LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE NEL NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010) Stefano Stefani – NuovaQuasco
LA VERIFICA DEL PROGETTO
VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO LA SITUAZIONE PRECEDENTE - DPR 554/99 Art. 46 Verifica del progetto preliminare ... i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all’entità e all’importanza dell’intervento. Art. 47 Validazione del progetto prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione.
VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO LA SITUAZIONE PRECEDENTE - DPR 554/99 Verifica del progetto preliminare 1. Ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della Legge i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all’entità e all’importanza dell’intervento. 2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione, e tende all’obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta. 3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui l’intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione dell’efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione dell’efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.
LA SITUAZIONE PRECEDENTE - DPR 554/99 Validazione del progetto esecutivo 1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo. 2. La validazione riguarda fra l’altro: la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità; la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento; l’esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali; la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento; l’esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati; l’esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari; rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; l’effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte; l’esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto; l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità del progetto; il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.
LE ATTIVITA’ DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO NEL CONTESTO DEL NUOVO REGOLAMENTO LL.PP. DPR 5 OTTOBRE 2010 N. 207 TITOLO II - CAPO II Cosa cambia rispetto al passato? ASPETTI DI METODO Separazione concettuale tra le attività di verifica e le attività di validazione ASPETTI DI MERITO Soggetti abilitati ad effettuare le attività di verifica del progetto Obiettivi della verifica e modalità di svolgimento
Art. 45 - Finalità della verifica 1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 93, comma 6, del codice la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati. 2. La verifica, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 49, accerta in particolare: a) la completezza della progettazione; b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.
Art. 54 - Estensione del controllo e momenti della verifica 1. Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi; il responsabile del procedimento pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.
Art. 52 - Criteri generali della verifica 1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo: a) affidabilità; b) completezza ed adeguatezza; c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; d) compatibilità; intendendosi per: a) affidabilità: 1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto; 2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
Art. 52 - Criteri generali della verifica b) completezza ed adeguatezza: 1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità; 2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare; 3. verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale; 4. verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati; 5. verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame; 6. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
Art. 52 - Criteri generali della verifica c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità: 1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione; 2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate; 3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
Art. 52 - Criteri generali della verifica d) compatibilità: 1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente; 2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: a. inserimento ambientale; b. impatto ambientale; e. funzionalità e fruibilità; d. stabilità delle strutture; e. topografia e fotogrammetria; f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; g. igiene, salute e benessere delle persone; h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; i. sicurezza antincendio; j. inquinamento; k. durabilità e manutenibilità; l. coerenza dei tempi e dei costi; m. sicurezza ed organizzazione del cantiere.
Art. 53 - Verifica della documentazione 1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, capo I, del presente regolamento per ciascun livello della progettazione. 2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve: a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
Art. 53 - Verifica della documentazione b) per le relazioni di calcolo: 1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame; 2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili; 3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari; 4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa; 5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
Art. 53 - Verifica della documentazione c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con: 1. le specifiche esplicitate dal committente; 2. le norme cogenti; 3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale; 4. le regole di progettazione; d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari; e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
Art. 53 - Verifica della documentazione f) per la documentazione di stima economica, verificare che: 1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni; 2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata; 3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari; 4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento; 5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
Art. 53 - Verifica della documentazione f) per la documentazione di stima economica, verificare che: 7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti; 8. i totali calcolati siano corretti; 9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'aggiudicatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie con divieto di subappalto ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice; 10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente; 11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;
Art. 53 - Verifica della documentazione g) per il piano di sicurezza e coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera; h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 16; i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.
Art. 54 - Estensione del controllo e momenti della verifica 2. Le verifiche devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera. 3. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" o "a comparazione".
Art. 54 - Estensione del controllo e momenti della verifica 4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata. 5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede gara e delle perizie di variante in corso d'opera. 6. Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica. 7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell'attività svolta e accerta l'avvenuta attestazione, di cui all'articolo 106, comma 1. CODICE Art. 106 - Disposizioni preliminari 1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'avvenuta vali dazione del progetto di cui all'articolo 55, previa acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in merito: a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori. Tale attestazione è rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui non sia stato ancora nominato il direttore dei lavori.
RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO CHE ESEGUE LE VERIFICHE E GARANZIE RICHIESTE
Art. 56 - Le responsabilità 1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 52 e 53, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 52 e 53, ivi compresi quelli relativi all’avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l’autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimento di calcolo adottati. 2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente capo e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all’articolo 57, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all’articolo 57, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti. 3. La validazione del progetto di cui all’articolo 55, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l’affidamento dell’appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti di cui all’articolo 106, comma 2, e dalle conseguenti responsabilità.
Art. 57 - Le garanzie 1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell’attività di verifica ha le seguenti caratteristiche: a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione: 1. non inferiore al cinque per cento del valore dell’opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice; 2. non inferiore al dieci per cento dell’importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al venti per cento dell’importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro. b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.
LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO
Art. 55 - La validazione La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all'articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. E IN CASO DI ESITI / CONTRODEDUZIONI NON CONCORDI?
Art. 55 - La validazione 2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l’atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni. In merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo quanto previsto nel proprio ordinamento. 3. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
I SOGGETTI COINVOLTI: CASO 1 VERIFICHE EFFETTUATE MEDIANTE STRUTTURE ESTERNE
Art. 48 - Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante 1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo 47, comma 1, nonché nei casi di carenza di organico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti: a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 Meuro, ad Organismi di ispezione di Tipo A e di Tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2. I predetti Organismi devono garantire l'assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l'accreditamento, l'applicazione di procedure che ne garantiscano l'indipendenza e l'imparzialità; i predetti Organismi devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione dell'intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 5, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti Organismi di ispezione devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico;
b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 Meuro: 1. ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni; 2. ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA); tale certificazione è emessa secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2, in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti devono altresì impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici può accertare, con controlli a campione, l’effettiva coerenza del sistema interno di controllo di qualità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. Art. 90 comma 1 D.Lgs. 163: d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; e) dalle società di professionisti; f) dalle società di ingegneria; g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili; h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati
2. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1 Meuro per opere puntuali ed inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del codice, per opere a rete, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1 lettere d), e), f), g), e h), del codice sono esentati dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001. Art. 90 comma 1 D.Lgs. 163: d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; e) dalle società di professionisti; f) dalle società di ingegneria; g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili; h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati
Art. 48 - Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante < 1MEuro per opere puntuali < 4,845 MEuro per opere a rete < 20 MEuro > 20 soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), CON sistema controllo di qualità, certificato UNI EN ISO 9001 Organismi di ispezione di Tipo A e di Tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi avente ad oggetto la verifica, individuati dalla stazione appaltante come previsto all'articolo 50.
VERIFICA ATTRAVERSO STRUTTURE ESTERNE - REQUISITI DEI SOGGETTI Art. 50 - Requisiti per la partecipazione alle gare 4. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di Tipo A e di Tipo C, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del codice che siano nelle condizioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b). Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come Organismi di ispezione di Tipo A e di Tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota, in misura almeno pari al 50%, dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante; la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. 5. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello. 6. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 5 comporta l'esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, agli Organi di accreditamento.
VERIFICA ATTRAVERSO STRUTTURE ESTERNE - REQUISITI DEI SOGGETTI 3. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che siano nelle condizioni di cui all’articolo 48, comma 1, lettera b). Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l’accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota, in misura almeno pari al cinquanta per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante; la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante può richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al dieci per cento dei requisiti stessi. 4. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l’affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello. 5. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 4 comporta l’esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, agli Organi di accreditamento.
I SOGGETTI COINVOLTI: CASO 2 VERIFICHE EFFETTUATE MEDIANTE STRUTTURE INTERNE
Art. 47 - Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante 1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraveo strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del codice. 2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti, sono: a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di Tipo B. b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro: 1. l'unità tecnica di cui alla lettera a); 2. gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni; 3. gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni; c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del codice, per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.
Art. 47 - Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante 3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini di cui al comma 2, si intende: a) per l'attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del codice, un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001; b) per l'attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del codice, un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso. 4. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si accreditano tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici quali organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; il Servizio tecnico centrale provvede altresì ad accertare per le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la coerenza dei sistemi interni di controllo della qualità con i requisiti delle norma UNI EN ISO 9001. 5. Per le finalità di cui al comma 4, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per gli stessi soggetti, che non si avvalgono del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l’accreditamento dell’Organismo di ispezione di tipo B e l’accertamento del sistema di controllo interno di qualità, coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, sono rilasciati rispettivamente, da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA) e da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA).
PROGETTO REDATTO INTERNAMENTE PROGETTO REDATTO ESTERNAMENTE Art. 47 - Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante PROGETTO REDATTO INTERNAMENTE PROGETTO REDATTO ESTERNAMENTE importo inferiore a euro 1.000.000 (euro 4.845.000 per opere a rete) il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità. importo compreso tra euro 1.000.000 e 4.845.000 gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti importo compreso tra euro 4.845.000 e 20.000.000 gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità certificato in conformità a UNI EN ISO 9001 importo superiore a euro 20.000.000 l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di Tipo B. Le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si accreditano tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici quali organismi di ispezione di Tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; il Servizio tecnico centrale provvede altresì ad accertare per le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la coerenza dei sistemi interni di controllo della qualità con i requisiti delle norma UNI EN ISO 9001. Le amministrazioni aggiudicatici possono avvalersi del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In caso contrario, l'accreditamento dell'Organismo di ispezione di Tipo B e la certificazione del sistema di controllo interno di qualità, coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, sono rilasciati rispettivamente, da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) e da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA).
VERIFICHE DEL PROGETTO EFFETTUATE DALLA STRUTTURA INTERNA TERMINOLOGIA Ufficio Tecnico Parte dell’organizzazione di una P.A. che fornisce, tra l’altro, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale. Ufficio Tecnico dotato di sistema di controllo qualità Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini della verifica del progetto, si intende: a) per progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a euro 5.278.000, un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001; b) per progetti relativi a lavori di importo inferiore a euro 5.278.000 un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso Unità Tecnica Nucleo operativo specializzato dell’Amministrazione, con mandato specificato, composta da personale con adeguati profili di competenza Unità Tecnica Organismo di Ispezione di Tipo B Unità Tecnica dell’Amministrazione cui sono stati affidati specifici compiti di ispezione (verifica) dei progetti. Essa forma parte separata ed identificabile della struttura tecnica coinvolta nella redazione dei progetti sottoposti a verifica, e viene espressamente incaricata di fornire a questa servizi ispettivi. Per consentirne l’accreditamento, essa deve rispettare i criteri di cui all’appendice B della norma Uni En 17020
I SOGGETTI COINVOLTI: ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE
ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE Art. 46. Accreditamento 1. Per le attività di verifica sono Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA). 2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinate le modalità e le procedure di accreditamento per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. ENTRO IL 9 DICEMBRE 2011
ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE UNITA’ TECNICA DI VERIFICA DEI PROGETTI ACCREDITATA COME ODI UNI EN 17020 TIPO B Organizzazioni UFFICIO TECNICO DOTATO DI SISTEMA DI CONTROLLO QUALITA’ CONFORME A UNI EN ISO 9001
ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE : I TEMPI PARTE VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI Art. 357. Norme transitorie 3. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo II, (verifica del progetto) non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, alla data di entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. FINO AL 9 GIUGNO 2011
ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE : I TEMPI PARTE VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI Art. 357. Norme transitorie 18. In relazione all’articolo 47, comma 2, Art. 47. Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante 1. La stazione appaltante provvede all’attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del codice. 2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l’attività di verifica dei progetti, sono: la verifica relativa ai lavori di cui alla lettera a), a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l’unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B; può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 46, comma 2; 2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinate le modalità e le procedure di accreditamento per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. FINO AL 9 GIUGNO 2012
ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE : I TEMPI PARTE VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI Art. 357. Norme transitorie in relazione all’articolo 47, comma 3, 3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini di cui al comma 2, si intende: a) per l’attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 4.845.000 euro, un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001; b) per l’attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 4.845.000 euro, un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d’uso. per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli uffici tecnici della stazione appaltante sono esentati dal possesso del sistema di controllo interno. FINO AL 9 GIUGNO 2014
LE STRUTTURE TECNICHE DELLA P.A. DELL’EMILIA-ROMAGNA In regione Emilia-Romagna risultano certificate in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 le strutture tecniche operanti nel settore dei servizi di progettazione e gestione delle procedure di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di 13 pubbliche amministrazioni. (1) Non risultano esistenti strutture tecniche accreditate come Organismi di Ispezione in conformità alla norma UNI EN ISO 17020. (1) (1) fonte: data-base Accredia al 30 dicembre 2010
I SOGGETTI COINVOLTI: COSA SIGNIFICA DOTARE L’UFFICIO TECNICO DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 9001-2008
OBIETTIVO DELLA DIREZIONE DI UNA ORGANIZZAZIONE Per guidare e far funzionare con successo un'organizzazione è necessario dirigerla e tenerla sotto controllo in maniera sistematica e trasparente. Il successo può derivare dall'attuazione di un sistema di gestione progettato per migliorare con continuità le prestazioni tenendo conto delle esigenze di tutte le parti interessate. La gestione di un'organizzazione comprende - tra altre discipline di gestione - la gestione per la qualità. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ Insieme di elementi tra loro correlati o interagenti per stabilire politica ed obiettivi e per conseguire tali obiettivi, per guidare e tenere sotto controllo una organizzazione, con riferimento alla qualità Uni En Iso 9000:2005 L’implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità è una opzione organizzativa finalizzata al miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza di una organizzazione. La certificazione di un Sistema di Gestione per la Qualità è una scelta volontaria (ad esclusione di alcuni settori, per i quali è prevista per legge, o per alcune categorie di prodotti soggetti a marcatura CE, quando è prevista dalle specifiche procedure di marcatura).
L'approccio per sviluppare ed attuare un sistema di gestione per la qualità implica diverse fasi, che includono le seguenti: determinare le esigenze e le aspettative dei clienti e delle altre parti interessate; stabilire la politica e gli obiettivi per la qualità dell'organizzazione; determinare i processi e le responsabilità necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti; determinare e fornire le risorse necessarie per conseguire gli obiettivi stabiliti; stabilire metodi per misurare l'efficacia e l'efficienza di ciascun processo; mettere in atto queste misure per determinare l'efficacia e l'efficienza di ciascun processo; determinare i mezzi per prevenire le non conformità ed eliminarne le cause; stabilire ed applicare un processo per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità. Uni En Iso 9000:2005
L'approccio per sviluppare ed attuare un sistema di gestione per la qualità Implementare un Sistema ISO 9001 è un grande sforzo. Seguire un processo ben disciplinato e un approccio sistematico fin dalle prime fasi, aiuterà la vostra organizzazione ad affrontare al meglio quei processi che richiedono di integrare il vostro metodo dio lavoro – che magari è già organizzato in modo ottimale – con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008. Una ipotesi di percorso: 1 - Istruitevi La prima cosa da fare è prendere coscienza in merito a cosa sia un Sistema Qualità certificato ISO 9001:2008, cosa significhi, cosa comporti la certificazione e come potrà aiutarvi nella gestione operativa della vostra organizzazione. Il sistema migliore per farlo, probabilmente, è quello di acquistare i testi normativi di riferimento e/o un buon testo divulgativo, o – ancora meglio - frequentare uno specifico corso di formazione. E’ opportuno che fin da questa fase venga individuato un gruppo di persone con caratteristiche (personali, di competenza e di ruolo) cui affidare la responsabilità di governare il processo di implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità.
L'approccio per sviluppare ed attuare un sistema di gestione per la qualità 2- Check-up: confrontate le vostre modalità operative con i requisiti della ISO 9001 Per farlo, è opportuno utilizzare una check-list basata sui requisiti della norma. In questa fase, dovrete cercare di capire come fa le cose la vostra organizzazione, rispetto a come andrebbero fatte secondo la norma di riferimento. Molto spesso, infatti, vengono già utilizzati manuali, procedure e processi che possono tranquillamente risultare conformi alle specifiche della norma. Questo lavoro va fatto per identificare tutti i gap tra ciò che la vostra organizzazione già fa e ciò che dovrà fare se vuole certificarsi: il risultato dell’analisi potrà essere raccolto in una matrice di “Quality Function Deployment” . E’ opportuno coinvolgere direttamente il personale: un gruppo di persone composto da collaboratori che appartengono alle diverse aree aziendali, sotto la guida del RGQ, potrà essere incaricato di individuare e sviluppare tutte le attività necessarie a portare a conformità normativa le modalità organizzativo-gestionali caratteristiche dell’organizzazione. I membri del gruppo di lavoro, naturalmente, dovranno avere una buona conoscenza sia della norma sia delle procedure di lavoro usualmente seguite in azienda. Il lavoro consisterà nel prendere in esame ogni punto dello standard e capire se il vostro modo di lavorare lo soddisfa, se sì in quale modo e se questa maniera di fare le cose è formalizzata. Oppure, se no, qual è la soluzione più opportuna da adottare. Questo modo di procedere andrà ripetuto per ogni requisito della norma e per ogni area di attività dell’organizzazione. In questa fase la presenza di una risorsa esterna può aumentare notevolmente l'obiettività dei giudizi del gruppo di lavoro.
