Decreto Sviluppo: cambiali finanziarie e mini bond (Nuove opportunità di finanziamento per le società non quotate) Convegno Rilancio e Sviluppo 26 Ottobre 2012 Dott. Marco Vignoli Dottore Commercialista e Revisore Legale studio@studiovignoli.com
Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale Premessa L’art. 32 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, e successive modifiche, (cd. Decreto Sviluppo), interviene sulla disciplina delle cambiali finanziarie e delle obbligazioni. Principali obiettivi: Facilitare e rendere più conveniente l’utilizzo, da parte delle imprese, di queste forma di finanziamento alternative al credito bancario; Favorire l’accesso agli investimenti delle pmi da parte degli investitori qualificati. La più incisiva linea di intervento è di carattere fiscale cui si affiancano modifiche di carattere civilistico. Le disposizioni contenute nell’articolo intendono semplificare ed integrare l’attuale ordinamento degli strumenti per il finanziamento dell’attività d’impresa, consentendo in particolare la sollecitazione del mercato monetario e finanziario da parte di emittenti finora esclusi, come le imprese non quotate, medie e piccole (secondo la classificazione europea), ampliando infine le opportunità di investimento degli operatori istituzionali nell’economia nazionale. L’obiettivo del provvedimento è allineare le opportunità finanziarie del sistema nazionale a quelle offerte dai più avanzati sistemi industriali e finanziari europei. L’introduzione della nuova regolamentazione Basilea III determina un prolungato periodo di razionamento del credito all’economia. Il mutamento delle regole di “welfare”, con il passaggio a sistemi previdenziali contributivi, preme per un aumento strutturale della propensione al risparmio a fini pensionistici integrativi, con domanda d’investimento correlata. Con le seguenti norme si mira ad aprire un circuito d’intermediazione diretto tra risparmio ed investimento, per indirizzare stabilmente parte delle risorse raccolte a lungo termine (previdenza, accumulazione, investimento) verso il sistema produttivo delle PMI nazionali. Per le PMI italiane si aprono dunque delle interessanti prospettive di diversificazione degli strumenti di finanziamento che, naturalmente, richiedono un adeguato periodo di rodaggio per essere messi a punto e che, soprattutto, dovranno essere opportunamente adattati alle caratteristiche, alle capacità e alle esigenze di imprese di dimensioni ridotte e con una preparazione generalmente non molto sofisticata in tema di strumenti finanziari. C’è grande attesa attorno agli effetti che questo provvedimento è destinato a generare visto che permetterà anche alle pmi, che rappresentano la maggioranza del tessuto economico italiano, l’accesso al mercato del debito che fino ad oggi era loro stato precluso. E in tempi di credit crunch e di grandi difficoltà ad ottenere finanziamenti dalla banche questa può sicuramente essere una boccata di ossigeno per gli investimenti, considerando anche un potenziale ammontare di finanziamenti alle imprese nell’ordine dei ventuno miliardi di Euro. La neutralità fiscale degli strumenti previsti dalla riforma apre infatti un grande mercato sia alle imprese, creando un mercato del credito alternativo a quello bancario, sia agli investitori qualificati, che potranno accedere agli investimenti nel sistema produttivo delle pmi diversificando così ulteriormente gli investimenti. Il regime su cui incide la riforma contempla ad oggi numerose preclusioni di natura civilistico-societaria e fiscale all’accesso ai mercati di capitali da parte delle società non quotate. Tali preclusioni costituiscono un unicum a livello europeo che ha finora generato notevoli svantaggi competitivi per le società italiane nei confronti delle concorrenti europee. In particolare l’articolo 2412 del codice civile viene modificato prevedendo che i limiti all’emissione per le società per azioni fissati dallo stesso articolo al primo comma (limite pari al doppio del patrimonio netto) non trovano applicazione nel caso di emissioni obbligazionarie destinate ad essere quotate in mercati regolamenti o in sistemi multilaterali di negoziazione, ampliando pertanto la possibilità di accesso ai mercati di capitali alle corporates non quotate, inclusi i mercati internazionali riservati ad investitori istituzionali. Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale
Cambiali finanziarie nella previgente normativa Titoli di credito all’ordine di durata tra i 3 e i 12 mesi; Emessi in serie, taglio minimo non inferiore a € 50.000; Equiparate alle cambiali ordinarie per ogni effetto di legge; L’emissione di cambiali finanziarie costituisce attività di raccolta tra il pubblico; Limite di emissione: doppio del Capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili; In caso di emissione di società non quotate: ultimi tre esercizi in utile; titoli assistiti da garanzie non inferiore al 50% del valore di sottoscrizione rilasciata da banche o società finanziarie di cui art. 107 TUB. Per esigenze temporanee o stagionali. Girabile esclusivamente con la clausola senza garanzia. Titolo di credito e durata: strumento di finanziamento a breve termine (molto diffuso in mercati evoluti) per diversificare la raccolta di risorse (ricercando tassi inferiori a quelli bancari) e per gli investitori l’impiego di risparmio; La cambiale finanziaria, giuridicamente, è un titolo di credito. Infatti, per quanto funzionalmente affine all'obbligazione, essa è pur sempre una cambiale. La natura di titolo di credito comporta la caratteristica dell'incorporazione del titolo nel documento, elemento essenziale al fine della circolazione e dello smobilizzo sul mercato. Emesse in serie: emessi in numero plurimo a fronte di un unico finanziamento o di più finanziamenti comunque riconducibili ad un unico programma di emissione, anche di dimensioni rilevanti; Equiparazione: Il testo dell'art. 100 del R.D. n. 1669/1993 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario) e' il seguente: "Art. 100. - Il vaglia cambiario contiene: 1) la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso e' redatto; 2) la promessa incondizionata di pagare una somma determinata; 3) l'indicazione della scadenza; 4) l'indicazione del luogo di pagamento; 5) il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento; 6) l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia e' emesso; 7) la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente). Il vaglia cambiario puo' anche denominarsi 'paghero' cambiario' o 'cambiale'" Raccolta tra il pubblico risparmio: emerge un limite ai soggetti che possono emettere il titolo; società le cui azioni o obbligazioni sono già quotate su un mercato regolamentato, altre società per azioni e le società finanziarie vigilate da Banca d'Italia Elemento fondamentale della cambiale finanziaria, e tratto distintivo di questa rispetto sia alla cambiale commerciale che alla commercial paper di esperienza italiana, è la sua caratteristica di valore mobiliare. Ciò comporta l'obbligo di osservanza delle regole procedimentali sull'emissione dei valori mobiliari e l'assoggettamento ai controlli della Consob e agli obblighi di comunicazione ad essa nel caso in cui la raccolta avvenga mediante sollecitazione del pubblico risparmio. La cambiale finanziaria è stata introdotta in Italia con la Legge n. 43 del 13 gennaio 1994 per consentire alle imprese di utilizzare uno strumento di raccolta diverso dalle normali obbligazioni. La legge classifica le cambiali finanziarie nel complesso dei valori mobiliari, perciò la loro emissione e il collocamento presso il pubblico costituiscono a tutti gli effetti un'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio. Pertanto è necessaria la predisposizione di un prospetto informativo che descriva i dettagli dell'operazione; tale documento manterrà la sua validità per l'intero programma annuale di emissione eventualmente deliberato dalla società emittente. La normativa italiana prevede che tali strumenti possano essere emessi soltanto da un ristretto numero di soggetti in possesso di determinati requisiti: società le cui azioni o obbligazioni sono già quotate su un mercato regolamentato, altre società per azioni e le società finanziarie vigilate da Banca d'Italia. Questi strumenti vengono in genere utilizzati dalle società ad elevato standing che riescono così a raccogliere fondi ad un tasso di interesse inferiore rispetto al credito bancario. La legge 43/94 ha sancito le caratteristiche morfologiche della cambiale finanziaria al fine di aumentare il grado di standardizzazione dello strumento per facilitarne la negoziazione; essa deve avere una durata compresa tra 3 e 12 mesi ed ogni certificato deve avere un taglio minimo non inferiore a 51.645,69 €. Se l'emissione supera i 50 milioni di € deve essere preventivamente comunicata alla Banca d'Italia. Inoltre l'importo complessivo delle cambiali finanziarie, dei certificati di investimento e delle obbligazioni emesso da ciascuna impresa non può eccedere il capitale versato e le riserve. Il mercato secondario delle cambiali finanziarie non è molto attivo in quanto di solito gli investitori acquistano lo strumento all'emissione e lo mantengono fino a scadenza; per