a consentire un controllo dell’A.F. Per le imprese Deduzione dal reddito una somma pari a Lit. 3.000.000 (ora euro 1.549,37) o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (ex art. 65 - c) octies) Tuir). La possibilità sembra si stata abrogata con Legge 289/02 art. 90, comma 9, a far data dal 1.01.2003, che ha riformato il sistema sportivo dilettantistico. Trattasi di un “refuso” redazionale della Legge 289/02 che speriamo possa essere chiarito anche solo in sede interpretativa Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
Attività turisti e ricettive (art. 31) Tributi locali (art. 23) Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le a.p.s. Attività turisti e ricettive (art. 31) Le a.p.s. sono autorizzate ad esercitare tali attività. Ma l’articolo della legge introduce una agevolazione di carattere amministrativo più che fiscale in quanto a tal fine: - l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (cosi come la somministrazione di alimenti e bevande) non sono considerate attività commerciali solo se svolte da a.p.s. le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno (es Arci e Acli). In tutti gli altri casi anche se a.p.s. iscritte nei registri le suddette attività hanno rilevanza fiscale ai fini IIDD e IVA. Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
destinazione d’uso delle sedi e dei locali associativi ART. 16 L.R. N. 34/2002 destinazione d’uso delle sedi e dei locali associativi “1. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero per i lavori pubblici del 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765), indipendentemente dalla destinazione urbanistica. 2. La destinazione d’uso rimane invariata fintanto che le associazioni occupano gli spazi”. Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003