2° INCONTRO NAZIONALE A.I.G. I GIST parlandone con i Pazienti 21 febbraio 2009 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori Aula Magna
I diritti del malato oncologico Silvia Bettega Servizio Sociale Adulti Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori Milano
Temi trattatati Diritti Assistenziali Diritti Previdenziali Lavoro
I DIRITTI ASSISTENZIALI
Invalidità Civile/Legge 104 Compilare la modulistica con i propri dati personali Allegare un certificato del medico curante Allegare documentazione sanitaria della struttura ospedaliera Allegare fotocopia propri documenti d’identità
Assegno Mensile (art. 13 L. 118/71) Riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%; Stato di incollocato al lavoro (dimostrabile con l’iscrizione all’ufficio di collocamento); Età compresa tra i 18 e i 64 anni; Cittadinanza italiana o Carta Soggiorno (per i cittadini extra comunitari); Residenza in Italia Limiti di reddito per il 2009: € 4.382,43 annui, valutabili agli effetti IRPEF. L’assegno è pari ad € 255,13 al mese ed è incompatibile con qualsiasi altro trattamento economico derivante dall’invalidità.
Pensione di inabilità (art. 12 L. 118/71) Inabilità lavorativa totale (100%) e permanente; Età compresa tra i 18 e i 64 anni; Cittadinanza italiana o Carta Soggiorno (per i cittadini extra comunitari); Residenza in Italia. Limiti di reddito per il 2009: € 14.886,28 annui, valutabili agli effetti IRPEF. La pensione è pari ad € 255,13 al mese e al compimento del 65esimo anno di età verrà sostituita dalla pensione sociale
Indennità d’accompagnamento (L. 18/80) Totale inabilità per minoranze fisiche e/o psichiche; Impossibilità alla deambulazione senza l’aiuto permanente di un accompagnatore; Impossibilità a compiere gli atti della vita quotidiana; Cittadinanza italiana o Carta Soggiorno (per i cittadini extra comunitari) Residenza in Italia Per il 2009 l’indennità d’accompagnamento è pari a € 472,00 al mese. Per l’indennità d’accompagnamento NON esistono limiti di reddito ne è richiesto lo stato di bisogno economico e non esiste una fascia d’età.
I DIRITTI PREVIDENZIALI
Assegno Ordinario di Inabilità Infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell’INPS, tale da provocare una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore; L’anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno; L’assicurazione presso l’INPS da almeno 5 anni.
Assegno Ordinario di Inabilità Nel caso in cui l’assegno risulti di importo molto modesto, e l’interessato percepisca redditi bassi, l’importo dell’assegno può essere aumentato di una cifra non superiore all’assegno sociale (per il 2007 € 389,36). L’assegno non può comunque superare l’importo del trattamento minimo (436,14 € nel 2007). Al compimento dell’età pensionabile l’assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purché l’interessato abbia cessato l’attività di lavoro dipendente e possegga i contributi previsti dalla legge. Il periodo in cui l’invalido ha beneficiato dell’assegno e non ha contributi da lavoro, viene considerato utile per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia.
Pensione di inabilità lavorativa Infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell’INPS, che deve essere tale da provocare un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro; Un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione di inabilità.
Pensione di inabilità lavorativa Casi di incompatibilità: chi fa domanda di pensione di inabilità non può: - Svolgere un’attività lavorativa dipendente; - Essere iscritto ad un albo professionale; - Essere iscritto negli elenchi degli operatori agricoli o dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni .
Assegno per l’assistenza personale e continuativa I pensionati di inabilità possono chiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa, se si trovano nell’impossibilità di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o se non sono in grado di svolgere gli atti della vita quotidiana. L’assegno di assistenza viene concesso su richiesta dell’interessato, e può essere chiesto insieme alla pensione di inabilità Dal 1° luglio 2007 l’assegno è pari a 430,63 euro mensili.
Assegno per l’assistenza personale e continuativa L’assegno non spetta: durante i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico delle pubbliche amministrazioni; nei periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza privati, quando la spesa è a carico della pubblica amministrazione. L’assegno è incompatibile: con l’assegno mensile corrisposto dall’Inail agli invalidi, per l’assistenza personale e continuativa.
LAVORO
Legge 68/1999 collocamento obbligatorio persone disabili Se viene riconosciuta un’invalidità superiore al 45% ai sensi di questa legge, si ha diritto all’iscrizione alle liste speciali di collocamento obbligatorio. Da queste liste le imprese e gli enti pubblici, sono tenuti ad assumere persone disabili, in proporzione al proprio numero di dipendenti
Legge 104/1992 Tramite la propria Azienda Sanitaria di residenza, è possibile fare richiesta per la legge 104 del 1992; questa legge definisce lo stato di handicap su due livelli
Stato di handicap Certificato di handicap comma 1 E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione Certificato di handicap in situazione di gravità comma 3 Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo o globale nella sfera individuale o in quella relazionale, la situazione assume connotazione di gravità.
