CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI

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CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI EX ART. 39, COMMA 12, D.L. n. 98/2011

Il D.L. n. 98/2011, all’art. 39, comma 12, reintroduce il condono delle liti fiscali pendenti. Il contribuente può risolvere le proprie controversie con il Fisco: di valore non superiore a 20.000 €; in cui è parte l’Agenzia delle Entrate; Pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni Tributarie o al Giudice ordinario, in ogni grado del giudizio ed anche a seguito di rinvio.

La definizione avviene con il versamento, in un’ unica soluzione, di una somma commisurata Al valore della lite All’esito della lite (alle pronunce giurisdizionali rese in riferimento alla stessa)

OBIETTIVO DEL NUOVO ISTITUTO Ridurre le pendenze giudiziarie di valore limitato (20.000 €) consentendo alle Commissioni Tributarie di concentrarsi su pendenze di valore superiore.

Il Legislatore della Manovra rinvia all’art. 16, Legge 27/12/02, n Il Legislatore della Manovra rinvia all’art. 16, Legge 27/12/02, n. 289, per la disciplina degli aspetti fondamentali del nuovo istituto,con alcune modifiche e specificazioni: Versamento delle somme dovute in un’unica soluzione entro il 30/11/2011; Presentazione della domanda di definizione agevolata entro il 31/03/2012 (cadendo di sabato il termine è prorogato al 02/04/2012); L’Ufficio, dopo aver riscontrato l’integrale pagamento di quanto dovuto, sulla base di Un sommario controllo sulla definibilità della lite, dispone, senza necessità di specifica istanza, la sospensione della riscossione dei ruoli; Sospensione fino al 30/06/2012 delle liti definibili, dei termini di proposizione dei ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per Cassazione, controricorsi, ricorsi in riassunzione e termini per la costituzione in giudizio; Comunicazione / notifica del diniego di definizione entro il 30/09/2012; Determinazione con provvedimento del Direttore dell’ AE (emanato il 13/09/2011) delle modalità di versamento (risoluzione 5 agosto 2011, n. 82/E) e di presentazione della domanda.

LITI DEFINIBILI D.L. n. 98/2011 LEGGE n. 289/02 Possono essere definite le controversie pendenti alla data del 1° maggio, in cui è parte l’AE , di valore non superiore a 20.000 €. Non prevedeva alcun limite quantitativo: potevano essere oggetto di definizione tutte le controversie fiscali pendenti senza alcun limite di valore. La controversia è pendente se alla data del 1° maggio è stata effettuata la notifica del ricorso e se non è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva prima dell’entrata in vigore del D.L. 98/2011 (5/07/2011). Potevano essere definite anche le “liti potenziali” (avvisi di accertamento non impugnati per cui era ancora possibile la presentazione del ricorso). Possono essere definite le pendenze con l’AE (ma non con l’Agenzia delle Dogane, del Territorio, del Demanio o quelle in cui sono parti gli Enti locali, previdenziali o assistenziali). Potevano essere definite tutte le liti in cui era parte l’Amministrazione Finanziaria dello Stato.

NOZIONE DI VALORE DELLA LITE (Rinvio ex art. 16, comma 3, lettera c), L. 289/2002) Il coacervo delle imposte oggetto di contestazione in 1° grado al netto di interessi, indennità di mora e sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento. 2. L’importo della sanzione : - per cause riguardanti esclusivamente un atto di irrogazione di sanzione collegata al tributo accertato non oggetto di contestazione ; 3. L’importo della sanzione : Nel caso di sanzioni non collegate al tributo (comminate nell’atto di accertamento) il valore della lite è dato dalla somma delle imposte e delle sanzioni non collegate al tributo.

Esempio Il contribuente riceve la notifica di un avviso di accertamento con cui sono state accertate le seguenti maggiori imposte: IRPEF 12.000 € IRAP 6.000 € IVA 4.000 € Se il contribuente presenta ricorso contestando la pretesa dell’Ufficio con riferimento ai 3 diversi tributi non sarà possibile beneficiare della definizione (essendo il valore della lite superiore a 20.000 euro). Se, viceversa, si verificasse acquiescenza parziale (contestazione tramite ricorso di due dei tre tributi accertati) sarebbe possibili fruire della sanatoria (perché il valore della lite rientrerebbe nei 20.000 euro).

