Gestione e controllo dei beni mobili nelle istituzioni scolastiche

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Gestione e controllo dei beni mobili nelle istituzioni scolastiche Andrea De Filippis Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Autonomia patrimoniale delle scuole art. 2 del D.P.R. n. 233/1998 – autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e di progettazione educativa; l’art. 1 del D.P.R. n. 275/1999, si riferisce più genericamente alla autonomia funzionale; art. 14 D.P.R. n. 275/1999 attribuzione alle Istituzioni Scolastiche, con decorrenza 1° settembre 2000, delle funzioni già di competenza dell’Amministrazione centrale e periferica dell’istruzione relativamente alla gestione del patrimonio; osservanza da parte delle Istituzioni Scolastiche, per quanto attiene all’amministrazione dei beni, delle norme del regolamento emanato successivamente (Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44

Inapplicabilità DPR 254/2002 L’autonomia patrimoniale comporta l’inapplicabilità, almeno in via diretta, della disciplina dettata per la gestione e le scritture contabili dei beni mobili statali, sostanzialmente incentrata sul D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, dovendo le Istituzioni Scolastiche fare elettivamente riferimento, invece, al D.I. n. 44/2001.

Passaggio di consegne con autonomia Il mutamento del soggetto proprietario spiega completamente i propri effetti a condizione che sia stato correttamente eseguito il prescritto passaggio di consegne, con il contestuale trasporto dalla originaria contabilità regolata dalla normativa per i beni statali a quella propria delle Istituzioni Scolastiche. In difetto del suddetto passaggio, si è in presenza ancora di un consegnatario – perlopiù il Dirigente dell’Istituzione Scolastica –dei beni mobili dello Stato che non ha ottenuto il discarico della relativa contabilità, non essendo opponibile, all’organo statale di riscontro e controllo amministrativo contabile rappresentato dalle Ragionerie Territoriali dello Stato

Normativa gestione dei beni patrimoniali R.D. 18 novembre 1923, n. 2240 (artt. 73 a 86) R.D. 23 maggio 1924, n.827 regolamento di Contabilità generale dello Stato (da art. 1 a 35 da 188 a 196) D. Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 (cessione dei beni) D.I. 18 aprile 2002 (classificazioni SEC 95) D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 (solo amministrazioni centrali)

R.D. 18 novembre 1923, n. 2240 Art.81 (…) Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato debbono rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato (…) Art. 82 L'impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo (…) Art. 83, comma 1 (…) la Corte dei conti la quale, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto (…) Art. 83, comma 3 Quando nel giudizio di responsabilità la Corte dei conti accerti che fu omessa denunzia a carico di personale dipendente, per dolo o colpa grave, può condannare al risarcimento, oltre che gli autori del danno, anche coloro che omisero la denunzia

R.D. 23 maggio 1924, n.827 Art. 1 I beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, secondo le norme del Codice civile (…) Art. 2 I beni dello Stato sono descritti in appositi registri di consistenza od inventari secondo le norme contenute nei successivi articoli (…) Art. 6 I beni patrimoniali dello Stato si distinguono in immobili e mobili, ed in disponibili e non disponibili Art. 22 Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili. La consegna si effettua per mezzo di inventario

Art. 194 del r.c.g.s “Le mancanze, le deteriorazioni o le diminuzioni di beni sono ammesse a discarico se i consegnatari esibiscono le necessarie giustificazioni e comprovano che il danno non è imputabile ad essi. Il provvedimento di discarico, non sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, è emesso dal titolare del centro di responsabilità (precedentemente, dal ministro) o da un suo delegato”.

Gestione del patrimonio D.I. 44/2001 Art.23 (Beni) Art.24 (Inventari) Art.25 (Valore di beni inventariati) Art.26 (Eliminazione dei beni dell'inventario) Art.27 (Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine) Art.28 (Le opere dell'ingegno) Art.33 (Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale) Art.38 (Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione scolastica) Art.39 (Concessione di beni in uso gratuito) Art.47 (Contratti di locazione finanziaria) Art.48 (Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie) Art.49 (Compravendita di beni immobili) Art.52 (Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili) Art.55 (Donazioni, eredità, legati)

Beni (art. 23 del D.I. 44/2001) I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del Codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti locali che sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche e iscritti in distinti inventari, si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.