Lavoratore portatore di handicap grave I beneficiari sono i disabili maggiorenni portatori di handicap grave che svolgano un’attività lavorativa subordinata. Possono usufruire di 2 ore di permesso retribuito al giorno o 3 giorni al mese.
Genitori o familiari di persone con handicap grave maggiorenne I genitori, anche adottivi, di figli maggiorenni con handicap grave, e il lavoratore che assista con continuità e in via esclusiva un parente o affine entro il terzo grado o coniuge, hanno diritto a tre giorni di permesso al mese. Per il genitore o parente di disabile maggiorenne è richiesta la convivenza o la continuità ed esclusività dell’assistenza.
Congedo retribuito di due anni Il lavoratore dipendente, madre o alternativamente padre, e in caso di decesso dei genitori, le sorelle o i fratelli conviventi, hanno diritto a fruire di un congedo retribuito di due anni per assistere il disabile in stato di gravità, purché non sia ricoverato. Il richiedente la prestazione deve prestare assistenza in via continuativa ed esclusiva se non è convivente; non è concesso il congedo se il disabile lavora. I due anni sono frazionabili, e possono essere chiesti alternativamente da entrambi i genitori; il congedo viene retribuito con una “indennità” corrispondente all’ultima retribuzione, ed è coperta da contribuzione figurativa. Questa spetta fino all’importo complessivo massimo di € 36.151,98/annue da rivalutare. Dopo la Sentenza 158/2007, i congedi devono essere concessi, e in via prioritaria, anche al coniuge lavoratore.
Con Sentenza n° 19 del 26 gennaio 2009, la Corte Costituzionale si pronuncia sul dubbio di legittimità costituzionale rispetto all’esclusione dalla concessione dei congedi lavorativi biennali retribuiti ai figli che assistano il genitore con handicap grave (art. 3 comma 3, Legge 104/1992). Dopo la Sentenza citata anche i lavoratori che assistono il genitore con handicap grave, finora esclusi dal beneficio, hanno diritto a richiedere la concessione dei due anni di congedo retribuito.
Rimangono due condizioni: che il figlio che presta assistenza sia convivente con il genitore che non ci siano altri familiari idonei all’assistenza La Consulta non precisa cosa significhi «idonei», il che lascia aperti dubbi interpretativi che potrebbero essere interpretati in modo restrittivo dagli Istituti previdenziali o dalle aziende e, quindi, ingenerare contenziosi. Il lavoratore che si trovi nelle situazioni descritte dalla Sentenza 19/2009, ha già da ora diritto al congedo biennale (anche frazionabile) retribuito.
Scelta della sede di lavoro e trasferimento - Le persone con un invalidità superiore al 66%, se assunte per concorso in Ente Pubblico, hanno diritto alla priorità nella scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. - In situazioni di gravità, inoltre, lo stato di handicap consente, se possibile, il trasferimento alla sede più vicina e l’impossibilità di non essere trasferiti senza il proprio consenso.
Lavoro notturno Il lavoratore che ha a proprio carico un ammalato riconosciuto disabile grave ai sensi della Legge 104/92, ha diritto all’esonero dal lavoro notturno
Congedo retribuito di 30 giorni all’anno per cure Se viene riconosciuta un’invalidità civile superiore al 50%, il malato oncologico e il familiare che presta assistenza, hanno diritto ad un congedo annuo di 30 giorni, per cure connesso allo stato di invalidità. Questi giorni, che non devono per forza essere continuativi, vanno a sommarsi ai giorni di malattia previsti dal proprio CCNL
Lavoro a tempo parziale I lavoratori dipendenti, sia del settore privato sia del settore pubblico, affetti da una patologia oncologica, possono chiedere il passaggio dal tempo pieno al part-time, per poter effettuare le cure, ed ottenere il passaggio da part-time a tempo pieno, quando la situazione di salute sarà migliorata. Il familiari lavoratore di un malato oncologico, ha un titolo preferenziale rispetto agli altri dipendenti, nell’ottenimento del passaggio dal tempo pieno al part-time per consentire loro di prendersi cura del congiunto affetto da neoplasia (legge Biagi).
Pensionamento anticipato I lavorati dichiarati invalidi almeno al 74%, per i fini pensionistici, hanno diritto al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa, per ogni anno di lavoro prestato come invalido, per un massimo di 5 anni. Per chi ha un’invalidità superiore all’80%, se ci sono i requisiti di legge, esiste la possibilità di anticipare il pensionamento di vecchiaia, rispetto all’età prevista. Il pensionamento può essere anticipato al massimo fino ai 55 anni per le donne e fino ai 60 anni per gli uomini.