Tutela delle lavoratrici nel decreto legislativo 81/08

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Tutela delle lavoratrici nel decreto legislativo 81/08 Milvia Folegani Assessorato alle Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 81/08 Articolo 1. Finalità Riforma le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro (…) garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Il decreto legislativo 626/94 aveva interpretato la parità di trattamento mediante un generico riferimento ai lavoratori (parità raggiunta tramite l’eliminazione delle differenze). Il decreto 81/08 pone l’accento su una concezione di protezione della “salute e della sicurezza” non più neutra ma realizzata attraverso interventi che garantiscano l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

Quale è lo strumento attraverso il quale il decreto 81 attua l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori? La valutazione dei rischi lavorativi e le conseguenti misure di riduzione o eliminazione dei rischi. Il Datore di Lavoro ha infatti l’obbligo (articolo 17 D. Lgs 81/08) di effettuare la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda. Che cos’è la valutazione dei rischi (articolo 2)? “E’ la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata: ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione; ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.”

Nonché quelli connessi: 2) alle differenze di genere; 2) all’età; L’articolo 28 del decreto 81 innova in maniera radicale l’approccio alla valutazione dei rischi legati alle differenze di genere. La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato (…), e quelli riguardanti: 1) le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; Nonché quelli connessi: 2) alle differenze di genere; 2) all’età; 3) alla provenienza da altri Paesi; 4) alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione da lavoro. Lo specifico obbligo per il datore di lavoro è sostenuto da una particolare severità della norma penale infatti …

D. Lgs 81/08 Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi. Il documento di valutazione redatto a conclusione della stessa deve contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione a) arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 € b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate (…) a seguito della valutazione dei rischi b) arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 € c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza c) ammenda da 3.000 a 9.000 € d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri d) arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 €

Valutazione dei rischi Riduzione – Eliminazione dei rischi Tutele aggiuntive Allegato A) Allegato B) Allegato C) (Lavori vietati) La Valutazione dei Rischi deve essere condotta rispetto a: Tutti i rischi Stress lavoro correlato Età Provenienza da altri paesi Tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione da lavoro. Differenze di Genere Lavoratrici in gravidanza D. Lgs 151/01 Cambio mansione/ Interdizione dal lavoro Riduzione – Eliminazione dei rischi

Valutazione dei rischi rispetto alla differenza di genere Valutazione di tutti rischi: chimici, fisici, biologici, organizzativi DONNA UOMO Valutazione dello stress lavoro correlato DONNA UOMO Valutazione dei rischi rispetto all’età DONNA UOMO Valutazione dei rischi rispetto alla provenienza da altri paesi DONNA UOMO Valutazione dei rischi rispetto alla tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione da lavoro DONNA UOMO Interdizione lavoro/cambio mansione DONNA Gravidanza Applicazione decreto 151/01 DONNA Valutazione dei rischi relativi al sistema riproduttivo UOMO

La maternità. La maternità costituisce un aspetto fondamentale della società attiva, partendo dal riconoscimento del valore della differenza. Le politiche di pari opportunità non devono ignorare la differenza di genere: la discriminazione si verifica, infatti, non solo quando soggetti uguali vengono trattati in modo diverso, ma anche quando soggetti diversi vengono trattati in modo uguale.

Art. 6.Tutela della sicurezza e della salute. Comma 1. Il presente capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8. Art. 8. Esposizione a radiazioni ionizzanti. Comma 2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

L’informazione è lo strumento principale attraverso il quale la lavoratrice in gravidanza può esercitare i propri diritti, quali ad esempio richiedere il cambio di mansione o l’interdizione. L’art. 11 del D. Lgs 151/01 al co. 2, prevede che le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza siano informati (secondo quanto previsto dall’art. 36 D. Lgs 81/08) sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate, relativamente ai rischi specifici per la gestante ed il nascituro. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro). Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione. (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro).

DIFFERENZE DI GENERE NEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 L’art 28 del decreto legislativo 81/08, superando la concezione di tutela del lavoro femminile circoscritta alla gravidanza introduce, per la prima volta, in materia di valutazione dei rischi, l’obbligo di valutare quelli connessi al genere rispetto all’esposizione a tutti i fattori di rischio: chimico, fisico, biologico, organizzativo e rispetto alle caratteristiche della popolazione e della tipologia del rapporto di lavoro. L’art. 40 del medesimo decreto dispone per il medico competente l’obbligo di trasmettere ai servizi delle Aziende USL, competenti per territorio, le informazioni relative ai dati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, elaborate evidenziando le differenze di genere, costituendo in questo modo una fonte privilegiata di informazioni da associare a quelle di fonte Inail relative agli infortuni e alle malattie professionali.

La mancata introduzione della dimensione di genere nelle politiche attive dirette alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, secondo l’Agenzia Europea per la salute sul Lavoro, ha determinato un ritardo nell’elaborazione degli strumenti di eliminazione e mitigazione dei rischi non soltanto per le donne, ma anche per gli uomini. É stato rilevato che l'adozione di un approccio neutrale rispetto al genere in materia di salute e sicurezza sul lavoro (previsto dal decreto 626/94 oggi abrogato dal decreto 81/08) ha contribuito al mantenimento di lacune sul piano delle conoscenze e al perdurare di livelli di prevenzione meno efficaci, con le seguenti principali conseguenze: Le differenze tra uomini e donne vengono ignorate; Minore attenzione viene dedicata ai temi della ricerca che riguardano più da vicino le donne; Il livello dei rischi a carico delle donne viene sottovalutato; Si riduce la partecipazione delle donne ai processi decisionali legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro; Mancata adozione delle soluzioni preventive più idonee; Nella maggior parte dei casi in cui si è tenuto conto della problematica delle differenze tra uomini e donne, l’attenzione è stata focalizzata sulle donne in quanto soggette a gravidanza e sono stati trascurati altri elementi di rischio a carico del sistema riproduttivo posti a monte della gravidanza (fattori mutageni).

