Caritas e rapporto di lavoro

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ART. 13 L. 388/2000 SOGGETTI INTERESSATI: - Lavoratori autonomi (professionisti) - Imprenditori individuali.
Transcript della presentazione:

Caritas e rapporto di lavoro

…da dove si parte? Caritas Diocesana e IMA 2005 Il rapporto di lavoro Lavoro subordinato Lavoro autonomo Stages e tirocini formativi e di orientamento Incarichi professionali e la gestione dei rimborsi spese Il distacco e la somministrazione di mano d’opera Volontariato e le sue forme

CARITAS E ISTRUZIONE IN MATERIA AMMINISTRATIVA 2005

Una definizione la Caritas è “un ufficio che appartiene alla struttura della curia diocesana, finalizzato alla promozione e al coordinamento di tutte le attività caritative diocesane” (IMA, 89, punto c) Non ha una autonomia contabile ed amministrativa rispetto all’Ente Diocesi non esiste una “contabilità caritas” distinta da quella dell’Ente Diocesi

Il ruolo del Direttore il compito specifico del Direttore Diocesano (IMA, 90) risulta essere: proporre al Vescovo diocesano l’ordine di precedenza delle somme destinate alla carità, in considerazione delle necessità emergenti; provvedere, all’interno della somma annualmente stabilita nel bilancio preventivo della diocesi, alle spese per le attività specifiche; distribuire le offerte nei limiti della somma annualmente stabilita dalla diocesi; essere sentito dal Vescovo in ordine alla ripartizione diocesana dell’otto per mille, (per gli interventi caritativi)

Caritas diocesana e contabilità “ogni movimento finanziario (…) deve far capo all’ente diocesi e il (…) bilancio – della Caritas Diocesana – costituisce una parte del bilancio diocesano. all’interno di un unico fondo denominato Fondo per la Carità I singoli movimenti contabili devono entrare quindi analiticamente nella contabilità della diocesi, adottando il codice fiscale e l’eventuale partita IVA a essa attribuiti. Anche i contratti e i documenti contabili relativi alle diverse attività devono fare capo alla titolarità dell’ente diocesi” (IMA, 90).

Il Fondo per la Carità sul Fondo il Direttore della Caritas non ha compiti di amministrazione, ma di promozione e coordinamento gli oneri afferenti al funzionamento della Caritas, ivi compreso il personale dipendente assegnato all’Ufficio, dovranno trovare copertura all’interno delle diverse voci di costo dell’Ente Diocesi Ruolo dell’Economo diocesano

Il RAPPORTO DI LAVORO

Una definizione ogni attività umana economicamente rilevante può essere indifferentemente oggetto sia di un rapporto di lavoro autonomo che subordinato La differenza la si trova nella presenza (o meno) di un VINCOLO DI SUBORDINAZIONE, cioè di un assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro Attenzione al concreto svolgersi del rapporto

LAVORO SUBORDINATO

La definizione: art. 2094 CC è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore

Alcune caratteristiche assoggettamento gerarchico al potere direttivo del datore di lavoro; inserimento del lavoratore nell’organizzazione, in modo continuativo e sistematico; il coordinamento fra la sua prestazione e quella degli altri lavoratori della stessa impresa, oltre che con gli altri fattori della produzione; sotto la costante vigilanza del datore di lavoro; con limitazione dell’autonomia del lavoratore.

Indici di subordinazione osservanza di un certo orario di lavoro; pagamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita; coordinamento della prestazione lavorativa effettuato dal datore di lavoro; assenza in capo al lavoratore di una seppur minima struttura imprenditoriale; la continuità temporale della prestazione; l’obbligo di reperibilità; applicabilità delle sanzioni disciplinari

Le modalità Contratto a prestazioni corrispettive Causa (lecita) Due parti che si incontrano Un oggetto: prestazione di lavoro scambiata contro retribuzione Una durata (tempo indeterminato, determinato, part-time) Una forma: sempre preferibile scritta