Inventari (art.24, dal 1° comma) in ordine cronologico, con numerazione progressiva ed ininterrotta indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza il luogo in cui si trovano la quantità o il numero lo stato di conservazione il valore e la eventuale rendita

Etichetta (art.24, dal 2° comma) Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in inventario.

Inventari (art.24, 3° comma) beni mobili beni immobili beni di valore storico-artistico libri e materiale bibliografico valori mobiliari

Esclusi dall’inventario (art. 24, 4° e 5° comma) gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei materiali che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente i beni di modico valore. i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe.

Variazioni Inventariali (art.24, 6° comma) Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell'inventario di riferimento. Variazioni in aumento (acquisto di nuovi beni e beni ricevuti in donazione, eredità, legati) Beni prodotti direttamente dai laboratori e officine annesse alle Scuole Variazioni in diminuzione: eliminazione dei beni dall’inventario.

D.s.g.a. (art.24, 7° comma) L'inventario è tenuto e curato dal direttore, che assume le responsabilità del consegnatario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 (Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine)

Competenze consegnatario (art. 10 del DPR 254/2002) La conservazione e la gestione dei beni dello Stato e dei magazzini in cui gli stessi beni sono ricoverati per essere concessi in uso agli utilizzatori finali o per essere distribuiti ad altri agenti responsabili, nonché la distribuzione degli oggetti di cancelleria, di stampati e di altro materiale di facile consumo; la manutenzione dei mobili e degli arredi di ufficio, la conservazione delle collezioni ufficiali di leggi, regolamenti e pubblicazioni; la cura del livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle apparecchiature informatiche e delle altre macchine di trasmissione documenti in dotazione agli uffici; la vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, nonché sul loro regolare e corretto uso, da esercitarsi a mezzo di apposite direttive emanate dal dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi; la vigilanza, le verifiche ed il riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti dalle amministrazioni dello Stato con gli affidatari delle forniture di beni e servizi. PS: È fatto divieto ai consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti.

Obblighi (art.10 del dPR 254/2002) tenuta delle prescritte scritture contabili (comma 3) riporta nelle proprie scritture i movimenti dei beni affidati ai sub-consegnatari (comma 6) i sub-consegnatari rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario le variazioni intervenute durante l’esercizio mediante un prospetto analogo a quello previsto all’articolo 19 (comma 5)

Responsabilità (art. 15, DPR 254/2002) I consegnatari sono direttamente e personalmente responsabili degli oggetti ricevuti a seguito di regolare verbale di consegna, relativamente al periodo in cui sono stati in carica (comma 1)   l’inizio ed il termine della durata dell’incarico di ciascun consegnatario risultano dai verbali di passaggio di consegne (comma 2) I consegnatari non possono estrarre, né introdurre nei luoghi di custodia o di deposito cosa alcuna se l’operazione non è accompagnata da regolare documentazione amministrativa e fiscale (comma 3) I consegnatari sono esenti da responsabilità conseguenti a mancanze o danni che si riscontrino o si verifichino nei beni mobili dopo che essi ne abbiano effettuato la regolare consegna o la distribuzione sulla scorta di documenti perfezionati (comma 4)

Sostituto agente incaricato di sostituire il consegnatario in caso di assenza o di impedimento temporaneo neo o, comunque di necessità (DPR 254/2002) è possibile prevedere la figura del sostituto consegnatario, da affiancare al Dsga, consegnatario ex lege (art. 24, comma 7), in modo da poterlo sostituire in caso di impedimento tempora

Sub consegnatario agente secondario che opera alle dipendenze del consegnatario, titolare della gestione cui entrambi sono assegnati nelle Istituzioni Scolastiche di maggiori dimensioni e con una pluralità di plessi, potrebbero essere utilmente individuati uno o più sub-consegnatari, agenti alle dipendenze del consegnatario operanti nelle varie succursali, sedi staccate o secondarie. il consegnatario provvede, mediante distinti verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate ad affidare ai singoli sub-consegnatari i beni mobili in dotazione ai sub consegnatari.

