Diritto del lavoro La subordinazione.

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Transcript della presentazione:

Diritto del lavoro La subordinazione

I suoi alter “ego” Il lavoro autonomo nelle diverse tipologie Forme alternative di utilizzazione del lavoro da parte dell’impresa o delle pubbliche amministrazioni (l’esternalizzazione)

come diritto del lavoro La tutela del lavoro come parte del complessivo progetto di società accolto nella Costituzione Il lavoro subordinato come fattispecie sociale prevalente. E’ ancora vero? Il diritto del lavoro come diritto del lavoro subordinato

Oltre il lavoro subordinato Il Libro bianco “A seguito dei profondi mutamenti intercorsi nell’organizzazione dei rapporti e dei mercati del lavoro, il Governo ritiene che sia ormai superato il tradizionale approccio regolatorio, che contrappone il lavoro dipendente al lavoro autonomo Oltre il lavoro subordinato

La subordinazione nel diritto del lavoro: la risposta a tre domande Perché si identifica la subordinazione? (perché è importante) Cos’è e come si identifica la subordinazione? 3) Chi identifica la subordinazione?

1) PERCHE’ identificarlo come fattispecie sociale tipica?

“Tipo legale” e disciplina giuridica del rapporto di lavoro Individuare il “tipo legale” al quale ricondurre uno specifico rapporto di lavoro significa individuare le regole giuridiche che lo governano

NE CONTRADDISTINGUONO LO STATUTO GIURIDICO Istituti tipici del lavoro subordinato (si applicano ”solo” al lavoro subordinato) Riposi e ferie Sospensioni del rapporto Limiti di orario Tutela della professionalità Garanzie retributive Tutela contro il recesso Tutele di natura previdenziale ed assicurativa TFR NE CONTRADDISTINGUONO LO STATUTO GIURIDICO

= 134,52% = 104,00% Componenti di costo Lavoratore subordinato Lavoratore autonomo Importo Percentuale Componente retributiva 27.226,23 74,34% 96,15% Componente contributiva 7.911,33 21,60% 1.089,05 3,85% Componente fiscale 1.487,88 4,06% - Totale costo lavoro azienda 36.625,44 100% 28.315,28 Indice del costo aziendale sul lordo (il “cuneo fiscale”) Costo azienda ------------------ Compenso lordo ------------ = 134,52% ------------- = 104,00% Fonte: RATIOlavoro, 8-9/2004

Quali principi giuridici regolano l’attribuzione di questi diritti?

La assoluta inscindibilità del binomio fattispecie/effetti La legislazione del lavoro La qualificazione giuridica del rapporto L’applicazione ai rapporti di lavoro di TUTTI gli effetti La tassatività della disciplina

Tassatività e inderogabilità della disciplina giuslavoristica fondata sulla qualificazione della fattispecie: un doppio problema Si rischia di attribuire tutela a chi non ne avrebbe bisogno Si rischia di negarla a chi ne avrebbe bisogno

“La funzione della fattispecie lavoro subordinato è di fungere da richiamo in blocco delle discipline di un intero settore dell’ordinamento: un risultato che non lascia scampo alla diversità, neppure quando ciò sarebbe necessario ai fini, che sono in concreto realizzabili solo attraverso la disuguaglianza delle protezioni” (M. Pedrazzoli)

2) Cosa è e come si identifica la subordinazione?

Coincidenza tra modello normativo e modello empirico = Operario-massa della grande industria tayloristica Modello empirico Modello normativo Il lavoratore subordinato secondo l’art. 2094 c.c.

L’art. 2094 cod. civ. “E’ lavoratore subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” La “porta di ingresso” del diritto del lavoro

Come si decifra l’art. 2094 c.c.? Debole attitudine qualificatoria e conseguente necessità di: E’ lavoratore subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” collaborare Operazioni dottrinarie Interpretazioni giurisprudenziali alle dipendenze sotto la direzione

Le fattispecie diverse dalla subordinazione (rinvio) (1) Il lavoro autonomo (art. 2222 ss. cod. civ.) E’ lavoratore autonomo chi “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” e la variante della prestazione intellettuale (2230) (2) Il lavoro gratuito (prestazione resa affectionis vel benevolentiae causae) (3) I rapporti di lavoro aventi natura giuridica associativa (soci di cooperativa; associati in partecipazione) (4) Il c.d. tertium genus (collaboratori, lavoratori a progetto)