FATTISPECIE COMPRESE NELLA NOZIONE DI LITE DEFINIBILE PARZIALE ACQUIESCENZA NEI CONFRONTI DELL’ATTO IMPUGNATO L’Ufficio richiede il pagamento del tributo e delle sanzioni amministrative ad esso collegate con un provvedimento o con provvedimenti separati e il contribuente presta acquiescenza al tributo richiesto contestando, in primo grado, le sole sanzioni. L’importo dovuto per la definizione si calcola facendo riferimento esclusivamente alle sanzioni contestate. In caso, invece, di acquiescenza parziale sul tributo, l’importo dovuto per la definizione si calcola sulla base dell’ammontare del tributo in contestazione in 1° grado, esclusi interessi e sanzioni a esso riferiti.

FATTISPECIE COMPRESE NELLA NOZIONE DI LITE DEFINIBILE LITI CONCERNENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE COLLEGATE AL TRIBUTO Ove con provvedimento separato siano state irrogate sanzioni collegate a un tributo non più in contestazione, perché, ad esempio, la relativa controversia autonomamente instaurata non è più pendente, è possibile chiudere la lite avendo riguardo all’ammontare delle sanzioni.

FATTISPECIE COMPRESE NELLA NOZIONE DI LITE DEFINIBILE LITI CONCERNENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE NON COLLEGATE AL TRIBUTO Sono definibili le liti aventi ad oggetto atti di irrogazione delle sanzioni non collegate al tributo. In tal caso, il valore della lite sarà determinato con riferimento all’importo delle sanzioni de quibus.

FATTISPECIE ESCLUSE DINIEGO E REVOCA DI AGEVOLAZIONI La circolare dell’AE n. 48/E del 2011 ne esclude la definizione agevolata perché in essa non si fa questione di un tributo preteso, in base al quale determinare la somma dovuta. DEROGA: Accertamento e contestuale richiesta anche del tributo o maggior tributo o irrogazione di sanzioni da parte dell’Ufficio. Si pensi, ad esempio, agli atti di recupero di crediti di imposta che realizzano un’agevolazione fiscale indebitamente utilizzati (in quanto rientranti nel novero degli “atti impositivi”).

FATTISPECIE ESCLUSE AVVISI DI LIQUIDAZIONE E RUOLI La circolare n. 48/E del 2011 ne esclude la definizione agevolata in considerazione della natura di tali atti non riconducibili alla categoria degli atti impositivi in quanto finalizzati alla riscossione dei tributi e degli accessori. DEROGA: Tali atti sono suscettibili di definizione agevolata se assolvono anche ad una funzione di accertamento oltre che di riscossione ovvero costituiscono il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa impositiva (la circolare 48/E riconosce al contribuente la possibilità di avvalersi del condono qualora abbia impugnato il ruolo, assumendo di non aver ricevuto una valida notifica dell’atto di accertamento). In particolare, i ruoli emessi a seguito della rettifica delle dichiarazioni in sede di liquidazione e controllo formale (ex artt. 36-bis e 36-ter Dpr 600/73 e 54-bis Dpr 633/72)assolvono anche una funzione impositiva. Esempio: riduzione o esclusione di deduzioni e detrazioni (ex art. 36-bis e 36-ter Dpr 600/73 o correzioni effettuate ai sensi dell’art. 54-bis Dpr 633/72).

FATTISPECIE ESCLUSE 3.1) OMESSO VERSAMENTO DI TRIBUTI ORIENTAMENTO DELL’AE (circolare n. 48/E del 2011): non sono suscettibili di definizione agevolata le liti concernenti l’omesso versamento di tributi. In particolare, sono escluse quelle aventi ad oggetto i ruoli emessi per imposte e ritenute indicate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta nelle dichiarazioni presentate, ma non versate. Il recupero delle imposte non versate non costituisce atto impositivo ma di mera riscossione di quanto indicato dal contribuente in dichiarazione. Nell’esclusione rientrano anche: l’ipotesi ex art. 36-bis, comma 2-bis, D.p.r. 600/73(controllo da parte dell’AF della tempestiva effettuazione dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione da parte del contribuente o del sostituto d’imposta; omesso versamento dell’Irap dovuta dai lavoratori autonomi per ritenuta insussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione; recupero di un credito proveniente dal precedente periodo di imposta per il quale la dichiarazione risulta omessa.

