Introduzione ai Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi)

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Introduzione ai Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi) Paolo Pelacchi

Introduzione Nel mese di giugno 2001 il Ministero dell’Industria ha emanato due Decreti Ministeriali tesi a definire i criteri da seguire per perseguire obiettivi di risparmio energetico ed ha identificato i destinatari di tali interventi assegnando all’AEEG il compito di definire operativamente le procedure più idonee per raggiungere gli obiettivi proposti. Nel mese di settembre 2004 il Ministero delle Attività Produttive ha modificato ed integrato i precedenti decreti dando la approvazione definitiva alla loro applicazione.

Introduzione L’AEEG, dopo aver diffuso un documento di consultazione, ha emanato una delibera nella quale indica in maniera specifica i criteri e le procedure atte a raggiungere gli obiettivi di risparmio nonché ad attivare le necessarie procedure di verifica e di controllo.

Documenti di riferimento Documenti di riferimento a livello internazionale: protocollo di Kyoto (riduzione delle emissioni) direttiva europea 2001/77/CE (garanzia di origine) Documenti di riferimento a livello nazionale: “Decreto Ministeriale gas” emanato il 24 Aprile 2001 e successivamente integrato in data 1 settembre 2004. “Decreto Ministeriale elettrico” emanato il 24 Aprile 2001 e successivamente integrato in data 1 settembre 2004. documento di consultazione dell’AEEG delibera 103/03 dell’AEEG (integrata dalla 200/04)

Il Decreto Ministeriale gas Il “Decreto Ministeriale gas” individua gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere conseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale: 0.1 Mtep/anno, da conseguire nell’anno 2005; 0.2 Mtep/anno, da conseguire nell’anno 2006; 0.4 Mtep/anno, da conseguire nell’anno 2007; 0.7 Mtep/anno, da conseguire nell’anno 2008; 1.3 Mtep/anno, da conseguire nell’anno 2009. Almeno il 50% degli obiettivi deve essere ottenuto attraverso una riduzione dei consumi di gas naturale negli usi finali.

Il Decreto Ministeriale gas Le regioni e le province autonome determinano con provvedimenti di programmazione regionale i rispettivi obiettivi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili e le relative modalità di raggiungimento; le società di distribuzione territorialmente competenti operano nel rispetto di tali piani. Nella predisposizione dei piani di programmazione le regioni e le province autonome possono definire tipologie di intervento aggiuntive a quelle previste dai DM.

Il Decreto Ministeriale gas Esempi di interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale (tabella A allegato 1): tipologia di intervento 1: dispositivi per la combustione delle fonti energetiche non rinnovabili interventi per la sostituzione di dispositivi esistenti con altri a più elevata efficienza tipologia di intervento 4: installazione di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili presso gli utenti finali impiego di pannelli solari per la produzione di acqua calda

Il Decreto Ministeriale gas Esempi di altri interventi (tabella B allegato 1): tipologia di intervento 5: recuperi di energia recuperi di energia sulla rete del gas tipologia di intervento 8: sistemi per l’illuminazione installazione di sistemi e componenti più efficienti tipologia di intervento 10: interventi di sostituzione di altra fonte o vettore con energia elettrica, nei casi in cui sia verificata una riduzione dei consumi di energia primaria essiccazione con dispositivi a microonde e radiofrequenza

Il Decreto Ministeriale elettrico Il “Decreto Ministeriale elettrico” individua gli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia che devono essere conseguiti dai distributori di energia elettrica: 0.1 Mtep/anno, da conseguire nell’anno 2005; 0.2 Mtep/anno, da conseguire nell’anno 2006; 0.4 Mtep/anno, da conseguire nell’anno 2007; 0.8 Mtep/anno, da conseguire nell’anno 2008; 1.6 Mtep/anno, da conseguire nell’anno 2009. Almeno il 50% degli obiettivi deve essere ottenuto attraverso una riduzione dei consumi di energia elettrica negli usi finali.