Le tesi in dottrina La distinzione basata sulla tradizione romanistica (“cosa si fa”) La nozione tecnico-funzionale di subordinazione (“come si fa”) La nozione socio-economica di subordinazione (“chi lo fa”)

(1) L’eredità della tradizione romanistica Quale delle due indica la subordinazione? Locatio operis e locatio operarum Distinzione tra obbligazioni di mezzi (operarum) e obbligazione di risultato (operis) La diversa ripartizione dei rischi come dato essenziale della distinzione

Critica della impostazione tradizionale Le attività svolte dall’ingegnere dipendente del Genio civile e dall’ingegnere libero-professionista per elaborare un progetto sono identiche L’oggetto della prestazione può essere identico Come non è vero che nella locatio operarum il risultato è sempre indifferente così nella locatio operis il risultato non è sempre “dovuto” La ripartizione dei rischi non è un elemento costitutivo della fattispecie Nelle forme di retribuzione legate al risultato (una volta il cottimo), ad esempio, il rischio della utilità del lavoro grava sul lavoratore sotto forma di variabilità del suo corrispettivo Il medico non si obbliga a guarire, ma a curare; l’avvocato non si obbliga a vincere la causa, ma a difendere in giudizio (ma ora il patto di quota lite) Ne è piuttosto un effetto

(2) La nozione tecnico-funzionale (come si fa) E’ fondata sulla valorizzazione dell’elemento della eterodeterminazione “si può considerare lavoratore subordinato qualunque debitore di opere tenuto ad obbedire alle disposizioni impartite da un soggetto autorizzato ad esercitare il potere di determinare luogo e tempo dell'adempimento, controllandone altresì l'esecuzione” Estrinsecazione in tre diverse tipologie di potere: Potere di conformazione Potere di controllo Potere disciplinare

Critica della nozione tecnico-funzionale L'etero-determinazione di una prestazione di lavoro può sussistere anche dove non c’è subordinazione in senso tecnico giuridico (cococo, lavoro somministrato, meno direttamente nell’appalto) L'etero-determinazione di una prestazione di lavoro può non sussistere anche dove c’è subordinazione in senso tecnico giuridico (i dirigenti)

3) La nozione socio- economica di subordinazione Elemento fondamentale: la alienità dei mezzi di produzione, che nel lavoro subordinato sono sempre nella disponibilità del datore di lavoro La disciplina protettiva del diritto del lavoro si dovrebbe applicare solo ai soggetti socialmente ed economicamente deboli

Critica della nozione socio-economica E’ sempre vero che chi dispone dei mezzi di produzione non è in posizione di debolezza ? (la dipendenza economica) (il piccolo imprenditore,l’artigiano) E’ sempre vero che chi non dispone dei mezzi di produzione è in posizione di debolezza? (l’alta professionalità)

CHI IDENTIFICA LA SUBORDINAZIONE? I GIUDICI La dottrina LE COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE

L’approccio della giurisprudenza “Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento” Cass., sez. lav., 03-04-2000, n. 4036

Il metodo utilizzato dai giudici Il tentativo di costruire una fattispecie astratta di “lavoro subordinato” alla stregua di criteri identificativi generali e astratti è stata abbandonata dalla giurisprudenza, che ha adottato un approccio di tipo pragmatico Il metodo “sussuntivo”, utilizzato dalla dottrina la piena identificazione fra fattispecie astratta (ex art. 2094 c.c.) e fattispecie concreta IL METODO “TIPOLOGICO”

Metodo sussuntivo vs. metodo tipologico Piena identità tra fattispecie astratta e fattispecie concrete Approssimazione tra fattispecie astratta e fattispecie concrete Elementi costitutivi della fattispecie identificati a priori come necessari e sufficienti Metodo “tipologico” che si fonda su una mera… Fattispecie risultante dalla somma di indici di subordinazione, nessuno dei quali risolutivo Fattispecie astratta Fattispecie astratta Necessaria ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi Fattispecie concreta E’ sufficiente la ricorrenza di un numero significativo di indici Fattispecie concreta che presuppone…

Metodo sussuntivo tipologico I lembi della fattispecie astratta e della fattispecie concreta devono coincidere I lembi della fattispecie astratta e concreta non coincidono del tutto

