GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER LE IMPRESE EDILI INCONTRO INFORMATIVO “IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO OFFERTO DA ANCE VERONA” GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER LE IMPRESE EDILI
Coperture assicurative “tipiche” impresa edile Responsabilità civile verso dipendenti e soggetti con contratti di cui al d. lgs. n. 276/2003 Responsabilità civile verso terzi Obblighi assicurativi relativi ad appalti pubblici Obblighi assicurativi per decennale postuma (l. 210/04) Garanzia fideiussoria per crisi del costruttore (l. 210/04) Eventuali polizze responsabilità civile amministratori Eventuali coperture per danni a beni di proprietà dell’impresa o per i macchinari o beni in leasing RC Auto per veicoli aziendali Eventuali polizze tutela legale
1) Responsabilità civile verso dipendenti e soggetti con contratti di cui al d. lgs. n. 276/2003 Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni sofferti dai dipendenti del Contraente a seguito di infortunio avvenuto in occasione di lavoro o di servizio o malattia professionale.
IMPORTANTE VERIFICARE CHE SIANO RICOMPRESE NELLA POLIZZA LE MALATTIE PROFESSIONALI IMPORTANTE VERIFICARE CHE LA COPERTURA ASSICURATIVA RIGUARDI ANCHE I PRESTATORI DI LAVORO DI CUI AL D. LGS. N. 276/93, DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE BIAGI (es. collaboratori a progetto)
Definizione di lavoratore secondo art. 2 d. lgs. n Definizione di lavoratore secondo art. 2 d. lgs. n. 81/2008 a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Segue….
Al lavoratore così definito e' equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta la sua attivita' per conto delle societa' e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore socialmente utile
Definizione di datore di lavoro secondo l’art. 2 d. lgs Definizione di datore di lavoro secondo l’art. 2 d. lgs. 81/2008 b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita', ha la responsabilita' dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Gli Assicuratori sono pertanto obbligati a tenere indenne l’Assicurato delle somme che l’Assicurato sia legalmente tenuto a pagare: - all’infortunato, ai prossimi congiunti o agli aventi causa degli stessi, a titolo di danno o di maggior danno (danno differenziale rispetto a quanto riconosciuto dall’INAIL); - ad INAIL, INPS o altri a titolo di regresso;
Caso concreto Infortunio mortale avvenuto durante il caricamento di lastre di marmo. Lavoratore con due figli di 8 e 4 anni Sentenza del Tribunale di Verona che condanna il datore di lavoro (società a r.l.) e, in via solidale, anche il legale rappresentante della stessa, personalmente, in qualità di RSPP, come da seguente dispositivo:
A questa condanna, segue azione di regresso INAIL
Nel caso di specie, scoperto rispetto al massimale di polizza di circa un milione di euro. Necessaria attenta verifica dei massimali.
2. Responsabilità civile verso terzi Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a terzi, nell’esercizio delle attività indicate in questa polizza.
Esempi:
- rischi specifici committenza ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 - rischi specifici committenza ai sensi del d. lgs. n. 81/2008. Per l’art. 26 c. 4 d. lgs. n. 81/2008, “Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita' solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Responsabilità nei confronti dei subappaltatori: dal giornale “L’Arena” del 31.03.2011
Responsabilità nei confronti dei lavoratori autonomi: Sentenze recenti hanno riconosciuto responsabile nei confronti di lavoratori autonomi il committente Caso concreto Un committente di lavori edili da svolgersi nella sua abitazione consentiva a lavoratore autonomo di svolgere i lavori in assenza di cautela atta a scongiurare i rischi di caduta dall’alto. Il lavoratore autonomo, privo di cintura di sicurezza, cadeva da un’impalcatura non munita di parapetti.
