Sono obbligazioni bancarie speciali emesse dagli istituti di credito quotati che sono in sane condizioni finanziarie TREMONTI BOND bond che le banche possono.

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sono obbligazioni bancarie speciali emesse dagli istituti di credito quotati che sono in sane condizioni finanziarie TREMONTI BOND bond che le banche possono emettere a favore del Tesoro per rafforzare il Core TIER 1 ed accrescere, così, le opportunità di finanziamento alleconomia. subordinati: poiché, in caso di insolvenza della banca, sono rimborsati solo dopo che sono stati rimborsati gli altri debiti non subordinati dellemittente; ibridi: perché sono una via di mezzo tra le obbligazioni e le azioni. Sono, inoltre, convertibili in azioni ordinarie dellemittente solo su richiesta della stessa banca; perpetui: poiché nominalmente non hanno scadenza anche se possono essere rimborsati dalla banca in qualsiasi momento. caratteristiche

DECRETO 25 Febbraio 2009, ATTUATIVO DELLART. 12 DEL DECRETO LEGGE 29 Novembre 2008, N. 185 Art.1ambito di applicazione e disposizioni generali Art.2procedura di sottoscrizione di strumenti finanziari Art.3criteri di valutazione, condizioni e misura dellintervento Art.4monitoraggio delle operazioni

Art. 12, comma I: Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze e autorizzato … a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani, le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati. Il decreto, in attuazione dell'art. 12 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, disciplina criteri, modalità e condizioni della sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui allo stesso articolo. Le Banche, che ricorrono agli interventi previsti dal decreto, devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto senza intraprendere politiche di espansione troppo aggressive, incompatibili con il comma precedente, e conseguirne indebiti vantaggi. A) AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

delibera dellorgano competente; limporto della sottoscrizione richiesta; il valore nominale iniziale; la prevista data di sottoscrizione. B) PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI La richiesta di sottoscrizione degli strumenti finanziari, presentata dalla Banca al Ministero e a Banca dItalia, deve pervenire almeno 30 giorni prima della data prevista di sottoscrizione e contenere i seguenti elementi:

Sottoscrizione del PROTOCOLLO DINTENTI …avente ad oggetto la disponibilità complessiva di credito da concedere a favore delle famiglie e delle piccole e medie imprese, definita tenendo conto delle esigenze di sviluppo dell'economia, della domanda di credito attesa e della necessità di assicurare una prudente allocazione del credito… Impegno della Banca in ordine a: piena disponibilità di credito in particolare a favore delle PMI attraverso il mantenimento, per almeno il triennio successivo, di risorse finanziarie non in decremento rispetto al biennio il contributo per rafforzare la dotazione del Fondo di Garanzia per i finanziamenti erogati alle PMI; l'applicazione di condizioni di credito che siano adeguate a favorire lo sviluppo e il mantenimento di iniziative imprenditoriali;

interventi congiunturali per favorire le famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale; attuare una politica dei dividendi che favorisca la patrimonializzazione della banca; la presentazione trimestrale di un rapporto sulle azioni intraprese per il sostegno finanziario dell'economia reale, in particolare dando conto dell'evoluzione quantitativa e qualitativa del credito e distinguendo tra i prestiti al consumo, per l'abitazione, alle differenti categorie d'impresa. La sottoscrizione è altresì subordinata all'adozione da parte della Banca del CODICE ETICO contenente limiti alle remunerazioni dei vertici aziendali e degli operatori di mercato, volti ad assicurare una struttura dei compensi equilibrata nelle sue diverse componenti, chiaramente determinata, coerente con la prudente gestione della banca e del gruppo bancario di appartenenza, con i loro obiettivi, anche di lungo periodo, e con il quadro congiunturale. Il codice etico fissa regole conformi all'interesse generale, anche fissando limiti e condizioni alla corresponsione di indennità comunque collegate alla cessazione, a qualunque titolo, del rapporto.

La Banca dItalia valuta poi: a) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della Banca; b) il profilo di rischio della Banca; c) le caratteristiche degli strumenti finanziari, la loro conformità al presente decreto e al relativo allegato, la loro computabilità nel patrimonio di vigilanza e il rapporto tra l'importo di cui è richiesta la sottoscrizione e il valore dell'insieme delle attività della Banca ponderate per il rischio; C) CRITERI DI VALUTAZIONE, CONDIZIONI E MISURA DELLINTERVENTO

d) per singola Banca, l'importo delle sottoscrizioni di cui al presente decreto è contenuto nel minimo necessario rispetto agli obiettivi da conseguire e non può di regola essere superiore al due per cento del valore dell'insieme delle attività del gruppo bancario di appartenenza della Banca ponderate per il rischio; e) qualora il rating della Banca risulti inferiore a due della scala di valutazione del merito di credito, il Ministero notifica alla Commissione Europea l'operazione ai fini della valutazione della sua conformità alla Comunicazione della Commissione del 5 Dicembre 2008 e, qualora la Banca non abbia rating, il MEF comunica tempestivamente alla Commissione il risultato della valutazione della Banca dItalia; f) i titoli sottoscritti sono depositati dal Dipartimento del Tesoro presso un conto liquidatore intestato alla Banca d'Italia presso Monte Titoli S.p.A. e di essi è tenuta apposita contabilità. Ed il Ministero, con il supporto di Banca dItalia, valuta:

IL PRESTITO DA TENERE PIU A LUNGO Pro: la banca paga al Tesoro una cedola che parte da una soglia più bassa (7,5%) Contro: il rimborso anticipato del capitale è penalizzato da un premio rispetto al prezzo di sottoscrizione ( rispetto a 100) IL PRESTITO DA RIMBORSARE RAPIDAMENTE Pro: il rimborso del capitale rispetto al prezzo di sottoscrizione è alla pari (100) nei primi quattro anni Contro: la banca paga al Tesoro una cedola che parte da una soglia più alta (8,5%)

Il limite massimo: Il prestito subordinato non può rendere più del 15% E possibile l'intervento di investitori istituzionali (opzione economica) se acquistano almeno una quota del 30% dell'emissione (con un limite al 10% per gli azionisti della banca interessata). L'onere degli interessi può essere pari alla media dei rendimenti all'emissione del BTp a 30 anni, maggiorato di 200 punti base. Stato e privati ottengono le stesse condizioni economiche. La banca emittente potrà, poi, decidere di: 1. trasformare queste obbligazioni in azioni (a partire dal terzo anno successivo alla data di emissione); 2. rimborsarle in tutto o in parte (con un preavviso al ministero dellEconomia compreso tra 30 e 60 giorni e con lautorizzazione da parte della Banca dItalia); 3. continuarle a tenere in vita per quanto tempo vorrà.

Le operazioni e i loro effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggio. A tal fine, il Ministero, con il supporto della Banca d'Italia, anche sulla base dei dati ricevuti dalle singole banche, monitora l'espansione delle attività di bilancio delle banche interessate dagli interventi del decreto. La Banca d'Italia trasmette al Ministero, con cadenza trimestrale, dati relativi all'andamento, su base regionale, del credito all'economia, documentando, laddove necessario, i volumi e i costi dei prestiti a famiglie e imprese. A tal fine è istituito, presso le Prefetture, uno speciale osservatorio sulla concessione del credito D) MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI

Istituti di credito che hanno o intendono fare ricorso ai Tremonti bond: - Banco Popolare: 1,45 mld euro - Banca Popolare di Milano: 500 mln euro - Monte Paschi Siena: 1,9 mld euro - Creval: 200 mln euro Il Governo aveva previsto di mettere a disposizione delle banche mld di euro, ma la richiesta complessiva, a posteriori, è stata circa 1/3 della messa a disposizione. Le banche avrebbero potuto utilizzare questi titoli per aumentare gli impieghi con una leva di 1 a 12,5.

