Lineamenti generali Limposta sul valore aggiunto è stata creata in sede europea ed è stata poi introdotta in tutti gli Stati membri della Comunità. In.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
A cura di Gaetano Scala Agenzia delle Entrate
Advertisements

I SOGGETTI PASSIVI a cura di Daniela Casale Corso di Diritto tributario Sonda Università degli Studi di Napoli.
NUOVO REGIME IVA per CASSA:
Cenni di imposizione indiretta: l’IVA
Mappa concettuale di sintesi
La Finanziaria 2008 LE NOVITA IN MATERIA DI IVA LE NOVITA IN MATERIA DI IVA Dott.ssa Ada A. Garzino Demo.
A cura di Antonino Iacono Agenzia delle Entrate
PRO-RATA PATRIMONIALE SCHEDE DI SINTESI
Docente: SALVATORE TOSCANO Dottore Commercialista
REDDITI D’IMPRESA.
L’imposta sul valore aggiunto
PARTICOLARI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISPOSIZIONI GENERALI VARIAZIONI.
L’Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)
Limposta sul valore aggiunto: le operazioni rilevanti Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2006/2007 anno accademico 2006/2007 corso di diritto.
Limposta sul valore aggiunto: lobbligazione dimposta e gli obblighi strumentali Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2007/2008 anno accademico.
I CONTRATTI.
1 Iva 2010: il luogo delle prestazioni di servizi Regola generale nei rapporti tra soggetti passivi (b to b) : PAESE DEL COMMITTENTE Si considerano pertanto.
LIMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Lezione 8 Scienza delle finanze - CLEA a.a
LIVA IN ITALIA E IN EUROPA Lezione 6b Scienza delle finanze II - CLEP a.a
LE DUE DIRETTIVE HANNO MODIFICATO, SIA LE DISPOSIZIONI RELATIVE AI CRITERI SULLA TERRITORIALITA CHE I RIMBORSI DESTINATI AI SOGGETTI RESIDENTI NEGLI.
Corso di diritto tributario
Le novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi Gli elenchi riepilogativi INTRASTAT A cura di Gaetano Scala La relazione è presentata.
1 Iva 2010: il luogo delle prestazioni di servizi Regola generale nei rapporti tra soggetti passivi (b to b) : PAESE DEL COMMITTENTE Si considerano pertanto.
Registrare le fatture e basi di normativa
La territorialità delle prestazioni di intermediazione
La bilancia dei pagamenti
Principi generali L’IVA costituisce la principale imposta indiretta del nostro sistema impositivo Le imposte indirette colpiscono la ricchezza in occasione.
MOMENTO IMPOSITIVO Esiste poi un requisito “temporale”
Categorie di operazioni Iva
Elenco operazioni Iva da in su (c.d. spesometro) Fonti normative - Art. 21 del D.L. 31/5/2010, n. 78 (convertito c.m. dalla legge 30/7/2010, n. 122)
1 Intermediazioni su beni mobili Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal (Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b) e 7 septies comma 1.
Le implicazioni di natura fiscale
Economia Aziendale a.a. 2013/2014 Dottor Stefano Santucci
Classe IV dirigenti di comunità Modulo 4
Corso di Ragioneria Generale 2012/2013
I CITTADINI SONO TENUTI A PAGARE I TRIBUTI RICHIESTI DAI COMUNI E DALLE PROVINCE.
I PRINCIPI GENERALI DELL’IVA
Mappa concettuale di sintesi
La compravendita: aspetti giuridici, tecnici
Base imponibile IVA.
Imposte dirette società di capitali. PRINCIPI GENERALI REDDITO D’IMPRESA TUIR (D.P.R. 917/1986) Art. 55: Redditi d’impresa  derivano dall’esercizio di.
L’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) tributo istituito e disciplinato con legge dello Stato, ma il cui gettito è attribuito alle Regioni.
L’IVA nei rapporti con l’estero
Economia politica per il quinto anno
Periodicità- modalità di calcolo e versamenti (D.P.R.100/98)
L’IVA e la documentazione delle vendite
La liquidazione IVA.
Impresa e azienda.
Redditi di lavoro autonomo: Novità A cura di Vincenzo D’Andò Il legislatore fiscale è intervenuto più volte, a partire da agosto 2006, con una serie di.
IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE. REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA E REGIME DI TRASPARENZA Solo alle società di capitali e agli enti equiparati.
Lineamenti generali L’imposta sul valore aggiunto è stata creata in sede europea ed è stata poi introdotta in tutti gli Stati membri della Comunità. In.
In ambito fiscale. Il codice civile non menziona il contratto di locazione finanziaria,ma viene identificato come contratto “atipico”. Nella legislazione.
Acquisti di materie prime e servizi
Economia politica per il quinto anno
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
Dott. Giorgio Sangiorgio Giarre, 31 marzo 2007 La tassazione nel settore immobiliare e il reverse charge.
L ’ imposta regionale sulle attività produttive Teramo dicembre 2015.
1. Regolamento n. 1346/2000:  istituisce un quadro comune per le procedure d’insolvenza in seno all’UE;  si applica alle procedure concorsuali, aventi.
Obblighi relativi all’inizio attività Ovviamente il mediatore dovrà essere iscritto al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione (a titolo individuale.
Cessioni intracomunitarie Definizione contenuta nell’art. 41, co. 1, lett. a) del DL 331/93 REQUISITI (da verificarsi tutti!)‏ Onerosità dell’operazione.
OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO. OIC 25 – IMPOSTE SUL REDDITO FINALITA’ DEL PRINCIPIO Il principio contabile OIC 25 ha lo scopo di definire i criteri per la.
Iva - Irap Corso di Scienza delle Finanze Cleam, classe 7 Università Bocconi a.a Riccardo Puglisi.
1 Simulazione d’esame Tema di diritto tributario.
Modulo 2 Costituzione e gestione dell’impresa turistico-ristorativa Unità 2 – Tasse, imposte e documenti della vendita Imprese ricettive & ristorative.
Approfondimento I.V.A..
LE PRINCIPALI NOVITA’ DERIVANTI DAL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA IVA RIGUARDANTI I SERVIZI DELL’AGENZIA DELLE.
Le imposte sul valore aggiunto: IVA e IRAP Corso di Economia pubblica LZA.a
L’IMPREDITORE E L’IMPRESA
Galizia & Pinna Associati Novità sulla tassazione delle compravendite immobiliari.
I PRINCIPI GENERALI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Teramo, 3 dicembre 2015 Avv. Chiara Di Cola.
Transcript della presentazione:

Lineamenti generali Limposta sul valore aggiunto è stata creata in sede europea ed è stata poi introdotta in tutti gli Stati membri della Comunità. In Italia, lIVA è stata istituita con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

LIva grava sul consumatore in proporzione del prezzo finale del bene, ed è neutrale rispetto al numero dei passaggi: essa dunque non influisce sul prezzo finale dei beni, e non interferisce con la organizzazione delle imprese. LIva grava sul consumatore in proporzione del prezzo finale del bene, ed è neutrale rispetto al numero dei passaggi: essa dunque non influisce sul prezzo finale dei beni, e non interferisce con la organizzazione delle imprese.

LIVA ha sostituito, nel nostro sistema fiscale, limposta generale sullentrata (Ige): questultima era unimposta plurifase cumulativa («a cascata»), che colpiva (con unaliquota del 4 per cento) il valore pieno dei beni e dei servizi scambiati ad ogni fase del processo produttivo e distributivo; limposizione di ciascuna fase si cumulava con le altre. LIVA ha sostituito, nel nostro sistema fiscale, limposta generale sullentrata (Ige): questultima era unimposta plurifase cumulativa («a cascata»), che colpiva (con unaliquota del 4 per cento) il valore pieno dei beni e dei servizi scambiati ad ogni fase del processo produttivo e distributivo; limposizione di ciascuna fase si cumulava con le altre.

