a cura di Francesco Dalla Balla

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Sezione II – La formazione delle leggi
Advertisements

Prof. Bertolami Salvatore
Principi di diritto privato e introduzione al diritto dell’ICT
Diritto penale (modulo B)
I rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
ITALIA REPUBBLICA PARLAMENTARE il ruolo più importante non è assegnato al presidente della repubblica ma al PARLAMENTO BICAMERALE Funzione legislativa.
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA.
Le fonti del diritto I diversi atti normativi
Prof. Francesco Scaglione
Prof. Francesco Scaglione
Caputo Lorenza Suriano Lorena
Art. 60. D.lgs 29/93 abrogato Orario di servizio e orario di lavoro. [1. L'orario di servizio si articola di norma su sei giorni, dei quali cinque anche.
Testo unico enti locali Art. 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n Il presente testo unico contiene i princìpi e le disposizioni in materia di ordinamento.
REGOLAMENTI GOVERNATIVI
Istituzioni di diritto per i beni culturali (a/a 2013/2014)
ALCUNE PROBLEMATICHE DELLE FONTI SCRITTE ATTI CON FORZA DI LEGGE-REGOLAMENTI-FONTI NEGLI STATI A DECENTRAMENTO TERRITORIALE –ADATTAMENTO DEL DIRITTO INTERNO.
Nozioni basilari di diritto civile e di diritto pubblico
Le fonti del diritto.
Avv. Luciano Di Via Bonelli Erede Pappalardo
Decreto - legge Art. 77 Cost. 1. l Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. 2. Quando, in.
Effetti della sentenza di accoglimento
IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01
Metafisica delle sentenze della Corte costituzionale II
La libertà personale Art.13, 27.
FONTI GIURIDICHE SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
La formazione del governo
Mediazione: un caso Legge 69/ Art. 60. (Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali) 1.
Le disposizioni della «legge Severino»
Organização judiciária italiana
Diritto penale.
Associazione Codici Sicilia
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
FONTI DEL DIRITTO.
Successione di leggi penali
FONTI DEL DIRITTO.
Presentazione di Arberim Rudaj Eusebio Cepa.
7 IL SISTEMA DELLA REGOLAMENTAZIONE Management dell'informazione e della comunicazione aziendale – DIRITTO PUBBLICO - M. LI VOLTI 2014.
IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA
L’insieme delle norme giuridiche si chiama ordinamento giuridico
Decreto-legge: omogeneità dell’oggetto Art. 15, legge 400/ I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo.
Le fonti del diritto italiano
A cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari LA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SOSPESO IN ATTESA DEGLI ESITI DEL PROCEDIMENTO PENALE a cura.
Le fonti “secondarie” I regolamenti del potere esecutivo
Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione.
L’ABROGAZIONE di un testo normativo Avv. Federico Peres B & P – avvocati Butti – Butti – Peres – Zalin – Chilosi via Leoni n. 4 – Verona tel. 045/
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: la Costituzione 
Atti con forza di legge e regolamenti dell’Esecutivo
La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato Legge 28 aprile 2014 n.67. “Come e quando” Sintesi della relazione dell’avv. Leonardo.
Diritto costituzionale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL SISTEMA SANZIONATORIO
FONTI DEL DIRITTO.
Criterio della competenza In molti casi, le fonti normative non sono distribuite secondo una linea verticale (gerarchia), bensì “orizzontalmente” (competenza).
Abbiamo cinque fasi: 1. INIZIATIVA – il progetto di legge viene presentato al Parlamento 2. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE – il progetto di legge viene discusso.
IL DIRITTO PENALE TRA IDENTITÀ NAZIONALE ED EUROPEIZZAZIONE 26 novembre 2015.
RICERCA, INTERPRETAZIONE ED EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
La norma giuridica.
Il sistema delle fonti e la disciplina del turismo
La formazione delle leggi
INTRODUZIONE AL DIRITTO
Diritto privato Le fonti. Fonti del diritto Per fonti del diritto si intendono i “fattori” (atti o fatti) considerati dall’ordinamento come idonei a creare,
13-14/12/20061 L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale - I L’attuazione di regole internazionali convenzionali L’adattamento automatico:
Gli “atti con forza di legge”
Decreto - legge Art. 77 Cost.
Transcript della presentazione:

a cura di Francesco Dalla Balla Il cortocircuito Decreto legge e irretroattività della legge penale, il nodo insoluto tra gli articoli 25 e 77 Cost. a cura di Francesco Dalla Balla Istituzioni di diritto pubblico A.a. 2012/2013