Il Decreto Ministeriale elettrico Esempi di interventi per la riduzione dei consumi di energia elettrica (tabella A allegato 1): tipologia di intervento 1: rifasamento elettrico rifasamento presso l’utenza finale tipologia di intervento 2: motori elettrici e loro applicazioni installazione di sistemi elettronici di regolazione in frequenza tipologia di intervento 7: interventi per la riduzione della domanda di energia elettrica per il condizionamento interventi per l’isolamento termico degli edifici

Il Decreto Ministeriale elettrico Esempi di altri interventi (tabella B allegato 1): tipologia di intervento 11: climatizzazione ambienti e recuperi di calore in edifici climatizzati con l’uso di fonti energetiche non rinnovabili climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da cogenerazione cogenerazione e sistemi di microgenerazione come definiti dalla AEEG

I Decreti Ministeriali: gli obiettivi specifici di programmazione Sono soggetti agli obblighi dei decreti i distributori (di energia elettrica e di gas) che forniscono non meno di 100.000 clienti (con successivi decreti definiranno le modalità per distributori con un numero di clienti inferiore). Il risparmio imputabile ad ogni singolo distributore sarà proporzionale alla quota parte dell’energia elettrica distribuita (di gas distribuito) dal distributore rispetto alla quantità totale di energia elettrica (di gas) distribuita a livello nazionale. I risparmi ottenibili da ogni singolo progetto hanno validità quinquennale.

I Decreti Ministeriali: tipologia degli interventi ammissibili Per il raggiungimento degli obiettivi definiti di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili i Distributori sviluppano opportuni progetti che prevedono misure e interventi che ricadono tra quelli previsti nell’allegato 1 di ciascun decreto. L’AEEG predispone e pubblica linee guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti. I progetti possono essere sviluppati direttamente dai Distributori o da loro società controllate nonché da società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO).

I Decreti Ministeriali: tipologia degli interventi ammissibili Al fine del raggiungimento degli obiettivi di risparmio gli apparecchi ed i componenti devono avere opportune caratteristiche: i generatori di calore devono avere 4 stelle; gli apparecchi domestici devono appartenere alla classe A; i prodotti devono essere certificati in base al DM 2 aprile 1998 (“Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi”); In alternativa le caratteristiche dei componenti devono essere conformi a quanto previsto in sede europea (CEN, CENELEC, ETSI), nazionale (CEI), internazionale.

I Decreti Ministeriali: modalità di controllo e copertura degli oneri L’AEEG predispone ed effettua i controlli per accertare che i progetti siano stati sviluppati conformemente ai DM. L’AEEG valuta e certifica gli effettivi risparmi di energia primaria conseguiti dalle imprese di distribuzione. Per l’espletamento dei suddetti compiti l’AEEG può avvalersi dell’ENEA, di istituti universitari, di istituzioni finanziarie nonché di altre istituzioni competenti in materia. L’AEEG pubblica annualmente un rapporto sull’attività eseguita ed eventualmente propone nuove modalità per il conseguimento degli obiettivi e per l’esecuzione dei progetti.

I Decreti Ministeriali: titoli di efficienza energetica A seguito della verifica e della certificazione dei progetti l’AEEG emette titoli di efficienza energetica pari alla riduzione dei consumi certificata. Tali titoli vengono emessi a favore dei responsabili dei progetti, e cioé dei Distributori (sia quelli soggetti all’obbligo del conseguimento degli obiettivi di risparmio sia gli altri) e delle ESCO. I titoli sono oggetto di contrattazione tra le parti interessate. Il GME organizza una sede nella quale vengono trattati i TEE.

I Decreti Ministeriali: titoli di efficienza energetica Clienti finali investimenti profitti sanzioni investimenti profitti AEEG costi riconosciuti emissione TEE SO SNO ESCO scambio di TEE GME TEE denaro

Il ruolo dell’AEEG L’AEEG ha compiti di regolazione: nella definizione di linee guida per: la preparazione e l’esecuzione dei progetti; la valutazione consuntiva dei progetti; i criteri e le modalità di rilascio dei TEE; la verifica della documentazione dei risultati ottenuti; la definizione del p.c.i. dei combustibili; nella determinazione di criteri di riconoscimento dei costi e di quantificazione delle sanzioni per inadempienza agli obblighi; per la predisposizione di regole per il funzionamento del mercato dei TEE in accordo con il GME.

Il ruolo dell’AEEG L’AEEG ha compiti di gestione: nella determinazione dei volumi di energia elettrica e gas distribuiti nell’anno precedente; nella verifica preliminare della conformità dei progetti; nella valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti; nel controllo su progetti e risparmi conseguiti; nella emissione dei TEE; nel riconoscimento tariffario dei costi sostenuti dai Distributori; nella comminazione di eventuali sanzioni; nella formulazioni di eventuali proposte per gli anni successivi.

Documenti di riferimento dell’AEEG Documento di consultazione del 4 aprile 2002 linee guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti; criteri per le modalità di verifica, controllo e certificazione; criteri per la verifica del conseguimento degli obiettivi; criteri per la quantificazione delle sanzioni; criteri per il riconoscimento dei costi (valore stimato del TEE circa 100 €/tep risparmiato) Delibera 103/03 dell’AEEG “Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la determinazione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica”.

Definizioni Intervento: intervento o misura di riduzione dei consumi di energia primaria ammissibile secondo quanto previsto dai DM (allegato 1). Progetto: attività che produce risparmi di energia primaria certi e quantificabili. Risparmio lordo: differenza tra i consumi di energia primaria realizzati prima e dopo l’intervento (misurati in tep). Risparmio netto: risparmio lordo depurato dei risparmi che si sarebbero comunque verificati per effetto dell’evoluzione tecnologica. Valutazione: quantificazione dei risparmi conseguita a seguito di un intervento.

Definizioni Società di servizi energetici (ESCO): società (anche consortili) che hanno come oggetto sociale l’offerta di servizi energetici integrati. Soggetto titolare del progetto: Distributore, società da esso controllate o ESCO che presenta la richiesta di verifica preliminare di conformità e quella di certificazione dei risparmi. Collaboratori: soggetti con cui il titolare del progetto conclude accordi per la realizzazione del progetto stesso.

Valutazione dei progetti Per la valutazione dei progetti vengono definiti tre metodi: metodi di valutazione standardizzata; metodi di valutazione analitica; metodi di valutazione a consuntivo. E’ prevista la possibilità di riconoscere e valorizzare anche campagne di informazione, formazione, sensibilizzazione e promozione di supporto (riconoscimento di un incremento addizionale sui risparmi pari al 5% di quello complessivo riconosciuto all’intervento.

Valutazione dei progetti: metodi di valutazione standardizzata. Forniscono il risparmio ottenibile per singola unità installata. Parametri da misurare: il numero di unità installate; Le schede tecniche di quantificazione sono predisposte dall’AEEG per singola tipologia di progetto e forniscono il risparmio riconosciuto per singola unità installata (risparmio lordo); sono aggiornabili previa consultazione.

Valutazione dei progetti: metodi di valutazione standardizzata.

Valutazione dei progetti: metodi di valutazione standardizzata.

Valutazione dei progetti: metodi di valutazione analitica. Forniscono il risparmio ottenibile per singola unità installata in funzione di alcuni parametri. Parametri da misurare: dipendono dalla applicazione e possono variare caso per caso. Le schede tecniche di quantificazione sono predisposte dall’AEEG per singola tipologia di progetto e forniscono la formula per quantificare il risparmio riconosciuto per singola unità installata; indicano i parametri fissati e quelli da misurare; sono aggiornabili previa consultazione.

Valutazione dei progetti: metodi di valutazione analitica.

Valutazione dei progetti: metodi di valutazione analitica.

Valutazione dei progetti: metodi di valutazione analitica.

Valutazione dei progetti: metodi di valutazione a consuntivo. Questi metodi sono applicabili solo alle tipologie di intervento per le quali non siano disponibili metodi di valutazione standardizzata o analitica oppure a progetti costituiti da più interventi valutabili con metodi di valutazione diversi. Confrontano i consumi primari di energia prima e dopo l’intervento. Sono proposti ed elaborati sulla base di criteri definiti dall’AEEG e sono soggetti ad una approvazione preliminare.

Criteri di preparazione dei progetti I titolari dei progetti devono: ottenere eventuali autorizzazioni o permessi richiesti dalla normativa vigente; assicurare la conformità all’art. 6 dei DM; assicurare la conformità dei progetti alla normativa tecnica specificata nelle schede tecniche di quantificazione dei risparmi o nel programma di misura. I progetti devono essere improntati alla trasparenza ed alla correttezza delle informazioni e non devono presentare elementi di discriminazione o di ostacolo alla concorrenza (attività di misura o vendita). Limitatamente ai progetti a consuntivo può essere richiesta una verifica preliminare di conformità alle linee guida.

Dimensione minima dei progetti E’ richiesta una dimensione minima per ciascun progetto che è funzione del metodo adottato e della dimensione del proponente. grandi distributori altri soggetti (> 100.000 clienti) (ESCO) progetti standardizzati 25 tep/anno 25 tep/anno progetti analitici 100 tep/anno 50 tep/anno progetti a consuntivo 200 tep/anno 100 tep/anno

Verifica e certificazione dei risultati. I soggetti titolari dei progetti devono inviare al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi una richiesta di verifica e certificazione. Le modalità di presentazione dipendono dal metodo adottato per il progetto: mediante schede predisposte dall’AEEG per i metodi standardizzati e analitici; mediante un formato stabilito nel programma di misura preventivamente approvato dall’AEEG per i metodi a consuntivo. La prima richiesta può essere fatta solamente dopo che il progetto ha raggiunto la sua dimensione minima. Le verifiche successive dipendono dal tipo di progetto, dal metodo adottato e dalla natura della richiesta (prima o successive).