LIVA è dunque così denominata non perché il valore aggiunto costituisca, in modo specifico, la base imponibile del tributo (nellapplicazione alla singola operazione imponibile), ma perché, per effetto della detrazione (dellIVA assolta sugli acquisti dallIVA dovuta sulle vendite), il tributo ha come oggetto economico il valore aggiunto: ossia il quid pluris che ogni protagonista del processo economico produttivo e distributivo aggiunge al prezzo del bene o servizio. LIVA è dunque così denominata non perché il valore aggiunto costituisca, in modo specifico, la base imponibile del tributo (nellapplicazione alla singola operazione imponibile), ma perché, per effetto della detrazione (dellIVA assolta sugli acquisti dallIVA dovuta sulle vendite), il tributo ha come oggetto economico il valore aggiunto: ossia il quid pluris che ogni protagonista del processo economico produttivo e distributivo aggiunge al prezzo del bene o servizio.

Le situazioni giuridiche fondamentali. Le situazioni giuridiche fondamentali. LIVA sul valore aggiunto è unimposta che, per il suo soggetto passivo (ossia per gli operatori economici), è neutrale.

Il soggetto passivo: «recupera» limposta che assolve sugli acquisti acquisendo un credito verso lo Stato (detrazione); «recupera» limposta che assolve sugli acquisti acquisendo un credito verso lo Stato (detrazione); «recupera» limposta dovuta allo Stato verso coloro che acquistano i suoi beni o servizi (rivalsa). «recupera» limposta dovuta allo Stato verso coloro che acquistano i suoi beni o servizi (rivalsa).

Dal punto di vista giuridico-formale per i soggetti passivi, operano quattro situazioni giuridiche soggettive Dal punto di vista del cedente: 1) il soggetto passivo (imprenditore, lavoratore autonomo) che effettua operazioni imponibili (vendite, ad es.) diventa debitore verso lo Stato dellIva commisurata ai corrispettivi che gli sono dovuti; 1) il soggetto passivo (imprenditore, lavoratore autonomo) che effettua operazioni imponibili (vendite, ad es.) diventa debitore verso lo Stato dellIva commisurata ai corrispettivi che gli sono dovuti; 2) lo stesso soggetto diviene, contemporaneamente, creditore (di rivalsa) verso i cessionari (o committenti); 2) lo stesso soggetto diviene, contemporaneamente, creditore (di rivalsa) verso i cessionari (o committenti);

Dal punto di vista del cessionario: 3) il soggetto passivo che effettua acquisti di beni o servizi soggetti ad imposta è debitore (per Iva di rivalsa) verso colui che cede il bene o presta il servizio; 3) il soggetto passivo che effettua acquisti di beni o servizi soggetti ad imposta è debitore (per Iva di rivalsa) verso colui che cede il bene o presta il servizio; 4) ma, al tempo stesso, il soggetto passivo, acquistando beni o servizi, ha il diritto di «recuperare» lIva dovuta sui beni o servizi acquistati. 4) ma, al tempo stesso, il soggetto passivo, acquistando beni o servizi, ha il diritto di «recuperare» lIva dovuta sui beni o servizi acquistati.

Il «consumatore finale», invece, acquista con Iva e non recupera limposta pagata; perciò egli è definitivamente «inciso» dal tributo. Il «consumatore finale», invece, acquista con Iva e non recupera limposta pagata; perciò egli è definitivamente «inciso» dal tributo.

Per effetto di questo meccanismo, limposta, dal punto di vista giuridico- formale, ha come soggetti passivi gli imprenditori ed i lavoratori autonomi. Per effetto di questo meccanismo, limposta, dal punto di vista giuridico- formale, ha come soggetti passivi gli imprenditori ed i lavoratori autonomi. Dal punto di vista economico, invece, limposta grava sui consumatori finali. Dal punto di vista economico, invece, limposta grava sui consumatori finali.

Tra le situazioni soggettive dellIva ha un ruolo preminente il diritto di detrazione, trattandosi di una situazione soggettiva che non è presente in alcuna altra imposta. Tra le situazioni soggettive dellIva ha un ruolo preminente il diritto di detrazione, trattandosi di una situazione soggettiva che non è presente in alcuna altra imposta. Il diritto di detrazione (o credito dimposta) del «soggetto passivo» verso il fisco è dunque una situazione giuridica soggettiva che caratterizza lIVA e la distingue da ogni altra imposta. Il diritto di detrazione (o credito dimposta) del «soggetto passivo» verso il fisco è dunque una situazione giuridica soggettiva che caratterizza lIVA e la distingue da ogni altra imposta. Rispetto al diritto di detrazione, il fisco è debitore, il contribuente creditore. Rispetto al diritto di detrazione, il fisco è debitore, il contribuente creditore.

Presupposto IVA Art. 1, D.P.R. 633/1972 Presupposto IVA Art. 1, D.P.R. 633/1972 L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle - cessioni di beni o prestazioni di servizi - effettuate nel territorio dello Stato - nell'esercizio di imprese o di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate

Requisito oggettivo Requisito oggettivo Cessioni di beni Cessioni di benio Prestazioni di servizi Prestazioni di servizi

Requisito soggettivo Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere effettuate: nellesercizio di imprese, arti o professioni

Requisito di territorialità Requisito di territorialità

Secondo lart. 4 del D.P.R. 633/1972 per esercizio di imprese si intende lesercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché lesercizio di attività organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nellart del codice civile. Secondo lart. 4 del D.P.R. 633/1972 per esercizio di imprese si intende lesercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché lesercizio di attività organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nellart del codice civile.

Ai fini Iva, sono considerate in ogni caso imprenditoriali le operazioni effettuate da società ed enti commerciali. Ai fini Iva, sono considerate in ogni caso imprenditoriali le operazioni effettuate da società ed enti commerciali. In altre parole, sono soggette ad imposta tutte le attività svolte da soggetti che hanno forma giuridica di società commerciale, o da enti che abbiano per oggetto principale od esclusivo lesercizio di attività commerciali od agricole. In altre parole, sono soggette ad imposta tutte le attività svolte da soggetti che hanno forma giuridica di società commerciale, o da enti che abbiano per oggetto principale od esclusivo lesercizio di attività commerciali od agricole.

Invece, per gli enti non commerciali, «si considerano effettuate nellesercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nellesercizio di imprese commerciali o agricole» Invece, per gli enti non commerciali, «si considerano effettuate nellesercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nellesercizio di imprese commerciali o agricole»

La definizione di esercizio di arte o professione è simile a quella data ai fini delle imposte dirette; infatti, ai fini Iva, «per esercizio di arte o professione si intende lesercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo» La definizione di esercizio di arte o professione è simile a quella data ai fini delle imposte dirette; infatti, ai fini Iva, «per esercizio di arte o professione si intende lesercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo»

In sostanza, questo presupposto soggettivo dellIva è molto ampio, in quanto comprende qualsiasi attività di lavoro: può trattarsi tanto di una professione intellettuale, come di unattività materiale. Ciò che si richiede è: In sostanza, questo presupposto soggettivo dellIva è molto ampio, in quanto comprende qualsiasi attività di lavoro: può trattarsi tanto di una professione intellettuale, come di unattività materiale. Ciò che si richiede è: a) che lattività sia svolta in modo autonomo (ossia senza il vincolo di subordinazione che caratterizza il lavoro dipendente); a) che lattività sia svolta in modo autonomo (ossia senza il vincolo di subordinazione che caratterizza il lavoro dipendente); b) che non vi siano i connotati dellimprenditorialità. b) che non vi siano i connotati dellimprenditorialità.

Il «campo di applicazione» e le operazioni «escluse». Perché una operazione economica sia rilevante ai fini dellIva, è necessario, da un lato, che essa sia posta in essere da un imprenditore o da un lavoratore autonomo (presupposto soggettivo), e, dallaltro, che rientri nel «campo di applicazione» del tributo (presupposto oggettivo). Perché una operazione economica sia rilevante ai fini dellIva, è necessario, da un lato, che essa sia posta in essere da un imprenditore o da un lavoratore autonomo (presupposto soggettivo), e, dallaltro, che rientri nel «campo di applicazione» del tributo (presupposto oggettivo).