FATTISPECIE ESCLUSE 3.1) OMESSO VERSAMENTO DI TRIBUTI ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE CONTRARIO ALLA DEFINIBILITA’: La Cassazione, con sentenze nn. 8621 del 06/04/2007 e 16827 del 20/06/2008, esclude la definizione delle liti aventi tale oggetto, trattandosi, in tal caso, di provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati senza esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione (accertamento, rettifica, applicazione di sanzioni). Recentemente, la C.t.p di Reggio Emilia, con sentenza n. 155 del 20/09/2011 ha escluso dalla definizione agevolata le liti aventi ad oggetto cartelle esattoriali relative a ruoli emessi ai sensi dell’art 36-bis DPR 600/73, in quanto esse non sono “atti impositivi”.

FATTISPECIE ESCLUSE 3.1) OMESSO VERSAMENTO DI TRIBUTI ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE FAVOREVOLE ALLA DEFINIBILITA’: La Cassazione con sentenze nn. 13204 del 09/06/2009 e 15548 del 02/07/2009 ha considerato definibili le liti aventi per oggetto cartelle di pagamento riguardanti anche l’irrogazione delle sanzioni per omesso versamento (essendoci, in tal caso esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione: irrogazione di sanzioni, accertamento o rettifica) e quelle in cui “la cartella, costituendo l’unico atto che consente al contribuente di mettere in discussione la debenza del tributo, è atto di imposizione impugnabile per vizi propri della cartella, di notifica ma anche per questioni attinenti all’esercizio del diritto da parte dell’Amministrazione o attinenti al merito della pretesa fiscale (exceptio soluti, errore di calcolo nella liquidazione o nei dati della dichiarazione su cui questa si fonda)”.

FATTISPECIE ESCLUSE LITI CHE HANNO GIA’ USUFRUITO DI UNA PRECEDENTE DEFINIZIONE AGEVOLATA Secondo l’orientamento dell’AE (circ. 48/E del 2011) non sono suscettibili di definizione agevolata le liti aventi tale oggetto . L’Orientamento dell’AE è condiviso anche dalla Cassazione (sentenza n. 21328 del 03/10/2006: “Il condono fiscale essendo un accertamento straordinario o eccezionale, in deroga alle norme generali ed ordinarie, di un rapporto giuridico tributario, non è ammissibile, in mancanza di un’esplicita disposizione legislativa,relativamente a un altro condono…”)

NOZIONE DI LITE AUTONOMA (Rinvio ex art. 16, comma 3, lett. b), L. n. 289/2002) Per lite autonoma si intende quella relativa ad ogni singolo avviso di accertamento, ad ogni provvedimento di irrogazione delle sanzioni, ad ogni altro atto di imposizione e comunque quella relativa all’Invim.

NOZIONE DI LITE AUTONOMA (Rinvio ex art. 16, comma 3, lett. b), L. n. 289/2002) Esempio 1): l’AE notifica alla società Alfa (società di persone) un avviso di accertamento con cui rettifica maggior reddito di impresa e, ai singoli soci, un avviso di accertamento con cui recupera maggior reddito da partecipazione ai fini Irpef . Entrambi gli atti vengono impugnati in Ctp. In questo caso, la lite instaurata con riferimento all’atto di accertamento della società è indipendente rispetto a quella relativa all’atto notificato al socio. Di conseguenza, la definizione della prima lite non si estende alla seconda e viceversa. Esempio 2): l’avviso di accertamento è stato notificato alla società Alfa ma non è stato ancora notificato al socio. In tal caso, la definizione della controversia da parte della società non impedisce all’AE di notificare l’atto ai singoli soci ai fini Irpef, nel rispetto dei termini decadenziali previsti.