Si pone quindi un problema relativo alla ricerca e alla appropriatezza ed efficacia delle azioni di tutela Quali strumenti?

Il fil rouge che guida le specifiche azioni di prevenzione 2.1.1. Una società più femminile La più ampia partecipazione delle donne al mondo del lavoro, che (…) rappresenta uno degli obiettivi fondamentali fissati a Lisbona, introduce una nuova dimensione nel campo della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro (…) Le azioni di prevenzione, così come gli strumenti di misura e le norme di compensazione e di indennizzo, devono prendere in considerazione in modo specifico la partecipazione crescente delle donne al mondo del lavoro, nonché i rischi per i quali le donne presentano una particolare sensibilità. Tali azioni rivolte alle donne devono essere basate su ricerche che coprano: gli aspetti ergonomici, la realizzazione dei posti di lavoro, gli effetti dell'esposizione agli agenti fisici, chimici e biologici, la valutazione delle differenze fisiologiche e psicologiche nell'organizzazione del lavoro.

3. Verso una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 3.1. Per una strategia globale del benessere sul luogo di lavoro La strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro deve avere come obiettivo il continuo miglioramento del benessere, sia esso fisico, morale e sociale. Tutti i soggetti interessati devono pertanto perseguire svariati obiettivi complementari (…) 3.1.2. L'integrazione della dimensione legata al genere nella valutazione dei rischi, nelle misure di prevenzione, nonché nei dispositivi di riparazione e di compensazione, al fine di prendere in considerazione le particolari caratteristiche delle donne in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro; 3.1.3. La prevenzione dei rischi sociali. Lo stress, le molestie sul luogo di lavoro, la depressione e l'ansia, i rischi legati alle dipendenze dall'alcool, dalla droga e dai medicinali devono essere oggetto di azioni specifiche che rientrano in un'impostazione globale che riunisce i sistemi della sanità.

Gli Enti competenti in materia di vigilanza 405 operatori di vigilanza 3.2.2. Migliore l’applicazione della giurisprudenza esistente (…) i Servizi di prevenzione dovranno essere veramente pluridisciplinari, anche per quanto riguarda i rischi di natura sociale e psicologica, e dovranno integrare la dimensione di genere. L'ispezione sul lavoro deve essere in grado di valutare l'insieme dei rischi, in particolare nei settori ove questi sono più complessi e possono combinarsi (…). Essa deve svolgere, al contempo, la funzione di controllo ed un ruolo preventivo presso le imprese ed i lavoratori. L'ispezione deve essere a sua volta oggetto di revisioni eseguite utilizzando gli indicatori dei risultati e della qualità al fine di promuovere i progressi in tale settore. Gli Enti competenti in materia di vigilanza Anno 2009: 405 operatori di vigilanza

Regione Emilia-Romagna Gli strumenti: Articolo 6 D. Lgs 81/08 Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro Comma 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. (…) Comma 8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione. Regione Emilia-Romagna Consigliere di parità Comitato regionale di coordinamento (art. 7 D. Lgs 81/08) Italia Consigliere di parità Commissione cons. permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 D. Lgs 81/08) Europa

Proposte e raccomandazioni: 1) Rapporto sullo stato di salute delle lavoratrici in Emilia-Romagna. Valutazione dell’impatto di genere rispetto al tema della salute nel lavoro: costituzione di un gruppo di ricerca da includersi nell’accordo Regione Emilia-Romagna – Direzione regionale Inail, delibera di Giunta Regionale n. 1489/09, eventualmente integrato con esperti indicati dalle parti sociali, diretto alla raccolta sistematica degli eventi che hanno interessato le donne (infortuni e tecnopatie – fonte Inail - stato di salute – fonte art. 40 D. Lgs 81/08 -), al fine di individuare i rischi rispetto ai quali le donne presentano una particolare sensibilità.

Proposte e raccomandazioni: 2) Documento di valutazione dei rischi, verifica in corso di attività ispettiva dell’inclusione e della corretta valutazione dei rischi rispetto alle differenze di genere; esame dei criteri adottati per la valutazione e delle misure di prevenzione individuate ed adottate. 3) La predisposizione di buone prassi (soluzioni organizzative o procedurali), linee guida (atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza) e “linee di indirizzo”, deve prevedere in maniera esplicita l’inclusione della differenza di genere. 4) La progettazione di programmi di ricerca in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro deve tenere nella giusta attenzione le problematiche legate alla differenza di genere. Ed in particolare le ricerche devono evidenziare gli effetti dell'esposizione agli agenti fisici, chimici e biologici, nonché la valutazione delle differenze fisiologiche e psicologiche nell'organizzazione del lavoro.

CAPO VII Sicurezza nel lavoro Art. 41 Sistema integrato di sicurezza e di miglioramento della qualità della vita lavorativa La programmazione regionale (…) è prioritariamente orientata al sostegno del diritto-dovere alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro, favorendo iniziative e progetti, anche di carattere locale, volti: a) alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; b) alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori, quale parte integrante della qualità del lavoro e dell’occupazione, anche attraverso la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; c) al supporto alle attività per la prevenzione dei rischi rivolte ai datori di lavoro, anche promuovendo la diffusione di buone pratiche; d) all’inserimento nelle misure di prevenzione degli aspetti relativi al genere ed all’età dei lavoratori, alla presenza di lavoratori immigrati, alle forme di partecipazione al lavoro ed alle sue modalità di organizzazione, nonché alle eventuali condizioni di svantaggio dei lavoratori in relazione ai rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.