Giornata di Studio “Le norme di semplificazione amministrativa della Lombardia Leggi Regionali 01-2007 e 08-2007 I Comuni e la semplificazione Le nuove disposizioni in materia di attività sanitaria” Saronno 7 aprile 2008 A.S.L. della Provincia di Varese Dipartimento Prevenzione Medico Dipartimento Prevenzione Veterinario
Procedure ASL per la registrazione delle imprese alimentari L.R. 8/07 Controlli ufficiali in campo alimentare Aspetti normativi DIAP alimentari Procedure ASL per la registrazione delle imprese alimentari Controlli ufficiali (ispezioni e audit) Aspetti Sanzionatori A.S.L. della Provincia di Varese Dipartimento Prevenzione Medico Dipartimento Prevenzione Veterinario
Riferimenti Normativi Legge Regionale n. 8 del 22-03-2007 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato” Circolare n. 11-SAN-2007 “Prime indicazioni operative di carattere sanitario per l’applicazione della L.R. 8-2007” Deliberazione n. VIII/004502 del 3-04-2007 ”Semplificazione delle procedure relative alle attività imprenditoriali” D.d.c. n. 4221 del 24-04-2007 “Approvazione degli schemi di dichiarazione e della modulistica unificata”
L.R. 8-2007 art. 5 “Abolizione di Autorizzazioni Sanitarie per le imprese alimentari” Sono aboliti: Autorizzazioni Sanitarie ai sensi dell’articolo 21 del DPR 290/01 alla vendita e commercio di prodotti fitosanitari Autorizzazioni Sanitarie ai sensi dell’articolo 2 L. 283/63 per le imprese alimentari Autorizzazioni Sanitarie ai sensi dell’articolo 44 del DPR 327/80 per il trasporto di alimenti Autorizzazioni Sanitarie ai sensi dell’articolo 29 del RD 3298/28 per la vendita delle carni Autorizzazioni del Sindaco ai sensi dell’articolo 17 e 41 del DPR 320/54 per l’esercizio delle stalle di sosta, dei ricoveri animali e per il pascolo vagante delle greggi
Normativa Europea Regolamento CE 852/04 articolo 6 comma 2-3 Ogni Operatore del Settore Alimentare notifica all’opportuna Autorità Competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento. Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l’autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l’altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti. L’OSA provvede affinché gli stabilimenti siano riconosciuti dall’A.C. successivamente ad almeno un’ispezione, se il riconoscimento è prescritto…
DIAP Alimentari Ai sensi del D.d.c. n. 4221-07 le istanze per la registrazione e per l’aggiornamento (societario, strutturale, produttivo) delle Imprese Alimentari devono essere redatte su opportuna modulistica E’ previsto, in base al “Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Prevenzione Medico delle ASL – DGR VII-16171-2004”, che l’OSA provveda al pagamento della registrazione effettuata presso l’ASL di competenza Tale tariffa dovrà essere applicata anche per le prestazioni erogate dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario delle ASL
Procedure ASL per la registrazione delle imprese alimentari Il seguente diagramma rappresenta la procedura relativa alla registrazione delle Imprese Alimentari come previsto dal Regolamento CE 852-04 Ricevimento da parte degli Uffici/Distretti/Servizi della ASL della documentazione relativa alla DIAP ↓ Apposizione del protocollo aziendale che diventa il numero e data di registrazione ai sensi del Reg. CE 852-04 Il Responsabile della struttura ricevente effettua l’assegnazione della pratica al Responsabile dell’Istruttoria Il Responsabile dell’Istruttoria verifica la pratica e se l’attività risulta di competenza del proprio Servizio o se deve essere trasmessa all’altra Area (IAN/Veterinaria) Il R.I. verifica la completezza della pratica Se completa Se incompleta, ovvero mancante degli allegati previsti dal D.d.c. 24 aprile 2007 n. 4221 Effettua un controllo ufficiale di norma entro 45 gg dalla data del protocollo aziendale ↓ ↓ Durante l’ispezione, oltre alle verifiche previste, richiede copia della documentazione mancante con menzione sul verbale di sopralluogo Acquisisce la documentazione mancante Il R.I. redige il Modello di registrazione (allegato 1) indirizzato al titolare ed al Comune per conoscenza Il R.I. provvede direttamente o tramite il personale amministrativo alla consegna in ufficio del Modello di registrazione al titolare o suo delegato, previa verifica del pagamento previsto da effettuarsi presso gli Uffici ASL Il R.I. invia copia della Documentazione Inizio Attività al Distretto/Servizio dell’altra Area (IAN/Veterinaria) per conoscenza se del caso per il successivo inserimento nell’anagrafe informatizzata (SIAIA/VETINWEB) Il R.I. registra l’attività sulla propria anagrafe informatizzata (SIAIA/VETINWEB) IL R.I. archivia la pratica nel fascicolo ove verranno successivamente archiviate copia dei verbali dei controlli ufficiali
Procedure ASL per la registrazione delle imprese alimentari Criteri per il controllo ufficiale nelle attività registrate e quindi con documentazione completa 1 NUOVE ATTIVITA’ → effettuare un controllo ufficiale di norma entro 60 giorni dalla data del protocollo aziendale 2 CAMBIO RAGIONE SOCIALE → effettuare una ispezione con le modalità stabilite dalla Sezione “Controllo Ufficiale”del Piano Alimenti secondo la valutazione del rischio 3 SUBENTRO NUOVA SOCIETA’ → effettuare una ispezione con le modalità stabilite dalla Sezione “Controllo Ufficiale” del Piano Alimenti secondo la valutazione del rischio 4 MODIFICA STRUTTURA → 5 MODIFICA PROCESSI PRODUTTIVI → In merito all’erogazione di pareri preventivi, si continuerà con le modalità attualmente in uso.
