Università degli Studi di Padova

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
LA RESPONSABILITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Advertisements

Medico (assi)cura te stesso. Milano
RESPONSABILITA’ DEI REVISORI
Il fatto illecito Nozione (art. 2043) Qualunque fatto doloso o colposo
STRUTTURA DELLA LEZIONE
RESPONSABILITA DEI DIRIGENTI MEDICI CEFPAS ottobre 2003.
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA Criteriologia medico legale
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA
01/10/12 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA Facoltà di Economia Diritto del Contenzioso dell’Impresa Anno Accademico Ermenegildo Costabile Diritto.
La responsabilità civile della pa
FATTI ILLECITI.
La responsabilità civile e penale relatore: Silvio Beorchia.
STRESS DA LAVORO CORRELATO E ART C.C.
RESPONSABILITA’ CIVILE
RESPONSABILITA’ CIVILE
DANNO INGIUSTO Tradizionalmente illiceità dell’atto era presupposto per ingiustizia del danno Oggi ingiustizia del danno, sganciata dall’antigiuridicità.
La responsabilità civile della pa (art. 28 Cost., artt e 2043 c.c.)
Definizione parole-chiave Progetto RAP.
L’obbligazione DARE FARE NON FARE Diritti di credito Diritti personali
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE Presidente: Chiar.mo Prof. Andrea.
I Cancri intervallo Tumori diagnosticati dopo un test di screening o un approfondimento negativo prima del successivo episodio di screening Marcello Vettorazzi.
La cartella clinica Prof. Giancarlo Nivoli
LA COLPA, LA COLPA GRAVE, LA SPECIALE DIFFICOLTA’
Diritto Civile e Penale
DR. GIUSEPPE CARUSO RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DR. GIUSEPPE CARUSO
LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL TRADUTTORE Milano, 9 giugno 2007
Istituzioni di diritto commerciale
Zarepta di Sidone Onlus
LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA
1° SEMINARIO DI ADDESTRAMENTO ALL'ESERCIZIO PRATICO DELLA PROFESSIONE

S.O.C. Medicina Legale – ASL AT Direttore Claudio Negro
Responsabilità del ristoratore per danni subiti dagli avventori all’interno del locale Cassazione Civile, Sez. III, 15 febbraio 2003, n Beretta.
LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL COMMERCIALISTA
Appunti di Diritto Penale e responsabilità penale in campo medico
IV CONGRESSO NAZIONALE SOCIETA MEDICA INTERDISCIPLINARE PROMED GALILEO 6/8 GIUGNO 2008 Uliveto Terme/Pisa TAVOLA ROTONDA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL.
LA RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE.
Prof. Avv. Alberto Gianola - Università di Torino - CAI CN
OMICIDIO Omicidio volontario (art. 575 C.P.)
Mobbing e danno alla salute: aspetti medico-legali Maurizio Marasco
OVERBOOKING AEREO PRESENTAZIONE DI : Chiarelli Sara, Trovato Frine e Melograna Cinzia Silvia.
Ancona, 28 giugno 2007Direzione Affari Legali Responsabilità dei soggetti coinvolti - impianti di distribuzione gas medicinali.
Corso di Diritto Privato
LE RESPONSABILITA’.
Seminario sulla responsabilità civile e penale del personale sanitario
DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO Anno accademico 2013/2014 II semestre
NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA”
LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL COMMERCIALISTA
La responsabilità medica
Organizzazione di Volontariato Protezione Civile Settimo San Pietro (CA) CORSODI 1°LIVELLO PER SOCCORRITORI CORSO DI 1°LIVELLO PER SOCCORRITORI Venerdì.
Master in Scienze criminologiche investigative e della sicurezza
Bassano del Grappa 3 ottobre 2014 La responsabilità penale del medico sanitario Sergio Sottani Procuratore Forlì.
INADEMPIMENTO Il debitore è inadempiente quando c’è una discordanza tra il dovuto e ciò che si è prestato. Il debitore non esegue la prestazione la esegue.
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA-CONTABILE
Le Responsabilità del Personale docente
Approfondimenti Medico-Legali Franco Alberton
Avv. Prof. Mariacarla Giorgetti
Analisi di una sentenza Cristofaro Gabriella Colombo Anna Ferraro Alberto.
UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO L I U C
La colpevolezza. Il problema principale: Il principio di responsabilità personale e colpevole è principio di rango costituzionale (C. cost. 364 del 1988)
Le responsabilità del personale della scuola Istruzioni per l’ uso IvU Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
DANNO INGIUSTO Tradizionalmente illiceità dell’atto era presupposto per ingiustizia del danno Oggi ingiustizia del danno, sganciata dall’antigiuridicità.
IL SISTEMA SANZIONATORIO
Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole
TUTELA DEI DIRITTI.
1. 20 gennaio 20122NICOLA CAVALLUZZO 20 gennaio 20123NICOLA CAVALLUZZO.
Diritto privato Mora ed inadempimento. Mora del creditore Se il creditore non offre la necessaria cooperazione ai fini dell’adempimento (es. impossibilità.
La responsabilità dell’operatore e della famiglia nella cura e assistenza ai bambini gravemente disabili Eleonora Burgazzi Sez. Medicina Legale e delle.
D.Lgs 81/08 aggiornamento D.Lgs. 3/08/09 n.106 (ex 626/94) APPRENDERE DIFFONDERE APPLICARE E GESTIRE LA SICUREZZA R.S.P.P. Alessandro Maianti.
LA VALUTAZIONE DELLA STABILITA' DELLE PIANTE: LINEE GUIDA LE DOMANDE CHE CI PONIAMO IN QUESTA BREVE COMUNICAZIONE SONO: ● QUANDO UNA PIANTA O PARTE DI.
Transcript della presentazione:

Università degli Studi di Padova Anna Aprile P.A. di Medicina Legale Università degli Studi di Padova    Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

I cancri intervallo sono eventi avversi, o potenzialmente tali, che si verificano con frequenza largamente prevedibile, modificabile solo in piccola parte. I cancri intervallo non sono eliminabili Cause: limiti della mammografia (circa 80 %) errore umano (obiettivo < 20 %)

I cancri intervallo La percezione del radiologo: incidente inaccettabile, errore (colpa) spauracchio medico-legale “soluzioni” difensive

La percezione delle pazienti: I cancri intervallo La percezione delle pazienti: una catastrofe (nulla di paragonabile a ciò che pensano dei falsi positivi) Domande: la donna è stata informata dei limiti della mammografia? La donna è stata prontamente “presa in carico” e curata? La prognosi è molto diversa rispetto ai casi trovati allo screening?

Radiologi e screening I CI sono il segno di un’”insufficiente” sensibilità Il problema dell’assunzione dell’incertezza nello screening Timore di conseguenze medico-legali I “nemici” dello screening standard Comportamenti precauzionali /difensivi

Radiologi e Screening I comportamenti difensivi hanno almeno un effetto certo: compromettono la possibilità di realizzare lo screening e soprattutto di estenderlo a TUTTA la popolazione Art. 32 Costituzione: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività I programmi di sanità pubblica hanno la prospettiva di popolazione, secondo i principi di equità e di sostenibilità. Pertanto l’obiettivo di tutelare la salute del singolo non può compromettere quello di rispettare l’equità e la sostenibilità

“Cascata” degli eventi Cancri intervallo Denunce Verifica di errore (< 20 % dei CI) Verifica rapporto causalità errore – danno Condanne per danno colposo Responsabilità civile (risarcimento) Responsabilità penale

note sulla responsabilità penale 1

violazione di doveri connessi ad una norma correlata attitudine a rispondere anche davanti ad un giudicante Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

quale norma? Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

RESPONSABILITÀ PENALE quale norma? CODICE PENALE LEGGI DELLO STATO Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

Art. 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge. RESPONSABILITÀ PENALE quale norma? CODICE PENALE Art. 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

RESPONSABILITÀ PENALE Delitto ed articolo del codice penale omicidio colposo; 589 errore (od omissione) colposo connesso a intervento del professionista che abbia causato il decesso della persona assistita Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

RESPONSABILITÀ PENALE Delitto ed articolo del codice penale lesione personale colposa; 590 errore (od omissione) colposo connesso a intervento del professionista che abbia causato il lesioni personali della persona assistita Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

RESPONSABILITÀ PENALE Art. 43. Elemento psicologico del reato. quale norma? CODICE PENALE  Art. 43. Elemento psicologico del reato. Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico. Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

