1 La riforma della rappresentatività e degli assetti contrattuali.

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RELAZIONE TRA FONTI REGOLATRICI DEL RAPPORTO DI LAVORO Dott.ssa Chiara Fantinato Consulente del Lavoro.
Transcript della presentazione:

1 La riforma della rappresentatività e degli assetti contrattuali

2 LAccordo del 28 giugno 2011 Lefficacia dei contratti aziendali Lefficacia dei contratti aziendali In tema di efficacia dei contratti aziendali lAccordo distingue due diverse ipotesi: 1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U.; 2. Contratti aziendali stipulati da R.S.A..

3 LAccordo del 28 giugno 2011 Efficacia dei contratti aziendali Efficacia dei contratti aziendali 1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U. punto 4: i contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale operanti allinterno dellazienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti.

4 LAccordo del 28 giugno 2011 Efficacia dei contratti aziendali Efficacia dei contratti aziendali 1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U. Efficacia rispetto ai lavoratori sono efficaci per tutto il personale in forza Quindi si applica a…?: Lavoratori iscritti a C.G.I.L., C.I.S.L. U.I.L.; Lavoratori iscritti ad altra Organizz. Sindac.; Lavoratori non iscritti ad alcun sindacato A tutti ?

5 LAccordo del 28 giugno 2011 Efficacia dei contratti aziendali Efficacia dei contratti aziendali 1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U. La giurisprudenza afferma ormai costantemente che i contratti collettivi, in quanto atti aventi natura privatistica, hanno efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e ai dipendenti che vi abbiano esplicitamente o implicitamente prestato adesione. conseguentemente gli accordi sottoscritti dalle R.S.U. devono ritenersi applicabili ai soli lavoratori iscritti a UIL, CGIL, CISL, nonché ai dipendenti che vi abbiano esplicitamente o implicitamente prestato adesione conseguentemente gli accordi sottoscritti dalle R.S.U. devono ritenersi applicabili ai soli lavoratori iscritti a UIL, CGIL, CISL, nonché ai dipendenti che vi abbiano esplicitamente o implicitamente prestato adesione

6 LAccordo del 28 giugno 2011 Efficacia dei contratti aziendali Efficacia dei contratti aziendali 1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U. Efficacia rispetto alle OO.SS. vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie del presente accordo… se approvati dalla maggioranza dei componenti delle r.s.u. E questo il bavaglio che, nel 2009, la CGIL aveva denunziato nellAccordo del

7 LAccordo del 28 giugno 2011 Efficacia dei contratti aziendali Efficacia dei contratti aziendali 1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U. Secondo le argomentazioni che si diedero (e che si son ribadite sino alla stipula dellAccordo del ), questa norma sarebbe un bavaglio perché comporterebbe lefficacia del contratto aziendale anche nei confronti delle OO.SS. che, pur essendo componenti della R.S.U., non lo abbiano votato.

8 LAccordo del 28 giugno 2011 Efficacia dei contratti aziendali Efficacia dei contratti aziendali 1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U. Esempio: in sede di contrattazione aziendale, approvano il contratto solo 2 componenti R.S.U. U.I.L. C.I.S.L.C.G.I.L. SISINO

9 LAccordo del 28 giugno 2011 Efficacia dei contratti aziendali Efficacia dei contratti aziendali 1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U. In virtù dellAccordo , il contratto aziendale approvato (come nelles.) da 2 OO.SS. su 3 vincola anche i componenti dellO.S. che abbia espresso parere sfavorevole. In tema di R.S.U. vige – da sempre – il principio dellunitarietà dellOrganismo sindacale, che, in quanto organismo collegiale, decide secondo il principio della maggioranza.

10 LAccordo del 28 giugno 2011 Efficacia dei contratti aziendali Efficacia dei contratti aziendali 1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U. Sul punto la Cassazione, già da anni ha evidenziato che la R.S.U. opera in modo unitario: i diritti di informazione, di assemblea, di contrattazione non possono che essere esercitati in modo unitario dalla RSU, in quanto, ancora una volta, diritti spettanti non ai suoi componenti ma allorganismo sindacale unitario, privo, una volta costituito, di qualsiasi legame con le organizzazioni sindacali di provenienza (Cass. Civ., sent. n del )

11 LAccordo del 28 giugno 2011 Efficacia dei contratti aziendali Efficacia dei contratti aziendali 2. Contratti aziendali stipulati da R.S.A. punto 5: in caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex art. 19 della legge n. 300/70, i suddetti contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle r.s.a. costituite nellambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dellazienda nellanno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dallazienda

12 LAccordo del 28 giugno 2011 Efficacia dei contratti aziendali Efficacia dei contratti aziendali 2. Contratti aziendali stipulati da R.S.A. punto 5: i contratti collettivi aziendali approvati dalle r.s.a. con le modalità sopra indicate promosso dalle r.s.a. a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione firmataria del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dellimpresa punto 5: i contratti collettivi aziendali approvati dalle r.s.a. con le modalità sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle r.s.a. a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione firmataria del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dellimpresa

13 LAccordo del 28 giugno 2011 Efficacia dei contratti aziendali Efficacia dei contratti aziendali 2. Contratti aziendali stipulati da R.S.A. punto 5: Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. Lintesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti.