Con sentenza n. 42465 del 10.12.2010, la Cassazione penale ha affermato che, in caso di prestazione autonoma d’opera, il lavoratore autonomo non può comunque essere considerato l’unico responsabile della sua sicurezza. Il proprietario (committente) che affida lavori edili in economia a lavoratore autonomo di non verificata professionalità e in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta a fronte di lavorazioni in quota superiori ai metri due, è titolare di una posizione di garanzia.
Una particolare attenzione all’orientamento giurisprudenziale sopra indicato dovrà essere prestato dalle società immobiliari.
COPERTURA IMPRESA AFFIDATARIA definizione impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto, con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
Affidataria non esecutrice dei lavori Poiché l’impresa affidataria, anche se non esecutrice, deve comunque far controllare le condizioni di sicurezza del cantiere da un proprio rappresentante, vanno coperti i rischi lavorativi di quest’ultimo e gli eventuali danni collegati al mancato controllo del cantiere.
Affidataria esecutrice dei lavori Vanno coperti sia i rischi della propria fase lavorativa che gli eventuali danni collegati all’omesso controllo delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati.
- terzi presenti sul luogo di lavoro cantiere Caso Concreto Infortunio con lesioni gravissime a dipendente di una società che, nell’aiutare spontaneamente il dipendente di una ditta di trasporti a caricare una piattaforma elevabile su un autoarticolato, veniva colpito alla testa da una molla con conseguente stato comatoso.
Anche se riconosciuta una corresponsabilità del lavoratore, condanna al pagamento di: - somma complessiva a moglie, due figli minori, genitori e tre sorelle, €. 3.000.000,00; - regresso INAIL: €. 500.000,00 Polizza RCT con massimale €. 1.032.913,80 Scoperto di €. 2.500.000,00
- rischi di furto legati all’utilizzo del ponteggio Con sentenza n - rischi di furto legati all’utilizzo del ponteggio Con sentenza n. 292/2011, la Corte di Cassazione, sez. III civile, ha ritenuto responsabile la società di costruzioni che operava in un cantiere edile attiguo all’immobile ove era ubicato l’appartamento svaligiato, ponendo a carico dei derubati un concorso di colpa nella misura del 30% e condannando l’impresa al pagamento della somma di €. 21.691,19.
3) Obblighi assicurativi relativi ad appalti pubblici 3) Obblighi assicurativi relativi ad appalti pubblici. Previsioni Codice contratti pubblici e correlate previsioni del recente regolamento d’attuazione
L’art. 129 d. lgs. n. 163/2006 contenente “Codice dei Contratti Pubblici”, prevede quanto segue: al comma 1: polizza rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi “l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Segue…
al comma 2: polizza indennitaria decennale e polizza responsabilità civile terzi di durata decennale per rischi rovina e rischi gravi difetti costruttivi Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
Il Decreto del Ministero dei LLPP del 01/12/2000, ha limitato tali polizze alle opere il cui importo sia superiore a 10 milioni di DSP (circa 11 milioni di Euro).
Previsioni regolamento esecutivo ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici:
Art. 125 DPR n. 207/2010, L'esecutore dei lavori e' obbligato, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il bando di gara prevede che l'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto ovvero, dandone specifica motivazione, che detta somma sia superiore all'importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita' civile verso terzi e' pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Segue… .
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e' sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. 5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia
Ai sensi dell’art. 126 DPR n. 207/2010 «1. Per i lavori di cui all'art Ai sensi dell’art. 126 DPR n. 207/2010 «1. Per i lavori di cui all'art. 129 c. 2 del codice, l'esecutore dei lavori e' obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita' e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita' avuto riguardo alla natura dell'opera. Segue…
2. L'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 3. La liquidazione della rata di saldo e' subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.
La polizza CAR (Constructor All Risks) garantisce sia i danni subiti dall'opera in costruzione che la responsabilità civile verso i terzi durante l'esecuzione della stessa
4) Obblighi assicurativi per decennale postuma Quadro normativo: l 4) Obblighi assicurativi per decennale postuma Quadro normativo: l. 210/04 contenente “Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire” e d. lgs. n. 122/05 contenente “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire”
Art. 4 d. lgs. 122/05: “Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'art. 1669 c.c., derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione”.