Procedure ASL per la registrazione delle imprese alimentari MODELLO DI REGISTRAZIONE (allegato 1) Spett.le Ditta Via Comune di e, p.c. Spett.le Comune di Oggetto: registrazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 852/2004. Con la presente si comunica che la Ditta ……………………………………………………. con sede in …………… Via………………...è stata registrata in data ………. prot. n. …………. come previsto dal Regolamento (CE) N. 852/2004. Si ricorda che l’attività può essere avviata solo in presenza del rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni. Distinti saluti. Il Responsabile del …………
Controlli ufficiali (ispezioni e audit) Reg. CE 178/02 Articolo 17 – Obblighi Gli stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. A tal fine essi organizzano un sistema ufficiale di controllo ed altre attività adatte alle circostanze... Reg. CE 882/04 Articolo 2 – Definizioni “Controllo ufficiale” qualsiasi forma di controllo eseguita dall’autorità competente per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti “Ispezione” l’esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative agli alimenti “Audit” un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi
Controlli ufficiali (ispezioni e audit) D.D.G.S. n. 10981 del 05/10/06 “Approvazione delle procedure per l’esecuzione dei controlli ufficiali mediante audit in applicazione del Reg. (CE) n. 854/04 e del Reg. (CE) n. 882/04” Procedure per la gestione dell’audit D.D.G.S. n. 719 del 01/02/07 “Approvazione delle procedure per l’esecuzione dei controlli ufficiali mediante ispezione in applicazione del Reg.(CE) n. 882/04 Procedure per la gestione dell’ispezione
Controlli ufficiali (ispezioni e audit) Piano integrato delle attività di prevenzione e dei controlli dell’ASL della Provincia di Varese Attività istituzionali: - La registrazione di nuove Imprese Alimentari o l’aggiornamento delle stesse (DIAP) con conseguente attività d’ispezione secondo modi e tempi predefiniti Attività programmabili: - L’attività di controllo ufficiale (ispezione, audit) presso gli impianti riconosciuti e registrati; tale attività comprende il campionamento degli alimenti (Piano Alimenti Aziendale 2008) Attività non programmabili: - Emergenze - Tossinfezioni - Sistemi d’allerta
Aspetti Sanzionatori DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.
Articolo 3 - Abrogazioni Sono abrogati i seguenti provvedimenti: D.L.vo 26 maggio 1997, n. 155; Articolo 2 della Legge 30 aprile 1962, n. 283. (Si rileva comunque che in Lombardia l’Autorizzazione Sanitaria è stata abrogata dalla Legge Regionale 2 aprile 2007 n. 8)
Articolo 6 comma 1 1. Chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento CE n. 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento e‘ sospeso o revocato e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravità dell'attività posta in essere.
Applicazione comma 1 Stabilimenti: Macellazione animali Sezionamento carni fresche Preparazione carni fresche (ex bollo P) Deposito frigorifero (ex bollo F) Provvedimenti: Sospensione attività Comunicazione Autorità Giudiziaria Sequestro carni, ritiro, distruzione
Articolo 6 comma 2 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento CE n. 853/2004, effettua attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti ai sensi di tale regolamento ovvero le effettua quando il riconoscimento e' sospeso o revocato, o che, pur essendo condotte presso un impianto riconosciuto, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento del riconoscimento, e‘ punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Applicazione comma 2 Stabilimenti: prodotti a base di carne prodotti a base di latte prodotti ittici ovoprodotti e centri imballaggi uova Provvedimenti: Sospensione attività Attivazione sistema d’allerta per alimenti prodotti in stabilimenti privi di riconoscimento, sospeso, revocato
Articolo 6 comma 3 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento CE n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e‘ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione.
Applicazione comma 3 Imprese alimentari registrate Provvedimenti: In caso di mancanza di notifica l’attività dovrà essere sospesa fino a presentazione DIAP. Sospensione attività ai sensi dell’art. 54 comma e del Reg. CE 882/04. In caso di mancato aggiornamento si dovrà effettuare segnalazione al Comune. In caso di attività sospese-revocate: Comunicazione all’A.G. ed al Comune per violazione art. 650 C.P. Si ricorda che per attività sospesa o revocata, si intende attività sospesa tramite ordinanza ai sensi dell’art. 54 comma e del Reg. CE 882/04 o dell’art. 8 D.L.vo 507/99.
Aspetti sanzionatori Sanzioni per dichiarazioni mendaci La L.R. 01/07 all’articolo 5 comma 2 stabilisce che “in caso di dichiarazione mendaci, di formazione o utilizzo di false attestazioni, ovvero di esecuzione difforme da quanto dichiarato, fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/00, gli effetti autorizzativi delle dichiarazioni sostitutive vengono meno ed alle attività si applicano le disposizioni previste dalle norme di riferimento in caso di assenza di autorizzazione Articolo 483 C.P: “Falsità ideologica commessa da provato in atto pubblico”. La L. 241/90 dispone l’applicazione di questo articolo al dichiarante che volendo ottenere un’autorizzazione, vizi la domanda con false attestazioni o dichiarazioni mendaci pena: arresto fino a 2 anni.
Articolo 6 comma 16 16. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "operatore del settore alimentare" si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.