14 LAccordo del 28 giugno 2011 Lesigibilità dei contratti collettivi aziendali Lesigibilità dei contratti collettivi aziendali Le parti hanno convenuto altresì di limitare la efficacia delle eventuali clausole di tregua sindacale stabilite a livello aziendale alle rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali operanti allinterno dellazienda che siano firmatarie dellaccordo interconfederale, escludendo quindi la vincolatività delle stesse per i singoli lavoratori.

15 LAccordo del 28 giugno 2011 Lesigibilità dei contratti collettivi aziendali Lesigibilità dei contratti collettivi aziendali La previsione (contenuta nel punto 6) si spiega in relazione ad alcuni accordi intervenuti a Pomigliano, che avevano introdotto il principio secondo cui linosservanza delle clausole di tragua sindacale avrebbero consentito allazienda di sanzionare i singoli lavoratori e disapplicare lintero accordo aziendale.

16 LAccordo del 28 giugno 2011 Le intese modificative (cd. clausole di uscita) Le intese modificative (cd. clausole di uscita) Nel punto 7 dellAccordo è contenuta una delle disposizioni più importanti. Uno degli aspetti di maggiore attualità e modernità dellAccordo risiede nel comune riconoscimento che la contrattazione aziendale deve costituire uno strumento che si adatti alle diverse necessità produttive (vd. Premesse dellAccordo), sì da aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi.

17 LAccordo del 28 giugno 2011 Le intese modificative (cd. clausole di uscita) Le intese modificative (cd. clausole di uscita) Il punto 7 così, riprendendo i contenuti del punto 16 dellAccordo del 22 gennaio 2009, prevede la possibilità che gli accordi aziendali possano definire intese modificative di istituti contrattuali del Contratto Collettivo Nazionale. se il C.C.N.L. prevede già le modalità attraverso cui la contratt. aziendale può modificare quella nazionale: si applicano tali regole; se il C.C.N.L. prevede già le modalità attraverso cui la contratt. aziendale può modificare quella nazionale: si applicano tali regole; se il C.C.N.L. non prevede tali modalità: se il C.C.N.L. non prevede tali modalità: OO.SS. a livello Aziendale, dintesa con le OO.SS. territoriali, possono comunque concludere accordi modificativi su orari di lavoro, organizzazione del lavoro, prestazione lavorativa.

18 LAccordo del 28 giugno 2011 Le intese modificative (cd. clausole di uscita) Le intese modificative (cd. clausole di uscita) La norma si differenzia parzialmente dalla previsione contenuta nel punto 16 dellAccordo del (e nel punto 5 dellAccordo del ) perché qui non occorre che lintesa modificativa sia approvata dalle parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di categoria. E però accettato il principio della derogabilità del Contratto nazionale da parte della contrattazione aziendale.

19 LAccordo del 28 giugno 2011 Le intese modificative (cd. clausole di uscita) Le intese modificative (cd. clausole di uscita) La partecipazione della struttura territoriale E fondamentale la previsione della previa intesa con le organizzazioni sindacali territoriali poiché ciò assicura anzitutto la verifica sulleffettiva sussistenza delle specifiche esigenze derivanti dal contesto produttivo. In secondo luogo, questa forma di controllo serve ad evitare forme di concorrenza sleale fra datori di lavoro.

20 LAccordo del 28 giugno 2011 Le intese modificative (cd. clausole di uscita) Le intese modificative (cd. clausole di uscita) La deroga La possibilità di modificare il C.C.N.L. non significa necessariamente modifica in peius, peggiorativa. Le parti potranno infatti prevedere anche condizioni migliorative. Nel 1997, peraltro, già la Commissione presieduta da Giugni aveva formulato una proposta di modifica del Protocollo del 1993 che prevedesse queste clausole di uscita.

21 LAccordo del 28 giugno 2011 In conclusione In conclusione LAccordo muove dalla corretta premessa che occorrono modelli organizzativi che si adattino alle specificità del territorio. Peraltro, il tentativo di valorizzare la produttività, se sarà affiancato da una contrattazione che effettivamente esalti il bagaglio culturale, professionale e formativo del lavoratore, può costituire realmente lo strumento attraverso cui incrementare il reddito e quindi anche loccupazione (Reddito Consumi Occupazione) La prospettiva è quella di un nuovo modello in cui il lavoratore è direttamente coinvolto nellinteresse dellimpresa.

22 LAccordo del 28 giugno 2011 In conclusione In conclusione La sfida è ora rilanciare anche un modello di cogestione