Diritto del lavoro L’EFFICACIA OGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO

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Diritto del lavoro L’EFFICACIA OGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO Prof. Antonio Lo Faro

L’efficacia oggettiva: le ragioni sostanziali del problema L’esigenza sul piano dei fatti LA REALIZZAZIONE SUL PIANO GIURIDICO Evitare di vanificare la funzione della contrattazione collettiva, consentendo che i lavoratori accettino condizioni deteriori rispetto a quelle stabilite collettivamente IL CONTRATTO INDIVIDUALE NON PUÒ CONTENERE CLAUSOLE PEGGIORATIVE RISPETTO AL CONTRATTO COLLETTIVO

Il problema giuridico della efficacia oggettiva del contratto collettivo in un regime di diritto comune Quali principi e disposizioni sono in grado di giustificare l’effetto della inderogabilità in peius del contratto collettivo ad opera del contratto individuale?

(segue) il problema giuridico della efficacia oggettiva del contratto collettivo in un regime di diritto comune la soluzione più blanda: la tecnica della inderogabilità o della efficacia obbligatoria, basata su un sistema di responsabilità contrattuale. la soluzione più forte: la tecnica della inderogabilità o efficacia reale, con la sostituzione automatica delle clausole difformi del contratto individuale.

La soluzione giurisprudenziale più comune Diritto del lavoro Quattro possibili soluzioni per giustificare l’inderogabilità La soluzione giurisprudenziale più comune Prof. Antonio Lo Faro

L’approccio pragmatico della giurisprudenza: l’inderogabilità reale L’art. 2077 del codice civile “I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”

Cosa non funziona nella ricostruzione della giurisprudenza, apparentemente semplice e inattaccabile?

Critica dottrinale alla tesi giurisprudenziale La norma che costituisce il quadro entro il quale si inserisce l’art. 2077 c.c. L’art. 1339 c.c. “Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti” Solo il contesto corporativo - nel quale i contratti collettivi erano equiparati alla legge - può giustificare l’attivazione del meccanismo della inserzione automatica norme corporative

Le alternative prospettate dalla dottrina L’impossibilità di ricorrere allo schema codicistico (l’art. 2077 e 1339 c.c.) e… 2) …il ritorno alle categorie privatistiche del mandato e della rappresentanza

La tesi di Francesco Santoro Passarelli Cosa c’entra tutto questo con la inderogabilità del contratto collettivo? Art. 1723 c.c Il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario non si estingue per revoca da parte del mandante Art. 1726, co. 2, c.c Se il mandato è stato conferito da più persone per un affare di interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia effettuata da tutti i mandanti revoca revoca La pattuizione difforme del contratto individuale viene qualificata come una revoca del mandato conferito alla associazione sindacale revoca Una revoca giuridicamente impossibile, vista la particolare natura del mandato

Una possibile critica alla teoria del mandato irrevocabile Se davvero l’impossibilità di pattuizioni individuali difformi dovesse basarsi sulla irrevocabilità del mandato conferito ex artt. 1723 e 1726... . . . TUTTE le pattuizioni difformi dovrebbe essere impossibili Anche quelle in melius

Altra teoria alternativa all’art. 2077 c.c. Dalla Costituzione sarebbe possibile ricavare una riserva a favore dei sindacati a regolare gli interessi collettivi dei lavoratori Il sindacato non è rappresentante di interessi altrui, ma gestisce un interesse proprio ed esclusivo. 3) La tesi del potere originario del sindacato, basata sull’art. 39 Cost.

ne consegue.... che le deroghe individuali costituiscono atti dispositivi illegittimamente posti dalle parti individuali che travalicano l'ambito di autonomia di loro spettanza per invadere la dimensione degli interessi collettivi di pertinenza originaria ed esclusiva delle organizzazioni sindacali

Critica E’ una tesi estrema, che finisce per sostenere un potere di vincolo del sindacato senza fondamento positivo, obliterando la complessità dei rapporti di rappresentanza e democrazia tra il sindacato e i soggetti rappresentati.

I problemi della efficacia oggettiva del contratto collettivo di diritto comune Le diverse soluzioni prospettate (riassunto) (1) La “scorciatoia” giurisprudenziale L’art. 2077 cod. civ. (2) La categoria del mandato Il mandato irrevocabile (= impossibilità della pattuizione individuale difforme) (3) La soluzione “originaria” Quando contratta, il sindacato gestisce un interesse proprio, non di altri.

4) Le tesi precedenti sono insufficienti. La soluzione dell'inderogabilità del contratto collettivo basata sul combinato disposto di DUE disposizioni del codice civile

L’integrazione del contratto L’art. 1374 c.c. L’integrazione del contratto Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza secondo gli usi e l’equità tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge

L’art. 2113 cod. civ. “Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi, non sono valide”

gli effetti del contratto L’art. 2113 c.c. è la norma che integra gli effetti del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c.

La pattuizione individuale peggiorativa è un atto di rinuncia (invalido) ad un diritto inderogabile

L’interrogativo Si può affermare che l’art. 2113 c.c. consente di ottenere i medesimi effetti dell’art. 2077 c.c.?

Una comparazione tra norme Art. 2113 Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi, non sono valide Art. 2077 Le clausole difformi dei contratti individuali sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro

L’inderogabilità secondo l’art. 2113 c.c. L’art. 2113 attribuisce al contratto collettivo l’inderogabilità non tanto come una caratteristica intrinseca, quanto piuttosto come un dato che, assumendo rilevanza solo su impulso della reazione individuale del lavoratore, si profila meramente eventuale

Art. 2077 e art. 2113: le differenze L’inderogabilità del contratto collettivo di cui parla il 2077 c.c. consiste nella nullità e sostituzione automatica delle clausole individuali difformi L’inderogabilità di cui parla il 2113 c.c. si identifica nella annullabilità di quelle clausole (qualificate alla stregua di rinunzie o transazioni)

Riconoscimento indiretto della inderogabilità del contratto collettivo Per questo, la giurisprudenza continua a garantire l’effetto dell’efficacia reale (perché socialmente equo), mediante l’applicazione dell’art. 2077 cod. civ.