Oltre la formazione per la salute dei cittadini e lefficienza del Servizio Sanitario Cernobbio 9 novembre 2005.

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Oltre la formazione per la salute dei cittadini e lefficienza del Servizio Sanitario Cernobbio 9 novembre 2005

Le Società Scientifiche Italiane Da più di un secolo le SSc costiuiscono il fulcro della medicina scientifica del nostro Paese Da più di un secolo le SSc costiuiscono il fulcro della medicina scientifica del nostro Paese In circa 300 associazioni maggiori, sono riuniti oltre 120 mila medici In circa 300 associazioni maggiori, sono riuniti oltre 120 mila medici Esse producono centinaie di Riviste mediche, formazione, Congressi nazionali e Internazionali e sono a loro volta associate alle Società Specialistiche Internazionali di riferimento Esse producono centinaie di Riviste mediche, formazione, Congressi nazionali e Internazionali e sono a loro volta associate alle Società Specialistiche Internazionali di riferimento

Le Società Scientifiche Le Società Scientifiche Italiane associano più di un terzo dei medici italiani e costituiscono il maggiore elemento associativo della medicina del nostro paese. Le Società Scientifiche Italiane associano più di un terzo dei medici italiani e costituiscono il maggiore elemento associativo della medicina del nostro paese. Esse offrono il più alto livello di formazione, ricerca e promozione della salute del nostro Paese Esse offrono il più alto livello di formazione, ricerca e promozione della salute del nostro Paese

La Fism Costituita nel 1982, associa 207 Società e rappresenta la federazione unitaria delle Società Scientifiche Italiane. Costituita nel 1982, associa 207 Società e rappresenta la federazione unitaria delle Società Scientifiche Italiane. La FISM offre supporto di comunicazione, organizzazione e servizi avanzati alle Società Associate La FISM offre supporto di comunicazione, organizzazione e servizi avanzati alle Società Associate Promuove inoltre il dibattito più avanzate sui temi e gli argomenti di maggiore interesse per la medicina del nostro Paese. Promuove inoltre il dibattito più avanzate sui temi e gli argomenti di maggiore interesse per la medicina del nostro Paese. Conflitto di interessi, certificazione di qualità, Risk management costituiscono solo alcuni dei grandi dibattiti promossi dalla FISM Conflitto di interessi, certificazione di qualità, Risk management costituiscono solo alcuni dei grandi dibattiti promossi dalla FISM

Rappresentatività Erga Omnes Con riferimento alle norme del Diritto del nostro Paese, la Fism possiede tutti requisiti generali e specifici di rappresentatività che ne fanno lunica e la sola associazione in grado di rappresentare le società scientifiche erga omnes

Riconoscimento delle SS A fronte di questa straordinaria prestigiosa presenza le SS non hanno mai goduto di alcun riconoscimento formale A fronte di questa straordinaria prestigiosa presenza le SS non hanno mai goduto di alcun riconoscimento formale I Sindacati, ad esempio, sono formalmente riconosciuti e normati dalla legislazione (D.Lgs 502, 1992).La loro attività è normata alla pari dei distacchi sindacali e della loro rappresentatività, I Sindacati, ad esempio, sono formalmente riconosciuti e normati dalla legislazione (D.Lgs 502, 1992).La loro attività è normata alla pari dei distacchi sindacali e della loro rappresentatività,

Il Decreto di riconoscimednto delle SS Il 31 maggio del 2004 il Ministro della Salute, Sirchia emana il Decreto contenente i requisiti per il riconoscimento delle Società Scientifiche e Associazioni Medico Scientifiche del nostro Paese Il 31 maggio del 2004 il Ministro della Salute, Sirchia emana il Decreto contenente i requisiti per il riconoscimento delle Società Scientifiche e Associazioni Medico Scientifiche del nostro Paese

Premesse del Decreto CONSIDERATO che il Piano sanitario nazionale , approvato con D.P.R. 23 maggio 2003 nel testo risultante dall'atto di intesa Stato e Conferenza Unificata del 15 aprile 2003, riconosce alle Società scientifiche il ruolo di "garanti non solo della solidità delle basi scientifiche degli eventi formativi, ma anche della qualità pedagogica e della loro efficacia CONSIDERATO che il Piano sanitario nazionale , approvato con D.P.R. 23 maggio 2003 nel testo risultante dall'atto di intesa Stato e Conferenza Unificata del 15 aprile 2003, riconosce alle Società scientifiche il ruolo di "garanti non solo della solidità delle basi scientifiche degli eventi formativi, ma anche della qualità pedagogica e della loro efficacia

