TUTELA DEI DEPOSITI Master in Regolazione dell’attività e dei mercati finanziari Roma, 14 giugno 2013 Prof.ssa Illa Sabbatelli – illasabbatelli@libero.it 338.3624307
Oggetto dell’analisi: Attualità dell’argomento Globalizzazione e finanza etica Ragioni della tutela : proteggere il risparmio : salvaguardare la fiducia : evitare la corsa agli sportelli (bank run e bank panic) : tutelare la stabilità 2
Art. 47 Cost. “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito” (comma 1) Tutela diretta del risparmio utilizzato in attività finanziarie Tutela del risparmio consapevole e inconsapevole (risparmio deposito e risparmio investimento)
Trattati Titolo VII Trattato:politica economica e monetaria Art. 127 TFUE:”l’obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi”…e “sostenere le politiche generali dell’Unione”.
Costituzione economica europea Assenza di norma ad hoc Altri Stati: tutela indiretta per via delle norme della Costituzione economica e tutela indiretta dal sistema disciplinare in materia bancaria: vigilanza e tutela dei depositi Unione: prospettiva di taglio macroeconomico ** Tutela del risparmio attraverso in mantenimento della stabilità della moneta.
Disciplina ordinaria e strumenti di efficienza dei mercati Vigilanza : vigilanza prudenziale: controllo del grado di rischio dell’attività e del livello di stabilità :nuova architettura della vigilanza in Europa; * vigilanza unica 6
INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA TUTELA DEI DEPOSITI Questioni: 1)Strumento di tutela diretta o indiretta? 2) Ex post o ex ante? 3) Extrema ratio o in via preventiva?
Strumento dell’azione di vigilanza “Per il completamento del mercato unico bancario la tutela dei depositi è essenziale al pari delle regole prudenziali” (cons. 2 dir. 94/19/CE) “La garanzia dei depositi è un completamento indispensabile del sistema di vigilanza” (cons. 23 dir. 94/19/CE).
FONTI Direttiva 94/19/CE Artt. 96-96 quater TUB Direttiva 2009/14/CE D.lgs. 4.12.1996, n. 659 Artt. 96-96 quater TUB Direttiva 2009/14/CE D.lgs. 24.3.2011, n. 49 9
I lavori precedenti alla direttiva Art. 16 Proposta di direttiva 19.12.1985 sul risanamento e liquidazione enti creditizi (prevedeva l’introduzione di sistemi di garanzia dei depositi). Lavori della proposta dal 1978 Raccomandazione della Commissione europea del 22.12.1986, n. 63 Proposta di direttiva COM (92) 188 def. del 4.6.1992 sulla tutela dei depositi
Armonizzazione minima Costruzione della fiducia Adesione obbligatoria Direttiva 94/19/CE del 30.5.94 Armonizzazione minima Costruzione della fiducia Adesione obbligatoria Home country control Livello minimo di copertura 11
Adesione obbligatoria Art. 3 dir.:obbligatorietà ad un sistema pena l’impossibilità di accettare depositi Pluralità di sistemi (“uno o più sistemi di garanzia”) Adesione non requisito per il rilascio dell’autorizzazione, ma per lo svolgimento dell’attività.
Livello minimo di copertura Criticità per i diversi livelli negli Stati Art. 7 dir.:fissazione di una soglia minima di 20.000 ECU, derogabile in melius dagli Stati Compromesso: valore mediano con corresponsabilità del depositante per evitare il moral hazard Tutela per depositante
Presupposti Deposito indisponibile, ossia dovuto e pagabile, non pagato dalla banca L’ente non è in grado né al momento né a breve di rimborsare il deposito Rimborso nel termine di tre mesi, prorogabile fino a nove
Sistema di vigilanza Home country control Clausole: topping up (copertura integrativa: le filiali di banche estere possono aderire al sistema più favorevole del paese ospitante) export ban (divieto per il paese ospitante con garanzia più debole di trarre vantaggio dal sistema del paese d’origine; sino al 31.12.1999)
La legislazione nazionale Adeguamento d.lgs. 4.12.1996, n. 659 Titolo IV, “Disciplina delle crisi” Artt. 96-96 quater TUB In precedenza art. 96 TUB, norma di raccordo fra sistemi di liquidazione e procedure di crisi, con BI con funzione di coordinamento
Situazione in Italia precedente al 1996 Fondo centrale di garanzia delle casse rurali ed artigiane del 1978 Fondo interbancario di tutela dei depositi del 1987 Adesione volontaria Risposta alle crisi degli anni ’70/80 (Banca Privata Italiana del 1974 e Banco Ambrosiano del 1982)
I sistemi di garanzia dei depositi oggi Art. 96, comma 1: Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. * Rapporti con l’art. 14 TUB * Pluralità di organismi * Riconoscimento dei Fondi esistenti * Automaticità della partecipazione ai Fondi 18
Associazione Europea dei Fondi di Garanzia dei Depositi European Forum of Deposit Insurers (EFDI). Fondata nel 2002. Adesione volontaria. Funzione consultiva. Scambio di informazioni e best practices fra i Fondi membri.
Natura giuridica del FITD Art. 96, co 4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato Il fondo è un consorzio Le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti
Gli interventi del Fondo Art. 96 bis TUB OBBLIGATORIO Rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. FACOLTATIVO Previsione di ulteriori casi e forme di intervento DESTINATARI DELL’INTERVENTO DEL FONDO banche autorizzate in Italia succursali comunitarie di banche italiane succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. succursali extracomunitarie delle banche italiane se previsto dai sistemi.
Oggetto del rimborso Art. 96 bis, comma 3. Crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e gli altri titoli di credito ad essi assimilabili, certificati di deposito nominativi Non è necessaria richiesta
Le esclusioni O per il soggetto o per la forma tecnica Art. 96 bis, comma 4. i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore; le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli; depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per riciclaggio; i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali; i depositi interbancari (obbligazioni, azioni, titoli di stato, pronti conto termine)
Tutela del depositante e non del deposito Conto cointestato Conto cointestato:Euro 100.000,00 per ciascun cointestatario Conto 100.000,00 e 2 cointestatari:50.000,00 a cointestatario Conto 300.000,00 e 2 cointestatari: 100.000,00 a cointestatario 3 conti di cui 1 cointestato fra 2: il conto cointestato si divide in 2 e l’importo si somma agli altri: limite sempre 100.000,00
Limite per banca Limite di copertura applicato ad ogni banca aderente: 2 conti su due banche: 100.000,00 per ogni banca Diversi conti presso una banca,la somma di euro 100.000,00 si applica alla somma dei depositi dei vari conti: 3 conti per euro 180.000,00: rimborso di euro 100.000,00 Banca straniera che opera in Italia: se aderisce al FIDT, garanzia italiana; se non aderisce, garanzia del paese d’origine
Gli interventi di sostegno art. 29 Statuto In caso di amministrazione straordinaria quando sussistano prospettive di risanamento e ove sia prevedibile un minor onere rispetto a quello riveniente dall'intervento in caso di liquidazione: Finanziamenti; Garanzie; Assunzione di partecipazioni. .
Esclusione dal sistema art. 96 quater per inadempimento di eccezionale gravità degli obblighi derivanti dall’adesione al sistema e rivenienti dallo Statuto norma di salvaguardia:i depositi vengono tutelati sino alla data di ricezione della comunicazione dell’esclusione
Il ruolo della Banca d’Italia art. 96 ter TUB a) riconosce i sistemi di garanzia e ne approva gli statuti; b) coordina l'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi bancarie e con l'attività di vigilanza; c) disciplina le modalità di rimborso; d) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni delle banche dai sistemi stessi; e) disciplina la pubblicità che le banche sono tenute ad attuare per informare i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono, f) aggiornare il limite di rimborso Criterio guida: protezione del risparmiatore e garanzia stabilità
Le risorse Per il funzionamento del Fondo (periodici o a richiesta): fondo consortile Per gli interventi (a chiamata, ex post) Diversi sistemi di contribuzione: 1) Ex post (mancanza di immediata liquidità e ricadute sui tempi del rimborso) 2) Ex ante (costi per il sistema che porterebbero alla restrizione del credito) 3) Misto trasparenza profonda diverso dalla direttiva
Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo Liquidazione Fondo centrale garanzia CRA 14.3.1997 nuovo Fondo Statuto (marzo 2012). Forma: consorzio. Intervento anche al di fuori delle procedure di crisi. Artt. 32 e 34 Statuto in caso di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria Art. 35 Statuto in caso di situazione di difficoltà (integrativi) A condizione:piano di risanamento con proposta di iniziative ed interventi da assumere Sostegno: finanziamenti onerosi o gratuiti, garanzie Strumento di mutualità interna del sistema cooperativo Sistema contributivo ex post, a chiamata, ruolo ICRREA
Direttiva 2009/14/CE Rafforzamento della tutela Armonizzazione massima Aumento del livello minimo di copertura a 100.000 euro (prop. “almeno a 100.000,00”) Diminuzione del termine di rimborso a venti giorni, prorogabile di dieci giorni in circostanze eccezionali Adeguamento importo rimborsabile in funzione del tasso di inflazione 31
Adeguamento in Italia Art. 96 bis, comma 5, TUB Riduzione da euro 103.291,38 a euro 100.000,00; Aggiornamento del limite in funzione del tasso di inflazione nell’Unione europea sulla base dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato dalla Commissione europea
Le proposte di modifica Comunicazione Commissione del 27.11.2006 sul riesame della dir. 94/19/CE: Fondo paneuropeo proposta di direttiva del 12.7.2010, COM (2010) 368 def. emendamenti del Parlamento europeo del 14.6.11 e del 16.2.2012
Obiettivi Considerando 3 prop. “I sistemi di garanzia rappresentano un importante complemento dell’operato delle autorità di vigilanza”. Mod. Parlamento: “…occorre prevedere accanto alla funzione di rimborso dei depositi….misure di prevenzione e sostegno…e articolare sistemi di allerta precoce”.
I nuovi contenuti Meccanismi di funding Sistema di contribuzione parzialmente ex ante (Atti di Commissione del 2006 e BCE del 2008 e del 2011). i DGS devono poter disporre dell'1,5% dei depositi ammissibili ("livello obiettivo") per consolidare la stabilità finanziaria. Se quelli ex ante sono insufficienti le banche versano contributi straordinari ex post sino allo 0,5% dei depositi i fondi ex ante costituiranno il 75% dei finanziamenti dei DGS, i contributi ex post il 25%.
Determinazione dei contributi I contributi degli enti creditizi ai DGS devono essere calcolati in base ai loro profili di rischio in modo armonizzato indicatori: adeguatezza patrimoniale, qualità delle attività, redditività e liquidità.
Limite di rimborso * euro 100.000,00 non derogabile neanche in melius tranne che per: i depositi derivanti da operazioni immobiliari realizzate per finalità residenziali private e per i depositi che soddisfano esigenze di carattere sociale e che sono collegati a particolari eventi della vita, quali il matrimonio, il divorzio, l’invalidità o il decesso del depositante, purchè la copertura sia limitata a dodici mesi * oggetto di riesame periodico, almeno ogni 5 anni * riduzione a 7 giorni del termine di rimborso, 5 giorni per l’emendamento del Parlamento
Trasparenza Informazione ai depositanti chi vuole aprire un deposito deve sottoscrivere un foglio informativo che contiene tutte le informazioni rilevanti circa la copertura dei depositi da parte del DGS responsabile. Il titolare di un deposito esistente deve essere informato tramite l'estratto conto.
Sistema di prestiti fra sistemi Volontario prestito al DGS al massimo lo 0,5% dei suoi depositi ammissibili Rimborso con interessi in 5 anni Cooperazione fra sistemi, sistemi transfrontalieri Potere di vigilanza dell’EBA 39
Sistema europeo di sistemi nazionali di garanzia dei depositi Art. 3 prop. Dir. Possibilità di fusione fra organismi di diversi Stati Art. 1 prop. Dir. rete di sicurezza comune: Sistema di allerta precoce ruolo di coordinamento e vigilanza dell’EBA, in consultazione con il Forum europeo di tutela dei depositi. Compiti dell’EBA raccogliere informazioni sull'importo dei depositi e trasmettere al Comitato europeo sul rischio sistemico coordinare le prove di stress dei DGS confermare se un DGS può prendere a prestito fondi da altri DGS; comporre le controversie tra i DGS. 40