FATTISPECIE PARTICOLARI: RETTIFICA DI PERDITE Definizione della lite senza affrancamento della perdita: Ipotesi a): rettifica della perdita e conseguente accertamento di maggiore imposta Il valore della lite è dato dalla maggiore imposta accertata. ESEMPIO Nell’anno di imposta 2008, la società Alfa dichiara un perdita di 50.000 euro. L’Ufficio, con avviso di accertamento, rettifica maggiori ricavi per 60.000 euro. Di conseguenza, disconosce tale perdita totalmente e accerta un reddito imponibile di 10.000 euro. Valore delle lite: 27,5%(aliquota Ires ) di 10.000 euro N.B.: La perdita di 50.000 euro non potrà essere utilizzata in compensazione dei redditi realizzati negli anni successivi. Se già utilizzata, potrà essere recuperata dall’Ufficio. AFFRANCAMENTO DELLA PERDITA: pagamento dell’imposta virtuale applicata alla differenza tra perdita dichiarata e accertata, al fine di utilizzare la perdita dichiarata nelle annualità successive

FATTISPECIE PARTICOLARI: RETTIFICA DI PERDITE Definizione della lite senza affrancamento della perdita: Ipotesi b) : Rettifica della perdita cui non consegue accertamento di maggiore imposta Il valore della lite è dato dalle sanzioni irrogate. ESEMPIO Nell’anno di imposta 2008, la società Alfa dichiara un perdita di 50.000 euro. L’Ufficio, con avviso di accertamento, rettifica la perdita riducendola a 30.000 euro e irroga sanzioni per 10.000 euro. Valore della lite: 10.000 euro (solo sanzioni). N.B.: La perdita di 50.000 euro non potrà essere utilizzata in compensazione dei redditi realizzati negli anni successivi. Se già utilizzata, potrà essere recuperata dall’Ufficio.

FATTISPECIE PARTICOLARI: RETTIFICA DI PERDITE Definizione della lite con affrancamento della perdita: Ipotesi a): rettifica della perdita e conseguente maggiore imponibile o maggiori imposte accertate Il valore della lite è dato dalla somma tra maggiori imposte accertate e l’imposta virtuale commisurata all’ammontare delle perdite in contestazione. ESEMPIO La società Alfa ha dichiarato, per l’anno 2008, una perdita di 50.000 euro che utilizzerà in diminuzione dell’imponibile relativo al 2009. L’ufficio, con atto di accertamento per il 2008, rettifica i ricavi per 60.000 euro. Quindi, disconosce la perdita interamente (50.000 euro) e accerta un maggior reddito di 10.000 euro. Valore della lite: maggiore imposta accertata + imposta virtuale (10.000 euro X 27,5%+ 50.000 euro X 27,5%) N.B: Il contribuente può utilizzare la perdita in diminuzione del reddito dichiarato nelle annualità successive.

FATTISPECIE PARTICOLARI: RETTIFICA DI PERDITE Definizione della lite con affrancamento della perdita: Ipotesi b): rettifica della perdita cui non consegue maggiore imponibile o maggiori imposte accertate Il valore della lite è dato dalla sola imposta virtuale (applicazione dell’aliquota vigente per il periodo di imposta accertato all’importo risultante dalla differenza tra perdita dichiarata e accertata). ESEMPIO La società Alfa ha dichiarato, per l’anno 2007, una perdita di 50.000 euro che utilizza totalmente in diminuzione dell’imponibile relativo al 2008 (reddito imponibile nel 2008 è zero). L’ufficio per il 2007 disconosce interamente la perdita dichiarata (50.000 euro). Per il 2008 accerta un reddito imponibile di 70.000 euro derivante dal disconoscimento della perdita utilizzata in compensazione e dall’accertamento di un maggior reddito pari a 20.000 euro. Il contribuente può : Chiudere la lite relativa all’anno 2007; Chiudere la lite relativa all’anno 2008.

FATTISPECIE PARTICOLARI: RETTIFICA DI PERDITE Se il contribuente decide di chiudere la lite relativa al 2007 con affrancamento della perdita, il valore della lite sarà dato dalla sola “imposta virtuale” (applicazione dell’aliquota vigente per il periodo di imposta accertato all’importo risultante dalla differenza tra perdita dichiarata e accertata: nell’esempio: 33% di 50.000 euro = 16.500 euro). Non essendo intervenuta, alla data di presentazione dell’istanza, alcuna pronuncia giurisdizionale, il contribuente dovrà pagare per il condono 4.950 euro(il 30% del valore della lite). Per la lite relativa all’anno 2008 è opportuno che il contribuente presenti istanza di C.M.C. parziale (limitata alla perdita) per evitare di pagare due volte l’imposta virtuale. La lite proseguirà per la parte relativa al maggior reddito accertato (20.000 euro) o potrà essere definita ex art. 39 D.L. 98/2011 pagando l’imposta effettiva sul maggior reddito accertato (1.650 euro). In tale ultimo caso, il contribuente chiuderà entrambe le liti (2007 e 2008) con il pagamento di 6.600 euro. Se il contribuente decide di chiudere la lite relativa al 2008, il contribuente pagherà il 30% (non essendoci pronuncia) del valore della lite (19.250 euro- il 27,5% di 70.000 euro-)ovvero 5.775 euro. Anche in questo caso, per la lite relativa al 2007, è opportuno che il contribuente presenti istanza di C.M.C. totale. La prima scelta è la più conveniente per il contribuente

FATTISPECIE PARTICOLARI: CONTROVERSIE RIGUARDANTI PIU’ SOGGETTI IPOTESI A): PENDENZA DI UN’UNICA LITE IN CUI TUTTI GLI INTERESSATI SONO COSTITUITI (RICORSO COLLETTIVO) La lite è unica e la definizione della lite da parte di un interessato produce automaticamente l’estinzione delle controversie riguardanti gli altri interessati. IPOTESI B): PENDENZA DI LITI DISTINTE AVENTI PER OGGETTO LO STESSO ATTO E INSTAURATE SEPARATAMENTE DA TUTTI GLI INTERESSATI Vi sono più liti fiscali ma la definizione da parte di uno degli interessati comporta l’estinzione delle controversie relative agli altri. IPOTESI C): RICORSO PRESENTATO SOLO DA ALCUNI DEGLI INTERESSATI In tal caso, la pretesa dell’Amministrazione si è resa definitiva solo nei confronti di uno o più soggetti interessati dall’atto impugnato. La definizione da parte di uno degli interessati impedisce all’Amministrazione di esercitare ulteriori azioni nei confronti degli altri.

SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE (Rinvio ex art.16, comma 1, L. 289/2002) Se il valore della lite non è superiore a 2.000 euro 150,00 euro 10% se è soccombente l’AE nell’ultima/unica pronuncia giurisdizionale resa Se il valore della lite è superiore a 2.000 euro 50% se è soccombente il contribuente nell’ultima/unica pronuncia giurisdizionale resa 30% se, alla data di presentazione della domanda, non c’è alcuna pronuncia giurisdizionale N.B.: Rileva la situazione alla data di presentazione della domanda di definizione

SOCCOMBENZA PARZIALE (L’ULTIMA/UNICA PRONUNCIA RESA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DEFINIZIONE NON ACCOGLIE INTEGRALMENTE LE RICHIESTE DELLA PARTE) Si applicano entrambe le percentuali: del 10% sulla parte in cui è soccombente l’AE del 50% sulla parte in cui è soccombente il contribuente

MODALITA’ E TERMINE DI PAGAMENTO Le somme dovute per la chiusura della lite devono essere versate in un’unica soluzione entro il 30/11/2011 N.B.: se le somme versate in pendenza di giudizio sono di ammontare superiore a quanto dovuto per il condono: la definizione si perfeziona con la sola domanda la differenza non è rimborsabile eccetto il caso in cui l’AE è soccombente e il valore della lite è superiore a 2.000 €

RIMBORSO DI SOMME GIA’ VERSATE IN PENDENZA DI GIUDIZIO:ESEMPI ESEMPIO A): Il contribuente impugna avviso di accertamento recante maggiore imposta per 10.000 €. A seguito di iscrizione provvisoria, paga 5.000 € di imposta + interessi; il processo si svolge in 1° grado e alla data di presentazione della domanda di definizione non è intervenuta alcuna pronuncia giurisdizionale; il contribuente, a seguito della definizione, dovrebbe pagare il 30% del valore della lite (3.000 €); avendo già versato 6.000 € a titolo di iscrizione provvisoria, risulta avere un credito di 3.000 € (importo derivante dallo scomputo delle somme già versate in pendenza di giudizio); L’eccedenza de qua non è recuperabile non essendoci la condizione per il rimborso (soccombenza dell’A.F. nelle liti di valore superiore a 2.000 €).

RIMBORSO DI SOMME GIA’ VERSATE IN PENDENZA DI GIUDIZIO: ESEMPI ESEMPIO B): Il contribuente impugna avviso di accertamento recante maggiore imposta per 10.000 €. A seguito di iscrizione provvisoria, paga 5.000 € di imposta + interessi; il ricorso viene rigettato con sentenza dalla Ctp; il contribuente a seguito di definizione dovrebbe pagare il 50% del valore della lite (5.000 €); avendo già versato 6.000 € in pendenza di giudizio, risulta avere un credito di 1.000 € (importo derivante dallo scomputo delle somme già versate in pendenza di giudizio); l’eccedenza de qua non è recuperabile non essendoci la condizione per il rimborso (soccombenza dell’A.F. nelle liti di valore superiore a 2.000 €).

RIMBORSO DI SOMME GIA’ VERSATE IN PENDENZA DI GIUDIZIO: ESEMPI ESEMPIO C): Il contribuente impugna avviso di accertamento recante maggiore imposta per 10.000 €. A seguito di iscrizione provvisoria, paga 5.000 € di imposta + interessi; il ricorso viene accolto con sentenza dalla Ctp; il contribuente a seguito di definizione dovrebbe pagare il 10% del valore della lite (1.000 €); avendo già versato 6.000 € in pendenza di giudizio, risulta avere un credito di 5.000 € (importo derivante dalla liquidazione della sentenza a seguito dello scomputo delle somme già versate in pendenza di giudizio); l’eccedenza de qua è recuperabile essendoci la condizione per il rimborso (soccombenza dell’A.F. nelle liti di valore superiore a 2.000 €).

OMESSO VERSAMENTO E ERRORE SCUSABILE L’omesso versamento dell’ importo dovuto nei termini previsti comporta l’inefficacia della sanatoria L’errore può ritenersi scusabile nel caso in cui il soggetto abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti ERRORE SCUSABILE (rinvio ex art. 16, comma 9, L. 289/2002) Ove riconosca la scusabilità dell’errore, l’Ufficio liquiderà il maggiore importo dovuto e inviterà il contribuente a effettuare il versamento integrativo entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di mancata regolarizzazione l’Ufficio procederà al diniego della definizione

PROFILI PROCEDURALI Il contribuente paga le somme dovute entro il 30/11/2011 Il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio presenta la domanda di definizione entro il 02/04/2012 (C.f.r. Circ. n. 48/E del 2011) tramite: servizio Internet (Fisconline); uno qualsiasi degli Uffici territoriali delle Direzioni provinciali dell’AE; intermediari autorizzati Le liti definibili sono sospese dal 6/07/2011 fino al 30/06/2012 (eccetto richiesta di trattazione scritta o orale) Gli uffici competenti trasmettono entro il 15/07/2012 l’elenco delle liti per cui è stata presentata l’istanza di definizione agevolata Tali liti restano sospese fino al 30/09/2012 (la sospensione del giudizio non sospende l’efficacia esecutiva dell’atto impugnato) Deposito della comunicazione dell’ufficio, attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento integrale di quanto dovuto, entro il 30/09/2012 (effetto della comunicazione: estinzione del giudizio per cessata materia del contendere)

POSSIBILI ESITI Accoglimento dell’istanza di definizione da parte dell’ufficio Non accoglimento dell’istanza di definizione da parte dell’ufficio Il diniego costituisce atto impugnabile: deve essere notificato al contribuente entro il 30/09/2012 deve essere comunicato alla segreteria della CT o Cancelleria del Tribunale o della Corte d’Appello presso i quali la lite è pendente entro il 30/09/2012 Estinzione del giudizio (a seguito di deposito della comunicazione da parte dell’ufficio) N.B.: Se viene meno il presupposto del versamento, la domanda di definizione non si perfeziona e le somme pagate sono rimborsate se il provvedimento di diniego non sia stato impugnato e non pendano più i termini per impugnarlo.