Nomina del sostituto e sub il conferimento dell’incarico debba avvenire con provvedimento del Dirigente Scolastico su proposta del Direttore dei servizi generali e amministrativi (applicando in via analogica l’art. 7 del D.P.R. n. 254/2002)

Passaggio di consegne (art.24, dal 6° comma) Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del Consiglio di istituto. L'operazione deve risultare da apposito verbale.

Passaggio di consegne (circ.RGS n.26/2008) la mancata formalizzazione del passaggio di consegne tra il consegnatario uscente e quello subentrante può dar luogo, tra l’altro, ad ipotesi di responsabilità amministrativa e contabile.

Cambio del consegnatario (art. 26 del DPR 254/2002) avviene al momento del cambio sulla base della materiale ricognizione dei beni risultanti dall'inventario e dalle altre scritture previste.   in presenza del dirigente e del presidente del Consiglio di istituto della consegna è redatto apposito verbale: è dato atto anche dell'eseguita ricognizione dei beni Si evidenzia quelli in condizione d'uso precario nonché quelli mancanti è redatto in più esemplari

Riserva Il passaggio può avvenire, in situazioni eccezionali da motivare , con la clausola della riserva; in tal caso essa deve essere sciolta, una volta effettuata da parte del nuovo consegnatario la ricognizione dei beni, entro un periodo di tempo non superiore a tre mesi.   La mancata osservanza dei termini è segnalata dagli uffici riscontranti alla competente Procura regionale della Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità nei confronti del consegnatario cessante e di quello subentrante.

Riserva (Circ. RGS n.33 del 29 dicembre 2009) La riserva deve: trovare fondamento in cause esterne, essenzialmente riconducibili a situazioni di forza maggiore, non potendo dipendere o discendere dalla mera volontà dei consegnatari, cessante e subentrante riferirsi ad un numero di beni circoscritto per sciogliere la riserva sarà sufficiente una mera comunicazione, resa dal consegnatario subentrante, da unire al verbale precedente

Ricognizione Art. 24, comma 9°, del D.I. 44/2001 - almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni (…) (Circ. RGS n.26/2008) - ogni cinque anni si effettua il riscontro tra le risultanze dell’inventario e la situazione effettiva, procedendo ad un sopralluogo fisico nei locali dell’Istituzione scolastica: dovrà essere redatto un apposito verbale nel quale dovranno essere descritte le operazioni svolte nonché la situazione accertata opportunamente riassunta in una tabella di sintesi. il verbale va sottoposto al visto del DS, il quale, attestata l’effettività delle operazioni svolte e sulla base delle risultanze emerse, è in condizione di poter adottare gli eventuali provvedimenti necessari alla tutela dei beni ovvero, se del caso, al loro reintegro. deve essere fornita informazione al Consiglio di Istituto.

Valore dei beni (art.25, comma 1) al prezzo di fattura, per i beni acquistati, maggiorati da eventuali oneri accessori (istallazione, trasporto, ecc.) al costo sostenuto, per quelli prodotti nell'istituto, inserendo nel calcolo i costi diretti e indiretti al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono

Valore dei beni (art.25, comma 2) Valori mobiliari: al prezzo di borsa del giorno precedente se PB<VN al valore nominale se PB>VN

Eliminazione beni inventario (art. 26) Il materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore, o reso inservibile all'uso, è eliminato dall'inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili. Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla commissione nel caso di materiale reso inservibile all'uso.

Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico (Art Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico (Art. 27, comma 1°) la custodia è affidata, dal direttore, su indicazione vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore e dal docente interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L'operazione dovrà risultare da apposito verbale.

Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico (Art Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico (Art. 27, comma 2°) Qualora più docenti debbano valersi delle stesse collezioni o dei vari laboratori, la direzione è attribuita ad un docente indicato dal dirigente. Il predetto docente, quando cessa dall'incarico, provvede alla riconsegna, al direttore, del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.

Rinnovo degli inventari Art. 24, comma 9, del D.I. 44/2001 Nota Miur n. 8910 del 2/12/2012

Ambito di applicazione tutte le Istituzioni scolastiche statali (ivi inclusi i Convitti annessi) dotate di personalità giuridica Eccezioni: Istituzioni scolastiche della Regione Siciliana; Istituzioni scolastiche delle Province di Trento e Bolzano; Istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta; Convitti Nazionali ed Educandati femminili dello Stato; Scuole statali annesse ai Convitti; Scuole ed Istituti a carattere atipico di cui alla Parte I - Titolo II - Capo III, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Beni mobili – definizione oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici ossia arredi libri, collezioni di leggi e decreti materiale di cancelleria ed informatico, registri, stampati autoveicoli, natanti materiale scientifico e di laboratorio oggetti d’arte non considerati immobili ai fini inventariali attrezzi e beni diversi

Categoria Beni Mobili 31/12/2011 (circolare MPI n. 253/2000) Cat. I - Beni costituenti la dotazione degli uffici Cat. II - Libri e pubblicazioni, ecc. Cat. III - Materiale scientifico, di laboratorio, ecc.

Categoria Beni Mobili 1/1/2012 (nota MIUR n. 8910 del 2/12/11) beni mobili costituenti la dotazione degli uffici (mobili, arredi e complementi di arredi), beni mobili per locali ad uso specifico, quali laboratori, officine…………… libri e materiale bibliografico (raccolte e i prodotti multimediali) materiale scientifico, di laboratorio, attrezzature tecniche e didattiche, eccetera beni immateriali (brevetti, marchi, software proprietario, ecc.) mezzi di trasporto (automezzi, natanti, ecc.)

Inventari beni mobili (nota MIUR n. 8910 del 2/12/11) Le categorie vanno registrate su un solo inventario (con eccezione della categoria II che costituisce, in realtà, un inventario a sé stante, pur mantenendo la denominazione già esistente per ragioni di continuità), secondo un'unica numerazione progressiva e ininterrotta.

Registro beni immobili dati catastali valore e l'eventuale rendita annua eventuale esistenza di diritti a favore di terzi la destinazione d'uso e l'utilizzo attuale

Beni di valore storico-artistico si ricorda la necessità di una corretta conservazione dei documenti che attestino l'avvenuta stima del valore nonché ogni altro elemento necessario al fine di una puntuale identificazione delle caratteristiche del bene in ordine alla sua specifica qualificazione.

Valori mobiliari   tipologia valore emittente scadenza del titolo.

licenze d'uso di software (nota MIUR n. 8910 del 2/12/11) Apposito registro : titolo del software numero di licenza e durata data di acquisto prezzo corrisposto

Biblioteche di classe (nota MIUR n. 8910 del 2/12/11) i beni costituenti le biblioteche di classe (libri,dizionari, regoli, atlanti, normografi, eccetera) conservati per una consultazione immediata nel corso delle lezioni non sono soggetti ad inventariazione.

Vigilanza su biblioteche di classe (nota MIUR n. 8910 del 2/12/11) la mancata inventariazione non comporta l'abdicazione delle funzioni di vigilanza e di tutela sui beni appartenenti a ciascuna Istituzione scolastica statale, bensì, semplicemente, il mancato computo nel conto del patrimonio. In proposito, comunque, si rimanda alla disciplina dettata dai singoli regolamenti interni - adottati a norma dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - nei quali, per quanto qui di interesse, dovranno essere previste apposite regole per monitorare, in particolare, l'uso, la conservazione, l'acquisizione, il reintegro e la dismissione dei beni delle biblioteche di classe.