Lespressione «campo di applicazione» dellIva designa non soltanto larea delle fattispecie imponibili ma anche larea delle operazioni altrimenti rilevanti; è dunque particolarmente importante la distinzione tra Lespressione «campo di applicazione» dellIva designa non soltanto larea delle fattispecie imponibili ma anche larea delle operazioni altrimenti rilevanti; è dunque particolarmente importante la distinzione tra - operazioni «incluse» e - operazioni «incluse» e - operazioni «escluse» - operazioni «escluse» dal «campo di applicazione» dellIva.

Le operazioni escluse sono quelle che non hanno alcun rilievo ai fini dellapplicazione dellimposta: Le operazioni escluse sono quelle che non hanno alcun rilievo ai fini dellapplicazione dellimposta: - non comportano il sorgere del debito dimposta - non determinano obblighi formali (fatturazione, annotazione, ecc.) - non rilevano ai fini del calcolo del «volume daffari»

Le operazioni che rientrano nel «campo di applicazione» dellIva, a loro volta, si distinguono in: Le operazioni che rientrano nel «campo di applicazione» dellIva, a loro volta, si distinguono in: operazioni «imponibili»; operazioni «imponibili»; operazioni «non imponibili»; operazioni «non imponibili»; operazioni «esenti». operazioni «esenti». A ciascuna di queste qualificazioni si collega un peculiare regime giuridico- fiscale. A ciascuna di queste qualificazioni si collega un peculiare regime giuridico- fiscale.

Operazioni «imponibili» Comportano il sorgere del debito dimposta e lapplicazione di tutto lapparato di regole di cui è formato il meccanismo attuativo del tributo.

Operazioni non imponibili ed esenti Non fanno sorgere il debito dimposta, ma comportano gli stessi adempimenti formali delle operazioni imponibili (devono essere fatturate e registrate, devono essere incluse nel calcolo del «volume daffari», ecc.). Non fanno sorgere il debito dimposta, ma comportano gli stessi adempimenti formali delle operazioni imponibili (devono essere fatturate e registrate, devono essere incluse nel calcolo del «volume daffari», ecc.).

Le operazioni imponibili. Le operazioni imponibili. Le operazioni imponibili sono definite da uno schema normativo che è composto da una definizione generale, da un elenco di fattispecie assimilate e da un elenco di esclusioni.

Nella categoria delle «operazioni imponibili» sono comprese quattro specie di operazioni: Nella categoria delle «operazioni imponibili» sono comprese quattro specie di operazioni: 1) cessioni di beni (allinterno del territorio nazionale); 2) prestazioni di servizi (rese nel territorio dello Stato); 3) acquisti intracomunitari; 4) importazioni (da paesi extracomunitari).

Le «cessione di beni» Le «cessione di beni» Secondo la definizione legislativa, «costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere». È da sottolineare che il termine «cessione» comprende non solo il trasferimento della proprietà (o di altro diritto reale) ma anche la costituzione di un diritto reale

Rientrano nella fattispecie in esame non solo i contratti, ma tutti gli atti giuridici che determinano effetti traslativi o costitutivi di diritti reali (si pensi, ad esempio, ai trasferimenti coattivi). Rientrano nella fattispecie in esame non solo i contratti, ma tutti gli atti giuridici che determinano effetti traslativi o costitutivi di diritti reali (si pensi, ad esempio, ai trasferimenti coattivi). Le cessioni imponibili, secondo la definizione riportata, sono quelle a titolo oneroso; ma le cessioni a titolo gratuito non sono sempre escluse da imposta, perché sono imponibili le cessioni gratuite di beni-merce (cioè di beni che limpresa produce o commercia). Le cessioni imponibili, secondo la definizione riportata, sono quelle a titolo oneroso; ma le cessioni a titolo gratuito non sono sempre escluse da imposta, perché sono imponibili le cessioni gratuite di beni-merce (cioè di beni che limpresa produce o commercia).

Operazioni assimilate alle cessioni di beni. Operazioni assimilate alle cessioni di beni. In deroga alle regole generali, vi sono operazioni che non presentano uno dei requisiti delle «cessioni», ma sono «assimilate» alle cessioni, ed operazioni che, pur presentando i requisiti delle «cessioni», non sono considerate tali (e quindi sono «escluse»).

Costituiscono operazioni assimilate alle «cessioni» di beni: Costituiscono operazioni assimilate alle «cessioni» di beni: - le vendite con riserva di proprietà - le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti; - le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nellattività propria dellimpresa (sono però escluse da imposta le cessioni di campioni gratuiti di modico valore);

- la destinazione di beni al consumo personale o familiare dellimprenditore o del lavoratore autonomo o ad altre finalità estranee allesercizio dellimpresa o della professione (è il c.d. autoconsumo) - la destinazione di beni al consumo personale o familiare dellimprenditore o del lavoratore autonomo o ad altre finalità estranee allesercizio dellimpresa o della professione (è il c.d. autoconsumo)

Le cessioni «escluse»; i conferimenti e le cessioni di aziende. Le cessioni «escluse»; i conferimenti e le cessioni di aziende. Vi sono operazioni che, pur presentando tutti i requisiti delle «cessioni», non sono considerate tali, e quindi sono «escluse» dal campo di applicazione dellIva. Tra di esse, sono da ricordare alcune «cessioni» che non si collocano nellambito dellordinaria attività dimpresa, ma nellambito delle attività straordinarie di organizzazione dellimpresa. LIva si correla alla gestione ordinaria, mentre alle operazioni straordinarie corrisponde limposta tipica per la raccolta di capitali (imposta di registro).

Perciò, sono esclusi da Iva le cessioni di azienda e i conferimenti di azienda (o di rami dazienda); la legge precisa altresì sono esclusi anche i passaggi di beni dipendenti da fusioni o scissioni o trasformazioni di società. Perciò, sono esclusi da Iva le cessioni di azienda e i conferimenti di azienda (o di rami dazienda); la legge precisa altresì sono esclusi anche i passaggi di beni dipendenti da fusioni o scissioni o trasformazioni di società.

Sono escluse, infine, le cessioni gratuite di campioni di modico valore; alcune cessioni di beni alimentari di prima necessità (pasta, pane), le cessioni di beni soggetti alla disciplina della tassa sulle lotterie, le cessioni di danaro o crediti in danaro, le cessioni di valori bollati e postali, ecc. Sono escluse, infine, le cessioni gratuite di campioni di modico valore; alcune cessioni di beni alimentari di prima necessità (pasta, pane), le cessioni di beni soggetti alla disciplina della tassa sulle lotterie, le cessioni di danaro o crediti in danaro, le cessioni di valori bollati e postali, ecc.

Le prestazioni di servizi Le prestazioni di servizi La normativa nazionale definisce le prestazioni di servizio individuandole, in generale, in tutte quelle che comportano obbligazioni di fare, non fare o permettere, dietro corrispettivo. La normativa nazionale definisce le prestazioni di servizio individuandole, in generale, in tutte quelle che comportano obbligazioni di fare, non fare o permettere, dietro corrispettivo. Anche per le prestazioni di servizi è quindi richiesta la onerosità. Anche per le prestazioni di servizi è quindi richiesta la onerosità.

Tra le altre, sono esemplificativamente indicate dalla legge come prestazioni di servizi quelle dipendenti da contratti dopera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito. Tra le altre, sono esemplificativamente indicate dalla legge come prestazioni di servizi quelle dipendenti da contratti dopera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito.

È soggetto ad imposta anche il c.d. autoconsumo di servizi, quando sia di valore superiore a 25,85 euro. La ragione dellimponibilità è simile a quella che sta a fondamento dellautoconsumo di beni: anche i servizi non devono giungere al consumatore finali liberi da imposta, sia per ragioni di completezza del sistema, sia per bilanciare la detrazione degli acquisti «a monte». È soggetto ad imposta anche il c.d. autoconsumo di servizi, quando sia di valore superiore a 25,85 euro. La ragione dellimponibilità è simile a quella che sta a fondamento dellautoconsumo di beni: anche i servizi non devono giungere al consumatore finali liberi da imposta, sia per ragioni di completezza del sistema, sia per bilanciare la detrazione degli acquisti «a monte».

Le prestazioni di servizi «assimilate» e quelle «escluse» Le prestazioni di servizi «assimilate» e quelle «escluse» Per le prestazioni di servizi troviamo di nuovo lo schema normativo che fa seguire, alla definizione delle fattispecie imponibili (prestazioni di servizi in senso proprio), un elenco di fattispecie «assimilate» alle imponibili ed un elenco di fattispecie «escluse». Per le prestazioni di servizi troviamo di nuovo lo schema normativo che fa seguire, alla definizione delle fattispecie imponibili (prestazioni di servizi in senso proprio), un elenco di fattispecie «assimilate» alle imponibili ed un elenco di fattispecie «escluse».

Le ipotesi più significative di fattispecie assimilate sono le seguenti: Le ipotesi più significative di fattispecie assimilate sono le seguenti: 1) le cessioni di diritti su beni immateriali (ad esempio, cessioni di diritti dautore e di diritti su invenzioni industriali, marchi, insegne, modelli, ecc.); 1) le cessioni di diritti su beni immateriali (ad esempio, cessioni di diritti dautore e di diritti su invenzioni industriali, marchi, insegne, modelli, ecc.); 2) le somministrazioni di alimenti e bevande; 2) le somministrazioni di alimenti e bevande; 3) le cessioni di contratto. 3) le cessioni di contratto.

Lelenco delle prestazioni di servizi «escluse» da imposta comprende, tra le altre: a) le cessioni di diritti dautore effettuate dagli autori; b) i prestiti obbligazionari; c) le cessioni di contratti che hanno per oggetto beni la cui cessione è «esclusa» da imposta (denaro; terreni non edificabili, ecc.). Lelenco delle prestazioni di servizi «escluse» da imposta comprende, tra le altre: a) le cessioni di diritti dautore effettuate dagli autori; b) i prestiti obbligazionari; c) le cessioni di contratti che hanno per oggetto beni la cui cessione è «esclusa» da imposta (denaro; terreni non edificabili, ecc.).

Le operazioni esenti Le operazioni esenti Le operazioni «esenti» non comportano il sorgere del debito dimposta ma (al pari delle operazioni «imponibili» e «non imponibili») sono operazioni rientranti nel «campo di applicazione» dellIva e, perciò, comportano gli adempimenti formali richiesti per le operazioni imponibili (fatturazione, annotazione nei registri, ecc.); inoltre, non consentono la detrazione dellIva «a monte» Le operazioni «esenti» non comportano il sorgere del debito dimposta ma (al pari delle operazioni «imponibili» e «non imponibili») sono operazioni rientranti nel «campo di applicazione» dellIva e, perciò, comportano gli adempimenti formali richiesti per le operazioni imponibili (fatturazione, annotazione nei registri, ecc.); inoltre, non consentono la detrazione dellIva «a monte»

E appena il caso di ribadire che il trattamento giuridico delle operazioni «esenti» è diverso da quello delle operazioni «escluse»; queste ultime non hanno alcuna rilevanza ai fini Iva, mentre le operazioni esenti fanno parte del «campo di applicazione» del tributo. E appena il caso di ribadire che il trattamento giuridico delle operazioni «esenti» è diverso da quello delle operazioni «escluse»; queste ultime non hanno alcuna rilevanza ai fini Iva, mentre le operazioni esenti fanno parte del «campo di applicazione» del tributo.

Sono, ad esempio, operazioni esenti: Sono, ad esempio, operazioni esenti: talune operazioni di carattere finanziario (operazioni creditizie, assicurative, valutarie, relative a valori mobiliari):talune operazioni di carattere finanziario (operazioni creditizie, assicurative, valutarie, relative a valori mobiliari): le operazioni relative alla riscossione dei tributi;le operazioni relative alla riscossione dei tributi; lesercizio di giochi e scommesse;lesercizio di giochi e scommesse;

- le prestazioni di mandato e di mediazione; -le operazioni in oro; -le operazioni immobiliari; -talune operazioni socialmente rilevanti (cessioni gratuite di beni a determinate categorie di soggetti; taluni servizi di pubblica utilità; le prestazioni sanitarie; le attività educative e culturali);

Le ragioni che giustificano lesenzione sono di vario genere: alcune operazioni sono esenti per ragioni sociali (ad es. prestazioni sanitarie, educative, di tipo culturale); altre per ragioni tecnica tributaria (ad esempio, le operazioni finanziarie e assicurative, che sono soggette ad altri tributi, di natura sostitutiva). Le ragioni che giustificano lesenzione sono di vario genere: alcune operazioni sono esenti per ragioni sociali (ad es. prestazioni sanitarie, educative, di tipo culturale); altre per ragioni tecnica tributaria (ad esempio, le operazioni finanziarie e assicurative, che sono soggette ad altri tributi, di natura sostitutiva).

Il soggetto passivo Iva che effettua operazioni esenti non può detrarre lIva sugli acquisti (e sulle importazioni) Il soggetto passivo Iva che effettua operazioni esenti non può detrarre lIva sugli acquisti (e sulle importazioni) Mancando la detraibilità, viene meno la neutralità del tributo, che assume per il soggetto passivo che effettua operazioni esenti natura economica di costo. Mancando la detraibilità, viene meno la neutralità del tributo, che assume per il soggetto passivo che effettua operazioni esenti natura economica di costo.

Perciò, per il soggetto passivo, il fatto di porre in essere unoperazione attiva esente non è un vantaggio (posto che lIva sarebbe recuperata con la rivalsa), ma può essere anzi uno svantaggio, se il costo dellIva sugli acquisti non viene trasferito sui prezzi delle vendite. Perciò, per il soggetto passivo, il fatto di porre in essere unoperazione attiva esente non è un vantaggio (posto che lIva sarebbe recuperata con la rivalsa), ma può essere anzi uno svantaggio, se il costo dellIva sugli acquisti non viene trasferito sui prezzi delle vendite. Lesenzione dovrebbe giovare al consumatore finale, che acquista il bene o il servizio ad un costo non maggiorato dallIva del prezzo finale (ma eventualmente solo dellIva inglobata nel prezzo). Lesenzione dovrebbe giovare al consumatore finale, che acquista il bene o il servizio ad un costo non maggiorato dallIva del prezzo finale (ma eventualmente solo dellIva inglobata nel prezzo).

Il momento impositivo Il momento impositivo Nella disciplina dellIva vi sono regole che stabiliscono il momento in cui unoperazione si considera effettuata (detto «momento impositivo»), vale a dire la data in cui si determina la «esigibilità dellimposta»: quella data rappresenta il dies a quo del termine entro il quale loperazione deve essere fatturata e registrata. In caso di mutamento di aliquote, si applica laliquota vigente nel giorno in cui loperazione si considera effettuata Nella disciplina dellIva vi sono regole che stabiliscono il momento in cui unoperazione si considera effettuata (detto «momento impositivo»), vale a dire la data in cui si determina la «esigibilità dellimposta»: quella data rappresenta il dies a quo del termine entro il quale loperazione deve essere fatturata e registrata. In caso di mutamento di aliquote, si applica laliquota vigente nel giorno in cui loperazione si considera effettuata

Per le cessioni di beni, la regola fondamentale è che esse si considerano effettuate nel momento della stipulazione, se riguardano beni immobili; e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Per le cessioni di beni, la regola fondamentale è che esse si considerano effettuate nel momento della stipulazione, se riguardano beni immobili; e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Per gli immobili conta dunque la data di stipulazione del contratto, ma se gli effetti sono differiti, conta il momento in cui si producono gli effetti. Per gli immobili conta dunque la data di stipulazione del contratto, ma se gli effetti sono differiti, conta il momento in cui si producono gli effetti.

Per i beni mobili, ha rilievo invece la consegna o spedizione, salvo anche qui il caso in cui gli effetti traslativi siano differiti; in ogni caso, però, loperazione si ha per effettuata dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione Per i beni mobili, ha rilievo invece la consegna o spedizione, salvo anche qui il caso in cui gli effetti traslativi siano differiti; in ogni caso, però, loperazione si ha per effettuata dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate quando è pagato il corrispettivo. Non ha rilievo, quindi, la conclusione della prestazione, ma il pagamento. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate quando è pagato il corrispettivo. Non ha rilievo, quindi, la conclusione della prestazione, ma il pagamento.

Sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi, vi sono delle fattispecie anticipate di effettuazione delle operazioni: la prima di tali fattispecie è la emissione della fattura: quando la fattura è emessa, loperazione si ha per effettuata. Sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi, vi sono delle fattispecie anticipate di effettuazione delle operazioni: la prima di tali fattispecie è la emissione della fattura: quando la fattura è emessa, loperazione si ha per effettuata. Lo stesso vale per il pagamento del corrispettivo, il quale vale come fattispecie anticipata di effettuazione della operazione per le cessioni di beni (per le prestazioni di servizi, abbiamo già visto che il pagamento è la fattispecie principale di compimento delloperazione). Il pagamento di acconti, perciò, deve essere fatturato e sottoposto a imposta. Lo stesso vale per il pagamento del corrispettivo, il quale vale come fattispecie anticipata di effettuazione della operazione per le cessioni di beni (per le prestazioni di servizi, abbiamo già visto che il pagamento è la fattispecie principale di compimento delloperazione). Il pagamento di acconti, perciò, deve essere fatturato e sottoposto a imposta.

La base imponibile La base imponibile La base imponibile è costituita, di regola, dallammontare complessivo dei corrispettivi contrattuali (dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali) non ha dunque rilievo il valore normale o il valore venale delloggetto del contratto, ma il corrispettivo pattuito. La base imponibile è costituita, di regola, dallammontare complessivo dei corrispettivi contrattuali (dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali) non ha dunque rilievo il valore normale o il valore venale delloggetto del contratto, ma il corrispettivo pattuito. Solo nel caso in cui non vi è un corrispettivo, o il corrispettivo è in natura, si applica il criterio del «valore normale» (che è diverso dal «valore venale», rilevante nellapplicazione dellimposta di registro) Solo nel caso in cui non vi è un corrispettivo, o il corrispettivo è in natura, si applica il criterio del «valore normale» (che è diverso dal «valore venale», rilevante nellapplicazione dellimposta di registro)

Sono compresi nellimponibile anche gli oneri e le spese inerenti allesecuzione, nonché i debiti e gli oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente e le integrazioni dovute da altri soggetti. Sono compresi nellimponibile anche gli oneri e le spese inerenti allesecuzione, nonché i debiti e gli oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente e le integrazioni dovute da altri soggetti.

Non concorrono, invece, a formare la base imponibile: Non concorrono, invece, a formare la base imponibile: gli interessi moratori e le penalità in genere (come, ad esempio, la «clausola penale» prevista dallart cod. civ.) gli interessi moratori e le penalità in genere (come, ad esempio, la «clausola penale» prevista dallart cod. civ.) limporto degli imballaggi e dei recipienti che devono essere restituiti. limporto degli imballaggi e dei recipienti che devono essere restituiti.

Il diritto di rivalsa. Il diritto di rivalsa. Come si è visto, leffettuazione di una operazione imponibile determina, da un lato, un debito verso il Fisco del soggetto passivo dimposta; a tale debito si collega il diritto di rivalsa (del soggetto passivo) nei confronti di chi acquista il bene o il servizio. La rivalsa è quindi, innanzitutto, un credito: un credito del soggetto passivo dellIva, nei confronti della controparte contrattuale, che si aggiunge, per effetto di legge, al corrispettivo pattuito. Ilcredito sorge, in concreto, dalladdebito dellIva nella fattura Ilcredito sorge, in concreto, dalladdebito dellIva nella fattura

La fattispecie da cui scaturisce il diritto di rivalsa è composta, perciò, di due elementi: la effettuazione di una operazione imponibile e la emissione della fattura. La fattispecie da cui scaturisce il diritto di rivalsa è composta, perciò, di due elementi: la effettuazione di una operazione imponibile e la emissione della fattura.

Ilsoggetto passivo Iva, quando effettua una operazione imponibile, deve emettere fattura e deve «addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o committente». Ilsoggetto passivo Iva, quando effettua una operazione imponibile, deve emettere fattura e deve «addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o committente». Lobbligo ha per oggetto, quindi, non la rivalsa (nel senso di «esercizio del diritto di credito»), ma lemissione della fattura, con addebito dellimposta. Lobbligo ha per oggetto, quindi, non la rivalsa (nel senso di «esercizio del diritto di credito»), ma lemissione della fattura, con addebito dellimposta.

Poiché emissione della fattura e addebito delllva in fattura sono elementi della fattispecie costitutiva del credito di rivalsa, si può concludere che il soggetto passivo Iva ha lobbligo di far sorgere il diritto di rivalsa; ha lobbligo, in altri termini, di costituirsi creditore. Poiché emissione della fattura e addebito delllva in fattura sono elementi della fattispecie costitutiva del credito di rivalsa, si può concludere che il soggetto passivo Iva ha lobbligo di far sorgere il diritto di rivalsa; ha lobbligo, in altri termini, di costituirsi creditore. Lobbligo riguarda, quindi, non lesercizio del credito di rivalsa, ma la nascita di tale credito; esso attiene alla fase costitutiva del diritto, non alle vicende del diritto già sorto. Lobbligo riguarda, quindi, non lesercizio del credito di rivalsa, ma la nascita di tale credito; esso attiene alla fase costitutiva del diritto, non alle vicende del diritto già sorto.

Allobbligo di far sorgere il credito di rivalsa corrisponde, dal lato del cessionario del bene o del committente del servizio, il diritto di ricevere la fattura con addebito dellimposta; tale diritto è in funzione della detrazione da parte del cessionario o committente (la detrazione presuppone il ricevimento della fattura con addebito dellimposta e lannotazione della fattura nel registro degli acquisti). Allobbligo di far sorgere il credito di rivalsa corrisponde, dal lato del cessionario del bene o del committente del servizio, il diritto di ricevere la fattura con addebito dellimposta; tale diritto è in funzione della detrazione da parte del cessionario o committente (la detrazione presuppone il ricevimento della fattura con addebito dellimposta e lannotazione della fattura nel registro degli acquisti). Vi è un interesse fiscale a che sorga il credito di rivalsa; perciò la mancata emissione della fattura e il mancato addebito dellIva in fattura sono sanzionati Vi è un interesse fiscale a che sorga il credito di rivalsa; perciò la mancata emissione della fattura e il mancato addebito dellIva in fattura sono sanzionati

Il diritto di detrazione Il diritto di detrazione Aspetto tipico dellIva è il diritto di detrazione attribuito ai soggetti passivi, in misura pari allimposta che è stata ad essi addebitata in via di rivalsa per gli acquisti di beni e servizi inerenti allesercizio dellimpresa, dellarte o della professione.

Tale credito viene denominato, nella nostra legislazione, «diritto di detrazione» (la direttiva usa il termine «deduzione»), in quanto, in sede di liquidazione del debito dimposta verso il fisco, si detrae, dallimposta dovuta sulle operazioni attive, il credito verso il fisco sorto per effetto degli acquisti di beni o servizi Tale credito viene denominato, nella nostra legislazione, «diritto di detrazione» (la direttiva usa il termine «deduzione»), in quanto, in sede di liquidazione del debito dimposta verso il fisco, si detrae, dallimposta dovuta sulle operazioni attive, il credito verso il fisco sorto per effetto degli acquisti di beni o servizi

Oggetto del diritto di detrazione è limporto «dellimposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nellesercizio dellimpresa, arte o professione». Oggetto del diritto di detrazione è limporto «dellimposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nellesercizio dellimpresa, arte o professione». Nel caso di importazioni, limportatore può detrarre lIva risultante dalla bolletta doganale; nel caso di acquisto «interno», il soggetto passivo Iva può detrarre limposta che gli è stata addebitata nella fattura. Nel caso di importazioni, limportatore può detrarre lIva risultante dalla bolletta doganale; nel caso di acquisto «interno», il soggetto passivo Iva può detrarre limposta che gli è stata addebitata nella fattura.