questo motivo e per via del fatto che non sono assistiti da alcuna garanzia, questi strumenti presentano un grado di rischio piuttosto elevato. Alcuni emittenti che hanno un merito creditizio non particolarmente elevato preferiscono sostenere la loro emissione con una linea di credito aperta presso una banca commerciale che figura come garanzia di rimborso; in questo modo hanno la possibilità di ridurre il tasso di interesse dello strumento. Analogamente ai BOT, le cambiali finanziarie sono collocate a sconto (sotto la pari) ed il loro rendimento (semplice) dipende dalla differenza tra il prezzo di rimborso (alla pari) e quello di emissione e dalla durata (espressa in giorni). Gli strumenti di raccolta diversi dalle obbligazioni hanno un taglio minimo unitario non inferiore a euro 50.000 (1). Tale limite non si applica agli strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati, emessi da società con azioni quotate in mercati regolamentati. Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale
Cambiali finanziarie: norme fiscali previgenti Imposta di bollo: applicata in misura proporzionale dello 0,1 per mille; Imposta di registro: non vi è obbligo di registrazione, al momento dell’emissione, in quanto titoli di massa (art. 8 tabella allegata DPR 131/86); IVA: le cambiali finanziarie sono assimilate, art. 2 legge 43 del 1994, al regime previsto per i prestiti obbligazionari. Operazioni escluse Iva al momento dell’emissione e collocamento; Imposte dirette: deducibilità parziale degli interessi; ritenuta alla fonte. Imposta di bollo: 1,2 per cambiali ordinarie (verificare); Imposta di registro: in caso di negoziazione applicazione tassa fissa € 168 da art 2 tabella allegata, parte seconda (registrazioni in caso d’uso). IVA: art. 3 dpr 633 /1972. Non sono considerate operazioni di servizi i prestiti obbligazionari. La negoziazione, invece, nonché le relative prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione connesse agli stessi titoli rientrano tra le operazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, numero 4 del D.P.R. 633/72. In relazione agli obblighi di fatturazione dell’operazione, secondo il disposto dell’art. 22, comma 1, numero 6 del D.P.R. 633/72, l’emissione della fattura non è obbligatoria solo nel caso in cui le operazioni siano effettuate nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa e se il cliente non abbia richiesto l’emissione della fattura. Pertanto, tutte le imprese che non esercitano attività finanziarie, in caso di emissione di cambiali finanziarie, dovranno emettere una fattura in esenzione IVA. Ai fini del calcolo dell’IVA detraibile, di cui all’art.19 del D.P.R. 633/72, rilevano solo le operazioni effettuate nell’esercizio dell’attività propria d’impresa. Imposte dirette: I soggetti che emettono cambiali finanziarie devono operare, all’atto del pagamento dei proventi, una ritenuta alla fonte del 12,5%. Condizione per applicare tale aliquota è che la scadenza sia non inferiore a 18 mesi e che il tasso di rendimento effettivo (TRES) al momento dell’emissione non sia superiore: *al doppio del tasso ufficiale di riferimento per i titoli negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista dei Paesi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni (di cui al D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni); *al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2/3 per i titoli diversi dai precedenti. Qualora non fossero rispettati i presupposti sopra indicati, la ritenuta sarà del 27% (art. 26, comma 5, D.P.R. 600/73). Nota bene: già nel 2011, con vigore dal 2012, la ritenuta è al 20% e «sembrerebbe» unica: in precedenza come trovi più sotto, a determinate condizioni, la ritenuta era del 12,5% o del 27%. Deducibilità interessi: «…gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i limiti indicati nel primo periodo possono essere variati tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei titoli similari rilevati nei mercati regolamentati italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo riguardo, ove necessario, all'importo e alla durata del prestito nonche' alle garanzie prestate» Ai sensi dell’art. 8, comma 1, numero 1 del D.P.R. 602/73, le ritenute sui proventi delle cambiali finanziarie dovranno essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono maturati (come per i prestiti obbligazionari). Le ritenute a titolo d’acconto applicate nei confronti delle persone giuridiche sono scomputabili in base all’art. 79, comma 2 del T.U.I.R.. In presenza di ricavi esenti è deducibile la parte di interessi passivi in base al rapporto definito dall’art. 61 del T.U.I.R.. Per la società emittente il costo dell’emissione è interamente deducibile dal reddito d’impresa ai fini IRES La ritenuta (12,50% o 27%) è a titolo di imposta se gli interessi non sono conseguiti nell’esercizio d'impresa COSTI Il costo della cambiale finanziaria nasce come sommatoria di più elementi: oneri per interessi, il cui tasso è strettamente legato a quello del denaro a breve; commissione di intermediazione, che la banca percepisce per collocare il titolo sul mercato (costo che arriva pressoché ad annullarsi nel caso in cui sia l'emittente a segnalare l'investitore); onere per l'imposta di bollo nella misura di € 0,051 per € 516,46; costo per il rilascio della garanzia da parte della banca, questa è senz'altro la componente che fino ad ora ha impedito un utilizzo più massiccio dello strumento poiché incide in misura considerevole. VANTAGGI Possibilità di accesso diretto al mercato. Strumento aggiuntivo di copertura del fabbisogno di breve periodo. Miglioramento della collaborazione con la banca incaricata del collocamento che conosce l'impresa, la valuta e assume il rischio fideiussorio. Particolarmente utile per imprese con elevata stagionalità nei fabbisogni finanziari. SVANTAGGI Necessità pratica della garanzia per il 100% (a meno di acquisto dai Confidi) e conseguenti costi che possono arrivare ad annullare il beneficio dello strumento. Presenza di ultimi 3 bilanci in utile. Taglio minimo elevato (50.000 euro). Durata minima eccessiva. Ritenuta fiscale penalizzante per il collocamento in presenza di certe casistiche (vedi aspetti fiscali, imposte dirette) Costo della commissione di collocamento, questa può essere ridotta se l'impresa trova da sola l'investitore e lo segnala alla banca. Adempimenti Consob (tra cui la redazione di un prospetto informativo) nel caso di raccolta presso il pubblico. Necessità della collaborazione di una banca. Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale
Prestiti obbligazionari nella previgente normativa Titoli di credito con contenuto regolato dall’art. 2414 cc.; Emittenti: spa, sapa e srl (se previsto dallo statuto e con i limiti previsti dall’art. 2483: sottoscrizione di investitori professionali); Limite di emissione: art. 2412 (doppio del Capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili) salvo che: L’eccedenza sia sottoscritta da investitori professionali; L’emissione sia garantita da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà, fino a 2/3 del valore degli immobili; Le obbligazioni siano emesse da società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati. articoli del codice civile dal 2410 al 2420-ter 2414: I titoli obbligazionari devono indicare: 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta; 2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione; 3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro; 4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società; 5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti. 6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo. Art. 2483 (1) Emissione di titoli di debito - [1] Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione. - [2] I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. - [4] La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità. - [5] Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività. Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale
Cambiali finanz. DL 83/2012: i soggetti interessati Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. COMMISSIONE 2003/361/CE Imprese Parametri Emissione cambiali finanziarie Medie * 250 dipendenti * fatturato annuo inferiore a 50 milioni di EUR oppure totale di bilancio annuo sotto i 43 milioni di EUR SI Piccole * 50 persone dipendenti * fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Micro * meno di 10 dipendenti; * fatturato annuo o un totala di bilancio non superiori a 2 milioni di EUR NO Legge 7 agosto 2012 n.134 Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale
Nuove condizioni per le cambiali finanziarie Durata: da 1 a 36 mesi; Ultimo bilancio certificato da un revisore legale o da una società iscritta nel Registro dei Revisori; I titoli devono essere emessi e girati a favore di investitori professionali non soci; Emissione assistita da uno sponsor; Le società emittenti diverse dalla piccole e medie, possono rinunciare alla nomina dello sponsor; Le società emittenti possono derogare, nei 18 mesi successivi all’entrata in vigore del decreto, dall’obbligo di certificazione del bilancio se l’emissione è assistita per almeno il 50% da garanzie di una banca, un’impresa di investimento o da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi. Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale
Dematerializzazione delle cambiali finanziarie Inserito art. 1 bis alla legge 13 gennaio 1994, n.43: «… le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari»; Per l’emissione di titoli dematerializzati è necessario inviare alla società di gestione accentrata una richiesta con promessa incondizionata di pagamento alle scadenze degli importi dovuti; Altri contenuti della richiesta; Esenzione dell’imposta di bollo ferma restando l’esecutività del titolo. Dematerializzazione agevola circolazione dei titoli. Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale
Dottore Commercialista – Revisore Legale Il ruolo dello sponsor Chi lo può fare: banche, società d’investimento, SGR, società gestione armonizzate, SICAV e intermediari finanziari; Cosa deve fare: Assiste nella fase di emissione e collocamento dei titoli; Mantiene in portafoglio, fino a scadenza, una quota di titoli emessi: 5% del valore degli stessi per emissioni fino a 5 milioni di €; 3% sulla quota di titoli eccedente i 5 milioni e fino a 10 milioni di €; 2% sulla quota eccedente i 10 milioni di €. Segnalare se l’emittente ha cambiali in circolazione per ammontare superiore all’attivo corrente risultante dall’ultimo bilancio approvato. Valutare e classificare la qualità creditizia e i livelli di garanzia dell’emittente. Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale
Le obbligazioni nel decreto sviluppo Possibilità, per gli stessi soggetti normati per le cambiali finanziarie, di emettere obbligazioni partecipative e con vincoli di subordinazione. Condizioni: Scadenza iniziale uguale o superiore ai 36 mesi; Sottoposte ai limiti massimi di emissione previsti dalla legge; Non può essere prevista subordinazione ai sottoscrittori del capitale sociale; La clausola partecipativa prevede una remunerazione fissa (> del TUR vigente) e una variabile (entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e commisurata al risultato ottenuto). È ininfluente sul diritto al rimborso della linea di capitale. Intento di rafforzare la struttura finanziaria tutelando, con la clausola di subordinazione, le ragioni di creditori commerciali, ordinari e garantiti. Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale
Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale Art.2412 del codice civile Il decreto sviluppo sostituisce il quinto comma prevedendo: «I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire azioni». Pertanto, possono essere emesse obbligazioni per importi superiori al doppio CS, riserva legale e riserve disponibili, anche: 1) Quando le obbligazioni sono destinate alla quotazione; 2) Quando le obbligazioni sono convertibili. Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale
Particolarità delle obbligazioni partecipative La modalità di stima della componente variabile, fissata al momento dell’emissione, non può essere oggetto di successive modifiche e deve risultare indipendente dalle delibere di periodo. Limite ex-lege: la remunerazione è proporzionale al rapporto tra obbligazioni partecipative in circolazione, da un lato, e capitale sociale, aumentato della riserva legale, delle riserve disponibili (da ultimo bilancio) e le stesse obbligazioni dall’altro. Caso particolare: Emissione con clausola partecipativa e di subordinazione; Vincolo a non distribuire utili se non nei limiti di dividendi e utile d’esercizio; La componente variabile è oggetto di accantonamento in conto economico dell’emittente e costituisce un costo deducibile se il corrispettivo non è costituito solo dalla componente variabile. Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale
Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale Novità fiscali Non applicazione del regime di parziale deducibilità degli interessi passivi se i titoli sono sottoscritti da investitori qualificati che non detengano più del 2% del capitale della società; Esenzione dell’applicazione della ritenuta del 20% sui proventi delle obbligazioni e delle cambiali finanziarie negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli stati membri dell’Unione Europea e degli stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico; Le spese di emissione delle obbligazioni sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio d’imputazione utilizzato per il bilancio. Durata delle cambiali finanziarie calibrabili in base alle esigenze finanziarie a breve termine delle aziende; Semplificazione per l’emissione delle cambiali finanziarie; Vantaggi fiscali, Marco Vignoli Dottore Commercialista – Revisore Legale