NUOVE NORME IN MATERIA AMBIENTALE: LA GESTIONE DEI RIFIUTI

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NUOVE NORME IN MATERIA AMBIENTALE: LA GESTIONE DEI RIFIUTI Cosa cambia con il decreto legislativo n. 152/2006

Decreto legislativo n. 152/2006 Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, • è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, ed • è entrato in vigore il 29 aprile 2006.

“Norme in materia ambientale” Contenuti del d.lgs. n. 152/2006 Il decreto legislativo • costituisce attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale • e contiene “Norme in materia ambientale” in materia di V.A.S., di V.I.A., di difesa del suolo, di tutela e gestione delle acque, di gestione dei rifiuti, di bonifiche, di emissioni e combustibili, di danno ambientale

Contenuti e termini della delega La legge n. 308/2004 ha delegato il Governo ad emanare : • entro diciotto mesi (11/7/2006) uno o più d.lgs. nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici: a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; b) tutela delle acque e gestione delle risorse idriche; c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione; d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette; e) tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente; f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); g) tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

Contenuti e termini della delega La legge n. 308/2004 prevedeva inoltre che: • entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive. Quindi: • da qui al 29 aprile 2008 tutta la normativa ambientale di base può essere ulteriormente rivista dal Governo senza necessità di nuova legge parlamentare di delega (fermo il rispetto dei criteri direttivi di cui alla legge n. 308/2004).

Correzioni ed Integrazioni del Governo Prodi Il Ministro Pecoraro Scanio è già intervenuto con due successivi DLgs per modificare l’originale Codice emanato dal Governo precedente: • Con il decreto legislativo n. 284 dell'8 novembre 2006 il Governo ha stabilito: la proroga delle Autorità di Bacino; la ricostituzione del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, ai quali spetta esercitare le relative funzioni; Il D.Lvo n. 4 del 16 gennaio 2008 apporta ulteriori correzioni e integrazioni al Codice in materia di gestione dei rifiuti, Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Si tratta del cosiddetto “terzo correttivo”, il decreto che ha accorpato il secondo e il terzo correttivo del Codice, dopo che un ritardo nella procedura di approvazione aveva fatto decadere il secondo decreto.

Correzioni ed Integrazioni del Governo Prodi Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 si è conclusa la revisione del decreto legislativo 152/06 "Codice dell'ambiente". L'iter, avviato sin dal giugno 2006, ha registrato ben otto passaggi alle commissioni parlamentari e si è concluso con l'emanazione di un decreto correttivo nel quale sono trattate non solo le tematiche della gestione rifiuti, delle bonifiche, degli scarichi, ma anche quelle della Valutazione di impatto ambientale (VIA) e della Valutazione ambientale strategica (VAS).

Dimensione e articolazione Il nuovo decreto legislativo è costituito da: • 318 articoli, suddivisi in: – 6 “parti” I: disposizioni generali II: VAS, VIA (ed IPCC) III: difesa del suolo, tutela e gestione delle acque IV: rifiuti e bonifiche V: tutela dell’aria VI: danno ambientale • 45 allegati

Norme abrogate e sostituite Sono espressamente abrogati (e sostituiti) in particolare: • l’art. 6 della legge n. 349/1986 (VIA statale) • il d.P.R. 12 aprile 1996 (VIA regionale) • la legge n. 183/1989 (difesa del suolo) • la legge n. 36/1994 (risorse idriche) • il d.lgs. n. 152/1999 (tutela delle acque) • il d.m. n. 367/2003 (limiti sostanze pericolose nelle acque) • il d.lgs. n. 22/1997 (rifiuti) • il d.P.R. 203/1988 (emissioni industriali) • il d.m. 12 luglio 1990 (linee guida per le emissioni industriali) • il d.m. n. 44/2004 (composti organici volatili) • quel che restava della legge n. 615/1966 (antismog) • il d.P.R. n. 1391/1970 (emissioni degli impianti termici) • il d.P.C.M. 8 marzo 2002 (caratteristiche dei combustibili)

Norme non abrogate Restano in vigore (in alcuni casi con sporadiche norme di collegamento) in particolare: • in materia di autorizzazioni in generale: – il d.lgs. n. 59/2005 (IPPC – AIA) • in materia di tutela delle acque: – il d.P.R. n. 470/1982 (acque di balneazione) – il d.lgs. n. 31/2001 (acque destinate al consumo umano) – la disciplina speciale per la tutela della laguna di Venezia • in materia di tutela dell’aria: – il d.lgs. n. 351/1999 (gestione della qualità dell’aria) – il d.m. n. 69/2002 (valori limite di qualità dell’aria) – la disciplina per la tutela dell’ozonosfera – il d.l. n. 273/2004 (emission trading)

Norme non abrogate Restano in vigore (in alcuni casi con sporadiche norme di collegamento) in particolare: • in materia di rifiuti: – “mezzo” d.lgs. n. 95/1992 (oli usati) – il d.lgs. n. 99/1992 (fanghi in agricoltura) – il d.lgs. n. 209/1999 (policlorodifenili e policlorotrifenili) – il d.lgs. n. 36/2003 (discariche) – il d.lgs. n. 182/2003 (rifiuti delle navi) – il d.lgs. n. 209/2003 (veicoli a motore fuori uso) – il d.lgs. n. 194/2003 (pile ed accumulatori) – il d.P.R. n. 254/2005 (rifiuti sanitari) – il d.lgs. n. 133/2005 (incenerimento e coincenerimento) – il d.lgs. n. 151/2005 (RAEE)

“mappa” dei CONTENUTI DEL DECRETO

Parte Prima Disposizioni comuni Art. 1 Ambito di applicazione (sarebbe stato più corretto titolarlo “Contenuti”: “Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti: …”) Art. 2 Finalità Art. 3 Criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi Non ci sono altre norme intersettoriali

Non vi sono norme intersettoriali Art. 1, comma 8, lett. i), della legge n. 308/2004: • “... princìpi e criteri direttivi generali: a) ...; i) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge; l) ...”.

Parte Seconda VAS – VIA (ed IPPC) Titolo I Norme generali (artt. 4-6) Titolo II Valutazione ambientale strategica (artt. 7-22) • disciplina totalmente nuova Titolo III Valutazione di impatto ambientale (artt. 23-47) • resta ripartita tra Stato e regioni • viene ridotta la competenza statale • vengono sostanzialmente confermate le norme di indirizzo alle regioni Titolo IV Disposizioni transitorie e finali (artt. 48-52) • abroga e sostituisce l’art. 6 della legge n. 349/1986 ed il d.P.R. 12 aprile 1996 • entra in vigore 120 gg dopo la pubblicazione

Parte Seconda Allegati allegato I Informazioni da inserire nel rapporto ambientale allegato II Criteri per verificare se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull’ambiente allegato III Individuazione dei progetti sottoposti a via allegato IV Elementi di verifica per l’assoggettamento via di progetti dell’allegato iii, elenco b, non ricadenti in aree naturali protette allegato V Informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale

Parte Terza Suolo e acque Sezione I Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione (artt. 53-72) Sezione II Tutela delle acque dall’inquinamento (artt. 73-140) Sezione III Gestione delle risorse idriche (artt. 141-169) Sezione IV Disposizioni transitorie e finali (artt. 170-176)

Parte Terza – Sezione I Difesa del suolo Abroga e sostituisce la legge n. 183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” Prevede: • la suddivisione dell’intero territorio nazionale in otto distretti idrografici; • la soppressione delle “vecchie” autorità di bacino; • l’istituzione delle nuove autorità di bacino distrettuale governate da conferenze presiedute dal Ministro dell’ambiente; • l’adozione di piani di bacino da sottoposti a VAS statale ed approvati con d.P.C.M.

Parte Terza – Sezione II Tutela delle acque dall’inquinamento Abroga e sostituisce il decreto legislativo n. 152/1999 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento …” È suddivisa in 5 titoli ed è corredata da 11 allegati.

Parte Terza – Sezione II Principali novità • Nuovo sistema di pianificazione • Variazione delle definizioni di “scarico” e di “acque reflue industriali” • Deroghe durante l’avviamento e guasti dei depuratori • Competenza dell’Autorità d’ambito per gli scarichi in fognatura

Parte Terza – Sezione II Competenza dell’Autorità d’ambito Autorità competente al controllo e rilascio delle autorizzazioni • per gli scarichi in acque superficiali resta la Provincia, mentre • per gli scarichi in pubblica fognatura la competenza passa all’Autorità d’ambito.

Parte Terza – Sezione III Gestione delle risorse idriche Abroga e sostituisce la legge n. 36/1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche” È suddivisa in 4 titoli. In particolare prevede che: • Gli enti locali obbligatoriamente partecipano all’Autorità d’ambito trasferendole l’esercizio delle loro competenze in materia di gestore delle risorse idriche (art. 148). • La gestione del servizio idrico integrato deve essere aggiudicata, tramite gara, in modo unitario per ciascun ambito territoriale ottimale (art. 150).

Parte Quarta Rifiuti e Bonifiche Espressamente abroga e sostituisce il decreto legislativo n. 22/1997 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” Nonché, implicitamente, il: decreto ministeriale n. 471/1999 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni”

Parte Quinta Tutela dell’aria Titolo I Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (artt. 267-281) abroga e sostituisce: il d.P.R. n. 203/1988 i d.P.C.M. 21 luglio 1989 e 25 luglio 1991 il d.m. 12 luglio 1990 il d.m. n. 107/2000 il d.m. n. 44/2004 Titolo II Impianti termici civili (artt. 282-290) abroga e sostituisce quel che restava della legge 615/1966 e il d.P.R. 1391/1970 Titolo III Combustibili (291-298) abroga e sostituisce il d.P.C.M. 8 marzo 2002

Parte Quinta – Titolo I Autorizzazioni Campo di applicazione del regime autorizzatorio: • fatte salve le espresse esclusioni, – impianti di incenerimento e coincenerimento (disciplinati dal d.lgs. n. 133/2005), – impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (di cui al d,lgs. n. 59/2005), – impianti elencati all’art. 269, comma 14, – impianti con emissioni scarsamente rilevanti (all. IV, p. I), • per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta l’autorizzazione (art. 269, comma 1).

Parte Quinta – Titolo I Deroghe Vengono sostanzialmente confermati i regimi “in deroga”: • per le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo (all. IV, parte I, quasi completamente riconducibile all’all. I del d.P.R. 25/7/1991): – esenzione dall’autorizzazione; – comunicazione preventiva, se richiesta dall’autorità competente; • per le attività a ridotto inquinamento atmosferico (all. IV, parte II, praticamente sovrapponibile all’all. II del d.P.R. 25/7/1991): – autorizzazioni generali.

Parte Sesta Risarcimento del danno ambientale • recepisce: – la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

Parte Sesta Titolarità del diritto al risarcimento • Le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all’ambiente sono esercitate dal Ministro dell’ambiente. • Titolare dell’azione risarcitoria nei confronti del responsabile del danno ambientale individuato ed univocamente accertato, è sempre il Ministro dell’ambiente, qualsiasi sia l’entità del danno e la tipologia dello stesso. • L’azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo.

Parte Sesta Definizione di danno ambientale • La definizione di “danno ambientale” delimita in senso oggettivo l’ambito di applicazione della Parte Sesta del d.lgs. n. 152/2006. • In termini generali “È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”. • In dettaglio, costituisce danno ambientale il deterioramento provocato: – alle specie e agli habitat e alle aree naturali protette; – alle acque interne; – alle acque costiere ed a quelle del mare territoriale; – al terreno.

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Disciplina nazionale dei rifiuti La disciplina nazionale dei rifiuti era costituita da: • decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e provvedimenti di attuazione • testi normativi complementari (anteriori e posteriori): d.lgs. n. 95/1992 (oli usati) d.lgs. n. 99/1992 (fanghi in agricoltura) d.lgs. n. 209/1999 (PCB) d.lgs. n. 36/2003 (discariche) d.lgs. n. 182/2003 (rifiuti delle navi) d.lgs. n. 209/2003 (veicoli a motore fuori uso) d.lgs. n. 194/2003 (pile ed accumulatori) d.P.R. n. 254/2005 (rifiuti sanitari) d.lgs. n. 133/2005 (incenerimento) d.lgs. n. 151/2005 (RAAE)

Disciplina nazionale dei rifiuti La disciplina nazionale dei rifiuti è ora costituita da: • nuovo decreto legislativo “Norme in materia ambientale” e provvedimenti di attuazione del d.lgs. n. 22/1997 • testi normativi complementari (anteriori e posteriori): d.lgs. n. 95/1992 (oli usati) d.lgs. n. 99/1992 (fanghi in agricoltura) d.lgs. n. 209/1999 (PCB) d.lgs. n. 36/2003 (discariche) d.lgs. n. 182/2003 (rifiuti delle navi) d.lgs. n. 209/2003 (veicoli a motore fuori uso) d.lgs. n. 194/2003 (pile ed accumulatori) d.P.R. n. 254/2005 (rifiuti sanitari) d.lgs. n. 133/2005 (incenerimento) d.lgs. n. 151/2005 (RAEE)

Il nuovo “Ronchi” Salvo che per l’art. 17 (bonifiche), la “Parte quarta” del nuovo decreto è una sorta di rivisitazione del d.lgs. n. 22/1997 che, senza nemmeno alterarne la struttura, lo riscrive con una serie di modifiche ed integrazioni finalizzate (nell’ambito della delega) a: • risolvere alcuni problemi e difficoltà di applicazione, ad iniziare dalle incertezze sulla linea di confine tra rifiuti e non; • semplificare, ove possibile, adempimenti e procedure; • aumentare le opportunità e la praticabilità del recupero; • migliorare la ripartizione dei ruoli e delle competenze; • adeguare la normativa agli indirizzi comunitari; • coordinare la disciplina generale con le discipline “specifiche, particolari o complementari” intervenute per determinati rifiuti

RISOLVERE ALCUNI PROBLEMI E DIFFICOLTÀ DI APPLICAZIONE modifiche ed integrazioni per RISOLVERE ALCUNI PROBLEMI E DIFFICOLTÀ DI APPLICAZIONE

Problemi e difficoltà di interpretazione e di applicazione • Distinzione tra rifiuto e non rifiuto • Condizioni e limiti del deposito temporaneo • Certificato di avvenuto smaltimento • Rifiuti urbani per assimilazione • Quantificazione dei rifiuti sul registro di carico e scarico • Mud imballaggi

Problemi e difficoltà di interpretazione e di applicazione • Distinzione tra rifiuto e non rifiuto • Condizioni e limiti del deposito temporaneo • Certificato di avvenuto smaltimento • Rifiuti urbani per assimilazione • Quantificazione dei rifiuti sul registro di carico e scarico • Mud imballaggi

Deposito temporaneo In base al d.lgs. n. 22/1997 il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni: 1) …; 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell’anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori; 3) i rifiuti non pericolosi … (art. 6, comma 1, lett. m)

Deposito temporaneo In base al d.lgs. n. 152/2006 il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni: 1) …; 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: 2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure 2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, … non può avere durata superiore ad un anno … (art. 183, comma 1, lett. m)

Definizioni di smaltimento e recupero Art. 183, comma 1: g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell’allegato B alla parte quarta del presente decreto h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell’allegato C alla parte quarta del presente decreto

Certificato di avvenuto smaltimento Art. 10, comma 3-bis, del d.lgs. n. 22/1997: • Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 …, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi … abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 … • Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente

Certificato di avvenuto smaltimento Art. 188, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006: • Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 …, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi … abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 … • Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente • che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti

Rifiuti urbani per assimilazione Criteri e limiti Sono inoltre di competenza dello Stato: e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (fin qui uguale a prima)

Rifiuti urbani per assimilazione Criteri e limiti Sono inoltre di competenza dello Stato: e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Rifiuti urbani per assimilazione Criteri e limiti Sono inoltre di competenza dello Stato: e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico (art. 195, comma 2, lett. e)

Quantificazione dei rifiuti sul registro Art. 190, comma 9: • Nell’Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» è sostituita dalla disgiunzione: «o» quindi: • (in kg o in litri o in metri cubi)

MUD imballaggi Art. 220, comma 2: • Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il CONAI comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il MUD di cui all’art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all’anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

modifiche ed integrazioni ADEMPIMENTI E PROCEDURE per SEMPLIFICARE ADEMPIMENTI E PROCEDURE

Semplificazioni • MUD per i produttori di rifiuti non pericolosi • Registro di carico e scarico • Registri presso organizzazioni di categoria • Formulari: eliminazione di duplicazioni di documenti di trasporto • Trasporto rifiuti di lista verde • Unico procedimento per l’approvazione del progetto e l’autorizzazione all’esercizio • Riconoscimento delle registrazioni e certificazioni EMAS ed ISO 14001

MUD per i produttori di rifiuti Art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 22/1997: • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

MUD per i produttori di rifiuti Art. 189, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006: • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi [...] ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

Registro di carico e scarico Art. 190, comma 1: • … Le annotazioni devono essere effettuate: a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto; c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Registro di carico e scarico Art. 190, comma 4: • I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria ... (erano rispettivamente 5 e 1)

Formulari ed altri documenti di trasporto Art. 193, commi 7, 8, 9 e 13: • per le spedizioni transfrontaliere il formulario “è validamente sostituito” dal documento previsto dal regolamento (CEE) n. 259/1993 (modello 54/B); • le disposizioni sul formulario non si applicano al trasporto di fanghi destinati all’utilizzo in agricoltura secondo la disciplina del d.lgs. n. 99/1992; • il documento di cui all’art. 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002 (sottoprodotti di origine animale) sostituisce “a tutti gli effetti” il formulario; • il formulario sostituisce “a tutti gli effetti” il modello F di cui al d.m. n. 392/1996 sugli oli minerali usati.

Trasporto rifiuti di lista verde Art. 212, comma 18: • l’iscrizione all’Albo in regime semplificato (comunicazione di inizio attività ed esenzione da garanzie finanziarie), – già prevista per il trasporto di rifiuti recuperabili in regime semplificato e la cui validità è ora fissata in cinque anni (era di due), – è estesa al trasporto anche dei rifiuti appartenenti alla lista verde del regolamento (CEE) 259/1993.

Autorizzazione unificata Art. 208 – Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti 1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio … 8. L’istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell’autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa … 12. L’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile …

EMAS ed ISO 14001 – Agevolazioni Rinnovo dell’autorizzazione Art. 209 – Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale Per il rinnovo • delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto, ovvero • dell’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212, le imprese che risultino • registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 (Emas) ed operino nell’ambito del sistema Ecolabel (?), o • certificate UNI-EN ISO 14001 possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

EMAS ed ISO 14001 – Agevolazioni Garanzie finanziarie Per “premiare” le imprese certificate il d.lgs. n. 152/2006 prevede la riduzione • del 50% per le imprese registrate Emas e • del 40% per quelle certificate Uni En Iso 14001 delle garanzie finanziarie previste per: • le spedizioni transfrontaliere, • le autorizzazioni allo smaltimento e al recupero, • le iscrizioni all’Albo gestori, oltre alle semplificazioni burocratiche in sede di rinnovo delle autorizzazioni e delle iscrizioni.

modifiche ed integrazioni MIGLIORARE LA RIPARTIZIONE DI per MIGLIORARE LA RIPARTIZIONE DI RUOLI E COMPETENZE

Modifiche di ruoli e competenze ATO – Gestione dei rifiuti urbani • La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali … delimitati dal piano regionale (art. 200, comma 1) • … le regioni e le province autonome … disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito, alle quali è demandata … l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 201, comma 1) • L’Autorità d’ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara … (art. 202, comma 1) • La tariffa è determinata …dalle Autorità d’ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio … (art. 238, comma 3)

Modifiche di ruoli e competenze Albo nazionale gestori ambientali • L’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, previsto dall’art. 30 del d.lgs. n. 22/1997, diventa Albo nazionale gestori ambientali • Aumentano le categorie di iscrizione all’Albo: – recuperatori in regime semplificato trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi di modiche quantità importatori di MPS per siderurgia firmatari di accordi di programma • Aumentano i compiti: elenco delle autorizzazioni registri dei recuperatori in regime semplificato

Modifiche di ruoli e competenze Albo nazionale gestori ambientali • “... l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla competente Sezione Regionale dell’Albo ...” (art. 216, comma 1) • “Le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e le conseguenti iscrizioni nei registri tenuti dalle Province restano valide ed efficaci fino alla scadenza di cui al comma 5 del medesimo art. 33” (art. 216, comma 15)

Modifiche di ruoli e competenze Bonifiche • Competono alle regioni (salvo i siti di interesse nazionale) le approvazioni e le autorizzazioni (erano di competenza comunale) • Competono alle province i poteri di ordinanza e diffida

Obbligo di partecipazione al CONAI Un consorzio per ogni materiale Art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 22/1997: • I produttori che non aderiscono al consorzio di cui all’art. 40 devono … (il CONAI era previsto dall’art. 41). Art. 221, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006: • I produttori che non aderiscono al CONAI e a un consorzio di cui all’art. 223 devono … (l’art. 223 corrisponde all’ art. 40 del d.lgs. n. 22/1997). Art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 22/1997: • I produttori … costituiscono un consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio. Art. 223, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006: • I produttori … costituiscono uno o più consorzi per materiale di imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale.

Pluralità di consorzi Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione • degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della filiera costituiscono uno o più consorzi … (art. 233, comma 1) • dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, sono istituiti uno o più consorzi per il riciclaggio … (art. 234, comma 1) • delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, tutte le imprese … che non aderiscono al consorzio … (COBAT) … costituiscono uno o più consorzi … (art. 235, comma 1) • degli oli minerali usati … le imprese … sono tenute a … tramite adesione al consorzio … (Oli usati) … o ad uno dei consorzi da costituirsi … (art. 236, comma 1)

RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA DEFINIZIONE DI RIFIUTO modifiche ed integrazioni per RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA DEFINIZIONE DI RIFIUTO

Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Definizione di rifiuto ... si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi (art. 183, comma 1) ... sono abrogati ...: l) l’art. 14 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138 (“Interpretazione autentica della definizione di rifiuto”) (art. 264, comma 1)

Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Definizione di non rifiuto Vengono introdotte le definizioni di: • materia prima secondaria • combustibile da rifiuti di qualità elevata – CDR-Q • sottoprodotto e vengono rideterminati i criteri che individuano: • materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale • i prodotti di recupero (che non sono più rifiuti) • le terre e rocce da scavo (che non sono rifiuti fin dall’origine)

Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Definizione di non rifiuto rifiuti non rifiuti

Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Definizione di non rifiuto rifiuti non rifiuti definizione (italiana) di rifiuto

Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Definizione di non rifiuto sottoprodotti prodotti di recupero rifiuti materie prime secondarie definizioni di non rifiuti

Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Applicazione della disciplina La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare (art. 181, comma 12)

Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Applicazione della disciplina La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso, o abbia l’obbligo, di disfarsene (art. 181, comma 13)

Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Materie prime secondarie Materia prima secondaria: • sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell’articolo 181 (art. 183, comma 1, lett. q)

Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Materie prime secondarie Materia prima secondaria: • sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell’articolo 181 (art. 183, comma 1, lett. q) Art. 181, comma 6: • I metodi di recupero dei rifiuti ... garantire l’ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell’ambiente ... • Sino all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.m. 5 febbraio 1998 ed al d.m. 12 giugno 2002, n. 161. • Le predette caratteristiche possono essere altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 (ex 27 e 28).

Distinzione tra rifiuto e non rifiuto CDR-Q Combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): • il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l’articolo 229 (art. 183, comma 1, lett. s)

Distinzione tra rifiuto e non rifiuto CDR-Q Combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): • il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1, come RDF di qualità elevata, cui si applica l’articolo 229 (art. 183, comma 1, lett. s) Art. 229, comma 2: ... è escluso dall’ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto il CDR-Q ... prodotto nell’ambito di un processo produttivo che adotta un sistema di gestione per la qualità basato sullo standard UNI-EN ISO 9001 e destinato all’effettivo utilizzo in co-combustione ... in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel d.P.C.M. 8 marzo 2002 ... (che però viene abrogato e sostituito: Parte Quinta, Titolo III)

Distinzione tra rifiuto e non rifiuto MPS per siderurgia e metallurgia 1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro 180 giorni dall’entrata in vigore ... con decreto del Ministro dell’ambiente ...; 2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1). ... (art. 183, comma 1, lett. r)

Distinzione tra rifiuto e non rifiuto MPS per siderurgia e metallurgia 1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro 180 giorni dall’entrata in vigore ... con decreto del Ministro dell’ambiente ...; 2) ... I fornitori e produttori di materia prima secondaria per attività siderurgiche appartenenti a Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 12, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al numero 1) (art. 183, comma 1, lett. r)

Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Sottoprodotto Sottoprodotto (definizione): • i prodotti dell’attività dell’impresa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell’impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. ... (art. 183, comma 1, lett. n)

Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Sottoprodotto Sottoprodotto (esclusione dal campo di applicazione): • ... Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ... (art. 183, comma 1, lett. n)

Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Sottoprodotto Sottoprodotto (esempio): • ... Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall’impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo o per l’impiego ... (art. 183, comma 1, lett. n)

Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Sottoprodotto Sottoprodotto (prima condizione): • ... Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ... per il consumo o per l’impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest’ultimo fine, per trasformazione preliminare s’intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo ... (art. 183, comma 1, lett. n)

Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Sottoprodotto Sottoprodotto (seconda condizione): • ... L’utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale ... Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore ... (art. 183, comma 1, lett. n)

Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Sottoprodotto Sottoprodotto (terza condizione): • ... L’utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale ... e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell’impianto dove avviene l’effettivo utilizzo ... (art. 183, comma 1, lett. n)

Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Sottoprodotto Sottoprodotto (quarta condizione): • ... L’utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l’ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive (art. 183, comma 1, lett. n)

Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Sottoprodotto conforme alla definizione non è rifiuto se utilizzato senza trasformazioni risponde a standard dichiarazione congiunta non aggravio

Distinzione tra rifiuto e non rifiuto Prodotti di recupero Sono “prodotti” e non sono più rifiuti gli “ex-rifiuti” per i quali • non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare ... (art. 181, comma 12) peraltro: • i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria, combustibili o prodotti devono garantire l’ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell’ambiente ... (art. 181, comma 6)

nuova disciplina delle BONIFICHE

Parte Quarta – Titolo V Bonifica dei siti inquinati Gli articoli: 239 - 253 • sostituiscono all’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 + articolato del d.m. n. 471/1999. Gli allegati: all. 1 Criteri per l’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica all. 2 Criteri per la caratterizzazione dei siti contaminati all. 3 Criteri per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza, nonché per l’individuazione delle migliori tecniche d’intervento a costi sopportabili all. 4 Criteri per l’applicazione di procedure semplificate all. 5 Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare • sono incompatibili con gli allegati al d.m. 471/1999.

Parte Quarta – Titolo V Bonifica dei siti inquinati Criteri contenuti nella legge di delega: • “introdurre differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi” e • “prevedere che gli obiettivi di qualità ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei ri-schi sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, tenendo conto dell’approccio tabellare” (legge n. 308/2004, art. 1, comma 9, lett. a).

Parte Quarta – Titolo V Bonifica dei siti inquinati Definizioni: • “siti potenzialmente inquinati” – i siti nei quali uno o più dei valori di concentrazione degli inquinanti risulti superiore ai valori i limiti dell’allegato 5 (che ripropone con qualche variante i limiti fissati dal d.m. n. 471/1999), denominati “concentrazioni soglia di contaminazione – CSC” (art. 240, comma 1, lett. d); • “siti (realmente) inquinati” – i siti nei quali risultino superati i (diversi) livelli di contaminazione, denominati “concentrazioni soglia di rischio – CSR”, da determinare caso per caso con tramite l’analisi di rischio (art. 240, comma 1, lett. e).

Parte Quarta – Titolo V Bonifica dei siti inquinati Competenze: • la regione (o conferenza di servizi convocata dalla regione) approva e autorizza: – i piani di caratterizzazione (art. 242, comma 3); – i documenti di analisi di rischio (art. 242, comma 4); – i piani di monitoraggio (art. 242, comma 6); – i progetti di bonificasiti (art. 242, comma 7); • la Provincia: – certifica l’avvenuta bonifica (art. 242, comma 13); • resta la competenza ministeriale per i siti di interesse nazionale (art. 252, comma 5).

Parte Quarta – Titolo V Bonifica dei siti inquinati Nei siti con attività in esercizio, • intendendosi per tali i siti nei quali risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività (art. 240, comma 1, lett. g) è consentita la messa in sicurezza operativa: • ossia “l’insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività” (art. 240, comma 1, lett. n).

Parte Quarta – Titolo V Bonifica dei siti inquinati Obblighi posti a carico dei soggetti non responsabili: • “il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) – deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e – attuare (solo) le misure di prevenzione”; • sarà poi compito della provincia provvedere alla – “identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica” (art. 245, comma 2).

Parte Quarta – Titolo V Bonifica dei siti inquinati Norma transitoria: • “in fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata vigore” del d.lgs. n. 152/2006, ossia al 29 aprile 2006; • per le bonifiche, invece, non ancora realizzate ma già approvate “entro centottanta giorni da tale data (ossia entro il 26 ottobre 2006), può essere presentata all’autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica” sulla base dei nuovi criteri; • l’autorità competente – vale a dire, oggi, la regione – dovrà poi, esaminata la documentazione, “disporre le varianti al progetto necessarie” (art. 265, comma 4).

D.M. 5/4/2006, N. 186 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL D.M. 5/2/1998 recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato D.M. 5/4/2006, N. 186 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL D.M. 5/2/1998

Recupero di rifiuti non pericolosi Il “nuovo” regime semplificato Le principali variazioni introdotte dal d.m. n.186/2006 concernono: • l’introduzione di limiti quantitativi (nuovo allegato 4); • l’introduzione di nuove metodiche di campionamento ed analisi (modifiche all’articolo 8 ed all’allegato 3); • l’introduzione di norme tecniche generali per la messa in riserva (nuovo allegato 5); • l’introduzione di limitazioni al trasferimento da una messa in riserva all’altra (modifiche all’articolo 6); • una serie di modifiche puntuali alle singole norme tecniche.

Recupero di rifiuti non pericolosi Il “nuovo” regime semplificato Resta invariato ogni altro aspetto. In particolare: • di norma l’attività può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla presentazione di comunicazione da indirizzarsi, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, alla sezione regionale dell’Albo nazionale gestori ambientali; • la comunicazione abilita per 5 anni e deve pertanto essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale a quanto già comunicato; • le aziende che hanno utilmente inviato la comunicazione sono iscritte in appositi elenchi ora trasferiti all’Albo gestori ambientali del quale costituiscono apposita sezione; • per l’iscrizione è dovuto apposito diritto annuale;

Recupero di rifiuti non pericolosi Il “nuovo” regime semplificato Resta invariato ogni altro aspetto. In particolare: • resta fermo che “le procedure semplificate disciplinate dal decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati”; • per poter beneficiare della procedura semplificata, quindi, è in primo luogo necessario che per il rifiuto che si intende recuperare vi sia perfetta corrispondenza: – alla tipologia descritta, – al codice indicato, – alla provenienza indicata, – alle caratteristiche indicate.

Recupero di rifiuti non pericolosi Il “nuovo” regime semplificato Resta invariato ogni altro aspetto. In particolare: • resta fermo che “le procedure semplificate disciplinate dal decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati”; • occorre poi che l’operazione di recupero che si intende eseguire corrisponda a quella descritta dalla specifica norma tecnica invocata, – come operazione in sé e per sé considerata, – come materia prima o prodotto ottenuto, – come quantità di rifiuti messi in riserva e/o recuperati, – per le emissioni.

Il “nuovo” regime semplificato Limiti quantitativi • I limiti quantitativi sono fissati nel nuovo allegato 4 al d.m. 5 febbraio 1998. • Per ciascuna delle varie tipologie di rifiuti recuperabili in regime semplificato e per ciascuna operazione di “effettivo” recupero prevista e di sola messa in riserva sono indicate (tutte in t/anno) le specifiche quantità massime recuperabili o stoccabili. • In tutti i casi in cui non è indicato il limite quantitativo, la specifica attività riferita allo specifico rifiuto non può essere esercitata in regime semplificato.

Limiti quantitativi Impianti di “effettivo” recupero • Quantità massima recuperabile (t/anno): – la quantità indicata nell’allegato 4 per ogni tipologia di rifiuto e di attività di recupero; oppure, se inferiore, – la quantità massima consentita dalla effettiva potenzialità dell’impianto di recupero; oppure, se inferiore, – la quantità eventualmente indicata nell’autorizzazione alla costruzione dell’impianto a suo tempo rilasciata. • Quantità massima stoccabile o “messa in riserva”: – nell’arco dell’anno (t/anno), uguale alla quantità consentita per le operazioni di recupero; – giacente in stoccaggio (ton.), 70% (per i combustibili 50%) della quantità massima annua consentita. • Tempi massimi di stoccaggio: un anno.

Limiti quantitativi Impianti di “sola” messa in riserva • Quantità massima stoccabile o “messa in riserva” (t/anno): – la quantità indicata nell’allegato 4 per ogni tipologia di rifiuto con riferimento specifico alla messa in riserva; oppure, se inferiore, – la quantità eventualmente indicata nell’autorizzazione alla costruzione dell’impianto a suo tempo rilasciata. • Tempi massimi di stoccaggio: un anno. • Limiti alla messa in riserva ripetuta: – è consentito conferire i rifiuti per le sole operazioni di messa in riserva (R13) da un impianto ad un altro una sola volta e solo per le operazioni di cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica.

Limiti quantitativi Messa in riserva presso il produttore • Quantità massima stoccabile o “messa in riserva” (t/anno): – la quantità indicata nell’allegato 4 per ogni tipologia di rifiuto con riferimento specifico alla messa in riserva; oppure, se inferiore, – la quantità di rifiuti prodotta in un anno. • Tempi massimi di stoccaggio: un anno.

Tempi di adeguamento • 3 luglio 2006, per la presentazione di domanda di autorizzazione nel caso di attività non più esercitabili in regime semplificato • 3 dicembre 2006, per l’adeguamento delle “messe in riserva” alle nuove norme tecniche di cui al nuovo allegato 5