Ad oggi, i quattro istituti di credito hanno raggiunto un diversa fase delliter di perfezionamento degli accordi finalizzati allemissione di strumenti finanziari (art. 12 DL 185/08): Banco Popolare: firma del protocollo dintenti in data 19 giugno 2009 con: impegno del Gruppo ad incrementare nellordine del 6% medio annuo gli impieghi medi del biennio per il prossimo triennio; applicazione di condizioni più favorevoli ai beneficiari di finanziamenti assistiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI e contributo di 21,75 mln di euro a detto fondo; sospensione del pagamento delle rate dei mutui per lacquisto abitazione principale, senza oneri per il sottoscrittore, per 12 mesi; assicurare adeguati livelli di liquidità ai creditori della P.A. Il 31 luglio 2009 ha perfezionato lemissione degli strumenti finanziari per un importo pari ad 1,45 mld di euro ed è lunico istituto che ha già incassato.

Banca Popolare di Milano: firma del protocollo dintenti il 21 settembre 2009 con: impegno del Gruppo ad incrementare nellordine del 7% medio annuo gli impieghi medi del biennio per il prossimo triennio; applicazione di condizioni più favorevoli ai beneficiari di finanziamenti assistiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI e contributo di 7,5 mln di euro a detto fondo; sospensione del pagamento delle rate dei mutui per lacquisto abitazione principale, senza oneri per il sottoscrittore, per 18 mesi; sostegno alle famiglie con nuovi nati, in difficoltà e con cassa integrati. Il 4 dicembre 2009 sono stati emessi da BPM gli strumenti finanziari per un importo pari a 500 mln di euro. Listituto deve essere ancora liquidato.

Credito Valtellinese: firma del protocollo dintenti il 3 dicembre 2009 con : impegno del Gruppo ad incrementare nellordine del 4% medio annuo gli impieghi rilevati il 30 giugno 2009; applicazione di condizioni più favorevoli ai beneficiari di finanziamenti assistiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI e contributo di 3 mln di euro a detto fondo; sospensione del pagamento delle rate dei mutui per lacquisto abitazione principale, senza oneri per il sottoscrittore, per 12 mesi; sostegno a lavoratori ed imprese in crisi con anticipo delle mensilità della Cassa ed Integrazione; assicurare adeguati livelli di liquidità ai creditori della P.A. Listituto prevede di poter concludere liter procedurale ed emettere i Tremonti Bond entro dicembre 2009.

Monte dei Paschi di Siena: nonostante abbia iniziato a muoversi da marzo, deve ancora ottenere la firma del protocollo dIntenti, poiché deve ancora perfezionare il negoziato con il Ministero. La sottoscrizione degli strumenti finanziari, tuttavia, ha come termine ultimo tassativo il 31 dicembre Unicredit ed Intesa San Paolo, i due maggiori gruppi finanziari italiani, hanno preferito non fare ricorso ai Tremonti bond, poiché troppo onerosi.

I Tremonti bond implicano: 1.disporre di sempre meno utile da distribuire alle Fondazioni, che vengono così limitate nel loro ruolo istituzionale di enti eroganti; 2.riferire periodicamente allo Stato sulla quantità di credito erogato alle imprese, ovvero non potere più bluffare sui dati e dover rendere conto al Governo del proprio operato; 3.abbattere gli stipendi dei banchieri che guadagnano cifre iperboliche. La legge che ha introdotto questi strumenti e successivi decreti si limitano ad enunciazioni di principio ma non indicano specifici impegni degli emittenti. I termini di finanziamento rimangono non ben determinati e non è chiaro come lo Stato possa garantire lefficace perseguimento dellagevolazione del credito alle famiglie e alle imprese. Manca, infatti, un meccanismo contrattuale o legale che vincoli gli istituti creditizi sovvenzionati, né sembra che gli osservatori istituiti presso le prefetture possano costituire una soluzione.