Contratto a termine Solo per comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive Forma scritta Il termine può essere costituito o da una data finale esplicita o dal verificarsi di un determinato evento, oltre il quale il contratto si risolve automaticamente PROROGA: con il consenso del lavoratore, solo se la sua durata iniziale sia inferiore ai 3 anni, per una sola volta e, comunque, per un periodo non oltre i 3 anni medesimi

Contratto a termine Nei limiti previsti dai CCNL Senza limitazioni quantitative solo se per contratti con durata < 7mesi (compresa proroga) Avvio nuove attività Esigenze di sostituzione e/o stagionalità Intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno Spettacoli radio-TV Assunzione al termine di un periodo di TIROCINIO FORMATIVO (giovani) Assunzione di lavoratori con età > 55 anni Esecuzione di opera/servizio definito nel tempo e a carattere straordinario

Contratto di lavoro subordinato a tempo parziale contratto individuale che prevede un orario di lavoro ridotto rispetto al normale orario di lavoro settimanale a tempo pieno Forma scritta orizzontale: riduzione di orario omogenea rispetto al normale orario giornaliero; verticale: la prestazione è a tempio pieno, ma distribuita in alcuni predeterminati periodi della settimana, mese o anno; misto: combinazione fra orizzontale e misto

Contratto di lavoro subordinato a tempo parziale Possibilità di chiedere prestazioni supplementari (part-time orizzontale) Possibilità di chiedere prestazioni supplementari e straordinarie (part-time verticale e misto) Possibilità di sottoscrivere clausole flessibili ed elastiche (modica della collocazione temporale della prestazione e modifica in aumento dell’orario nei part-time verticali e misti)

Che contratto applicare? Un contratto - lettera di assunzione in cui indicare chiaramente le mansioni specificamente affidate al lavoratore, cioè l’attività oggetto del contratto, ed il luogo di prestazione dell’attività lavorativa Fare riferimento o adottare direttamene un CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (come UNEBA, AGIDAE, ICSC,…)

LAVORO AUTONOMO

Una definizione: art. 2222 CC siamo in presenza di lavoro autonomo “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”

Le diverse tipologie di lavoro autonomo Il lavoro autonomo “puro” Abituale Occasionale Occasionale accessorio Il lavoro autonomo “parasubordinato” Collaborazioni coordinate a progetto Collaborazioni coordinate e continuative Prestazioni minime (mini co.co.co.)

Elementi distintivi lavoro autonomo “puro” assenza di subordinazione nei confronti del committente impiego principale di proprio lavoro (pur potendo avvalersi di collaboratori: diversamente sarebbe un contratto d’appalto) realizzazione di un’opera o di un servizio, con organizzazione dei mezzi e rischio economico a proprio carico.

Chi sono i lavoratori autonomi? Titolari di partita IVA Iscritti ad un albo professionale (avvocati, geometri, medici, commercialisti,…) o meno (progettisti sociali, consulenti organizzativi, …) Occasionali senza partita IVA Con obbligo di iscrizione ad una cassa previdenziale o meno (iscrizione alla Gestione separata INPS)

Quali adempimenti? predisposizione di un contratto di conferimento d’incarico al professionista l’oggetto della prestazione (opera o servizio che sia), il corrispettivo pattuito, il termine, le clausole di recesso anticipato e le eventuali sanzioni per l’inadempimento

Quali adempimenti? pagamento del compenso, al netto della ritenuta d’acconto IRPEF del 20% e disporre il versamento entro il giorno 15 del mese successivo (attraverso il modello F24) Alla fine di ogni anno, l’Ente deve predisporre il modello 770 semplificato esclusivamente in via telematica Rilasciare, entro il 15 marzo dell'anno successivo, ai percettori di compensi la certificazione dei compensi erogati attestante gli importi corrisposti, detrazioni operate, ritenute e contributi versati.

Collaborazione Coordinata a Progetto (art 61 Dlgs 276/03) una prestazione prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione; con una certa durata in funzione della realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso; riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato; nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente; indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.

Definizioni utili Progetto: attività produttiva identificabile e funzionalmente collegata ad un risultato finale cui il collaboratore partecipa con la sua prestazione Programma di lavoro: attività non direttamente riconducile ad un risultato finale,caratterizzata da un risultato destinato ad essere integrato, in vista del risultato finale, con altri risultati e lavorazioni parziali Fase: attività connessa a risultati di tipo parziale

Conseguenze alcune tutele tipiche dei lavoratori subordinati (assegni per il nucleo familiare, indennità di malattia e per degenza ospedaliera, indennità per la maternità e per congedo parentale, proroghe di durata del rapporto in alcune fattispecie legate alla gravidanza) Invenzione Dovere di Riservatezza e Non concorrenza Attività a favore di più committenti

E le vecchie co.co.co.? Rimangono in alcuni casi specifici: Collaborazioni comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni; coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia

Adempimenti ed attenzioni Il contratto deve avere forma scritta e deve contenere alcuni elementi ai fini della prova: la durata, il progetto o programma di lavoro, il corrispettivo, la modalità di coordinamento eventualmente le misure per la tutela e sicurezza del collaboratore a progetto Il collaboratore deve essere iscritto alla gestione separata INPS e all’INAIL (1/3 a proprio carico e per 2/3 a carico del committente)

Collaborazioni occasionali marginali (mini co.co.co.) i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente il compenso complessivamente percepito nel medesimo tempo e con il medesimo committente sia inferiore a € 5.000,00 Sono collaborazioni coordinate SENZA Progetto No iscrizione alla gestione separata INPS

Mini co.co.co. & prestazioni autonome occasionali Prest. Occasionali ex art. 2222 CC Limite temporale 30 giorni nell’anno solare e non oltre € 5.000,00 con stesso committente Nessun limite Natura del reddito Assimilato a quello di lavoro subordinato Di lavoro autonomo diverso Obbligo contributivo Gestione separata INPS si Solo in caso di somme che superano € 5.000,00 anche con più committenti Obblighi INAIL no Adempimenti fiscali sostituto di imposta Trattenuta e versamento come per i co.co.pro. Ritenuta d’acconto al 20% Adempimenti previdenziali Quando ricorrono, con trattenuta di 1/3

Prestazioni autonome occasionali Prestazioni ex art. 2222 CC L’esercizio dell’attività prestata deve essere del tutto occasionale, senza il requisito della professionalità o della prevalenza Rispetto alle collaborazioni: assenza di coordinamento, il carattere episodico dell’attività e il mancato inserimento nella struttura organizzativa Rispetto alle prestazioni autonome abituali: carattere episodico e stessa natura della prestazione

STAGE E TIROCINIO FORMATIVO E D’ORIENTAMENTO

Stage & tirocinio Inserimento temporaneo nel mondo del lavoro (durata massima differenziata per titolo di studio dello stagiaire) rivolto a soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico al fine di agevolare le scelte professionali e favorire un addestramento pratico possono essere estesi anche a cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari non comportano mai la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato

Modalità di svolgimento Tre soggetti: Ente promotore (Coop. Sociali tipo B, Enti Ausiliari, Enti di Formazione, NO E.E.) Impresa Tirocinante Attraverso una CONVENZIONE + PROGETTO DI TIROCINIO Da comunicare al Centro Impiego Assicurazione INAIL e resp. civile (Ente) Rimborso spese e compenso (se previsto è di tipo autonomo)

INCARICHI PROFESSIONALI E RIMBORSO DELLE SPESE Il caso di un incarico per una relazione ad un convegno, seminario, tavolo di lavoro

LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE Si tratta di una prestazione resa, al di fuori dei requisiti della professionalità e della prevalenza, in modo del tutto occasionale (ad esempio: relazione ad un convegno di un assistente sociale del comune o di un medico ospedaliero) compenso lordo onnicomprensivo anche per la parte da rimborsare per le spese con ritenuta d’acconto Attenzione a richiedere dichiarazione per superamento € 5.000 ed eventuale trattenuta INPS

COLLABORATORE Se viene concordata una serie programmata di interventi di formazione, con frequenti contatti e coordinamenti con la struttura committente, con una certa sistematicità e integrazione con la struttura committente, in un arco temporale definito Collaborazione (a progetto o minima) rimborso delle spese documentate, in analogia a quanto previsto per i lavoratori subordinati

LIBERO PROFESSIONISTA libero professionista che sia chiamato ad intervenire in un convegno o in un ciclo di conferenze con riferimento a materie di sua competenza Emissione di fattura con ritenuta 20% Regime particolare per i rimborsi spese: per principio concorrono a fomare il reddito del professionista che le “ribalta” al committente

Anticipazioni di spese in nome per conto del committente Esempio: rimborsi per pagamenti di imposte e tasse, valori bollati, marche, diritti di cancelleria, spese di visura, vidimazioni, acquisto di materiale se regolarmente documentati ed intestati al committente fuori campo IVA e non concorrono a costituire reddito per il professionista Analitico documento che li elenchi tutti, con marca da bollo da € 1,29 per importi superiori a € 77,47

spese di viaggio, vitto, alloggio Esempio: biglietti di viaggio, ricevute di ristoranti e alberghi, carburante, a piè di lista o in modo forfetario sono considerati alla stessa stregua dei compensi del professionista (anche se intestate sia al professionista che al committente), in base al principio dell’accessorietà rispetto alla prestazione principale. Tali oneri vanno quindi indicati in fattura, applicando sia l’IVA che la ritenuta d’acconto Limitati casi di non assoggettamento all’IVA (spese in suo del professionista ma per conto del committente): spese di trasporto (pagate dal fornitore al trasportatore in nome e per conto del compratore), imposte di bollo per l’emissione di tratte, cambiali e pagherò, tasse di concessione governativa, spese postali se contrattualmente a carico dell’acquirente, spese processuali

spese determinate in modo forfettario Esempio: diarie, indennità di trasferta, rimborsi chilometrici sono sostenute in proprio e non sono analiticamente documentate concorrono sempre a formare il reddito per il professionista IVA e ritenuta d’acconto

IL DISTACCO E LA SOMMINISTRAZIONE DI MANO D’OPERA

IL DISTACCO un datore di lavoro, con l’obiettivo di soddisfare un proprio interesse, decide di porre temporaneamente a disposizione uno o più lavoratori in favore di un altro soggetto, al fine di eseguire una determinata attività lavorativa Sopra i 50 Km solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive CONSENSO LAVORATORE: solo in caso in cui il distacco modifichi le mansioni in attribuzione Rimborso degli oneri al distaccante

LA SOMMINISTRAZIONE Se un datore di lavoro intende avvalersi di una prestazione di lavoro, senza procedere all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato attraverso una società di somministrazione di lavoro abilitata forma scritta pena la nullità (e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato presso l’utilizzatore) a termine o per un tempo indeterminato

IL VOLONTARIATO E LE SUE FORME

Una definizione (art . 2 Legge 266/91) per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà volontariato come azione collettiva e non individuale ciò anche al fine di evitare che il rapporto simulato sottostante non sia piuttosto quello di lavoro subordinato od autonomo non retribuito

Aspetti operativi per il volontario l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse Inoltre il volontario deve essere assicurato contro gli infortuni e la responsabilità civile

Chi sono le Organizzazioni di Volontariato? Associazioni: assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti, obbligo di formazione del bilancio. Iscritte all’Albo Regionale delle OdV Possono assumere personale per attività strumentali o per professionalità Enti non commerciali e ONLUS di DIRITTO

Enti Ecclesiastici e Volontariato Non si può prestare attività di volontariato direttamente nell’EE, se non attraverso un’Organizzazione di Volontariato iscritta Definire i rapporti con una Convenzione Se presente agire anche attraverso una CONFRATERNITA che canonicamente è un’associazione pubblica di fedeli (ENTE ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO).