Decreto interministeriale “ANTI-INCHINI” Contenuto e recepimento dello stesso
Decreto interministeriale del 02/03/2012 Art 2 comma 1 b: nella laguna di Venezia: 1) è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda; 2) al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza anche ambientale l’Autorità Marittima, sentita l’Autorità Portuale, con ordinanza disciplina, secondo la stazza lorda delle navi, la distanza minima alla quale le stesse devono mantenersi l’una dall’altra qualora navighino nello stesso senso.
Decreto interministeriale del 02/03/2012 Art 3 comma 1 b: Il divieto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1), si applica a partire dalla disponibilità di vie di navigazione praticabili alternative a quelle vietate, come individuate dall’Autorità marittima con proprio provvedimento. Nelle more di tale disponibilità, l’ Autorità marittima, d’intesa con il Magistrato alle acque di Venezia e l’Autorità portuale, adotta misure finalizzate a mitigare i rischi connessi al regime transitorio perseguendo il massimo livello di tutela dell’ambiente lagunare
Recepimento decreto ordinanza CP n Recepimento decreto ordinanza CP n.23/12 DISTANZA MINIMA Art 2 comma 1 b Nuova norma Vecchia norma Le navi che navigano nel canale Malamocco – Marghera qualora navighino nello stesso senso devono mantenersi a distanza non inferiore 0,7 miglia dalla poppa della nave che la precede. Tale distanza è elevata a 1,0 miglia tra le navi passeggeri di stazza superiore a 40.000 GT Le navi che navigano nel canale Malamocco – Marghera qualora navighino nello stesso senso devono mantenersi a distanza non inferiore 1000 mt. (pari 0,53 miglia) dalla poppa della nave che la precede.
Recepimento – decreto ordinanza CP n Recepimento – decreto ordinanza CP n.23/12 DISTANZA MINIMA Art 2 comma 1 b Le navi che entrando dalla bocca di Lido attraversano i canali di grande navigazione San Marco – Giudecca qualora navighino nello stesso senso devono mantenersi a distanza non inferiore ad 0,7 miglia dalla poppa della nave che la precede. Tale distanza è elevata a 2,0 miglia TRA le navi passeggeri di stazza superiore a 40.000 GT
Recepimento decreto ordinanza CP n Recepimento decreto ordinanza CP n.23/12 MITIGAZIONE RISCHI Art 3 -RIMORCHIO Nuova norma Vecchia norma Nel Canale di San Marco (Riva Sette Martiri) e nel Canale della Giudecca(Marittima), le navi di stazza lorda superiore a 40.000 GT sono obbligate ad operare con l’assistenza di almeno 2 (due) rimorchiatori “con cavo voltato”. Nel tratto compreso tra Riva Sette Martiri del Canale marittimo Lido-Marittima, le navi di lunghezza uguale o superiore a 250 metri sono obbligate ad operare con l’assistenza di almeno 2 (due) rimorchiatori “con cavo voltato”.
Recepimento decreto ordinanza CP n Recepimento decreto ordinanza CP n.23/12 MITIGAZIONE RISCHI Art 3 -PILOTAGGIO Nuova norma Vecchia norma E’ reso obbligatorio l’impiego del 2^ PILOTA (…) per le navi uguali o superiori a 40.000 G.T. se adibite al trasporto passeggeri. E’ reso obbligatorio l’impiego del 2^ PILOTA (…) per le navi uguali o superiori a 50.000 G.T. se adibite al trasporto passeggeri.
Recepimento decreto ordinanza CP n Recepimento decreto ordinanza CP n.23/12 MITIGAZIONE RISCHI Art 3 –RIVA SETTE MARTIRI L’ormeggio di Riva Sette Martiri è vietato alle navi di stazza superiore a 40.000 GT.