RESPONSABILITÀ PENALE quale norma? CODICE PENALE  condotta (del professionista) danno (alla persona)   Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

RESPONSABILITÀ PENALE quale norma? CODICE PENALE  condotta danno   nesso di causalità Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

RESPONSABILITÀ PENALE Art. 40. Rapporto di causalità. quale norma? CODICE PENALE  Art. 40. Rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.   Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

RESPONSABILITÀ PENALE Art. 40. Rapporto di causalità. quale norma? CODICE PENALE  Art. 40. Rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

RESPONSABILITÀ PENALE Art. 40. Rapporto di causalità. quale norma? CODICE PENALE  Art. 40. Rapporto di causalità. azione od omissione Anna Aprile - Università degli Studi di Padova

REATO ELEMENTO OGGETTIVO ELEMENTO SOGGETTIVO - la condotta: un’azione od un’omissione - l’evento; - il nesso di causalità materiale fra i due predetti ELEMENTO SOGGETTIVO riferibilità della condotta all’autore della stessa - presenza di un elemento psicologico che caratterizza la condotta: il dolo, la colpa o la preterintenzione – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

ELEMENTO OGGETTIVO realizzazione di una condotta da cui discende la verificazione dell’evento, che è quindi causalmente riconducibile a quella condotta

ELEMENTO OGGETTIVO CONDOTTA EVENTO NESSO DI CAUSALITÀ

ELEMENTO OGGETTIVO EVENTO NESSO DI CAUSALITÀ AZIONE COMMISSIVA DANIELE RODRIGUEZ – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

CONDOTTA AZIONE COMMISSIVA OMISSIONE

ELEMENTO OGGETTIVO ! OMISSIONE EVENTO NESSO DI CAUSALITÀ

… CONDOTTA ERRATA ALTERNATIVA A QUELLA DOVUTA OMISSIONI … CONDOTTA ERRATA ALTERNATIVA A QUELLA DOVUTA  

INDAGINE MEDICO-LEGALE GIUDIZIO CONTROFATTUALE STRUMENTO LOGICO 1: GIUDIZIO CONTROFATTUALE  

per cui non può produrre alcun effetto materiale GIUDIZIO CONTROFATTUALE OMISSIONE La condotta omissiva di per se stessa è immateriale, per cui non può produrre alcun effetto materiale  

GIUDIZIO CONTROFATTUALE OMISSIONE Il meccanismo logico dell’operazione si inverte: si dovrà positivamente immaginare come, tenuta la condotta che, invece, nel concreto, si imputa omessa e si dovrà verificare se, in presenza di tale azione positiva, la verificazione dell’evento, concretamente determinatosi, sarebbe invece mancata  

note sulla responsabilità civile 1

RESPONSABILITA’ CIVILE REINTEGRAZIONE DELL’INTERESSE PERSO OBBLIGO DI RISARCIRE DANNO INGIUSTO DERIVANTE DA ILLECITO COMPORTAMENTO REINTEGRAZIONE DELL’INTERESSE PERSO Daniele Rodriguez - Cattedra di Medicina Legale - Università degli Studi di Ancona 8

Art. 1218. Responsabilità del debitore. CODICE CIVILE Art. 1218. Responsabilità del debitore. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.   Daniele Rodriguez - Cattedra di Medicina Legale - Università degli Studi di Ancona 8

Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito. CODICE CIVILE Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito.   Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Daniele Rodriguez - Cattedra di Medicina Legale - Università degli Studi di Ancona 8

RESPONSABILITA’ PENALE CIVILE personale trasferibile all’assicurazione reato danno ingiusto inadempimento contrattuale condotta colposa condotta colposa/ inadempiente causalità “certa” causalità “dubbia” dimostrazione della responsabilità a carico dell’accusa dimostrazione della assenza di responsabilità a carico della parte convenuta (medico/ ASL)

 il sistema penale ha come baricentro il reo l’illecito civile ruota attorno al danneggiato

Attitudine a rispondere del proprio operato professionale, RESPONSABILITÀ Attitudine a rispondere del proprio operato professionale, in caso di errore od omissione, davanti ad un giudicante 2

una condotta professionale corretta RESPONSABILITÀ Impegno a realizzare una condotta professionale corretta nell’interesse di salute dell’assistito 3

… grazie, ho concluso