La giurisprudenza di legittimità ha fornito un’interpretazione estensiva dell’art. 1669 c.c. con riferimento ai gravi difetti costruttivi. Ne consegue che sono da considerarsi tali anche quelle carenze costruttive incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti ecc.) in grado di compromettere la funzionalità e l'abitabilità dell’immobile.
Caso concreto Cass. Civ. n Caso concreto Cass. Civ. n. 8140/04: ritenuto grave difetto il caso in cui le mattonelle del pavimento dei singoli appartamenti si erano scollate e rotte in misura percentuale notevole rispetto alla superficie rivestita
5) Garanzia fideiussoria per crisi del costruttore Quadro normativo: l 5) Garanzia fideiussoria per crisi del costruttore Quadro normativo: l. 210/04 contenente “Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire” e d. lgs. n. 122/05 contenente “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire”
Ai sensi dell’art. 2 d. lgs. n Ai sensi dell’art. 2 d. lgs. n. 122/2005, “All'atto della stipula di un contratto [es. contratto preliminare di acquisto] che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonché i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia”.
Il decreto prevede l’obbligo a carico dei costruttori di garantire, mediante una fideiussione, il rimborso delle somme versate a titolo di anticipo dai “promissari” acquirenti/assegnatari, prima del trasferimento della proprietà. La fideiussione deve essere prevista, a pena di nullità, nel compromesso (contratto preliminare di compravendita) od in qualsiasi altro atto o contratto volto al trasferimento non immediato della proprietà.
La fidejussione garantisce l’acquirente nel caso di inadempienza dei costruttori per effetto di determinate “situazioni di crisi” (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, sentenza che dichiara lo stato di insolvenza). La fideiussione deve essere rilasciata da una banca o in alternativa da un impresa assicurativa o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Testo Unico Bancario
6) Eventuali polizze responsabilità civile amministratori Assicurazione che copre i rischi di responsabilità del management che abbia commesso un errore, sia di colpa lieve sia grave, causando un danno patrimoniale a terzi portatori di interessi nella società.
Casi concreti Responsabilità dell’Amministratore delegato L'Amministratore Delegato può essere chiamato a rispondere, civilmente, ad esempio, per i danni subiti dall'ente in conseguenza della mancata adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01. Sentenza Tribunale di Milano 13.02.2008, n. 1774: la società era stata sottoposta ad indagine per mancata predisposizione di un adeguato modello organizzativo e gestorio ai sensi del d. lgs n. 231/01. L’Amministratore delegato e Presidente del CdA aveva il dovere di attivare lo stesso CdA al fine di adottare un adeguato modello organizzativo. Essendo rimasto inerte al riguardo, l’Amministratore veniva condannato a risarcire alla società i danni da quest’ultima subiti in connessione con l’omessa adozione di un adeguato modello organizzativo.
Responsabilità dei consiglieri d’amministrazione: Nella sentenza n Responsabilità dei consiglieri d’amministrazione: Nella sentenza n. 38891/2010, la Corte di Cassazione ha precisato che “anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, tale situazione può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo in caso di mancato esercizio della delega.”
7) RC Auto per veicoli aziendali 8) Eventuali coperture per danni a beni di proprietà dell’impresa o per i macchinari o beni in leasing (incendio; eventi atmosferici, atti vandalici ed eventi socio politici; terremoto – alluvione – inondazione; danni indiretti es. interruzione attività; furto) 9) Eventuali polizze tutela legale: in caso di contenzioso, copre le spese per l’intervento di un legale di fiducia, dei consulenti tecnici e delle eventuali spese di controparte, in caso di soccombenza.
Prospettive future: applicazione linee guida BBS: possibilità di sconti per polizze assicurative private