Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo

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Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Regime e procedure amministrative per le attività turistiche Le strutture ricettive alberghiere La disciplina è contenuta nelle singole Leggi Regionali. L’attività è soggetta ad autorizzazione. La competenza amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni e la vigilanza è delegata ai Comuni Requisiti per l’autorizzazione: i seguenti principi possono essere enucleati dall’esame delle diverse Leggi Regionali: Denominazione e caratteristiche delle strutture ricettive alberghiere (alberghi; residenze turistico-alberghiere; motels); Requisiti strutturali minimi (numero camere, dimensioni, impianti igienici); Possesso di requisiti soggettivi in capo al richiedente (inclusi quelli previsti dalla normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande, se tale attività viene svolta dall’esercizio);

Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Regime e procedure amministrative per le attività turistiche Le strutture ricettive alberghiere 4) Obbligo di stipula di polizza assicurativa per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti; 5) Obbligo di comunicazione delle tariffe applicate dalla struttura CLASSIFICAZIONE compiuta in base al possesso di requisiti: a) di carattere strutturale (ampiezza e comfort delle camere) b) di servizio (qualificazione del personale, servizi aggiuntivi).

Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Le strutture ricettive alberghiere LAZIO – L.R. 06/08/2007 n. 13 – Regolamento 24/10/2008 n. 17 Definizione di strutture ricettive alberghiere: le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite e unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina. Gestione unitaria: la gestione deve far capo ad un unico soggetto per tutti i servizi. I servizi diversi dall’alloggio possono essere affidati ad altro gestore purché in base ad una convenzione. Il fornitore dell’alloggio risponde in solido con il fornitore del servizio separato per garantire agli addetti il rispetto delle normative di legge e contrattuali nonché la coerenza della gestione dell’attività complessiva e dei servizi con il livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.

Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Le strutture ricettive alberghiere - LAZIO Classificazione: di competenza delle Province in base a criteri e requisiti definiti dalla Regione con proprio regolamento. Requisiti di classificazione basati su: le condizioni strutturali degli immobili e la qualità e quantità delle strutture esistenti; b) la qualità ed il numero dei servizi prestati; c) la quantità e la professionalità del personale acquisita anche attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione e aggiornamento. L’esercizio dell’attività ricettiva è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Comune che abilita ad effettuare anche la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni. Possibilità di sospensione, decadenza o revoca dell’autorizzazione. Obbligo di comunicazione degli arrivi e delle presenze ai fini di rilevazione statistica del movimento turistico regionale

Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Le strutture ricettive alberghiere - LAZIO Obbligo di comunicazione dei prezzi e dei periodi di apertura. Divieto di praticare prezzi superiori ai massimi o inferiori ai minimi praticati. E’ però consentito praticare prezzi inferiori ai minimi nei seguenti casi: a) per periodi continuativi di soggiorno pari o superiore a quindici giorni; b) per gruppi organizzati composti di almeno dieci persone e guide, accompagnatori e interpreti al seguito di detti gruppi; c) per bambini fino a dodici anni; d) per partecipanti a meeting, congressi, convegni ed iniziative particolari, realizzati dalla struttura ricettiva ospitante o in regime di convenzione con gli organizzatori dell’evento; e) per iniziative promozionali che le strutture ricettive intendano promuovere, previa comunicazione alla provincia competente per territorio con l’indicazione del periodo di svolgimento delle iniziative stesse.

Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Le strutture ricettive alberghiere - LAZIO Sanzioni amministrative in caso di: Esercizio di un’attività ricettiva, anche in modo occasionale, senza autorizzazione con immediata chiusura dell’attività. Inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione Mancata esposizione al pubblico dell’autorizzazione Mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del segno distintivo assegnato a seguito di classificazione, ovvero dei cartellini relativi alla pubblicità dei prezzi, nonché delle tabelle prezzi aggiornate Mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dell’apposito cartello indicante il percorso antincendio Attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo di un’attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o di una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata

Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Le strutture ricettive alberghiere - LAZIO Sanzioni amministrative in caso di: Mancata presentazione da parte delle strutture ricettive dei moduli di comunicazione dei prezzi Applicazione da parte delle strutture ricettive di prezzi difformi da quelli comunicati Dotazione, in modo permanente, nelle strutture ricettive, escluse quelle all’aperto, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato Mancata osservanza, da parte delle strutture ricettive alberghiere, dell’obbligo di rimuovere il posto letto aggiunto alla partenza del cliente Mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini turistici Accoglienza, da parte delle strutture ricettive all’aperto, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata

Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Le strutture ricettive alberghiere - LAZIO REGOLAMENTO REGIONALE N. 17/2008 Strutture ricettive alberghiere suddivise in: 1) Alberghi 2) Residenze turistico-alberghiere 3) Motels ALBERGHI: Sono le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con  servizi centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere, suites  o appartamenti, ubicati in uno o più stabili o in parti di stabile o dipendenze, site in una unica area omogenea di pertinenza. Tali strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli ospiti, con un minimo di dodici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio, eventualmente prima colazione e servizi accessori. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell’esercizio.

Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Le strutture ricettive alberghiere - LAZIO REGOLAMENTO REGIONALE N. 17/2008 Residenze turistico-alberghiere: Strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono, per un soggiorno della durata minima di tre giorni, alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Tali strutture sono composte da non meno di sette appartamenti, o mini appartamenti, adibiti al pernottamento degli ospiti, con un minimo di quindici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio ed altri eventuali servizi accessori centralizzati. Nei residences è consentita la presenza di camere, con il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell’esercizio.

Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Le strutture ricettive alberghiere - LAZIO REGOLAMENTO REGIONALE N. 17/2008 MOTELS: Strutture aventi le stesse caratteristiche degli alberghi e ubicate nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, particolarmente attrezzate per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, alle quali  assicurano, quali servizi complementari, i servizi di autorimessa e di rimessaggio per almeno il 50 per cento delle camere di cui dispongono nonché uno standard minimo di assistenza meccanica, di riparazione automezzi e di rifornimento carburanti. Tali strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli ospiti, con un minimo di dodici posti letto, con servizio di prima colazione, servizio bar ed eventuali altri servizi accessori.

Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Le strutture ricettive alberghiere - LAZIO REGOLAMENTO REGIONALE N. 17/2008 Le strutture possono assumere, in base alle caratteristiche oggettive possedute o in base ai servizi complementari offerti, le seguenti specificazioni aggiuntive, che consentono alla clientela di individuare la peculiarità e la complessità dei servizi forniti ovvero la particolare ubicazione delle strutture stesse : a)         centro benessere, beauty farm o centro estetico, per gli alberghi dotati di attrezzature atte al relax, al riposo, alla meditazione, alla rigenerazione del fisico, all’attività motoria, alla cura del corpo; b)         centro congressuale, per gli alberghi dotati di sale per congressi e riunioni e servizi complementari ad esse; c)         ecoalbergo, per gli alberghi in possesso dei requisiti previsti per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio della ricettività turistica di cui alla decisione della Commissione europea del 14 aprile 2003 (2003/287/CE);

Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Le strutture ricettive alberghiere - LAZIO REGOLAMENTO REGIONALE N. 17/2008 d)         residenza d’epoca, per gli alberghi o i residences, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e successive modifiche, ubicati in immobili di particolare interesse paesaggistico e di pregio storico-architettonico, dotati di mobili ed arredi d’epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata; e)         albergo storico, per gli alberghi che esercitano l’attività da almeno 50 anni, con la stessa denominazione e nello stesso immobile o da almeno 80 anni nello stesso immobile, se hanno cambiato denominazione; f)          albergo termale, per gli alberghi annessi  alle fonti termali, o che siano dotati di specifiche attrezzature e forniscano servizi atti alla fruizione delle attività termali; g)         albergo balneare, per gli alberghi ubicati non oltre i 150 metri dal limite interno della spiaggia, con annesso stabilimento balneare riservato agli ospiti, o che siano dotati di specifiche attrezzature e forniscano servizi  per la fruizione delle attività balneari;

Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Le strutture ricettive alberghiere - LAZIO REGOLAMENTO REGIONALE N. 17/2008 h)         albergo fluviale o lacuale, per gli alberghi ubicati in prossimità di corsi d’acqua o laghi, non oltre i 150 metri dal limite interno della riva, dotati di una zona  riservata agli ospiti, in prossimità della riva o che siano provvisti di specifiche attrezzature e forniscano servizi per la fruizione delle attività fluviali e/o lacuali; i)          albergo categoria “lusso”, per gli alberghi già classificati a 5 stelle e caratterizzati dalla qualità degli arredi, dalla esclusività dei servizi offerti, dalla presenza di suites in rapporto non inferiore al  5 per cento rispetto al totale delle camere.

Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Le strutture ricettive alberghiere - LAZIO REGOLAMENTO REGIONALE N. 17/2008 ALBERGHI Requisiti minimi a)         numero di camere adibite al pernottamento degli ospiti non inferiore a sette; b)         un locale bagno comune ogni  quattro camere, qualora queste siano sprovviste di un locale bagno riservato; c)         un lavabo di acqua corrente, calda e fredda, in ogni camera adibita al pernottamento degli ospiti, qualora questa sia sprovvista di un locale bagno riservato; d)         un locale adibito al ricevimento degli ospiti ed alla sosta degli stessi durante lo svolgimento delle formalità in arrivo ed in partenza; e)         conformità della struttura alle normative vigenti in materia urbanistica e di edilizia, di sicurezza degli impianti, di rispetto ambientale, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di superamento delle barriere architettoniche per favorire l’ospitalità delle persone diversamente abili.

Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Le strutture ricettive alberghiere - LAZIO REGOLAMENTO REGIONALE N. 17/2008 CLASSIFICAZIONE: Alberghi: da 1 a 5 stelle; Residence: da 2 a 4 stelle; Motels: categoria unica Domanda di classificazione da parte del titolare o gestore con eventuale richiesta di riconoscimento di specificazione aggiuntiva (centro benessere, centro congressuale, ecc.)

Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Le strutture ricettive alberghiere - LAZIO REGOLAMENTO REGIONALE N. 17/2008 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE CON I SEGUENTI DOCUMENTI: a)         dichiarazione sostitutiva (antimafia) e che attesti il possesso, ove necessario, degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande; b)         l’atto di assenso del titolare della struttura, qualora diverso dal gestore; c)         l’atto costitutivo della società ed il verbale dell’assemblea dei soci con il quale si autorizza il legale rappresentante, o un suo delegato, a richiedere l’autorizzazione all’esercizio delle attività; d)         atti comprovanti la disponibilità dei locali in cui si svolge l’attività ricettiva; e)         una dichiarazione, asseverata da tecnici abilitati, attestante la conformità della struttura e dell’impiantistica alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza ed, in particolare, quella relativa : 1) al superamento delle barriere architettoniche; 2) alla prevenzione degli incendi, per le strutture con una capacità ricettiva superiore ai 25 posti letto; 3) al rispetto dei limiti acustici; 4) alle norme igienico sanitarie; 5) alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Le strutture ricettive alberghiere - LAZIO REGOLAMENTO REGIONALE N. 17/2008 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE CON I SEGUENTI DOCUMENTI: f)          planimetria, anch’essa asseverata da tecnici abilitati, da allegare alla dichiarazione di cui alla lettera e), redatta in scala opportuna, con l’indicazione della superficie utile, la destinazione d’uso di ogni vano, l’altezza  ed il numero dei posti letto; g)         copia della domanda per l’attribuzione della classificazione presentata alla provincia competente; h)         nel caso sia prevista l’attività di somministrazione di bevande ed alimenti alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e di convegni organizzati, copia della dichiarazione di inizio di attività presentata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 16 maggio 2006, n. 275 concernente l’approvazione delle linee guida applicative del Regolamento  CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.