Criteri per il rilascio dei TEE. La dimensione dei TEE è pari a 1 tep. I TEE possono essere rilasciati a: tutti i Distributori (compresi quelli che non sono sottoposti all’obbligo); le ESCOs.

Criteri per il rilascio dei TEE. I TEE emessi sono di tre tipi: tipo 1: attestanti il conseguimento di riduzioni di consumi di energia elettrica (sono validi per certificare sia la riduzione dei consumi finali di energia elettrica sia i risparmi di energia primaria); tipo 2: attestanti il conseguimento di riduzioni di consumi di gas naturale (sono validi per certificare sia la riduzione dei consumi di gas sia i risparmi di energia primaria); tipo 3: attestanti il conseguimento di riduzioni di consumi di energia primaria (sono validi per certificare solamente i risparmi di energia primaria).

Verifica degli obiettivi e sanzioni. I DM stabiliscono che debba essere effettuata una verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi di risparmio stabiliti e che le sanzioni per inadempienza siano “proporzionali e comunque superiori all’entità degli investimenti ritenuti necessari a compensare l’inadempienza”. L’AEEG ha proposto che: la sanzione sia concepita come incentivo a conseguire risparmi; la sanzione sia definita in termini unitari (€/tep non risparmiato rispetto all’obiettivo specifico); l’irrogazione avvenga attraverso le tariffe, in termini di riduzione, quando possibile, dei costi riconosciuti.

Recupero dei costi in tariffa. I DM prevedono che “... i costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti con le modalità stabilite dai decreti ...” “... possono trovare copertura in tariffa per la parte non coperta da altre risorse”: elettricità: attraverso le tariffe di accesso ed uso della rete; gas: attraverso le tariffe di distribuzione. “... secondo criteri stabiliti dall’AEEG”.

AEEG: raccolta dati distribuzione gas ed elettricità anno t-2 Entro aprile anno t-1 Per tutta la durata anno t AEEG: raccolta dati distribuzione gas ed elettricità anno t-2 Ogni SO comunica volumi gas ed elettricità anno t-2 SO e SV realizzano progetti Per tutta la durata anno t SO e SV richiedono verifica e certificazione risparmi ottenuti Entro 90 giorni ricezione richiesta AEEG o soggetto delegato valuta, controlla e certifica AEEG calcola gli obiettivi specifici per ogni SO anno t AEEG rilascia i TEE Per tutta la durata anno t SO e SV si scambiano TEE Entro maggio anno t+1 SO comunica a AEEG i TEE da annullare ai fini dell’obbligo AEEG verifica raggiungimento obiettivi anno t-1, quantifica sanzioni e calcola costi da riconoscere AEEG elabora e pubblica rapporti

Schede tecniche di valutazione approvate Sostituzione di lampade a incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato. Sostituzione di scaldacqua elettrico con scaldacqua a metano a camera stagna e accensione piezoelettrica. Nuova installazione di caldaia unifamiliare a 4 stelle di efficienza alimentata a gas naturale. Sostituzione di scaldacqua a gas, a camera aperta e fiamma pilota con scaldacqua a gas, a camera stagna e accensione piezoelettrica. Sostituzione di vetri semplici con vetri doppi. Isolamento delle pareti e delle coperture. Impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a 20 kW. Impiego di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria.

Schede tecniche di valutazione approvate Installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza (inverter) in motori elettrici operanti su sistemi di pompaggio con potenza superiore o uguale a 22 kW. Installazione di regolatori di flusso luminoso per lampade a vapori di mercurio e lampade a vapori di sodio ad alta pressione negli impianti adibiti ad illuminazione esterna. Sostituzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori di sodio ad alta pressione negli impianti di Pubblica Illuminazione. Installazione di condizionatori ad aria esterna ad alta efficienza con potenza frigorifera inferiore a 12 kW. Isolamento termico delle pareti e delle coperture per il raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario.

Schede tecniche di valutazione approvate Applicazione nel settore civile di piccoli sistemi di cogenerazione per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria. Applicazione nel settore civile di sistemi di teleriscaldamento per la climatizzazione di ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.