Materiali dei laboratori e delle officine alle relative operazioni, specialmente quelle aventi natura ricognitiva, assistano i docenti affidatari che hanno avuto l'incarico della custodia del materiale in argomento. Della presenza o dell'assenza - malgrado l'invito formale - dovrà essere dato atto nel pertinente verbale relativo alle operazioni materiali svolte

Operazioni del rinnovo (nota MIUR n. 8910 del 2/12/11) le operazioni di rinnovazione da espletare con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2011: nomina della Commissione per il rinnovo degli inventari; ricognizione materiale dei beni e formalizzazione delle operazioni compiute, nonché eventuale proposta di cessione dei beni non più funzionali all'attività istituzionale; necessarie sistemazioni contabili; aggiornamento dei valori; redazione dei nuovi inventari al 1° gennaio 2012 con la completa rinumerazione continuativa dei beni dal numero 1 (uno) all'infinito.

Commissione per il rinnovo degli inventari nomina con provvedimento formale del Dirigente Scolastico tre componenti: - Dirigente (componente di diritto) o un suo delegato; - Direttore (componente di diritto), non è delegabile; - componente nominato dal Dirigente nell'ambito del personale docente o del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), in quanto in possesso di specifiche conoscenze tecniche. In casi del tutto particolari, in relazione alle dimensioni o alla particolare struttura organizzativa e logistica dell'Istituzione scolastica, integrazione con altri due componenti, per cui sarà composta da un totale di cinque persone nominati dal Dirigente non deve comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Istituzione scolastica: non possono essere previsti compensi o rimborsi di sorta né possono essere incluse in un progetto modalità di funzionamento si rinvia ai comuni principi e regole applicabili agli organismi aventi una composizione collegiale.

Ricognizione dei beni non è indispensabile la contemporanea presenza di tutti i componenti ad ogni operazione la 'Commissione', nell'ambito della propria autonoma programmazione dei lavori, organizzerà efficacemente il funzionamento dell'attività verbalizzazione delle attività ricognitive rilevazione delle notizie concernenti lo stato d'uso dei beni, specialmente degli immobili, formulando, eventualmente, proposte e suggerimenti in merito ai possibili interventi da operare relativamente ai beni dei gabinetti, dei laboratori e delle officine, come accennato, la 'Commissione' avrà cura di coinvolgere nelle attività ricognitive anche i docenti affidatari

Processo verbale modello PV/base, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti, va inoltre corredato - in relazione a ciascun inventario - dai seguenti modelli: PV/1 - elenco dei beni mobili, dei beni della categoria II e dei beni di valore storico-artistico esistenti alla data del 31 dicembre 2011 rinvenuti in sede di ricognizione, ivi inclusi quelli non ancora assunti in carico PV/2: concernente l'elenco dei beni mobili, dei beni della categoria II e dei beni di valore storico-artistico inventariati, ma non rinvenuti nel corso della ricognizione PV/3: riguardante l'elenco dei beni mobili, dei beni della categoria II e dei beni di valore storico-artistico ritenuti non più utilizzabili o posti fuori uso per cause tecniche, per i quali la 'Commissione' propone la dismissione secondo le modalità previste dagli articoli 26 e 52 del 'Regolamento' PV/4: riguardante la descrizione delle operazioni svolte e degli esiti relativamente ai beni immobili e ai valori mobiliari Non sembra inopportuno esporre che la modulistica testé indicata va utilizzata esclusivamente in presenza dei beni di riferimento.

PV/1 beni esistenti Numero d’ordine (progressivo compilazione) Numero inventario al 31/12/2011 Descrizione del bene Valore d’inventario (prima dell’aggiornamento) Numero nuovo inventario Valore aggiornato (colonna dal 6 al 9) Differenza Note

PV/2 beni non rinvenuti Numero d’ordine (progressivo compilazione) Numero inventario al 31/12/2011 Descrizione del bene Valore d’inventario ( pre-aggiornamento) Note

PV/3 beni non più utilizzabili Numero d’ordine (progressivo compilazione) Numero inventario al 31/12/2011 Descrizione del bene Valore d’inventario ( pre-aggiornamento) Note

