REG. (CE) N. 1080/2006 Disposizioni FESR Articolo 1 – Oggetto 1. Il regolamento definisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il.

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REG. (CE) N. 1080/2006 Disposizioni FESR Articolo 1 – Oggetto 1. Il regolamento definisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il campo di applicazione del suo intervento con riguardo agli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché le norme in materia di ammissibilità al sostegno del Fondo. 2. Il FESR è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1083/2006 e dalle disposizioni del presente regolamento.

REG. (CE) N. 1080/2006 Disposizioni FESR Articolo 3 – Campo di applicazione dellintervento 1. Il FESR concentra il proprio intervento su priorità tematiche. La tipologia e la gamma delle azioni finanziabili nell'ambito di ciascuna priorità rispecchiano la diversa natura degli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» conformemente agli articoli 4, 5 e Il FESR contribuisce al finanziamento di: a) investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili, in primo luogo attraverso aiuti diretti agli investimenti principalmente nelle piccole e medie imprese (PMI); b) investimenti in infrastrutture; c) sviluppo di potenziale endogeno attraverso misure che sostengono lo sviluppo regionale e locale. Tali attività includono il sostegno e i servizi alle imprese, in particolare alle PMI, la creazione e lo sviluppo di strumenti finanziari quali il capitale di rischio, i fondi per mutui e fondi di garanzia, i fondi di sviluppo locale, gli abbuoni di interesse, la messa in rete, la cooperazione e gli scambi di esperienze tra regioni, città e operatori sociali, economici e ambientali interessati; d) assistenza tecnica, secondo quanto disposto agli articoli 45 e 46 del regolamento (CE) n. 1083/ assistenza tecnica,

REG. (CE) N. 1080/2006 Disposizioni FESR Articolo 4 – Convergenza (1 di 4) Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», il FESR concentra il suo intervento sul sostegno allo sviluppo economico sostenibile e integrato, a livello regionale e locale, e all'occupazione, mobilitando e rafforzando la capacità endogena tramite PO volti all'ammodernamento e alla diversificazione delle strutture economiche e alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili. Ciò è ottenuto principalmente perseguendo le seguenti priorità, mediante una precisa combinazione di politiche secondo le specificità di ciascuno SM: 1)ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), innovazione e imprenditorialità, incluso il rafforzamento delle capacità di ricerca e sviluppo tecnologico e la loro integrazione nello Spazio europeo della ricerca, comprese le infrastrutture; aiuto alla R&ST in particolare nelle PMI e al trasferimento di tecnologie; miglioramento dei legami tra le PMI, gli istituti di istruzione terziaria, gli istituti di ricerca e i centri di ricerca e tecnologici; sviluppo di reti di imprese, partenariato pubblico-privato e agglomerati di imprese; sostegno alla fornitura di servizi tecnologici e aziendali ai gruppi di PMI; incentivazione dell'imprenditorialità e finanziamento dell'innovazione per le PMI tramite strumenti di ingegneria finanziaria;

REG. (CE) N. 1080/2006 Disposizioni FESR Articolo 4 – Convergenza (2 di 4) 2)società dell'informazione, incluso lo sviluppo di infrastrutture di comunicazioni elettroniche, contenuti, servizi e applicazioni locali; miglioramento dell'accesso sicuro ai servizi pubblici on line e sviluppo di tali servizi; aiuti e servizi alle PMI ai fini dell'adozione e di un uso efficace delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) ovvero dello sfruttamento di nuove idee; 3)iniziative locali per lo sviluppo e supporto alle infrastrutture che forniscono servizi zonali per creare nuovi posti di lavoro, laddove tali azioni esulano dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1081/2006 (Reg. FSE) ; 4)ambiente, inclusi gli investimenti connessi all'approvvigionamento idrico, alla gestione delle acque e dei rifiuti, al trattamento delle acque reflue e alla qualità dell'aria; prevenzione, controllo e lotta contro la desertificazione; prevenzione e controllo integrato dell'inquinamento; interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico; recupero dell'ambiente fisico, inclusi i siti e i terreni contaminati e riconversione dei siti industriali in abbandono; promozione della biodiversità e tutela del patrimonio naturale, compresi investimenti in siti Natura 2000; aiuti alle PMI per promuovere modelli sostenibili di produzione tramite l'introduzione di sistemi di gestione ambientale economicamente validi e l'adozione e l'utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento; 5)prevenzione dei rischi, inclusa l'elaborazione e l'attuazione di piani intesi a prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici;