Premesse politiche CONSIDERATO che l'accordo tra il Ministro della salute e le Regioni e le Province di Trento e Bolzano sancito dalla Conferenza Stato- Regioni nelle seduta del 20 maggio 2004, prevede, al punto 14, che le Società scientifiche possono svolgere attività di collaborazione, con la Commissione nazionale per la formazione continua e con le Regioni, per l'attività di valutazione degli eventi formativi nell'ambito del programma ECM; CONSIDERATO che l'accordo tra il Ministro della salute e le Regioni e le Province di Trento e Bolzano sancito dalla Conferenza Stato- Regioni nelle seduta del 20 maggio 2004, prevede, al punto 14, che le Società scientifiche possono svolgere attività di collaborazione, con la Commissione nazionale per la formazione continua e con le Regioni, per l'attività di valutazione degli eventi formativi nell'ambito del programma ECM;

Finalità delle Società CONSIDERATO che le società scientifiche, analogamente alle società scientifiche di altri Paesi, hanno il prevalente scopo di promuovere il costante aggiornamento degli associati e devono, quindi, svolgere attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate; CONSIDERATO che le società scientifiche, analogamente alle società scientifiche di altri Paesi, hanno il prevalente scopo di promuovere il costante aggiornamento degli associati e devono, quindi, svolgere attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate;

Attività riconosciute CONSIDERATO che le società scientifiche, nel nostro sistema sanitario, sono chiamate a svolgere anche attività di collaborazione con il Ministero della salute, le Regioni e le istituzioni sanitarie pubbliche per la elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostici-terapeutici e la promozione dell'innovazione e della qualità dell'assistenza CONSIDERATO che le società scientifiche, nel nostro sistema sanitario, sono chiamate a svolgere anche attività di collaborazione con il Ministero della salute, le Regioni e le istituzioni sanitarie pubbliche per la elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostici-terapeutici e la promozione dell'innovazione e della qualità dell'assistenza

Requisiti RITENUTA, pertanto, l'esigenza di definire i requisiti essenziali che le società scientifiche devono possedere per svolgere le richiamate attività con particolare riferimento all'attività formativa nell'ambito del programma l'ECM ed all'attività di collaborazione nei confronti degli organi centrali e regionali e delle istituzioni e degli organismi che operano nei vari settori di attività sanitarie; RITENUTA, pertanto, l'esigenza di definire i requisiti essenziali che le società scientifiche devono possedere per svolgere le richiamate attività con particolare riferimento all'attività formativa nell'ambito del programma l'ECM ed all'attività di collaborazione nei confronti degli organi centrali e regionali e delle istituzioni e degli organismi che operano nei vari settori di attività sanitarie;

Necessità di un Decreto RITENUTO, in ragione del ruolo che le società scientifiche devono svolgere nell'ambito del sistema sanitario italiano e delle implicazioni che il contributo culturale e scientifico delle stesse può comportare per lo sviluppo e la qualità delle attività sanitarie e mediche del Paese, che al riconoscimento delle stesse si debba provvedere con decreto del Ministro della salute, previa verifica del possesso dei requisiti essenziali individuati dal presente decreto; RITENUTO, in ragione del ruolo che le società scientifiche devono svolgere nell'ambito del sistema sanitario italiano e delle implicazioni che il contributo culturale e scientifico delle stesse può comportare per lo sviluppo e la qualità delle attività sanitarie e mediche del Paese, che al riconoscimento delle stesse si debba provvedere con decreto del Ministro della salute, previa verifica del possesso dei requisiti essenziali individuati dal presente decreto;

Modalità di accreditamento RITENUTO di rimettere alla disciplina generale, che sarà stabilita dall'intesa fra il Ministero della salute e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131, la definizione dei requisiti e delle modalità di accreditamento delle società scientifiche in qualità di provider di formazione residenziale e a distanza; RITENUTO di rimettere alla disciplina generale, che sarà stabilita dall'intesa fra il Ministero della salute e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131, la definizione dei requisiti e delle modalità di accreditamento delle società scientifiche in qualità di provider di formazione residenziale e a distanza;

PRESO ATTO dei criteri individuati dalla Federazione degli Ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMC e O) e dalla Federazione Italiana delle Società Medico Scientifiche (FISM); VISTA la proposta della Commissione nazionale per la formazione scientifica approvata nella seduta del 27 aprile 2004;

Necessità del riconoscimento Per poter svolgere le attività di collaborazione con le istituzioni sanitarie e le attività di aggiornamento professionale di cui in premessa, le Società scientifiche dei medici-chirurghi, dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti e le Associazioni tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione devono essere riconosciute con decreto del Ministero della salute. Per poter svolgere le attività di collaborazione con le istituzioni sanitarie e le attività di aggiornamento professionale di cui in premessa, le Società scientifiche dei medici-chirurghi, dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti e le Associazioni tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione devono essere riconosciute con decreto del Ministero della salute.

Caratteristiche e requisiti 3. Per il riconoscimento ai sensi del presente decreto, le Società scientifiche e le Associazioni tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari di cui ai comma 1 e 2 devono possedere i seguenti requisiti: 3. Per il riconoscimento ai sensi del presente decreto, le Società scientifiche e le Associazioni tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari di cui ai comma 1 e 2 devono possedere i seguenti requisiti: a) Rilevanza di carattere nazionale, con organizzazione presente in almeno 12 regioni, anche mediante associazione con altra Società o Associazione della stessa professione, specialità o disciplina; a) Rilevanza di carattere nazionale, con organizzazione presente in almeno 12 regioni, anche mediante associazione con altra Società o Associazione della stessa professione, specialità o disciplina; b) Rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti attivi nella specializzazione o disciplina o specifica area o settore di esercizio professionale; b) Rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti attivi nella specializzazione o disciplina o specifica area o settore di esercizio professionale;

Requisiti e documentazione. Per essere riconosciute ai sensi del presente decreto, le Società scientifiche e le Associazioni tecnico-scientifiche devono produrre istanza al Ministero della salute - Dipartimento della qualità - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie -, con allegata idonea documentazione sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 1. Le domande delle società medico- scientifiche sono trasmesse tramite la FISM, che provvede all'istruttoria preventiva.. Per essere riconosciute ai sensi del presente decreto, le Società scientifiche e le Associazioni tecnico-scientifiche devono produrre istanza al Ministero della salute - Dipartimento della qualità - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie -, con allegata idonea documentazione sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 1. Le domande delle società medico- scientifiche sono trasmesse tramite la FISM, che provvede all'istruttoria preventiva.

Annotazione - Registro Il riconoscimento viene annotato in un apposito registro tenuto presso la Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, che esercita la vigilanza e la periodica verifica dei requisiti. Il riconoscimento viene annotato in un apposito registro tenuto presso la Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, che esercita la vigilanza e la periodica verifica dei requisiti.

Elementi integrativi di diritto Sentanza TAR su Ecm REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale amministrativo regionale del Lazio L'educazione medica continua in medicina (ECM) comprende, pertanto, l'insieme di attività che mantengano, sviluppino o incrementino le conoscenze, le competenze e le prestazioni degli operatori sanitari, ciascuno per il proprio ambito d'attività lavorativa, di qualifica professionale e di presenza all'interno del SSN. In concreto, per l' art. 16-bis, c. 2 del Dlg 502/1992, la formazione s'attua mercé la partecipazione a corsi, convegni e seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate, nonché con la frequenza di soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo L'educazione medica continua in medicina (ECM) comprende, pertanto, l'insieme di attività che mantengano, sviluppino o incrementino le conoscenze, le competenze e le prestazioni degli operatori sanitari, ciascuno per il proprio ambito d'attività lavorativa, di qualifica professionale e di presenza all'interno del SSN. In concreto, per l' art. 16-bis, c. 2 del Dlg 502/1992, la formazione s'attua mercé la partecipazione a corsi, convegni e seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate, nonché con la frequenza di soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo

Ruolo non sindacale Il DM 31 maggio 2004, oggidì impugnato, reca la disciplina generale e permanente d'individuazione dei requisiti per ottenere il riconoscimento delle società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche, affinché in tal modo esse eroghino, diventandone provider, formazione medica continua fonte di crediti formativi per i partecipanti ai relativi eventi. Detto DM, e ciò è uno dei punti in contestazione, tra l'altro esclude dalla possibilità del riconoscimento, e quindi dall'accreditamento quale provider di eventi ECM, tutti i soggetti che perseguano anche indirettamente scopi sindacali e che non abbiano nello statuto e nell'atto costitutivo l'espressa previsione di non svolgere finalità sindacali. Il DM 31 maggio 2004, oggidì impugnato, reca la disciplina generale e permanente d'individuazione dei requisiti per ottenere il riconoscimento delle società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche, affinché in tal modo esse eroghino, diventandone provider, formazione medica continua fonte di crediti formativi per i partecipanti ai relativi eventi. Detto DM, e ciò è uno dei punti in contestazione, tra l'altro esclude dalla possibilità del riconoscimento, e quindi dall'accreditamento quale provider di eventi ECM, tutti i soggetti che perseguano anche indirettamente scopi sindacali e che non abbiano nello statuto e nell'atto costitutivo l'espressa previsione di non svolgere finalità sindacali.

Rappresentatitività e sussidiarietà della FISM - Con il primo mezzo di gravame, la ricorrente si duole che, ai fini del riconoscimento de quo, i relativi requisiti siano stati individuati non già da un organismo pubblico o istituzionale e men che mai dalla Commissione nazionale per la formazione scientifica continua, bensì direttamente dalla controinteressata FISM, la quale è non solo una mera associazione privata, ma anche un ente esponenziale degli interessi dei soli sanitari che vogliano aderirvi, senz'alcun altro tipo di selezione sul punto. - Con il primo mezzo di gravame, la ricorrente si duole che, ai fini del riconoscimento de quo, i relativi requisiti siano stati individuati non già da un organismo pubblico o istituzionale e men che mai dalla Commissione nazionale per la formazione scientifica continua, bensì direttamente dalla controinteressata FISM, la quale è non solo una mera associazione privata, ma anche un ente esponenziale degli interessi dei soli sanitari che vogliano aderirvi, senz'alcun altro tipo di selezione sul punto.

Coerenza tra il ruolo della FISM e linteresse collettivo In secondo luogo, foss'anche vero l'assunto attoreo per cui in concreto il DM in esame si sia basato solo su tali indicazioni, non basta predicare, per inferire l'illegittimità d'una atto amministrativo, che esso muova, anche in via esclusiva, dalla proposta d'un soggetto privato. Occorre piuttosto dimostrare che l'interesse pubblico, alla cui realizzazione l'atto è preordinato, non sia attuato o raggiunto a causa del contenuto meramente adesivo alla rappresentazione dell'interesse privato sottesa a siffatta proposta. Nella specie, l'incongruenza tra la proposta della FISM ed i criteri adottati dal DM è sì asserita, ma non è del pari rigorosamente dimostrata dalla ricorrente, all'uopo non potendo bastare che, per avventura, alcuni di tali criteri possano soddisfare pure esigenze dell'associazione proponente. In secondo luogo, foss'anche vero l'assunto attoreo per cui in concreto il DM in esame si sia basato solo su tali indicazioni, non basta predicare, per inferire l'illegittimità d'una atto amministrativo, che esso muova, anche in via esclusiva, dalla proposta d'un soggetto privato. Occorre piuttosto dimostrare che l'interesse pubblico, alla cui realizzazione l'atto è preordinato, non sia attuato o raggiunto a causa del contenuto meramente adesivo alla rappresentazione dell'interesse privato sottesa a siffatta proposta. Nella specie, l'incongruenza tra la proposta della FISM ed i criteri adottati dal DM è sì asserita, ma non è del pari rigorosamente dimostrata dalla ricorrente, all'uopo non potendo bastare che, per avventura, alcuni di tali criteri possano soddisfare pure esigenze dell'associazione proponente.

Legittimità della delega e sua prassi consolidata ……… ché la delegazione amministrativa interorganica o intersoggettiva, a secondo che essa operi nell'ambito di un unico plesso amministrativo o ente pubblico o fra enti diversi, costituisce lo strumento in virtù del quale, ove la legge lo consenta, l'organo o l'ente investito in via originaria della funzione (della competenza a provvedere) in una determinata materia conferisce autoritativamente ed unilateralmente ad altro organo o ad altro ente una competenza (derivata) in ordine alla stessa materia (cfr., per tutti, Cass., I, 29 ottobre 2003 n ). ……… ché la delegazione amministrativa interorganica o intersoggettiva, a secondo che essa operi nell'ambito di un unico plesso amministrativo o ente pubblico o fra enti diversi, costituisce lo strumento in virtù del quale, ove la legge lo consenta, l'organo o l'ente investito in via originaria della funzione (della competenza a provvedere) in una determinata materia conferisce autoritativamente ed unilateralmente ad altro organo o ad altro ente una competenza (derivata) in ordine alla stessa materia (cfr., per tutti, Cass., I, 29 ottobre 2003 n ). Nella specie si verifica, assai più semplicemente, l'avvalimento, da parte della P.A. procedente, d'un soggetto reputato rebus sic stantibus particolarmente qualificato alla raccolta ed all'ordinazione di dati documentali, altrimenti eterogenei ed ampiamente diffusi nel territorio, prima che siano concentrati presso l'unica sede deputata alle loro valutazione, interpretazione e regolazione. Questo fenomeno, ben lungi dall' essere un unicum o, comunque, straordinario, è ben noto all'esperienza amministrativa contemporanea………………….. Nella specie si verifica, assai più semplicemente, l'avvalimento, da parte della P.A. procedente, d'un soggetto reputato rebus sic stantibus particolarmente qualificato alla raccolta ed all'ordinazione di dati documentali, altrimenti eterogenei ed ampiamente diffusi nel territorio, prima che siano concentrati presso l'unica sede deputata alle loro valutazione, interpretazione e regolazione. Questo fenomeno, ben lungi dall' essere un unicum o, comunque, straordinario, è ben noto all'esperienza amministrativa contemporanea…………………..

Diversità dei ruoli l'art. 3 del DM impugnato, laddove stabilisce che le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche non devono svolgere, in via immediata o indiretta, alcun'attività di tutela sindacale dei propri iscritti. l'art. 3 del DM impugnato, laddove stabilisce che le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche non devono svolgere, in via immediata o indiretta, alcun'attività di tutela sindacale dei propri iscritti. Tale regola, ben lungi dall'appalesarsi irrazionale o sproporzionata, muove dall' evidente ontologica ed irriducibile differenza tra l'attività sindacale e quella di ricerca e di formazione scientifiche, svolta dai provider di eventi ECM, per ribadire l'esclusività della funzione formativa, non fungibile, né tampoco confondibile con altre, ancorché meritorie. Tale regola, ben lungi dall'appalesarsi irrazionale o sproporzionata, muove dall' evidente ontologica ed irriducibile differenza tra l'attività sindacale e quella di ricerca e di formazione scientifiche, svolta dai provider di eventi ECM, per ribadire l'esclusività della funzione formativa, non fungibile, né tampoco confondibile con altre, ancorché meritorie.

Primazia della Comunità Scientifica In tutta franchezza, è ragionevole ritenere che l'interesse pubblico alla formazione permanente degli operatori sanitari sia meglio realizzato, in difetto d'un rigoroso argomento contrario, dalla condivisione dei saperi e delle abilità nell'ambito delle comunità scientifiche che hanno questa specifica vocazione, anziché tra queste ultime e soggetti operanti in campi estranei al metodo scientifico.

Il futuro Completamento delliter di riconoscimento previsto dal Decreto Completamento delliter di riconoscimento previsto dal Decreto Costituzione della Commissione Nazionale Costituzione della Commissione Nazionale Revisione dei criteri alla luce dellesperienza degli ultimi due anni Revisione dei criteri alla luce dellesperienza degli ultimi due anni Apertura di un tavolo tecnico con il Ministero, la Consferenza Stato Regioni, le Regioni Apertura di un tavolo tecnico con il Ministero, la Consferenza Stato Regioni, le Regioni

Documento di Programma Elaborazione da parte della Fism di un Documento di Programma da proporre alle Istituzioni, previa fdiscussione con i propri associati

Azioni e finalità del documento di programma Profonda revisione del processo ECM con riconoscimento rigoroso dei Provider delle attività di formazione per gli operatori medici e sanitari Profonda revisione del processo ECM con riconoscimento rigoroso dei Provider delle attività di formazione per gli operatori medici e sanitari Collaborazioine con le Regioni per lavvio del processo formativo Regionale Collaborazioine con le Regioni per lavvio del processo formativo Regionale Collaborazione con le istituzioni per la ricerca scientifica Collaborazione con le istituzioni per la ricerca scientifica Collegamento con lISS Collegamento con lISS Riconoscimento ai fini della erogazione dei finanziamenti per i progetti di ricerca (1%, Aifa, finanziamenti regionali ) Riconoscimento ai fini della erogazione dei finanziamenti per i progetti di ricerca (1%, Aifa, finanziamenti regionali ) Inserimento di un rappresentante della Fism negli organismi Nazionali e regionali (Farmaci, Consigli Sanitari, Commissioni per la formazione, la ricerca, laccreditamento, ) Inserimento di un rappresentante della Fism negli organismi Nazionali e regionali (Farmaci, Consigli Sanitari, Commissioni per la formazione, la ricerca, laccreditamento, )