Il silenzio (art. 2, 19 e 20).

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Il termine di conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90)
Art. 20 Il Silenzio assenso
Transcript della presentazione:

Il silenzio (art. 2, 19 e 20)

Nozione di silenzio (cerulli, 352-361) Omissione di provvedimento o inerzia della p.a. Rilievo anche penalistico (art. 328 c.p.)

Dovere di conclusione con provvedimento espresso entro un certo termine Art. 2 l. 241/90 Ove consegua obbligatoriamente ad un’istanza Es. no dovere di conclusione per istanza di annullamento atto divenuto inoppugnabile Sul tempo nel procedimento v. il saggio di M.LIPARI, I tempi del procedimento amministrativo certezza dei rapporti, interesse pubblico e tutela dei cittadini, dir.amm., 2003, 291

Silenzio fisiologico e patologico Fisiologia del silenzio in un procedimento Patologia Problema dell’individuazione del momento in cui il silenzio da fisiologico diventa patologico… … a meno che non lo indichi direttamente un regolamento o, in via sussidiaria, la legge

Silenzio significativo e non significativo Silenzio significativo: a cui la legge attribuisce un significato (è quello più semplice) Silenzio non significativo: a cui la legge non attribuisce senso

Termine di conclusione Deve essere stabilito da regolamenti Se questi mancano vale il termine di 90 gg.previsto dall’art. 2, comma 3legge n. 241/90

Silenzio non significativo (art. 2) Anche detto silenzio rifiuto o silenzio inadempimento Silenzio su istanza Silenzio su ricorso gerarchico

Art. 2 (comma 2 e 3): termine di conclusione La legge si occupa di amm.ni statali e di enti pubblici naz.; si lascia la possibilità a quelle regionali e locali di prevedere propri termini Sostenibilità del termine Termine di chiusura di 90 giorni definito direttamente dalla legge (sanzione)

Art. 2 (comma 4) Sospensione per valutazioni tecniche o acquisizioni istruttorie Applicazione regole su conferenza servizi

Art. 2 (comma 5) Non necessità della diffida Termine di decadenza: 1 anno Il giudice amm.vo può conoscere della fondatezza dell’istanza (violazione principio separazione poteri?)

Silenzio significativo Anche detto silenzio provvedimentale o decisorio 2 sensi: 1) silenzio provvedimento favorevole o silenzio assenso o silenzio accoglimento; 2) silenzio provvedimento sfavorevole o silenzio diniego.

Silenzio assenso (art. 20) (cerulli, p. 402-406) Regola generale: chi tace acconsente Molte eccezioni nell’ultimo comma Pure: salvi i casi del 19; la pa non comunica nel termine diniego o indice conferenza servizi entro 30gg. Possibilità di revoca (21 quinquies) o ann.to d’ufficio (21 nonies) senza limiti di tempo Dopo la scadenza del termine: fissazione del termine per sanare i vizi poi possibilità di annullare per ragioni di pubblico interesse Rilievo discipline speciali

Dia (art. 19) (cerulli, 406-411) Differenza con silenzio assenso: qui manca il provvedimento Concetto di liberalizzazione Si applica nei casi in cui sia necessario 1) solo accertamento presupposti di legge (non vi devono essere valutazioni tecniche discrezional); 2) non vi deve essere contingente complessivo Sulla dia in materia edilizia C.CUDIA, La dia edile fra modello generale e modello speciale: controindicazioni di una liberalizzazione apparente, dir.amm., 2003, 413

Esclusioni Difesa Ps Immigrazione Giustizia Finanze Salute Pubblica incolumità Cultura, paesaggio, ambiente

Modalità Dichiarazione con allegati Dia (1 comunicaz.)------30--------inizio attività Inizio att. (2 com.)-----30------provv.divieto Possibilità di conformare Revoca e ann.to d’ufficio senza limiti di tempo Sospensione termine per pareri Norme speciali