I decreti legge Art. 77 - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Istituzioni di diritto pubblico A.a. 2012/2013

L’art. 25 Cost. Art. 25 - Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Istituzioni di diritto pubblico A.a. 2012/2013

L’irretroattività della legge penale Art. 25, comma 2: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. → Legge penale sfavorevole all’imputato → Legge penale favorevole all’imputato Istituzioni di diritto pubblico A.a. 2012/2013

Il codice penale (art. 2) Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. --- (COMMA 3) --- Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti. --- (COMMA 5) --- Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti. Istituzioni di diritto pubblico A.a. 2012/2013

Il decreto legge Art. 2, comma 6 c.p.: Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Istituzioni di diritto pubblico A.a. 2012/2013

Le possibilità… I II III Il decreto legge più favorevole al reo se non convertito si applica comunque per i fatti precedenti alla sua mancata conversione Il decreto legge più favorevole al reo se non convertito non si applica più neppure ai fatti commessi durante la sua vigenza (chi agisce durante la sua vigenza lo fa a suo rischio e pericolo) Il decreto legge non può disciplinare la materia penale Contraddizione con l’art. 77 Cost. II Contraddizione con l’art. 25 Cost. E su che basi normative? III Istituzioni di diritto pubblico A.a. 2012/2013

Ohi ohi, tutto si contraddice… Art. 77 Cost.: I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Art. 25 Cost.: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Art. 2 c.p.: Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto- legge e nel caso di un decreto- legge convertito in legge con emendamenti. Ed eccolo, il cortocircuito… Istituzioni di diritto pubblico A.a. 2012/2013

La soluzione della Consulta Sentenza n. 51/1985 Fatti pregressi Fatti concomitanti Lo strapotere del Governo Tutto risolto? Istituzioni di diritto pubblico A.a. 2012/2013

Una possibile soluzione La formula di Radbruch: “Il diritto positivo (…) ha la preminenza anche quando è nel contenuto ingiusto e inadeguato, a meno che il conflitto tra la legge positiva e la giustizia, raggiunga una misura così intollerabile da far sì che la legge, in quanto “diritto ingiusto”, debba cedere alla giustizia.” La legge incompatibile con i principi di giustizia sostanziale ad un livello intollerabile è nulla e deve essere disapplicata Istituzioni di diritto pubblico A.a. 2012/2013

Bibliografia essenziale Per l’elaborazione post-codicistica ma pre-costituzionale: F. Pestalozza, “Irretroattività delle leggi”, in Novo Digesto Italiano, Utet, 1938 Per l’elaborazione post-costituzionale: C. Podo, “Successione di leggi penali”, in Novissimo Digesto Italiano, Utet, 1957 C. Podo, “Successione di leggi penali”, in Appendice al Novissimo Digesto Italiano, Utet, 1987 A. Melchionda, “Norme penali favorevoli al reo e mancata conversione del decreto legge”, in INDICE PENALE, 1984 C. Piergallini, “Successione delle leggi penali”, in G. Lattanzi – E. Lupo, Codice penale, rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Giuffré, 2000 G. Vassalli, “Formula di Radbruch e diritto penale”, Giuffré, 2001 M. D’Amico – G. Arconzo, “Commento all’art. 25”, in R. Bifulco - A.Celotto - M. Olivetti, Commentario alla Costituzione, UTET, 2008 A. Celotto – E. Di Benedetto, “Commento all’art. 77”, in R. Bifulco - A.Celotto - M. Olivetti, Commentario alla Costituzione, UTET, 2008 M. Gambardella, “Commento all’art. 2”, in G. Lattanzi – E. Lupo, Codice penale, rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Giuffré, 2010 Istituzioni di diritto pubblico A.a. 2012/2013