Indetraibilità specifica Indetraibilità specifica La detrazione dellIva sugli acquisti richiede che vi sia inerenza: come per la deduzione dei costi nel calcolo del reddito netto di impresa e di lavoro autonomo, così per la detrazione dellIva sugli acquisti occorre che lacquisto sia «inerente» (o «afferente») allattività del soggetto passivo

Linerenza è il rapporto tra lacquisto di un bene o servizio e lo svolgimento di attività che danno diritto alla detrazione (si tratta, in generale, delle operazioni imponibili); se invece lacquisto di correla ad altre attività (come le operazioni esenti), il diritto alla detrazione è escluso o limitato. Linerenza è il rapporto tra lacquisto di un bene o servizio e lo svolgimento di attività che danno diritto alla detrazione (si tratta, in generale, delle operazioni imponibili); se invece lacquisto di correla ad altre attività (come le operazioni esenti), il diritto alla detrazione è escluso o limitato. Il risvolto del requisito di inerenza è dato dunque dal complesso di regole, che escludono o limitano il diritto di detrazione, in ragione della relazione esistente fra operazioni di acquisto ed operazioni attive non soggette ad imposta. Il risvolto del requisito di inerenza è dato dunque dal complesso di regole, che escludono o limitano il diritto di detrazione, in ragione della relazione esistente fra operazioni di acquisto ed operazioni attive non soggette ad imposta.

Tra le norme che incidono sul diritto di detrazione, va in primo luogo menzionata la regola della «indetraibilità analitica», o «specifica», secondo cui «non è detraibile limposta relativa allacquisto o allimportazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette allimposta» Tra le norme che incidono sul diritto di detrazione, va in primo luogo menzionata la regola della «indetraibilità analitica», o «specifica», secondo cui «non è detraibile limposta relativa allacquisto o allimportazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette allimposta» Tale disposizione preclude la detrazione dellimposta assolta in rivalsa per acquisti direttamente destinati al compimento di operazioni esenti, non soggette od escluse dal campo di applicazione dellIva Tale disposizione preclude la detrazione dellimposta assolta in rivalsa per acquisti direttamente destinati al compimento di operazioni esenti, non soggette od escluse dal campo di applicazione dellIva

Si ha inoltre una riduzione dellimposta detraibile nel caso di operazioni passive cd. promiscue, ossia direttamente riferibili sia ad operazioni attive soggette ad imposta, sia ad operazioni non soggette. Si ha inoltre una riduzione dellimposta detraibile nel caso di operazioni passive cd. promiscue, ossia direttamente riferibili sia ad operazioni attive soggette ad imposta, sia ad operazioni non soggette. In caso di uso promiscuo, è detraibile la quota di imposta riferibile allimpiego imponibile, e non è detraibile la quota riferibile ad un utilizzo non soggetto ad imposta In caso di uso promiscuo, è detraibile la quota di imposta riferibile allimpiego imponibile, e non è detraibile la quota riferibile ad un utilizzo non soggetto ad imposta

Il pro rata Il pro rata Quando non vi sono legami diretti tra acquisti e specifiche operazioni attive che non sono soggette ad imposta, ed il soggetto passivo Iva esercita sia attività che danno diritto, sia attività che non danno diritto alla detrazione, il calcolo della quota di Iva detraibile è fatto con criterio forfetario (il pro rata).

Il criterio del pro rata si applica dunque quando non è applicabile la regola della indetraibilità specifica, ossia quando il contribuente ponga in essere operazioni esenti in modo sistematico. Il criterio del pro rata si applica dunque quando non è applicabile la regola della indetraibilità specifica, ossia quando il contribuente ponga in essere operazioni esenti in modo sistematico. La percentuale di detraibiità è pari al risultato della frazione avente al numeratore lammontare delle operazioni con diritto a detrazione, effettuate nellanno, e al denominatore la somma delle operazioni che danno diritto alla detrazione e delle operazioni esenti effettuate nello stesso periodo. La percentuale di detraibiità è pari al risultato della frazione avente al numeratore lammontare delle operazioni con diritto a detrazione, effettuate nellanno, e al denominatore la somma delle operazioni che danno diritto alla detrazione e delle operazioni esenti effettuate nello stesso periodo.

Ad esempio, se le operazioni imponibili sono pari a cinquanta milioni di euro, e quelle esenti sono pari a cento milioni, la percentuale di detrazione è data dal risultato di una frazione che ha come numeratore cinquanta milioni, e come denominatore centocinquanta milioni (lIva detraibile è dunque pari ad un terzo dellimposta relativa agli acquisti) Ad esempio, se le operazioni imponibili sono pari a cinquanta milioni di euro, e quelle esenti sono pari a cento milioni, la percentuale di detrazione è data dal risultato di una frazione che ha come numeratore cinquanta milioni, e come denominatore centocinquanta milioni (lIva detraibile è dunque pari ad un terzo dellimposta relativa agli acquisti)

Indetraibilità oggettiva. Indetraibilità oggettiva. Vi sono beni e servizi per i quali risulta difficile stabilire la loro inerenza e la loro utilizzazione nellattività esercitata dal contribuente; perciò il legislatore esclude la detraibilità dellIva relativa ad essi, in quanto presume in modo assoluto la non inerenza. Vi sono beni e servizi per i quali risulta difficile stabilire la loro inerenza e la loro utilizzazione nellattività esercitata dal contribuente; perciò il legislatore esclude la detraibilità dellIva relativa ad essi, in quanto presume in modo assoluto la non inerenza.

Non è inoltre detraibile lIva relativa a spese di rappresentanza ed a spese per alberghi, ristoranti, alimenti e bevande. Non è inoltre detraibile lIva relativa a spese di rappresentanza ed a spese per alberghi, ristoranti, alimenti e bevande. LIva relativa ai telefoni cellulari è deducibile per metà. LIva relativa ai telefoni cellulari è deducibile per metà.

Indetraibilità soggettiva. Indetraibilità soggettiva. Gli enti non commerciali possono detrarre soltanto lIva relativa agli acquisti fatti nellesercizio di attività agricole o commerciali; occorre però che gestiscano tali attività con contabilità separata (ossia con contabilità distinta rispetto a quella relativa allattività principale) Gli enti non commerciali possono detrarre soltanto lIva relativa agli acquisti fatti nellesercizio di attività agricole o commerciali; occorre però che gestiscano tali attività con contabilità separata (ossia con contabilità distinta rispetto a quella relativa allattività principale)

Detraibilità dellIva non dovuta. Detraibilità dellIva non dovuta. In materia di detrazione, resta da esaminare la questione se il diritto di detrazione sorga anche per lIva relativa ad acquisti per i quali lIva, in tutto o in parte, non è dovuta. In materia di detrazione, resta da esaminare la questione se il diritto di detrazione sorga anche per lIva relativa ad acquisti per i quali lIva, in tutto o in parte, non è dovuta. In pratica, la questione si pone di frequente quando viene ceduta una molteplicità di beni aziendali, con applicazione dellIva, e lAmministrazione finanziaria qualifica loperazione come cessione di azienda. In tal caso, se lIva risulta applicata indebitamente, si pone il problema se il cessionario abbia il diritto di detrazione. In pratica, la questione si pone di frequente quando viene ceduta una molteplicità di beni aziendali, con applicazione dellIva, e lAmministrazione finanziaria qualifica loperazione come cessione di azienda. In tal caso, se lIva risulta applicata indebitamente, si pone il problema se il cessionario abbia il diritto di detrazione.

La questione dovrebbe essere risolta in senso positivo, in quanto il diritto di detrazione è collegato al mero addebito in fattura dellimposta, per cui deve ritenersi che il diritto di detrazione del cessionario sorge anche quando è stata emessa fattura per una operazione non soggetta ad imposta. La questione dovrebbe essere risolta in senso positivo, in quanto il diritto di detrazione è collegato al mero addebito in fattura dellimposta, per cui deve ritenersi che il diritto di detrazione del cessionario sorge anche quando è stata emessa fattura per una operazione non soggetta ad imposta. La stessa soluzione deve valere nel caso in cui la fattura addebita unimposta superiore a quella dovuta. La stessa soluzione deve valere nel caso in cui la fattura addebita unimposta superiore a quella dovuta.

Lautofattura. Lautofattura. Normalmente, obbligato ad emettere la fattura è il cedente (o commissionario); vi sono però casi in cui tale obbligo è posto a carico del cessionario, il quale deve emettere la c.d. autofattura: Normalmente, obbligato ad emettere la fattura è il cedente (o commissionario); vi sono però casi in cui tale obbligo è posto a carico del cessionario, il quale deve emettere la c.d. autofattura: quando il cedente ha omesso la fattura ed occorre «regolarizzare» loperazione;quando il cedente ha omesso la fattura ed occorre «regolarizzare» loperazione; quando il cedente risiede allestero, e non ha né una stabile organizzazione, né un «rappresentante fiscale» in Italia.quando il cedente risiede allestero, e non ha né una stabile organizzazione, né un «rappresentante fiscale» in Italia.

Inoltre, il cessionario ricorre allautofattura quando il cedente è un agricoltore con volume daffari insignificante (meno di 2582,28 euro) e quando il cedente è un raccoglitore ambulante di rottami, cascami, avanzi di metalli e simili. Inoltre, il cessionario ricorre allautofattura quando il cedente è un agricoltore con volume daffari insignificante (meno di 2582,28 euro) e quando il cedente è un raccoglitore ambulante di rottami, cascami, avanzi di metalli e simili. Ilsoggetto passivo Iva (imprenditore o lavoratore autonomo) ha il diritto, quando acquista un bene o un servizio, di ricevere la fattura con addebito di Iva; senza fattura, non può detrarre lIva dovuta su tali acquisti. Ilsoggetto passivo Iva (imprenditore o lavoratore autonomo) ha il diritto, quando acquista un bene o un servizio, di ricevere la fattura con addebito di Iva; senza fattura, non può detrarre lIva dovuta su tali acquisti.

Se colui che cede un bene o presta un servizio non emette fattura (cioè evade), nasce per lacquirente del bene o del servizio lobbligo di regolarizzare loperazione. Se colui che cede un bene o presta un servizio non emette fattura (cioè evade), nasce per lacquirente del bene o del servizio lobbligo di regolarizzare loperazione. Più precisamente, il cessionario o committente: Più precisamente, il cessionario o committente: a) se non riceve la fattura entro quattro mesi dalleffettuazione delloperazione deve presentare allUfficio un documento sostitutivo della fattura non ricevuta e versare la relativa imposta (in sostanza, deve versare allErario lIva che avrebbe dovuto versare per rivalsa al cedente o commissionario);

b) se riceve una fattura irregolare, deve presentare allUfficio un documento che regolarizza la fattura ricevuta, e versare limposta o la maggiore imposta eventualmente dovuta. b) se riceve una fattura irregolare, deve presentare allUfficio un documento che regolarizza la fattura ricevuta, e versare limposta o la maggiore imposta eventualmente dovuta.

In sostanza, dunque, se il cedente evade, lobbligo del cedente si estende al cessionario; la responsabilità di questultimo è da definire «successiva» perché sorge solo se la fattura regolare non è ricevuta dal cessionario entro quattro mesi dal «momento impositivo». In sostanza, dunque, se il cedente evade, lobbligo del cedente si estende al cessionario; la responsabilità di questultimo è da definire «successiva» perché sorge solo se la fattura regolare non è ricevuta dal cessionario entro quattro mesi dal «momento impositivo». Una conseguenza di questa normativa è che lUfficio, quando scopre acquisti non fatturati (e non regolarizzati dal cessionario), può chiedere il pagamento dellimposta sia al cedente, sia allacquirente. Una conseguenza di questa normativa è che lUfficio, quando scopre acquisti non fatturati (e non regolarizzati dal cessionario), può chiedere il pagamento dellimposta sia al cedente, sia allacquirente.

Le note di variazione. Le note di variazione. Dopo che una fattura è stata emessa e registrata può risultare che debba (o possa) essere apportata una rettifica, in aumento o in diminuzione, allammontare dellimponibile o dellimposta. Ciò avviene o in conseguenza di eventi sopravvenuti, o per rimediare ad errori ed inesattezze.

A) Gli eventi sopravvenuti possono comportare un aumento o una diminuzione del tributo; le variazioni in aumento sono obbligatorie, quelle in diminuzione no. A) Gli eventi sopravvenuti possono comportare un aumento o una diminuzione del tributo; le variazioni in aumento sono obbligatorie, quelle in diminuzione no.

Le ipotesi che possono dare adito a variazioni in diminuzione sono varie: Le ipotesi che possono dare adito a variazioni in diminuzione sono varie: sono, ad esempio, le vicende che comportano leliminazione del contratto o la riduzione del corrispettivo (nullità, annullamento, risoluzione, rescissione del contratto; modifica transattiva del corrispettivo, ecc.). Quando ciò accade, resta ferma la fattura già emessa, ed al fatto sopravvenuto può essere data rilevanza tributaria con la emissione di una «nota di variazione», di contenuto uguale e di segno contrario a quello della fattura originariamente emessa

La nota di variazione può essere emessa anche come rimedio allinadempienza del cessionario, se il cedente non ha incassato lIva di rivalsa neppure a seguito di procedure concorsuali o procedure esecutive. La nota di variazione può essere emessa anche come rimedio allinadempienza del cessionario, se il cedente non ha incassato lIva di rivalsa neppure a seguito di procedure concorsuali o procedure esecutive.

B) Alla procedura di variazione si può ricorrere anche per rimediare, in aumento, ad inesattezze della fatturazione o della registrazione. B) Alla procedura di variazione si può ricorrere anche per rimediare, in aumento, ad inesattezze della fatturazione o della registrazione. Gli errori materiali e di calcolo commessi nelle registrazioni o nelle liquidazioni possono essere corretti mediante annotazioni nei registri delle fatture emesse (se la variazione comporta un aumento dellimposta) e nei registri degli acquisti (se si tratta di variazioni in diminuzione). Gli errori materiali e di calcolo commessi nelle registrazioni o nelle liquidazioni possono essere corretti mediante annotazioni nei registri delle fatture emesse (se la variazione comporta un aumento dellimposta) e nei registri degli acquisti (se si tratta di variazioni in diminuzione).

Eccedenze, detrazione e rimborso. Eccedenze, detrazione e rimborso. Il diritto di detrazione (nascente dal ricevimento di fatture con addebito di Iva) può dar vita, se supera il debito dimposta, ad una eccedenza, della quale in taluni casi può essere richiesto il rimborso. Il diritto di detrazione (nascente dal ricevimento di fatture con addebito di Iva) può dar vita, se supera il debito dimposta, ad una eccedenza, della quale in taluni casi può essere richiesto il rimborso. La determinazione finale annuale del tributo, che il contribuente espone nella dichiarazione, può dunque comportare un debito o una «eccedenza». La determinazione finale annuale del tributo, che il contribuente espone nella dichiarazione, può dunque comportare un debito o una «eccedenza».

Leccedenza può essere: Leccedenza può essere: a) compensata con debiti dimposta diversi dallIva; b) può essere riportata a nuovo, per essere compensata con le situazioni debitorie degli anni successivi; c) può essere chiesta a rimborso. Per evitare abusi, il legislatore ammette il rimborso solo in determinati casi, minuziosamente disciplinati.

Il principio di territorialità. Il principio di territorialità. Il principio di territorialità svolge un ruolo di grande rilievo nella disciplina dellIva. Ai fini di tale principio, rilevano due ambiti territoriali: quello statale nazionale (territorio della Repubblica italiana) e quello comunitario (territorio della Unione europea). Il principio di territorialità svolge un ruolo di grande rilievo nella disciplina dellIva. Ai fini di tale principio, rilevano due ambiti territoriali: quello statale nazionale (territorio della Repubblica italiana) e quello comunitario (territorio della Unione europea). Perciò, dal punto di vista della territorialità, occorre distinguere tra: operazioni nazionali (o interne); operazioni intracomunitarie; operazioni extra­comunitarie. Perciò, dal punto di vista della territorialità, occorre distinguere tra: operazioni nazionali (o interne); operazioni intracomunitarie; operazioni extra­comunitarie.

Le operazioni intracomunitarie sono quelle che si svolgono tra soggetti residenti in Stati diversi dellUnione europea: esse sono soggette (transitoriamente) ad un particolare regime, in vigore dal Le operazioni intracomunitarie sono quelle che si svolgono tra soggetti residenti in Stati diversi dellUnione europea: esse sono soggette (transitoriamente) ad un particolare regime, in vigore dal 1993.

Le operazioni extracomunitarie sono quelle che comportano uno scambio tra un paese della Comunità ed un paese extracomunitario; è solo con riferimento a questi scambi che si può parlare, in senso tecnico, di importazioni ed esportazioni. Le operazioni extracomunitarie sono quelle che comportano uno scambio tra un paese della Comunità ed un paese extracomunitario; è solo con riferimento a questi scambi che si può parlare, in senso tecnico, di importazioni ed esportazioni.

Le operazioni intracomunitarie. Le operazioni intracomunitarie. Dal 1° gennaio 1993 sono state abolite le frontiere fiscali tra gli Stati dellunione europea ed è divenuta operante la disciplina delle «operazioni intracomunitarie». In base a tale disciplina, il trasferimento di merci allinterno della Comunità non è più soggetto a controlli fiscali e alla tassazione doganale (Iva sulle importazioni). Gli scambi intracomunitari non sono più importazioni ed esportazioni, in senso tecnico, ma «acquisti intracomunitari» e «cessioni intracomunitarie». Dal 1° gennaio 1993 sono state abolite le frontiere fiscali tra gli Stati dellunione europea ed è divenuta operante la disciplina delle «operazioni intracomunitarie». In base a tale disciplina, il trasferimento di merci allinterno della Comunità non è più soggetto a controlli fiscali e alla tassazione doganale (Iva sulle importazioni). Gli scambi intracomunitari non sono più importazioni ed esportazioni, in senso tecnico, ma «acquisti intracomunitari» e «cessioni intracomunitarie».

Il regime in esame resta ancorato al principio di tassazione nel paese di destinazione; esso è stato posto in essere in via transitoria, fino a quando non sarà realizzato il regime fondato sul principio della tassazione nel paese di origine. Il regime in esame resta ancorato al principio di tassazione nel paese di destinazione; esso è stato posto in essere in via transitoria, fino a quando non sarà realizzato il regime fondato sul principio della tassazione nel paese di origine.

In forza del regime transitorio, pertanto, le vendite tra operatori economici (tra soggetti passivi Iva) allinterno della Comunità sono tassate a carico del compratore, ossia nello Stato di destinazione. Altro è invece, come si vedrà, il regime vigente quando uno dei due soggetti è un consumatore finale. In forza del regime transitorio, pertanto, le vendite tra operatori economici (tra soggetti passivi Iva) allinterno della Comunità sono tassate a carico del compratore, ossia nello Stato di destinazione. Altro è invece, come si vedrà, il regime vigente quando uno dei due soggetti è un consumatore finale.

Regime degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie Regime degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie La disciplina degli acquisti intracomunitari differisce da quella delle importazioni (da paesi extracomunitari) perché solo per le importazioni lIva è riscossa dalla Dogana, al momento dello sdoganamento. La disciplina degli acquisti intracomunitari differisce da quella delle importazioni (da paesi extracomunitari) perché solo per le importazioni lIva è riscossa dalla Dogana, al momento dello sdoganamento.

Nel caso, invece, di acquisti intracomunitari, non vi sono operazioni di sdoganamento. Il soggetto Iva che cede il bene emette fattura su cui loperazione sarà indicata come «non imponibile»; limposta è dovuta dallacquirente, che la autoliquiderà sulla base della fattura estera (secondo le disposizioni appositamente dettate per gli acquisti intracomunitari e secondo le disposizioni previste per gli acquisti interni). Nel caso, invece, di acquisti intracomunitari, non vi sono operazioni di sdoganamento. Il soggetto Iva che cede il bene emette fattura su cui loperazione sarà indicata come «non imponibile»; limposta è dovuta dallacquirente, che la autoliquiderà sulla base della fattura estera (secondo le disposizioni appositamente dettate per gli acquisti intracomunitari e secondo le disposizioni previste per gli acquisti interni).

La disciplina di cui si parla ha per oggetto gli acquisti fatti da soggetti passivi Iva; nel caso, invece, in cui lacquirente sia un consumatore finale (o, come anche si dice, un «privato»), loperazione è imponibile a carico del venditore (e quindi nel Paese del cedente, come se loperazione avvenisse allinterno di quel mercato). La disciplina di cui si parla ha per oggetto gli acquisti fatti da soggetti passivi Iva; nel caso, invece, in cui lacquirente sia un consumatore finale (o, come anche si dice, un «privato»), loperazione è imponibile a carico del venditore (e quindi nel Paese del cedente, come se loperazione avvenisse allinterno di quel mercato).

La fattura estera, con le opportune integrazioni, deve essere annotata dallacquirente sia sul libro delle fatture emesse che su quello degli acquisti. La fattura estera, con le opportune integrazioni, deve essere annotata dallacquirente sia sul libro delle fatture emesse che su quello degli acquisti. Lannotazione sul libro degli fatture emesse sostituisce il pagamento dellimposta in dogana; il debito che ne scaturisce è però neutralizzato dallannotazione nel registro degli acquisti, che equivale allannotazione della bolletta doganale Lannotazione sul libro degli fatture emesse sostituisce il pagamento dellimposta in dogana; il debito che ne scaturisce è però neutralizzato dallannotazione nel registro degli acquisti, che equivale allannotazione della bolletta doganale

Gli operatori che pongono in essere operazioni di cessione intracomunitaria sono obbligati alla presentazione dei cosiddetti elenchi Intrastat o elenchi riepilogativi Gli operatori che pongono in essere operazioni di cessione intracomunitaria sono obbligati alla presentazione dei cosiddetti elenchi Intrastat o elenchi riepilogativi

Per impedire abusi e distorsioni alla concorrenza, il regime degli acquisti intracomunitari è esteso ad ipotesi in cui mancano i requisiti oggettivi o soggettivi previsti per lapplicazione del regime sopra indicato. Per impedire abusi e distorsioni alla concorrenza, il regime degli acquisti intracomunitari è esteso ad ipotesi in cui mancano i requisiti oggettivi o soggettivi previsti per lapplicazione del regime sopra indicato. Ad esempio, lacquisto a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi (barche, aerei o auto) è soggetto al regime degli acquisti intracomunitari anche se il cedente o lacquirente non sono soggetti passivi Iva: perciò è imponibile secondo il regime del paese di destinazione lacquisto, da parte di un privato, di unauto in altro paese dellUnione europea. Ad esempio, lacquisto a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi (barche, aerei o auto) è soggetto al regime degli acquisti intracomunitari anche se il cedente o lacquirente non sono soggetti passivi Iva: perciò è imponibile secondo il regime del paese di destinazione lacquisto, da parte di un privato, di unauto in altro paese dellUnione europea.

Le operazioni dei non residenti Le operazioni dei non residenti Gli obblighi connessi alle operazioni effettuate in Italia (secondo le regole della territorialità) da soggetti Iva non residenti (imprese o lavoratori autonomi) devono essere adempiuti dagli stessi non residenti, se hanno in Italia una stabile organizzazione o se hanno nominato un rappresentante fiscale Gli obblighi connessi alle operazioni effettuate in Italia (secondo le regole della territorialità) da soggetti Iva non residenti (imprese o lavoratori autonomi) devono essere adempiuti dagli stessi non residenti, se hanno in Italia una stabile organizzazione o se hanno nominato un rappresentante fiscale

Se non hanno né stabile organizzazione, né un rappresentante fiscale, gli obblighi devono essere adempiuti dal committente o cessionario residente, che deve emettere autofattura. Se non hanno né stabile organizzazione, né un rappresentante fiscale, gli obblighi devono essere adempiuti dal committente o cessionario residente, che deve emettere autofattura.