Gli indici giurisprudenziali Si può misurare il quantum di eterodeterminazione, oltre il quale sussiste subordinazione? Secondo alcune sentenze l’elemento decisivo è la contestualità del controllo rispetto allo svolgimento della prestazione La sottoposizione alle direttive tecniche, al potere di conformazione, controllo e disciplinare dell’imprenditore “…potere di precisare costantemente ed in ogni singolo momento temporale l’effettivo contenuto della prestazione lavorativa dovuta sotto il profilo dei tempi, del luogo e delle modalità” (Cass. 16/1/96 n. 326)

L’intensità della eterodeterminazione e il tipo di mansione svolta “Tanto più sale il livello professionale e intellettuale della prestazione resa dal dipendente, tanto meno si può ricercare la prova puntuale e stringente di un controllo da parte del datore di lavoro” (Trib. Asti 12 ottobre 1999)

“Quando la distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato non risulti agevole alla luce di criteri univoci come l'esercizio di potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro….” Cass., sez. lav., 27-03-2000, n. 3674

Preliminarmente: Prevale la realtà dei fatti sul nomen iuris Cass Preliminarmente: Prevale la realtà dei fatti sul nomen iuris Cass. 30 marzo 2009, n. 7586 (sentenza tra i materiali) (…) consegue la necessità dell'esatta identificazione delle connotazioni del rapporto intercorso in concreto tra le parti, avendo questa Corte a più riprese evidenziato che ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro, come autonomo o subordinato, è necessario avere riguardo al contenuto effettivo del rapporto stesso, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti

Continua Ciò non comporta che la dichiarazione di volontà di queste in ordine alla fissazione del contenuto del detto rapporto debba essere stralciata nell'interpretazione del precetto contrattuale e che non debba tenersi conto della disciplina giuridica del rapporto prevista dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale; tuttavia il nomen iuris utilizzato non ha rilievo assorbente, poiché nell'interpretazione della volontà delle parti, deve tenersi altresì conto del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362, c. 2, c.c.), e, in caso di contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità delle prestazioni, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi, dato che la tutela relativa al lavoro subordinato non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto

Conformità del principio di “svalutazione” della volontà dei contraenti ai principi civilistici Interpretazione del contratto: l’art. 1362 cod. civ. stabilisce che per interpretare il contratto, occorre indagare la comune intenzione della parti, valutando anche il comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto

Gli altri indici giurisprudenziali Il vincolo di orario Le modalità della retribuzione L’imputazione del rischio della prestazione La concessione di periodi di riposo, senza incidenza nel trattamento retributivo L’esclusività della dipendenza da un solo datore di lavoro

Si può parlare di una gerarchia tra indici?

Cass. 2 aprile 2002 n. 4682 L‘ elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è costituito dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (…), mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, assumono natura meramente sussidiaria

Cass. N.9252/2010 Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione . (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva qualificato come di lavoro subordinato il rapporto intercorso tra una insegnante di scuola privata e l'istituto ove essa insegnava, attraverso l'individuazione di rilevanti indici sintomatici, quali l'assoggettamento del lavoratore al potere di coordinamento e disciplinare del datore di lavoro, il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, la fissazione dell'orario di lavoro e degli orari delle attività ausiliarie da parte del datore di lavoro, l'obbligo del rispetto dei programmi di insegnamento ministeriali, e la svalutazione, invece, dell'importanza della espressione formale della volontà contrattuale, riportata nella sottoscrizione di un modulo a stampa ove il rapporto veniva definito come autonomo).

T.A.R. Roma Lazio sez. III n.9946/2010 La subordinazione , intesa come assoggettamento concreto del lavoratore all'esercizio effettivo di poteri imprenditoriali, direttivi e disciplinari, deve essere provata da chi assume l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente, tenuto conto che altri elementi, quali la continuità delle prestazioni, l'obbligo di osservare un determinato orario, la predeterminazione della retribuzione, il difetto dell'organizzazione di impresa nel soggetto che offre la prestazione sono compatibili, tutti, sia con un rapporto di lavoro autonomo che con un rapporto di lavoro dipendente, per cui, non sono affatto decisivi ove manchi il nucleo centrale della subordinazione . Invero, l'elemento che distingue il rapporto di lavoro subordinato da quello di collaborazione continuativa e coordinata è costituito dalla subordinazione gerarchica del lavoratore al datore di lavoro. Ne consegue che, in mancanza del vincolo di subordinazione , possono sussistere tutti gli altri indici che caratterizzano il rapporto di impiego, senza che lo stesso possa qualificarsi di lavoro subordinato.

Cass. N. 10974/2010 La prestazione di volontariato, per sua natura gratuita e spontanea, non è soggetta alla disciplina sul volontariato, ma alla disciplina giuslavoristica del rapporto di lavoro, se, indipendentemente dal nomen juris, il volontario sia assunto e retribuito con un compenso che superi il mero rimborso spese. (Nella specie, relativa a prestazioni di assistenza svolte da un lavoratore a favore del Sunia, la S.C. nel rigettare il ricorso, ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di merito attesa la piena autonomia delle modalità della prestazione offerta dal prestatore, i cui comportamenti si erano sviluppati anche in termini configgenti con la linea dell'organizzazione sindacale fino a determinare la cessazione del rapporto, in alcuna misura imputabile a violazioni di obblighi di lavoro; anche con riguardo agli indici cosiddetti sussidiari, inoltre, la corte di merito aveva sottolineato il carattere non fisso e meramente eventuale del compenso in quanto costituito dagli importi, provenienti dal tesseramento, residuati dalla quota attribuita al sindacato e da quella al medesimo trattenuta per rimborso spese).

Una massima standard sulla natura subordinata La suprema corte ha annullato la sentenza impugnata che, in relazione al rapporto con una società di intermediazione immobiliare di lavoratore addetto a contatti con i clienti, aveva ritenuto insussistente la subordinazione, senza prendere in considerazione le risultanze istruttorie secondo cui il direttore dell'agenzia impartiva specifiche disposizioni di lavoro, disponeva i turni delle ferie ed esercitava di fatto il potere disciplinare, né la presenza di una quota di retribuzione fissa, di un orario di lavoro e di una continuità della prestazione. Cass., sez. lav., 21-10-2000, n. 13925

…E sulla natura autonoma Non sono configurabili gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui le prestazioni siano organizzate in maniera tale da non richiedere l'esplicazione di un potere gerarchico, concretizzantesi in ordini e direttive e nell'esercizio del potere disciplinare (fattispecie relativa a prestazioni di guardia medica presso una clinica privata, con organizzazione del servizio autogestita dagli stessi medici incaricati, che predisponevano concordemente i turni, secondo le rispettive disponibilità, e avevano la possibilità di non presentarsi al lavoro, purché sostituiti da colleghi, senza necessità di comunicarlo al datore di lavoro). Cass., sez. lav., 18-11-2000, n.14947

Distinzione con il rapporto di agenzia (trib. Milano 3.03.2010 L'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che si manifesta nell'autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto - secondo il disposto dall'art. 1746 c.c. - delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione , di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta. (Nella specie, in applicazione dei su menzionati principi, il giudicante ha ritenuto sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato in considerazione dell'accertata mancanza di una seppur minima forma di autonomia nella scelta dei tempi e dei modi dell'attività promozionale dell'agente nella quale si manifesta il rischio di impresa e della ricorrenza di tutti gli indici della subordinazione , ossia stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e sua soggezione al potere direttivo e di controllo della società).

Le conseguenze dell’approccio pragmatico (metodo tipologico) impiegato in giurisprudenza 1) L’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato può essere riconosciuta anche in assenza di qualcuno degli indici indicati, specie di quelli del secondo gruppo 2) Rapporti che presentano le stesse caratteristiche fattuali possono subire diverse qualificazioni da parte di diversi giudici

Un esempio di dissidio giurisprudenziale: il caso dei pony express Ha natura subordinata la prestazione lavorativa resa, con l'impiego di mezzo proprio, da motociclisti addetti al ritiro e recapito di plichi (c.d. “pony express”), non rilevando, in contrario, né la breve durata del rapporto, né la possibilità di rifiutare l'esecuzione delle prestazioni lavorative richiamate e, peraltro, sussistendo un controllo sui prestatori, sia pure a distanza (mediante contatto radio). PRET - P. Milano, 07-10-1988 subordinata possibilità di rifiutare controllo

Non ha natura subordinata …segue: i pony express Non ha natura subordinata, in difetto dell'essenziale requisito della continuità, la prestazione lavorativa resa, con l'impiego di mezzi propri, da motociclisti addetti al ritiro ed al recapito di plichi (c.d. pony express), che non sono tenuti a presentarsi ogni giorno al lavoro e possono anche rifiutare le singole prestazioni loro richieste. Trib. Milano, 10 ottobre 1987 Non ha natura subordinata possono anche rifiutare

Sui limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale (D’Antona, 1995) “Nel diritto del lavoro non è l’interpretazione del regolamento voluto dalle parti a stabilire la natura del contratto, ma è la qualificazione in base alla natura obiettiva del rapporto a modellare la volontà contrattuale entro uno schema contrattuale tassativo, in funzione di un ordine che, pur essendo fondato sulla volontarietà del vincolo, rispecchia interessi (collettivi e pubblici) in larga misura superiori ai loro”.

La disponibilità legale del tipo (o il nomen iuris attribuito dalla legge) IL PROBLEMA Può il legislatore attraverso l’assegnazione di un nomen iuris neutralizzare gli effetti di tutela del diritto del lavoro?

La risposta della Corte Costituzionale (1994) “Non è consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato” oggettivamente

Violerebbe il canone dell’uguaglianza di fronte alla legge quella disposizione che, in relazione ad una classe di rapporti di lavoro, fissasse autoritativamente la qualificazione, escludendo a priori che si tratti di rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla loro effettiva natura.

Sui limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale (D’Antona, 1995) “Nel diritto del lavoro non è l’interpretazione del regolamento voluto dalle parti a stabilire la natura del contratto, ma è la qualificazione in base alla natura obiettiva del rapporto a modellare la volontà contrattuale entro uno schema contrattuale tassativo, in funzione di un ordine che, pur essendo fondato sulla volontarietà del vincolo, rispecchia interessi (collettivi e pubblici) in larga misura superiori ai loro”.

Problemi qualificatori del contratto di lavoro e possibili soluzioni: LA CERTIFICAZIONE

L’elevato contenzioso in materia lavoristica: i dati Istat 2004 I nuovi processi concernenti il rapporto di lavoro, assistenza e previdenza incardinati nel 2004 sono stati: 414.278 in primo grado 59.625 in appello (con il maggior numero di nuove cause concentrato nelle regioni del Sud Italia ) Tra queste, un peso rilevante può attribuirsi alle controversie relative alla qualificazione del rapporto di lavoro

Il tentativo operato dal legislatore nell’ambito della c. d Il tentativo operato dal legislatore nell’ambito della c.d. “Riforma Biagi” Testo originale Testo modificato (19.10.2010) Art. 75 d. lgs. n. 276/2003 Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo

Procedimento di certificazione e sua natura giuridica (art. 78) Istanza volontaria di entrambe le parti del contratto di lavoro; Certificazione da parte dell’organo abilitato mediante decreto ministeriale (c.d. commissioni di certificazione: direzioni provinciali del lavoro e province; università; enti bilaterali); Si tratta di un atto di certificazione amministrativa che esprime un parere valutativo da parte di un organo “terzo” circa la qualificazione del regolamento contrattuale posto in essere dalle parti

La certificazione amministrativa del contratto di lavoro e i limiti costituzionali Art. 24 Cost. Art. 79 :Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’art. 80 (art. 79)

Art. 80 – Rimedi esperibili nei confronti della certificazione Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso dinanzi al giudice del lavoro, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione

Erronea qualificazione del contratto Le parti del contratto Terzi nella cui sfera giuridica l’atto sia destinato a produrre effetti. (INPS) Ricorrenti Erronea qualificazione del contratto Difformità tra programma negoziale e successiva attuazione Vizi del consenso Motivi del ricorso Il giudice competente ai sensi dell’art. 413 c.p.c. Violazione del procedimento Eccesso di potere TAR Erronea qualificazione Ex tunc Decorrenza degli effetti Difformità del programma negoziale Dall’inizio della difformità

La certificazione ha raggiunto l’obiettivo di “deflazionare” il contenzioso? In verità, sembra che la normativa sia più orientata a rendere complessa per i lavoratori la strada della tutela giurisdizionale del proprio diritto al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, in caso di certificazione. Forse per questo, nonostante in Italia si sia proceduto all’istituzione di un notevole numero di commissioni di certificazione, non emergono dati significativi circa l’effettività della certificazione. Tendenza del collegato a rendere più complicata la via giurisdizionale: nuovo spazio all’arbitrato