Regolamento di ateneo per la disciplina degli incarichi di insegnamento e per attività didattiche integrative Pisa, 27 maggio 2009 Riccardo Grasso.

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Regolamento di ateneo per la disciplina degli incarichi di insegnamento e per attività didattiche integrative Pisa, 27 maggio 2009 Riccardo Grasso

IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Legge 230/2005 c.d. Moratti Art. 1 comma 10 >

IL D.M. 8 LUGLIO 2008 Prevede: 1)La certificazione della qualità di esperto del soggetto incaricato di insegnamento; 2)Procedure pubbliche di selezione dei candidati mediante procedure comparative; 3)Ladozione di appositi regolamenti di ateneo per la disciplina di dettaglio (diritti e doveri degli incaricati, modalità di partecipazione agli organi accademici, eventuale partecipazione ad attività assistenziali etc.); 4)La durata annuale (minimo) o pluriennale degli incarichi, sempre rinnovabili; 5)La possibilità di conferimento gratuito degli incarichi e lassoluta gratuità nel caso in cui linsegnamento rientri nei doveri istituzionali del docente; 6)La predeterminazione, in un quadro stabilito con successivo DM, della misura dei compensi.

Cosa cambia rispetto alla disciplina precedente

Cosa cambia rispetto alla precedente disciplina - Unificazione in ununica procedura delle vecchie discipline delle supplenze e dei professori a contratto. La legge e la disciplina ministeriale sono chiare nel riferire la procedura sia agli incaricati esterni che interni; - Ampliamento dei soggetti interni incaricabili. La L 230/2005 fa infatti riferimento a soggetti incaricati allinterno delle strutture universitarie che abbiano svolto attività di ricerca debitamente documentata, senza specificare il tipo di rapporto che deve intercorrere con lente (di ruolo o non di ruolo). Lavvocatura distrettuale dello Stato, su apposito quesito, si è espressa per la possibilità di incaricare anche soggetti non dipendenti (assegnisti, borsisti, etc.) a condizione che siano in possesso dei requisiti generali per essere incaricati e ferme restando eventuali incompatibilità previste dalle discipline di settore; - Inequivoca esclusione del personale tecnico amministrativo dal novero dei soggetti incaricabili. Tale intenzione del legislatore è stata chiarita anche dallavvocatura distrettuale dello Stato;

Cosa cambia rispetto alla precedente disciplina - Possibilità di conferire gli incarichi di insegnamento (ad interni e ad esterni) sia gratuitamente che a titolo oneroso; - Durata degli incarichi che non può essere inferiore allanno (accademico) e rinnovabilità degli stessi. Cade il limite dei 6 anni accademici previsto dalla precedente disciplina; - Divieto di conferire incarichi retribuiti a personale docente e ricercatore di ruolo qualora lattività richiesta rientri nei loro compiti istituzionali. Nel limite orario previsto per la didattica frontale dalla normativa nazionale e dalle linee guida di ateneo gli incarichi di insegnamento sono sempre a titolo gratuito; - Predeterminazione dellammontare dei compensi per gli incarichi a titolo oneroso da parte delle università mediante parametri stabiliti con Decreto del Miur

IL REGOLAMENTO DI ATENEO

Il regolamento di ateneo - Riproduce e specifica le principali novità della normativa nazionale di riferimento (in particolare: onerosità-gratuità, soggetti incaricabili e soggetti esclusi, durata degli incarichi, rinnovabilità); - Stabilisce i requisiti minimi per laccesso alle procedure per il conferimento di incarichi di insegnamento (formazione post- laurea e/o esercizio prolungato di professioni); - Obbliga i consigli di facoltà a verificare, in sede di programmazione didattica annuale, che non sia possibile coprire gli insegnamenti con il personale di ruolo prima di indire la procedura per il conferimento degli incarichi di insegnamento;

Il regolamento di ateneo - Stabilisce i criteri per le valutazioni comparative da parte dei Consigli di Facoltà; - Dettaglia una procedura unica, su impulso delle facoltà, per lattribuzione degli incarichi di insegnamento; - Individua i diritti e i doveri dei soggetti incaricati; - Disciplina e definisce le attività didattiche integrative quale approfondimento settoriale della materia insegnata e ne determina le modalità di svolgimento (didattica frontale non costituente modulo, esercitazioni e seminari, dimostrazioni pratiche o esperimenti).

LA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

La procedura per il conferimento degli incarichi di insegnamento - In sede di programmazione didattica le facoltà determinano gli insegnamenti scoperti; - Il Preside predispone una proposta di bando specificando gli elementi dellincarico; - LAteneo indice la procedura pubblica aperta agli interni e agli esterni;

La procedura per il conferimento degli incarichi di insegnamento - Il consiglio di facoltà provvede alla valutazione comparativa dei candidati sulla base dei criteri predeterminati dal regolamento e dal bando, anche ai fini idoneativi qualora partecipi un solo candidato; - Lattribuzione degli incarichi, sulla base delle valutazioni comparative delle facoltà, è disposta con Decreto Rettorale; - I Presidi provvedono a stipulare il contratto ove necessario (incarichi onerosi ad esterni) e ad acquisire il consenso dellinteressato negli altri casi.