REG. (CE) N. 1080/2006 Disposizioni FESR Articolo 4 – Convergenza (3 di 4) 9) investimenti nel settore dell'energia, incluso il miglioramento delle reti transeuropee, che contribuiscano a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, l'integrazione degli aspetti ambientali, l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili; 10) investimenti nell'istruzione, compresa la formazione professionale, che contribuiscano ad aumentare le attrattive e la qualità della vita; 11) investimenti nella sanità e nelle infrastrutture sociali che contribuiscano allo sviluppo regionale e locale e ad aumentare la qualità della vita.

REG. (CE) N. 1080/2006 Disposizioni FESR Articolo 4 – Convergenza (4 di 4) 9) investimenti nel settore dell'energia, incluso il miglioramento delle reti transeuropee, che contribuiscano a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, l'integrazione degli aspetti ambientali, l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili; 10) investimenti nell'istruzione, compresa la formazione professionale, che contribuiscano ad aumentare le attrattive e la qualità della vita; 11) investimenti nella sanità e nelle infrastrutture sociali che contribuiscano allo sviluppo regionale e locale e ad aumentare la qualità della vita.

REG. (CE) N. 1080/2006 Disposizioni FESR Articolo 7 - Ammissibilità delle spese (1 di 4) 1. Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del FESR: a) gli interessi passivi; b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % della spesa ammissibile totale per l'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati l'autorità di gestione può autorizzare una percentuale più elevata per operazioni a tutela dell'ambiente; c) la disattivazione di centrali nucleari; d) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile. 1 bis. In ogni Stato membro, le spese per i miglioramenti dellefficienza energetica e per lutilizzo di energie rinnovabili negli alloggi esistenti sono ammissibili fino ad un importo pari al 4 % dello stanziamento FESR totale. Gli Stati membri definiscono le categorie di alloggi ammissibili nelle norme nazionali, in conformità dellarticolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, al fine di sostenere la coesione sociale.

REG. (CE) N. 1080/2006 Disposizioni FESR Articolo 7 - Ammissibilità delle spese (2 di 4) 2. Le spese per ledilizia abitativa, ad esclusione di quelle per lefficienza energetica e per lutilizzo di energie rinnovabili previste nel paragrafo 1 bis, sono ammissibili nei seguenti casi: a) per gli SM che hanno aderito allUnione europea il 1°/05/2004 o dopo tale data e nellambito di unoperazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dallesclusione sociale; b) per tutti gli SM soltanto nellambito di un approccio integrato per le comunità emarginate. Lallocazione per ledilizia abitativa ammonta a un massimo del 3 % della dotazione del FESR destinata ai programmi operativi interessati ovvero al 2 % della dotazione totale del FESR. 2 bis. Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), ma fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, le spese sono limitate ai seguenti interventi: a) rinnovo delle parti comuni nelledilizia plurifamiliare esistente; b) rinnovo e cambio duso di edifici esistenti di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari.

REG. (CE) N. 1080/2006 Disposizioni FESR Articolo 7 - Ammissibilità delle spese (3 di 4) Per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera b), gli interventi possono comprendere il rinnovo o la sostituzione degli edifici esistenti. La Commissione adotta lelenco dei criteri necessari per determinare le zone di cui al paragrafo 2, lettera a), e lelenco degli interventi ammissibili conformemente alla procedura di cui allarticolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/ Le norme di ammissibilità di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1081/2006 si applicano alle azioni cofinanziate dal FESR che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 3 di tale regolamento.

REG. (CE) N. 1080/2006 Disposizioni FESR Articolo 7 - Ammissibilità delle spese (4 di 4) 4. Nel caso di sovvenzioni, le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del FESR, purché siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate: i) i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20 % dei costi diretti di unoperazione; ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro; iii) somme forfettarie destinate a coprire linsieme o una parte dei costi di unoperazione. Le opzioni di cui ai punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione. I costi di cui ai punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile. Limporto forfettario di cui al punto iii) non eccede la somma di EUR.