Lavoro occasionale di tipo accessorio

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Lavoro occasionale di tipo accessorio

Il lavoro occasionale di tipo accessorio Fonte normativa: Articoli 70-73 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Attività Le prestazioni di lavoro accessorio sono individuate nelle attività lavorative di natura occasionale, ovvero discontinuamente e saltuariamente rese, nell’ambito di: Lavori domestici; Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti anche nel caso in cui il committente sia un ente locale*; Insegnamento privato supplementare; Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico; Qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ordine e grado compatibile con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università*; Attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Impresa familiare limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; Consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; h-bis) Qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati. h-ter) Attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie*. * Novella introdotta dalla Finanziaria 2010

Il lavoro occasionale di tipo accessorio Natura occasionale Le attività lavorative accessorie, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale quando, con riferimento allo stesso committente, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre). Soggetti La legge 133/2008 ha abrogato l’articolo 71 del decreto legislativo n. 276 del 2003 contenente l’elenco tassativo dei soggetti che potevano rendere attività di lavoro accessorio, cioè: Disoccupati da oltre un anno; Casalinghe, studenti, pensionati; Disabili e soggetti in comunità di recupero; Lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita di lavoro. Rimane fermo il fatto che solo alcuni soggetti possono rendere tutte le attività occasionali di tipo accessorio, mentre altre risultano attribuite o attribuibili soltanto a categorie specifiche di prestatori (pensionati, casalinghe, giovani).

Il lavoro occasionale di tipo accessorio Modalità operative Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato. Il valore del buono è oggi pari a 10 euro che comprende: la contribuzione (pari al 13%) a favore dell’Inps; la contribuzione (pari al 7%) a favore dell’Inail per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; un compenso al concessionario per la gestione del servizio (pari al 5%). Il valore netto del buono è pari a 7,50 euro. Il concessionario: provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale; effettua il versamento dei contributi per fini previdenziali all’Inps, alla gestione separata, all’Inail ; trattiene l’importo autorizzato a titolo di rimborso spese. Acquisto dei buoni: sono previste due procedure (cartacea e telematica).

Il lavoro occasionale di tipo accessorio Tempo della prestazione Il voucher rappresenta l’unità di misura del valore della prestazione e non il valore orario della stessa. In effetti, non risulta definito il tempo della prestazione che il lavoratore deve rendere rispetto al valore del voucher. Sono le parti a stabilire la quantificazione del compenso che il datore di lavoro/committente dovrà corrispondere al lavoratore per la prestazione da questo resa. Concessionari I Concessionari del servizio sono individuati nei seguenti soggetti: Inps; Agenzie di somministrazione; Agenzie di intermediazione; Comuni; Camere di commercio; Istituti di scuola secondaria di secondo grado; Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro; Associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l’assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità; Enti bilaterali.

Il lavoro occasionale di tipo accessorio Divieto di intermediazione La natura di accessorietà lavorativa comporta che le attività in oggetto debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione.