Firenze 23 Novembre 2009 ARSIA - Settore Promozione e Gestione della Formazione – Animazione Rurale.

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Firenze 23 Novembre 2009 ARSIA - Settore Promozione e Gestione della Formazione – Animazione Rurale

Normativa Programma di Sviluppo Rurale Gestione e attuazione Procedure di Controllo delloperazione Organismo Pagatore Gestione del procedimento

COMUNITARIA NAZIONALE REGIONALE Documento attuativo Regionale (DAR) Bandi/Direttive Regionali Gerarchia delle Fonti Normative

Regolamento CE n. 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); Regolamento (CE) n. 1974/06 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Regolamento (CE) n. 1975/06 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE n. 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda lattuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale, così come modificato dai Reg. CE 1396/07 3 Reg. CE 484/2009; Normativa Comunitaria

Regolamento (CE) n. 1290/05 del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune (istituisce il FEASR per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale); Regolamento (CE) n. 883/06 della Commissione recante modalità dapplicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nellambito del FEAGA e del FEASR; Regolamento (CE) n. 885/06 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/05 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; Normativa Comunitaria

Regolamento (CE) n. 1848/06 della Commissione relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nellambito del finanziamento della politica agricola comune nonché allinstaurazione di un sistema di informazione in questo settore ed abroga il regolamento CEE n.595/91 del Consiglio; Regolamento (CE) n. 1175/2008 della Commissione del 27 novembre 2008 recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Regolamento (CE) n. 74/2009 del consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Normativa Comunitaria

Regolamento(CE) N. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune. Regolamento(CE) N. 482/2009 della Commissione dell'8 giugno 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR. Normativa Comunitaria

il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana , approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con Decisione C(2007) n del 16/10/2007 e successive note n del 05/06/2008 e n del 19/06/2009; Normativa Comunitaria

Piano Strategico Nazionale (PSN) Documento di Attuazione Regionale (DAR) Bandi di misura/Direttive Normativa Nazionale e Regionale

10 Normativa Programma di Sviluppo Rurale Gestione e attuazione Procedure di Controllo delloperazione Organismo Pagatore Gestione del procedimento

TRE livelli di Programmazione Orientamenti Strategici Comunitari (art.9) (priorità strategiche comunitarie) Piano Strategico Nazionale (art. 11) (garantisce la coerenza tra OSC e FEASR e il coordinamento tra priorità Comunitarie, Nazionali e Regionali) Programmi di Sviluppo Rurale (art. 15) (attuano la Strategia di Sviluppo Rurale indicata dagli OSC e dal PSN attraverso una serie di misure raggruppate in assi) Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale

ARTICOLO 1 – Campo di applicazione reca norme generali a disciplina del sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR, istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005; definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire; definisce il contesto strategico della politica di sviluppo rurale,comprendente la procedura per l'adozione degli orientamenti strategici comunitari (OSC) in materia di politica sviluppo rurale e dei piani strategici nazionali (PSN) Reg. CE 1698/05 - Sviluppo Rurale

ARTICOLO 1 – Campo di applicazione definisce le priorità e le misure di sviluppo rurale; stabilisce norme concernenti il partenariato, la programmazione, la valutazione, la gestione finanziaria, la sorveglianza e il controllo, sulla base di responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione. Reg. CE 1698/05 - Sviluppo Rurale

ARTICOLO 2 – Definizioni «programmazione»: l'iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, diretto all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi prioritari del FEASR; «regione»: unità territoriale corrispondente al livello I o II della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica…… «asse»: un insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 4; «misura»: una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi cui all'articolo 4, paragrafo 2; Reg. CE 1698/05 - Sviluppo Rurale

ARTICOLO 2 – Definizioni «operazione»: un progetto, contratto o accordo, o altra azione selezionato/a secondo criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale di cui fa parte, e attuato da uno o più beneficiari in modo da contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4; «quadro comune per il monitoraggio e la valutazione»: un approccio generale elaborato dalla Commissione e dagli Stati membri, che definisce un numero limitato di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e allimpatto dei programmi; Reg. CE 1698/05 - Sviluppo Rurale

ARTICOLO 2 – Definizioni «strategia di sviluppo locale»: una serie coerente di operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali, eseguite in partenariato al livello pertinente; «beneficiario»: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno; «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello Stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale

ARTICOLO 3 Il FEASR contribuisce alla promozione dello Sviluppo Rurale sostenibile nell'insieme della Comunità, in modo complementare alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune, nonché della politica di coesione e della politica comune della pesca. Reg. CE 1698/05 - Sviluppo Rurale

ARTICOLO 4 – Obbiettivi 1. Il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi: accrescere la COMPETITIVITA del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l'innovazione; valorizzare lAMBIENTE e lo spazio naturale sostenendo la gestione del TERRITORIO; migliorare la QUALITAdi VITA nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche. 2. Gli obiettivi enumerati al paragrafo 1 sono realizzati mediante quattro assi. Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale

ARTICOLI 20, 36, 52, 61 - ASSI PRIORITARI Asse 1 – COMPETITIVITA (art.20, lett.a) misure intese a promuovere la CONOSCENZA e a sviluppare il POTENZIALE UMANO (38,5% della spesa pubblica totale PSR) 111 – Formazione addetti settore agro-forestale 112 – Insediamento di giovani agricoltori; 113 – Prepensionamento; 114 – Consulenza aziendale; Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale

ARTICOLI 20, 36, 52, 61 - ASSI PRIORITARI Asse 1 – COMPETITIVITA (art.20, lett.b) misure intese a ristrutturare e sviluppare il CAPITALE FISICO e promuovere lINNOVAZIONE 121 – Ammodernamento delle aziende agricole; 122 – Migliore valorizzazione economica delle foreste; 123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli (123/a) e forestali (123/b); 124 – Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonchè forestale (GAL, limitatamente alle iniziative di interesse locale); Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale

ARTICOLI 20, 36, 52, 61 - ASSI PRIORITARI Asse 1 – COMPETITIVITA (art.20, lett.b) misure intese a ristrutturare e sviluppare il CAPITALE FISICO e promuovere lINNOVAZIONE 125 – Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e ladeguamento dellagricoltura (125/a) e della Silvicoltura (125/b); 126 – Ripristino e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e ladeguamento dellagricoltura e della Silvicoltura; Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale

ARTICOLI 20, 36, 52, 61 - ASSI PRIORITARI Asse 1 – COMPETITIVITA (art.20, lett.b) misure intese a migliorare la QUALITA della produzione e dei prodotti agricoli; 131 – Sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria; 132 – Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare; Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare (GAL, limitatamente alle iniziative di interesse locale); Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale

ARTICOLI 20, 36, 52, 61 - ASSI PRIORITARI Asse 2 – AMBIENTE E SPAZIO RURALE misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli (40 % della spesa pubblica totale PSR) Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane; Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane; Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE; Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale

ARTICOLI 20, 36, 52, 61 - ASSI PRIORITARI Asse 2 – AMBIENTE E SPAZIO RURALE misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni AGRICOLI 214 – Pagamenti agroambientali; 215 – Pagamenti per il benessere degli animali; 216 – Sostegno agli investimenti non produttivi; Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale

ARTICOLI 20, 36, 52, 61 - ASSI PRIORITARI Asse 2 – AMBIENTE E SPAZIO RURALE misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni FORESTALI 221 – Imboschimento di terreni agricoli; 222 – Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli; 223 – Imboschimento di superfici non agricole; 224 – Indennità natura 2000; Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale

ARTICOLI 20, 36, 52, 61 - ASSI PRIORITARI Asse 2 – AMBIENTE E SPAZIO RURALE misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni FORESTALI 225 – Pagamenti Silvoambientali; 226 – Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi; 227 – Sostegno agli investimenti produttivi ; Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale

ARTICOLI 20, 36, 52, 61 - ASSI PRIORITARI Asse 3 – QUALITA DELLA VITA – DIVERSIFICAZIONE misure intese a diversificare leconomia rurale (10,5% della spesa pubblica totale PSR) 311 – diversificazione in attività non agricole; 312 – sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese nell'intento di promuovere l'imprenditorialità e rafforzare il tessuto economico (GAL); 313 – incentivazione di attività turistiche (GAL); Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale

ARTICOLI 20, 36, 52, 61 - ASSI PRIORITARI Asse 3 – QUALITA DELLA VITA – DIVERSIFICAZIONE misure intese a migliorare la QUALITA della vita nelle zone rurali; 321 – Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale (GAL); 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi (GAL); 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale (GAL); Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale

ARTICOLI 20, 36, 52, 61 - ASSI PRIORITARI Asse 4 – LEADER (10 % della spesa pubblica totale PSR) l'attuazione delle strategie di sviluppo locali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), ai fini del raggiungimento degli obiettivi di uno o più dei tre altri assi; la realizzazione di progetti di cooperazione che perseguano gli obiettivi di cui alla precedente lettera a); la gestione dei gruppi di azione locale, l'acquisizione di competenze e l'animazione sul territorio di cui all'articolo 59 Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale

ARTICOLO 66 – ASSISTENZA TECNICA (1 % della spesa pubblica totale PSR) Su iniziativa e/o per conto della commissione, il FEASR può finanziare azioni di preparazione, sorveglianza,supporto amministrativo, valutazione e controllo; Su iniziativa degli Stati membri, il FEASR può finanziare, per ciascun programma di sviluppo rurale, attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi del programma. C ostituzione e funzionamento della rete rurale nazionale (rete di collegamento dei soggetti operanti nel campo dello S.R.) Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale

Normativa Programma di Sviluppo Rurale Gestione e attuazione Procedure di Controllo delloperazione Organismo Pagatore Gestione del procedimento

Art. 74 – Competenze degli Stati Membri 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità. Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale - Gestione

Art. 74 – Competenze degli Stati Membri 2. Gli Stati membri designano, per ciascun programma di sviluppo rurale, le seguenti autorità: Autorità di Gestione (A.d.G.) – Art. 75, par. 1 del Reg. CE 1698/05; Organismo pagatore (O.P.) – Art. 6 del Reg. CE 1290/05 Organismo di Certificazione (O.d.C.) - Art. 7 del Reg. CE 1290/05. Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale - Gestione

Art. 74 – Competenze degli Stati Membri 3. Gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di Sviluppo Rurale, che siano stati istituiti i relativi Sistemi di Gestione e di Controllo garantendo una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri enti……… La regione ha stabilito la ripartizione delle funzione tra i soggetti coinvolti nel PSR nel Documento Attuativo Regionale (DAR). Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale - Gestione

Autorità di Gestione (Art. 75) L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, garantisce in particolare: a.che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo i criteri applicabili al programma di Sviluppo Rurale; b.l'esistenza di un sistema informatico per la registrazione e la conservazione dei dati statistici riguardanti l'attuazione, adeguato alle finalità di sorveglianza e valutazione; Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale - Gestione

Autorità di Gestione (Art. 75) c.che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione delle operazioni siano informati degli obblighi (impegni)……………. d.Valutazione del PSR e trasmissione alla Commissione delle valutazioni eseguite; e.Rispetto degli obblighi in materia di pubblicità; Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale - Gestione

Autorità di Gestione (Art. 75) f.Stesura relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la sua trasmissione Commissione; g.che l'organismo pagatore sia debitamente informato in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sulle operazioni selezionate per finanziamento, prima che siano autorizzati pagamenti 2.L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale - Gestione

Informazione e pubblicità (Art. 76) 1. Gli stati membri provvedono allinformazione e alla pubblicità relative ai piani strategici nazionali, ai programmi di sviluppo rurale e la contributo della Comunità 2. LADG provvede a pubblicizzare il programma, informando i potenziali beneficiari: Possibilità offerte; Condizioni di accesso; Partecipazione comunitaria; Ruolo della Comunità e dei relativi risultati conseguiti; Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale - Gestione

Autorità di Gestione (Art. 75) Valutazione in collaborazione con il Comitato di Sorveglianza (art. 78) Monitoraggio Sorveglianza Reg. CE 1698/05 – Sviluppo Rurale - Gestione

Documento Attuativo Regionale (DAR) Bandi di misura Direttive di misura PSR 2007/2013 – Strumenti di Attuazione

Documento di Attuazione Regionale DAR (10 versione) Approvato dalla G.R. Toscana, stabilisce la ripartizione e separazione delle funzioni tra i soggetti attuatori del PSR; In particolare definisce per ciascuna misura attivita: Le competenze tecnico amministrative (istruttoria delle domande, graduatoria, accertamento finale, liquidazione, pagamenti,Controlli, monitoraggio) PSR 2007/2013 – Strumenti di Attuazione - DAR

le strutture responsabili o referenti delle singole misure e le relative funzioni; le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite sono svolte da ARTEA; Il soggetto competente in caso di contenzioso (soggetto che ha emesso latto di assegnazione); Ripartizione della spesa pubblica (per anno, per asse); Le modalità operative in caso di disimpegno automatico della spesa (mancato rispetto della c.d. regola n+2) PSR 2007/2013 – Strumenti di Attuazione - DAR

Gestione delle economie (priorità alle domande ammesse ma finanziate parzialmente nella fase II) Procedure e tempistica per la selezione delle domande (DUA - Trattamento delle domande ammissibili ma non finanziabili in fasi precedenti) Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento (errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse) PSR 2007/2013 – Strumenti di Attuazione - DAR

Limitazioni ed esclusioni relative a tutte le misure: Alcune condizioni di accesso relative ai beneficiari (Inaffidabilità, obblighi previdenziali, assicurativi,…) Cantierabilità degli interventi (al momento della ricezione della D.I., oppure, nel caso di soggetto pubblico, entro atto di assegnazione o firma convenzione con GAL) Penalizzazioni per ritardata presentazione della domanda di pagamento PSR 2007/2013 – Strumenti di Attuazione - DAR

Criteri di selezione delle operazioni e le modalità di verifica e di gestione delle domande: nei casi di modifica in ammissibilità del punteggio priorità dichiarate con la D.I.; nei casi di modifica con la D.P. del punteggio priorità ammesso; PSR 2007/2013 – Strumenti di Attuazione - DAR

Principi generali relativi allammissibilità delle spese; Percentuale di contribuzione/importo del premio/indennità Minimali e Massimali; Tempistica procedimento amministrativo; Procedura particolareggiata per la gestione e lattuazione dellasse 4 leader da parte dei GAL; PSR 2007/2013 – Strumenti di Attuazione - DAR

Normativa Programmazione Gestione e attuazione Procedure di Controllo delloperazione Organismo Pagatore Gestione del procedimento

Art. 36 – Informazioni agli O.P. in merito ai controlli 1.…… 2.Se i controlli non sono effettuati dallorganismo pagatore, lo Stato membro provvede a che tale organismo riceva informazioni sufficienti sui controlli eseguiti. Spetta allorganismo pagatore definire le informazioni che gli sono necessarie; 3.…… 4.Lorganismo pagatore ha il diritto di verificare la qualità dei controlli effettuati da altri enti e di ricevere tutte le altre informazioni che gli sono necessarie per svolgere le proprie funzioni. Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione

Art. 3 - definizioni 1.Domanda di aiuto, la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno. 2.Domanda di pagamento, la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento; Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione

Art. 4 – Domande di aiuto e di pagamento 1.……………, gli stati membri istituiscono procedure adeguate per la presentazione delle domande di aiuto; 2.Per le misure che implicano impegni pluriennali, il beneficiario presenta domande annue. Tuttavia, gli Stati membri che istituiscono efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei controlli amministrativi previsti rispettivamente dall'articolo 11 o dall'articolo 26 possono rinunciare alla presentazione materiale della domanda annua di pagamento. 3.Le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti. Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione

Art. 5 - Principi generali di controllo 1.Gli Stati membri provvedono a che tutti i criteri di ammissibilità fissati dalla normativa Nazionale, Comunitaria o nei programmi di Sviluppo Rurale possano essere controllati, in base ad una serie di indicatori verificabili che sono tenuti a definire; 2.…………. 3.…………., non sono concessi pagamenti a favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti……… Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione

Art. 26 – Controlli amministrativi 1. Tutte le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione

Art. 26 – Controlli amministrativi 2. I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in particolare la verifica: Ammissibilità delloperazione; Criteri si selezione Conformità delloperazione Ragionevolezza della spesa (Congruità) Affidabilità Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione

Art. 26 – Controlli amministrativi 3. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, nella misura in cui sia pertinente per la domanda, la verifica: della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati; della realtà della spesa oggetto della domanda; Della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e ammessa la domanda di aiuto (atto di assegnazione); dellinvestimento (almeno una visita sul luogo delloperazione). Tuttavia gli stati membri possono……… Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione

Art. 26 – Controlli amministrativi pagamenti sostenuti dai beneficiari sono comprovati da fatture e da documenti probatori o da altri documenti aventi forza probatoria equivalente; per evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i massimali di aiuto ammessi. Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione

Art. 27 – Controlli in loco 1.Gli Stati membri organizzano controlli in loco sulle operazioni approvate in base ad un idoneo campione. Tale controlli per quanto possibile sono eseguiti prima del versamento del saldo per un dato progetto. 2.La spesa controllata rappresenta almeno il 4% della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione ogni anno civile e almeno il 5% della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione per lintero periodo di programmazione Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione

Art. 28 – Contenuto dei Controlli in loco 1. Mediante i controlli in loco gli stati membri si adoperano per verificare: Lesistenza di documenti contabili La conformità della natura della spesa Ammissibilità temporale della spesa Conformità della destinazione delloperazione con quella indicata nella domanda di sostegno comunitario; Conformità delloperazione alle norme e alle politiche Comunitarie, in particolare alla norme sugli appalti pubblici Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione

Art. 28 – Contenuto dei Controlli in loco 2. Sono sottoposti a controllo in loco tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita; 3. Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità nazionali, i controlli in loco includono una visita all'operazione o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell'operazione; 4. I controlli in loco formano oggetto di una relazione di controllo. Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione

Art. 30 – Controlli ex post 1.Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o descritti nel programma di sviluppo rurale; ………….lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad un'operazione d'investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali che: : ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico; siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva. Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione

Art. 30 – Controlli ex post 2. Gli obiettivi: Verificare il rispetto dellart. 72, par. 1 Reg. CE 1698; Verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario; Garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in modo irregolare con altri fondi; I controlli ex post coprono ogni anno civile almeno l1% della spesa Pubblica ammissibile per le operazioni di cui al paragrafo 1 per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Essi sono effettuati entro dodici mesi dal termine del relativo anno civile; I controlli ex post si basano su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario dell operazione. I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento. Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione

Art. 31 – Riduzioni ed esclusioni 1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili. Gli stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono limporto ammissibile al sostegno. Inoltre: Limporto erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento; Limporto erogabile al beneficiario in esito allesame della domanda di pagamento. Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3%, all'importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione. L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dellinclusione dellimporto non ammissibile. Le riduzioni si applicano mutatis mutandis alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco ed ex post. Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una Falsa dichiarazione, loperazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nellambito della stessa misura per lanno civile in corso e per lanno civile successivo Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione

Art. 32 – Controlli Asse 4 Leader 1. Per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell'articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, lo Stato membro organizza controlli in conformità delle disposizioni di cui al presente titolo. I controlli sono eseguiti da persone indipendenti dal gruppo di azione locale di cui trattasi. Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione

Art. 33 – Responsabilità del Controllo 1. Per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell'articolo 63, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005, i controlli amministrativi di cui all'articolo 26 del presente regolamento possono essere effettuati da gruppi di azione locale nell'ambito di una delega formale. Spetta tuttavia allo Stato membro la responsabilità di verificare che il gruppo di azione locale possieda la capacità amministrativa e di controllo a tal fine necessaria. 2. Gli Stati membri attuano un idoneo sistema di supervisione dei gruppi di azione locale. Tale sistema include controlli regolari del loro operato, compresi controlli della contabilità e la ripetizione a campione di controlli amministrativi. Reg. CE 1975/06 – Procedure di Controllo operazione

Normativa Programma di Sviluppo Rurale Gestione e attuazione Procedure di Controllo delloperazione Organismo Pagatore Gestione del procedimento

Art. 6 – Riconoscimento e Revoca degli O.P. 1. Svolgono la funzione di Organismi Pagatori i servizi e gli organismi degli Stati membri che, per quanto riguarda i pagamenti da essi eseguiti, nonché per la comunicazione e la conservazione delle informazioni, offrono adeguate garanzie circa: il controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento; Contabilizzazione dei pagamenti; Leffettuazione dei controlli (amministrativi, in loco, ex post) Presentazione dei documenti nei tempi e nella forma previsti dalla normativa Comunitaria; l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme comunitarie; Reg. CE 1290/05 – Organismo Pagatore

Allegato 1 – Criteri per il riconoscimento degli O.P. 2. Attività di Controllo A) Procedure di autorizzazione delle domande LO.P. adotta le seguenti procedure: i. stabilisce procedure particolareggiate per il ricevimento, la registrazione e il trattamento delle domande, compresa una descrizione di tutti i documenti da utilizzare ; ii.ogni funzionario responsabile dellautorizzazione dispone di un elenco esauriente delle verifiche che è tenuto a effettuare e include, fra i documenti giustificativi della domanda, lattestato che tali verifiche sono state effettuate. Lattestato può essere in formato elettronico. Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado superiore; Reg. CE 885/06 – Organismo Pagatore

Allegato 1 – Criteri per il riconoscimento degli O.P. iii. il pagamento può essere autorizzato solo quando sono stati effettuati controlli sufficienti per verificare che la domanda è conforme alla normativa comunitaria. I controlli includono tutte le verifiche prescritte dalla normativa che disciplina le misure specifiche in base alle quali viene richiesto laiuto, nonché dallarticolo 9 del regolamento (CE) n. 1290/2005, per prevenire e individuare frodi e irregolarità, con particolare riguardo ai rischi connessi. Per quanto riguarda il FEASR, devono essere inoltre adottate procedure per verificare che siano stati rispettati i criteri per la concessione dellaiuto e la normativa comunitaria applicabile, in particolare in materia di appalti pubblici e tutela dellambiente; Reg. CE 885/06 – Organismo Pagatore

Allegato 1 – Criteri per il riconoscimento degli O.P. iv. i dirigenti dellorganismo pagatore, al livello adeguato, vengono informati regolarmente e tempestivamente dei risultati dei controlli effettuati, perché possano tenere conto in ogni momento delladeguatezza dei controlli stessi prima di dare seguito a una domanda; Reg. CE 885/06 – Organismo Pagatore

Allegato 1 – Criteri per il riconoscimento degli O.P. v. il lavoro svolto è descritto dettagliatamente in una relazione che accompagna ogni domanda o gruppo di domande o, se del caso, che copre unintera campagna. La relazione è corredata di un attestato di ammissibilità delle domande approvate e della natura, della portata e dei limiti del lavoro svolto. Per quanto riguarda il FEASR, deve essere inoltre garantito che sono stati rispettati i criteri per la concessione dellaiuto e la normativa comunitaria applicabile, in particolare in materia di appalti pubblici e tutela dellambiente. Se i controlli fisici o amministrativi non sono esaustivi ma a campione, le domande selezionate devono essere identificate e deve essere descritto il metodo di campionamento nonché i risultati di tutte le ispezioni e le misure adottate in relazione alle discrepanze e irregolarità riscontrate. I giustificativi devono essere sufficienti per garantire che sono stati effettuati tutti i controlli necessari in merito allammissibilità delle domande autorizzate; Reg. CE 885/06 – Organismo Pagatore

Allegato 1 – Criteri per il riconoscimento degli O.P. vi. qualora i documenti (in formato cartaceo o elettronico) relativi alle domande autorizzate e ai controlli effettuati vengano conservati da altri organismi, questi ultimi e lorganismo pagatore devono mettere a punto procedure che consentano di registrare lubicazione di tutti i documenti pertinenti ai pagamenti specifici effettuati dallorganismo pagatore. Reg. CE 885/06 – Organismo Pagatore

legge regionale 19 novembre 1999 n. 60 e successive modificazioni, istitutiva dellAgenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.) alla quale vengono conferite le funzioni di Organismo pagatore; Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, del 13 novembre 2001, che ha riconosciuto lARTEA come organismo pagatore ai sensi dellart. 4 del Reg. CEE n. 729/70, così come modificato dallart. 1 del Reg. CE n. 1287/95, per quanto riguarda i pagamenti sul territorio della Regione Toscana, inerenti le misure di sviluppo rurale; Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del 26 settembre 2008, ha riconosciuto lARTEA come organismo pagatore ai sensi del Regolamento CE n. 1290/05 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE n. 885/06 della Commissione del 21 giugno 2006 per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dallattuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione ; ARTEA Organismo Pagatore

Svolge il ruolo di Organismo Pagatore (OP) nel rispetto della Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale: Autorizza i pagamenti nel limite delle dotazioni per misura o sottomisura o linea finanziaria previste dal piano finanziario generale, e dai piani finanziari predisposti dalle Province, Comunità montane, Unioni di Comuni e Gruppi di azione locale ai sensi del presente documento, seguendo lordine temporale degli elenchi di liquidazione pervenuti. Tali elenchi di liquidazione devono essere fatti pervenire ad ARTEA esclusivamente per via telematica tramite il sistema informatico messo a punto appositamente dallAgenzia. Esegue i pagamenti (eroga i soldi al richiedente); ARTEA Organismo Pagatore

Contabilizza i pagamenti identificando per tutte le operazioni FEASR: –Spesa pubblica e quota Comunitaria –Importi da recuperare per irregolarità o negligenze; –Gli importi recuperati con identificazione delloperazione di origine; Trasmette alla Commissione le dichiarazioni di spesa trimestrali (domande di pagamento); Contestualmente alla dichiarazioni di spesa (31 gennaio - 31 luglio) previsioni del fabbisogno finanziario per lanno in corso e stima per lanno successivo; ARTEA Organismo Pagatore

Gestisce il Sistema Informatico (S.I.) attraverso il quale lADG garantisce la registrazione e la conservazione dei dati statistici riguardanti lattuazione del PSR, adeguato alle finalità disorveglianza e valutazione (Art. 75 del Reg. CE 1698/05); Definisce in collaborazione con lADG la modulistica per la presentazione delle istanze attraverso la compilazione on-line della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista dallart. 11 della L.R. n. 45/07; Definisce gli strumenti informatici e le procedure operative mediante le quali LADG registra nel S.I. le istruttorie delle fasi procedurali successive alla presentazione delle istanze (domande di aiuto, di pagamento, variante progettuale, proroga fine lavori); Collabora con lADG Attività di Monitoraggio; Svolge funzioni di Autorità di Gestione per alcune misure del PSR su delega della Giunta Regionale, garantendo la separazione delle funzioni così come previsto dallart. 74, par. 3 del Reg. 1698/05; ARTEA Organismo Pagatore, ma non solo………

Controllo ammissibilità delle domande di pagamento (legittimità spesa e regolarità della spesa) Verifica Procedura di attribuzione degli aiuti; Controlli (amministrativi, in loco, ex post); Autorizzazione, recuperi Contabilizzazione; Esecuzione Dichiarazioni di spesa alla Commissione Accessibilità, conservazione nel tempo dei documenti Prevenire e perseguire le irregolarità; DAS – affidabilità del SIC Monitoraggio Programmazione, Gestione e Attuazione del PSR Selezione delle operazione nel rispetto dei criteri stabiliti dal PSR Sistema informatico; Informazione richiedenti e pubblicità del PSR; Valutazione del PSR; Informazione O.P. delle procedure e dei controlli Relazione annuale Monitoraggio, Sorveglianza Competenze ADG Competenze O.P.

Normativa Programmazione Gestione e attuazione Procedure di Controllo delloperazione Organismo Pagatore Gestione del procedimento

fasi – soggetti attuatori - prodotti