CLIMA ACUSTICO - ASPETTI NORMATIVI - 1/26
NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO DEFINIZIONI LEGISLAZIONE NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO 2/26
Variazione del clima acustico indotto dalle nuove sorgenti sonore. DEFINIZIONI clima acustico Andamento spaziale e temporale del rumore presente in un determinato sito. impatto acustico Variazione del clima acustico indotto dalle nuove sorgenti sonore. area di influenza Porzione o porzioni di territorio in cui la realizzazione di una nuova opera, o di modifiche a un'opera esistente, potrebbe determinare una variazione significativa dei livelli di rumore ambientale, rispetto alla situazione ante operam. 3/26
livello di emissione sonora Livello di pressione sonora ponderato A rilevabile in una postazione in relazione al contributo di una specifica sorgente sonora. livello di immissione sonora Livello di pressione sonora ponderato A rilevabile in una postazione in relazione al contributo di tutte le sorgenti sonore acusticamente influenti nuova opera Nuova realizzazione, modifica e/o cambio di destinazione d'uso di un'opera esistente. 4/26
punto di ricezione Punto di misura in corrispondenza di un ricettore ritenuto significativo per valutare il clima acustico o gli effetti acustici in un'area. punto di riferimento Punto di misura in prossimità della sorgente disturbante e che costituisce il riferimento rispetto al quale eseguire la calibrazione dei modelli matematici previsionali in relazione alle caratteristiche di emissione delle sorgenti primarie. punto di verifica Punto significativo utilizzato per la verifica della corretta calibrazione del modello matematico previsionale. 5/26
tempo di misura Periodo temporale compreso nel periodo di osservazione nel quale si effettua una misurazione; il numero e la durata dei tempi di misura sono commisurati alle caratteristiche di variabilità temporale dell'evento che si intende misurare. tempo di osservazione Periodo temporale compreso nel periodo di riferimento nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono determinare. tempo di riferimento Periodo della giornata, generalmente definito in base alle normative vigenti; solitamente sono definiti un tempo di riferimento diurno, un periodo notturno e talora un periodo serale. 6/26
LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO L. 447/95 Legge quadro sull'inquinamento acustico Art. 8. (Disposizioni in materia di impatto acustico) 3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2. a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade (DPR 142/04) c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 7/26
L. 447/95 Legge quadro sull'inquinamento acustico Art. 4. (Competenze delle regioni) 1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge: i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi di controllo di cui all'articolo 14; 1. Le amministrazioni … utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente… 2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza: …d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5. l) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4; 8/26
Limiti di legge per la valutazione di compatibilità Livelli di rumore da sorgenti fisse - limiti di immissione definiti nel DPCM. 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore oppure, in assenza del piano comunale di classificazione acustica comunale, nel DPCM 1 marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. Livelli di rumore da traffico stradale - limiti definiti nel DPR 142/04 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 Livelli di rumore da traffico ferroviario - limiti definiti nel DPR n. 459/98 - Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario. 9/26
DPCM 14 novembre 1997 10/26
DPCM 1 marzo 1991 A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A). 11/26
DPR n. 142/04 12/26
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DPR n.459/98 14/26
L.R. n. 13/01 Norme in materia di inquinamento acustico Art. 5. — Previsione d’impatto acustico e clima acustico 2. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento le modalità e i criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione di valutazione previsionale di clima acustico delle aree di cui all’art. 8, comma 3, della legge 447/1995 (1), tenendo conto che la documentazione deve consentire la valutazione dell’esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è prevista nelle aree suddette. 4. La documentazione di previsione di impatto e di clima acustico devono essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale o proposte nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente. 15/26
Art. 5. Costruzioni private Legge n.106 del 12 luglio 2011 Art. 5. Costruzioni private 1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono: e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l'autocertificazione asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica"; 16/26
DGR N. 8313 08 Marzo 02 ARTICOLO 6 (Valutazione previsionale di clima acustico) 1. La valutazione previsionale del clima acustico di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 447/95 e articolo 5, comma 2, della L.R. 13/2001 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare / legale rappresentante / costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopraccitato articolo 8, comma 3, della legge 447/95. La documentazione deve comprendere apposita relazione tecnica contenente almeno: 17/26
a) la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. Per tale descrizione possono essere utilizzate oltre alle norme di legge anche specifiche norme tecniche quali ad esempio la UNI 9884 e le ISO 1996; I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l’edificio o l’area interessata dal nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili (articolo 8, comma 3, legge 447/'95). 18/26
b) le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell’area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Occorrono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura dell’A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della realizzazione dell’insediamento devono permettere la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. 19/26
informazioni e dati che diano la descrizione: della disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto; 20/26
d) le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell’area. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione dei sistemi di protezione acustica preventivati; 21/26
e) la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso. 22/26
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