PV/4 valori mobiliari - partecipazioni Numero del nuovo inventario Denominazione del soggetto e la forma giuridica Tipo partecipazione (azione o quote) Valore nominale Scadenza (termine della società) Valore del vecchio inventario Valore aggiornato Differenza (7-6) Note

PV/4 valori mobiliari – altri titoli Numero del nuovo inventario Emittente Tipo partecipazione (obbligazione, bot, btp..) Valore nominale o di rimborso Scadenza (termine della società) Valore del vecchio inventario Valore aggiornato Differenza (7-6) Note

PV/4 beni immobili Numero del nuovo inventario Codice catastale del comune Indirizzo o località a 8. valori catastali % della proprietà Valore del vecchio inventario Valore aggiornato Differenza (11-10) Note

Conservazione e trasmissione atti Tutta la documentazione dovrà rimanere agli atti dell'Istituzione scolastica statale e dovrà essere trasmessa in copia - quale allegato al conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2011 - al competente Ufficio Scolastico Regionale. Detta trasmissione, allo scopo di ridurre i costi ed il consumo di carta sarà convenientemente effettuata, previa trasformazione in documenti digitali, con modalità telematiche.

Sistemazioni contabili i beni rinvenuti con la ricognizione (PV/1 situazione di fatto): corrispondono esattamente a quelli risultanti dalle scritture contabili: è sufficiente procedere all'aggiornamento dei relativi valori e dell'ubicazione e dello stato di conservazione non corrispondono con quelli risultanti dalle scritture contabili in essere (situazione di diritto). 

Non corrispondenza beni e scritture beni rinvenuti e non iscritti in inventario, verificata la legittimità del titolo giuridico, sarà necessario procedere allo loro assunzione in carico mancato rinvenimento di beni regolarmente iscritti in inventario, appurata la natura e il quantitativo degli stessi nonché le cause della deficienza, sarà obbligo del Dirigente procedere ai sensi dell'articolo 26 del 'Regolamento’ errori materiali di scritturazione (duplicazioni, erronea attribuzione di categoria, iscrizione di beni di facile consumo, mancato aggiornamento dello scarico dei beni regolarmente dismessi, ecc.), si dovrà procedere alle relative correzioni le sistemazioni contabili devono essere adeguatamente giustificate sotto il profilo amministrativo, in quanto idonee a regolarizzare la gestione contabile, ma non a produrre alcun effetto legale di liberazione, rimanendo integro e impregiudicato il giudizio della Corte dei Conti sulla responsabilità amministrativa.

Beni non più utilizzabili (circ. RGS n.4/2010) Qualora, durante la fase della ricognizione dei beni mobili, la Commissione reputi che alcuni di essi non risultino più utilizzabili per le esigenze funzionali o che possano essere posti fuori uso per cause tecniche, gli stessi dovranno essere individuati e sottoposti al parere della specifica Commissione allo scopo istituita E’ appena il caso di ricordare che, sino al completamento del procedimento volto alla dismissione dei beni ritenuti non più utilizzabili, gli stessi dovranno restare iscritti in inventario e, quindi, normalmente rendicontati

Beni assolutamente inservibili all’uso L’eliminazione dall’inventario è disposta con provvedimento del DS tenuto conto della seguente documentazione: dichiarazione del consegnatario che non vi è stata negligenza da parte di alcuno nella conservazione dei beni; elenco dei beni destinati al discarico distinti per categoria con tutti gli estremi desunti dall’inventario; verbale della Commissione tecnica interna (di cui all’art. 52 comma 1 D.I. n. 44 del 2001) che accerta lo stato dei beni.

Aggiornamento dei valori I valori di tutti i beni mobili vanno aggiornati, osservando il procedimento dell'ammortamento, in analogia a quanto disciplinato per i beni mobili di proprietà statale, secondo le indicazioni fornite con la circolare RGS 26 gennaio 2010, n.4

Tempo di acquisizione esclusi dall'aggiornamento dei valori i beni acquisiti nel secondo semestre 2011 i beni mobili acquisiti sino al 31 dicembre 2007, allo scopo di snellire le procedure, come termine iniziale per l'applicazione del suddetto criterio va assunto convenzionalmente l'anno 2008.