L'approccio per sviluppare ed attuare un sistema di gestione per la qualità 3 – Il ruolo della Direzione Per pianificare in maniera efficace un programma che tenda a soddisfare tutti i requisiti della norma, sarà necessario avere il pieno appoggio della Direzione. Saranno proprio i vertici aziendali, infatti, a dover assicurare che la qualità sia documentata, dimostrabile, efficace e mantenuta. 4 - Pianificazione e sviluppo delle attività, e risorse necessarie. La Direzione dovrà mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per portare avanti il programma di implementazione del Sistema di gestione per la Qualità. Per essere in grado di fare tutto quanto abbiamo detto fin'ora, dovrete stabilire la vostra Politica della Qualità. Un approccio efficace per la elaborazione del programma di implementazione del Sistema di gestione per la Qualità è quello “per processi”: la prima cosa da fare, quindi, è una “mappatura” dei processi, che dovranno essere correttamente individuati ed enucleati. In genere, è possibile riconoscere e classificare i processi in: Processi di direzione (o di “governance”): sono i processi necessari a stabilire l’assetto strategico dell’organizzazione e che garantiscono la messa a disposizione delle risorse necessarie Processi proncipali: sono i processi attraverso cui l’organizzazione realizza il proprio “prodotto” o servizio Processi di supporto: sono quei processi che realizzano le condizioni necessarie perché i processi principali possano realizzarsi correttamente Processi di misurazione e miglioramento
L'approccio per sviluppare ed attuare un sistema di gestione per la qualità Un esmpio di “mappa dei processi”
L'approccio per sviluppare ed attuare un sistema di gestione per la qualità 5 - Analizzate i flussi dei processi Preparare e disegnare i flussi dei vostri processi vi aiuterà a visualizzare tutti gli input e gli output relativi ad ogni singola attività. Un buon metodo è quello di utlizzare il metodo dei diagrammi di flusso. Questo lavoro vi aiuterà a stabilire i controlli e i documenti più adatti per ogni fase del processo.
L'approccio per sviluppare ed attuare un sistema di gestione per la qualità 6 - Predisponete la documentazione necessaria Questa fase è la più importante nell'implementazione del vostro Sistema Qualità. Quando possibile, utilizzate pure i documenti già presenti nella vostra organizzazione: può essere che basti registrali correttamente o apportarvi piccole modifiche. Dovrete predisporre tutte le procedure documentate richieste dalla norma, e quelle che risulteranno necessarie per dare evidenza della corretta gestione del processo. Andranno predisposti anche tutti i documenti ad esse correlati: documenti di prescrizione (come, ad esempio, manuali e istruzioni operative: sono quei documenti che descrivono ciò che viene fatto, e quali modalità sono sistematicamente adottate) e di registrazione (verbali, report, etc.: sono quei documenti che riportano l’esito delle attività di controllo previste). E’ importante stabilire e specificare le modalità attraverso cui assicurare la corretta gestione dell’apparato documentale del SgQ. Una volta fatto questo, potete iniziare a predisporre il vostro Manuale della Qualità. Nel Manuale occorre descrivere come ogni requisito della norma viene soddisfatto, facendo riferimento ai documenti che sono stati predisposti e che vengono sistematicamente utilizzati nell’ambito dei singoli processi sviluppati dall’organizzazione.
L'approccio per sviluppare ed attuare un sistema di gestione per la qualità 6 - Formate le persone Una volta preparato il Manuale della Qualità e tutti i documenti che compongono l’apparato documentale del Sistema, bisognerà formare tutti i collaboratori in merito ai processi e alle modalità previste per il loro svolgimento, assicurandovi che siano rispettate sistematicamente. E’ importante che ogni responsabile sia d'esempio per i collaboratori e sia in grado di motivarli. In questa fase di coinvolgimento, possono esserci molti “feed back”, ovvero suggerimenti ed indicazioni su come migliorare le modalità stabilite. Un piano di formazione efficace dovrebbe essere finalizzato a creare la consapevolezza tra i collaboratori di cosa sia un Sistema di Gestione della Qualità, all’importanza di seguire e rispettare sistemaricamente le regole definite e di utilizzare la documentazione predisposta, alle modalità attraverso cui concorrere al miglioramento del sistema stesso. 7 – Implementazione del sistema A questo punto, è possibile implementare il vostro Sistema Qualità. In questa fase vengono formalmente adottati i documenti del SgQ, e viene chiesto ai collaboratori di adattare il loro modo di lavorare alle nuove modalità stabilite. Questa fase sarà sicuramente facilitata da un buon lavoro fatto nelle fase precedenti. Fate un passo alla volta nel vostro processo di implementazione: è opportuno programmare una progressiva applicazione ai diversi processi sviluppati dall’organizzazione.
L'approccio per sviluppare ed attuare un sistema di gestione per la qualità 8 - Mantenete monitorato il vostro programma Una volta implementato il Sistema Qualità la fase successiva prevede che lo manteniate monitorato confrontando i risultati ottenuti con gli obiettivi che vi siete posti. Il vostro Sistema dovrà in ogni momento mostrare se state lavorando bene o male. 9 - Fate il vostro primo audit interno (dopo aver “rodato” sufficientemente il SgQ) Gli audit interni possono essere svolti da qualcuno che appartiene alla organizzazione (ma che sia indipendente dalle attività valutate): anche in questo caso, potete ricorrere a personale specializzato che vi supporti nelle prime esperienze. Il lavoro dell'auditor sarà quello di verificare che le modalità operative adottate dall’organizzazione soddisfano i requisiti della norma esattamente come descritto nel Manuale della Qualità. L’audit vine condotta sia mediante analisi documentale (verifica dei docunmenti predisposti ed utilizzati) sia con verifiche dirette (interviste, misurazioni, etc.) in interazione con il personale. Gli audit sono uno strumento eccellente per la formazione e possono essere di grande aiuto per individuare i “punti deboli” del Sistema e della conduzione delle attività. Se vengono rilevate situazioni di scostamento rispetto ai requisiti specificati, occorre provvedere immediatamente alla loro risoluzione, attraverso la programmazione e l’attuazione di adeguate azioni correttive. Dopo aver svolto l’audit interno, è necessario eseguire il Riesame della Direzione.
L'approccio per sviluppare ed attuare un sistema di gestione per la qualità 10 – Avvio della procedura di certificazione Adesso è possibile scegliere il vostro ente certificatore! Gli enti di certificazione sono accreditati da un Organismo riconosciuto, “Accredia”. E’ possibile consultare le liste degli Enti accreditati nel relativo sito internet http://www.accredia.it/ . Una volta scelto e contattato l’Ente di certificazione, spedite la domanda di certificazione e quanto richiesto per il primo esame (solitamente il Manuale e le procedure per una prima verifica documentale). 11 - Audit di certificazione L’organismo di certificazione organizzerà un audit di terza parte, che viene normalmente eseguito da un pool di persone esperte del settore in cui opera l’organizzazione esaminata. Il primo audit deve essere esteso a tutte le attività dell’organizzazione: a seconda della dimensione dell’organizzazione, e dei processi sviluppati, possono essere necessari anche diverse giornate di audit. 17 - Ricevimento del certificato e attività successive Una volta superato l'audit riceverete dal vostro ente certificatore l’attestato di conformità alla norma di riferimento UNI EN ISO 9001:2008. Esso riporta esplicitamente il campo di attività coperto dal SgQ. Ricordate: l’ottenimento della certificazione ISO 9001:2008 è un punto d'arrivo per la fase di implementazione, ma è anche l’avvio della fase di mantenimento e miglioramento. L'ente che vi ha certificato condurrà apposite visite di sorveglianza una o due volte all'anno. Il vostro Sistema Qualità sarà valutato anche per la sua capacità di miglioramento continuo. Assicuratevi che questo avvenga davvero: svolgete le verifiche interne e valutate l’efficacia e l’efficienza dei processi attraverso il set di indicatori predisposto.
Grazie per l’attenzione LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE NEL NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010) Grazie per l’attenzione Stefano Stefani – NuovaQuasco