Corso di Diritto Tributario dImpresa (Vicenza - 29 gennaio 2011) PLUSVALENZE Giuseppe Corasaniti Professore Associato di Diritto tributario Università

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Corso di Diritto Tributario dImpresa (Vicenza - 29 gennaio 2011) PLUSVALENZE Giuseppe Corasaniti Professore Associato di Diritto tributario Università degli Studi di Brescia

BENI PLUSVALENZE PATRIMONIALI IMMATERIALI MATERIALI FINANZIARI PLUSVALENZA IMPONIBILE PLUSVALENZA ESENTE DIVERSI DAI BENI MERCE (EX. ART. 85 C. 1) NORMATIVA ART. 86 ART. 87 PLUSVALENZA IMPONIBILE PLUSVALENZA ESENTE

T.U. ART. 86 LE PLUSVALENZE IPOTESI DI PLUSVALENZA IMPONIBILE: A) REALIZZO B) RISARCIMENTO C) DESTINAZIONE ESTRANEA ART ART. 86 ART DETERMINAZIONE PLUSVALENZA E TASSAZIONE (IPOTESI A - B) ART CRITERI DI TASSAZIONE IN FUNZIONE DELLA DURATA ART ART ESCLUSIONE DA TASSAZIONE IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO DETERMINAZIONE PLUSVALENZA E TASSAZIONE (IPOTESI C) ART bis DETERMINAZIONE PLUSVALENZA NELLE IPOTESI DELLART. 47 DEL TUIR

Ai sensi dellart. 86 del Tuir le plusvalenze dei beni relativi allimpresa diversi da quelli indicati nel comma 1 dellart. 85, concorrono a formare il reddito se realizzate mediante: PLUSVALENZE PATRIMONIALI 3. DESTINAZIONE ESTERNA ALL'AZIENDA PER: DESTINAZIONE AI SOCI FINALITA' ESTRANEE ALL'IMPRESA 3. DESTINAZIONE ESTERNA ALL'AZIENDA PER: DESTINAZIONE AI SOCI FINALITA' ESTRANEE ALL'IMPRESA 2. RISARCIMENTO DI UN DANNO (REALIZZO) 2. RISARCIMENTO DI UN DANNO (REALIZZO) 1. CESSIONE A TITOLO ONEROSO (REALIZZO) 1. CESSIONE A TITOLO ONEROSO (REALIZZO)

LA DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI VALORE DI RIFERIMENTO VALORE DI RIFERIMENTO COSTO FISCALMENTE AMMORTIZZABILE COSTO FISCALMENTE AMMORTIZZABILE FONDO AMMORTAMENTO = PLUSVALENZA - -

ESEMPIO: UN BENE AMMORTIZZABILE COSTATO E AMMORTIZZATO PER 700 VIENE CEDUTO A 500 LA PLUSVALENZA VIENE COSI CALCOLATA = 300 COSTO AMMORTIZZABILE FONDO AMMORTAMENTO VALORE CONTABILE NETTO = 200 VALORE DI RIFERIMENTO VALORE CONTABILE NETTO PLUSVALENZA

PLUSVALENZE PATRIMONIALI IL VALORE DELLA PLUSVALENZA … SI OTTIENE CON I SEGUENTI METODI 1. CESSIONE A TITOLO ONEROSO - CORRISPETTIVO ONERI ACCES. - COSTO NON AMMORTIZZATO 2. RISARCIMENTO DI UN DANNO INDENNIZZO ONERI ACCES. COSTO NON AMMORTIZZATO 3. DESTINAZIONE ESTERNA ALL'AZIENDA - VALORE NORMALECOSTO NON AMMORTIZZATO -- NEL CASO DI PERMUTE TRA BENI AMMORTIZZABILI LEVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO E PLUSVALENZA TASSABILE

Il costo non ammortizzato è generalmente calcolato considerando anche la quota di ammortamento imputabile alla frazione del periodo in cui è avvenuta la cessione o, comunque si è verificato il presupposto che origina la plus/minusvalenza. E comunque possibile non calcolare la quota relativa alla frazione del periodo in cui è avvenuta la cessione, se ciò rispecchia il metodo contabile adottato. Qualunque sia la metodologia adottata, essa deve però essere applicata uniformemente per tutti i beni dismessi o alienati (cfr. Circ. 5 agosto 2004, n. 36/E). PLUSVALENZE PATRIMONIALI

indennità derivanti da risarcimento Le indennità derivanti da risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni che generano plusvalenzeSe L'INDENNIZZO VIENE LIQUIDATO (*) NELL'ESERCIZIO IN CUI SI E' VERIFICATO L'EVENTO DANNOSO * La liquidazione non vuol dire pagamentoSe L'INDENNIZZO VIENE LIQUIDATO NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI E' VERIFICATO IL DANNO PLUSVALENZE PATRIMONIALI LA DIFFERENZA ATTIVA COSTITUISCE PLUSVALENZA LA DIFFERENZA ATTIVA COSTITUISCE PLUSVALENZA LA DIFFERENZA ATTIVA COSTITUISCE SOPRAVVENIENZA ATTIVA LA DIFFERENZA ATTIVA COSTITUISCE SOPRAVVENIENZA ATTIVA

La tassazione dei beni ceduti BENI POSSEDUTI DA MENO DI TRE ANNI Tassazione immediata BENI POSSEDUTI DA PIU DI TRE ANNI Tassazione immediata o a scelta rateazione in quote costanti nellesercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. PLUSVALENZE PATRIMONIALI

Per tutti i beni patrimoniali, fatta eccezione per le immobilizzazioni finanziarie, il periodo di 3 anni di possesso deve essere: –ininterrotto –computato dal giorno successivo a quello di acquisto –prorogato al primo giorno non festivo successivo, se il termine cade in un giorno festivo Il tempo va calcolato in anni e non in esercizi sociali. PLUSVALENZE PATRIMONIALI

Per le immobilizzazioni finanziarie (diverse da quelle che generano plusvalenze esenti) il periodo di tre anni va calcolato con riferimento agli esercizi nei quali le stesse sono state classificate tra le immobilizzazione finanziarie. Occorre quindi far riferimento ai bilanci degli ultimi tre esercizi anteriori a quello in corso alla data del realizzo. Attenzione: se la partecipazione è stata iscritta in bilancio per 3 esercizi come immobilizzazione finanziaria e nel bilancio precedente alla cessione risulta iscritta nellattivo circolante, la sua cessione non determina plusvalenze rateizzabili ma ricavi di competenza dellesercizio in cui la cessione è avvenuta (cfr. Circ. min. 27 maggio 1994, n. 73/E). Si considerano cedute per prime i beni acquisiti in data più recente. PLUSVALENZE PATRIMONIALI

La scelta di rateizzare la plusvalenza va fatta nella dichiarazione dei redditi relativa allesercizio in cui si è verificato il realizzo, compilando lapposito prospetto contenuto nella dichiarazione. La scelta è irrevocabile e si considera validamente espressa anche per gli esercizi successivi. La disposizione ha valenza esclusivamente a fini fiscali e pertanto nel bilancio civilistico limputazione avverrà, in ogni caso, per lintero importo. Il contribuente procederà alle variazioni in aumento e in diminuzione esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi. PLUSVALENZE PATRIMONIALI

Ai sensi dellart. 82 del Tuir le plusvalenze derivanti dalle cessione di azioni o quote alienate obbligatoriamente, salvo quanto previsto per le plusvalenze esenti, sono tassate, a prescindere dalla sussistenza del requisito temporale, in uno dei seguenti modi: –Interamente nellesercizio nel quale sono state realizzate, –In quote costanti, nel numero massimo di cinque esercizi, a partire dallesercizio stesso. LA SCELTA DEVE RISULTARE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PLUSVALENZE PATRIMONIALI

Lart. 82 del Tuir si applica alle cessioni di : Azioni proprie acquisite in violazione dellart. 2357, 4° comma, c.c. Azioni proprie acquisite a titolo gratuito, per effetto di successione universale o di fusione e in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, etc. ai sensi dellart bis Azioni o quote della società controllante detenute dalla società controllata in misura superiore agli utili distribuibili ed alle riserve disponibili risultanti dal bilancio dal quale le azioni o quote risultano, così art ter Azioni di società quotate in borsa detenute in misura superiore al 2% e alienazioni di azioni o quote detenute in misura superiore al 10%, in caso di partecipazioni reciproche (art. 121, 1° comma, del d.lgs. 58/98). PLUSVALENZE PATRIMONIALI

Ai sensi dellart. 86, comma 5-bis del Tuir si ha plusvalenze anche nelle ipotesi di cui allart. 47, commi 5 e 7, così come novellato dallart. 6 del d.lgs. n. 247/2005. Art. 47, 5° comma: costituiscono plusvalenze le somme e i beni ricevuti dai soci di soggetti IRES a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti: 1) con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote; 2) con interessi di conguaglio versati di sottoscrittori di nuove azioni o quote; 3) con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o a conto capitale 4) con saldi di rivalutazione monetarie esenti da imposta PER LA PARTE CHE ECCEDE IL COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO DELLE QUOTE O AZIONI POSSEDUTE. PLUSVALENZE PATRIMONIALI

costituisce plusvalenza Art. 47, comma 7, del Tuir: nei casi di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituisce plusvalenza il valore dei beni ricevuti a titolo di ripartizione di capitale e riserve di capitale per la parte eccedente il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Esempio: A) Costo fiscale partecipazione: 3000 B) Somme ricevute in caso di recesso: 4500 C) Somma ricevute a titolo di ripartizione capitale e riserve di capitale: 4000 Plusvalenza è pari a (C-A) = 1000 Utile è pari a B- A = 1500 a cui bisogna sottrarre ciò la plusvalenze di 1000 già calcolata Utile = 500 PLUSVALENZE PATRIMONIALI

Si intende che le plusvalenze di cui allart. 86, comma 5-bis del Tuir, sono esenti ex art. 87, 6° comma, del Tuir, così come novellato dal d.lgs. 247/2005 se ricorrono tutti i presupposti di cui al medesimo articolo 87 del Tuir. E chiaro che nellipotesi di cui allart. 47, 7° comma, del Tuir, la parte qualificata come utile sarà tassata: -se soggetti Ires, sarà escluso al 95%, ai sensi dellart. 89 del Tuir; -se soggetto Irpef con partecipazione detenuta nellesercizio dellattività di impresa, sarà imponibile nella misura del 40% del loro ammontare, ai sensi dellart. 59 del Tuir. PLUSVALENZE PATRIMONIALI

Ai sensi dellart. 110, 1° comma, lett. c) LE PLUSVALENZE ISCRITTE E NON REALIZZATE SONO FISCLAMENTE IRRILEVANTI obbligazioni iscritte nellattivo immobilizzato Eccezione: per le obbligazioni iscritte nellattivo immobilizzato le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito imponibile per la parte eccedente le minusvalenze precedentemente dedotte. PLUSVALENZE PATRIMONIALI