Aliquote di ammortamento Mezzi di trasporto stradali leggeri 20% Hardware 25% Mezzi di trasporto stradali pesanti ed automezzi ad uso specifico 10% Equipaggiamento e vestiario Materiale bibliografico 5% Macchinari Strumenti musicali Mobili e arredi per ufficio Animali Impianti e attrezzature Opere dell’ingegno

Calcolo dell’ammortamento Circolare n. 43 del 12 dicembre 2006 valore, rappresentato dal costo storico, del bene iscritto in inventario anno in cui il bene è stato acquisito per la prima volta aliquota di ammortamento riferita alla tipologia del bene da ammortizzare come ricavabile dalla tabella riportata nella circolare n. 42/2004

Ammortamento universalità il computo delle quote di ammortamento sarà effettuato sul valore complessivo dell’universalità: universalità omogenee si farà riferimento per tutti alla stessa aliquota, calcolando la quota annua di ammortamento secondo la regola generale, e per ciascun componente la durata del periodo di ammortamento sarà la stessa. universalità eterogenee, il calcolo della quota annua di ammortamento sia effettuato con riferimento al valore, all’aliquota e all’anno di acquisizione di ciascun elemento costituente l’universalità medesima. i beni ammortizzabili, il cui costo storico è superiore a cinquecento euro, IVA compresa, andranno mantenuti in inventario anche qualora abbiano raggiunto un valore pari od inferiore alla predetta soglia, opportunamente annotando che si tratta di “beni in corso di ammortamento”. Eventuale elemento sopravvenuto verrà ammortizzato distintamente dagli altri componenti dell’universalità.

Beni di valore storico-artistico valutazione in base a stima (ad esempio: dipinti, statue, stampe, disegni, incisioni, vasi, arazzi, monete, incunaboli, gioielli, ecc.) o, se del caso, secondo il valore intrinseco di mercato (oro, argento, pietre preziose, ecc.).

Valori mobiliari Negoziati - al prezzo di borsa del giorno precedente quello della compilazione o revisione dell'inventario - se il prezzo è inferiore al valore nominale o al loro valore nominale qualora il prezzo sia superiore non negoziati - al valore nominale.

Beni immobili beni immobili - valore della rendita catastale rivalutata terreni edificabili, e dei diritti reali di godimento sugli stessi - sono soggetti a stima.

Provvedimento di discarico Elementi di identificazione del bene; Il valore riportato in inventario Motivazioni delle scarico

Quando la ricognizione scadenza del termine quinquennale dall'ultima ricognizione (articolo 24, comma 9, del 'Regolamento') passaggio di consegne (articolo 24, comma 8, del 'Regolamento') apposita iniziativa del Direttore (circolare 18 settembre 2008, n. 26/RGS, reperibile sul sito web della RGS: http://www.rgs.mef.gov.it).

Corte dei Conti 4 febbraio 1998 n. 55 È da censurare l’irregolare tenuta degli inventari e che non risponde a criteri di buona gestione il perdurare della mancanaza di inventari aggiornati

Vendita di beni non più utilizzabili (Art. 52, 1° comma) I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti dall'istituzione previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.

Beni da discaricare (Art. 52, 1° comma) materiali di risulta: resti della lavorazione che possono essere riutilizzati; i beni fuori uso: inservibili o necessitino di interventi non economici; beni obsoleti: inadeguati e superati; beni non più utilizzati: non più funzionali alle esigenze della scuola.

Valore dei beni da discaricare (Art. 52, 1° comma) calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti (!!!!) sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.

Vendita di beni non più utilizzabili (Art. 52, 2° comma) La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell'albo della scuola e comunicato agli alunni, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente.

Vendita di beni non più utilizzabili (3° e 4° comma, art. 52) Nel caso in cui la gara sia andata deserta i materiali fuori uso possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, essere distrutti. I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o ad altri enti pubblici.