LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

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LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO ALLA LUCE DELL’OIC 1 E L’EVOLUZIONE IN FUNZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI Prof. Fabio Fortuna Associato di economia aziendale presso la Facoltà di economia dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara f.fortuna@unich.it Torino, 24 febbraio 2005

LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO ALLA LUCE DELL’OIC 1 ( I parte )

AGENDA ( I parte ) Finalità e contenuto dell’OIC 1 Prevalenza della sostanza sulla forma Operazioni di locazione finanziaria Disinquinamento fiscale del Bilancio d’esercizio

FINALITA’ DELL’OIC 1 Revisione di alcuni principi contabili nazionali AGENDA ( I parte ) Finalità e contenuto dell’OIC1 Prevalenza della sostanza sulla forma Operazioni di locazione finanziaria Disinquinamento fiscale del Bilancio d’esercizio FINALITA’ DELL’OIC 1 Revisione di alcuni principi contabili nazionali Indicazione di soluzioni operative connesse alle limitate modifiche introdotte dal DLGS. n. 6/2003

ASPETTI TRATTATI NEL PRINCIPIO (1 di 2)

ASPETTI TRATTATI NEL PRINCIPIO (2 di 2)

AGENDA ( I parte ) Finalità e contenuto dell’OIC1 Prevalenza della sostanza sulla forma Operazioni di locazione finanziaria Disinquinamento fiscale del Bilancio d’esercizio PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA (1 di 2) Esplicita previsione nell’ambito dei principi contabili nazionali e internazionali Principio già esistente in riferimento al bilancio degli enti creditizi e finanziari (Dlgs 87/92 e Istruzioni Banca d’Italia 16/01/1995)

PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA (2 di 2) Art. 2423-bis c.c., punto 1 “[…] nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; […]” Interpretazione alla luce della relazione di accompagnamento del Dlgs 6/2003

LEASING E RELATIVE TIPOLOGIE AGENDA ( I parte ) Finalità e contenuto dell’OIC1 Prevalenza della sostanza sulla forma Operazioni di locazione finanziaria Disinquinamento fiscale del Bilancio d’esercizio LEASING E RELATIVE TIPOLOGIE Il leasing è un contratto atipico con il quale un soggetto (locatore) concede ad un altro (locatario) la possibilità di utilizzare un determinato bene per un certo arco di tempo dietro pagamento di un canone periodico Leasing finanziario TIPOLOGIE Leasing operativo

LEASING FINANZIARIO (IAS 17) (1 di 2) Il leasing finanziario trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà del bene Sostanziale coincidenza con i criteri di individuazione previsti dal FAS 13

LEASING FINANZIARIO (IAS 17) (2 di 2) Criteri di individuazione La proprietà del bene è trasferita al locatario al termine del contratto Esiste un’opzione di riscatto a un prezzo sufficientemente inferiore al fair value La durata del contratto copre la maggior parte della vita utile (vita economica) del bene Il valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing è sostanzialmente uguale al valore corrente del bene locato Il bene locato ha natura così particolare che solo il locatario può utilizzarlo senza modifiche rilevanti

LEASING OPERATIVO Il leasing operativo non trasferisce tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà In sostanza si ha nell’ipotesi di insussistenza di uno o più requisiti tipici di quello finanziario

LA RILEVAZIONE NELLO SP E NEL CE: METODO PATRIMONIALE E FINANZIARIO - LOCATARIO -

LA RILEVAZIONE NELLO SP E NEL CE: METODO PATRIMONIALE E FINANZIARIO - LOCATORE - Società iscritte nell’apposita sezione dell’elenco generale di cui all’art. 113 Tub (soggetti non operanti nei confronti del pubblico) Codice Civile Società iscritte nell’elenco di cui all’art. 106 TUb (intermediari finanziari) e art. 13 Tub (banche) Dlgs 87/92

L’INFLUENZA SULLA NOTA INTEGRATIVA DEL LOCATARIO (1 di 3) Predisposizione di un apposito prospetto (art. 2427 c.c., n. 22) da cui risultino: valore attuale delle rate di canone non scadute onere finanziario derivante dai contratti in essere e riferibile all’esercizio valore di iscrizione dei beni alla data di chiusura qualora fossero stati considerati immobilizzazioni separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore inerenti all’esercizio

L’INFLUENZA SULLA NOTA INTEGRATIVA DEL LOCATARIO (2 di 3) L’OIC 1, ad integrazione della normativa civilistica, in funzione di una più elevata trasparenza informativa, suggerisce l’indicazione di ulteriori informazioni in merito agli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio netto e sul Conto economico, nell’ipotesi di rilevazione secondo il metodo finanziario

L’INFLUENZA SULLA NOTA INTEGRATIVA DEL LOCATARIO (3 di 3) In particolare, se di importo apprezzabile, devono essere indicati: valore del bene locato debito implicito verso il locatore onere finanziario di competenza dell’esercizio, attraverso la scomposizione dei canoni di locazione in quota capitale e interessi quote di ammortamento di competenza dell’esercizio relative ai beni in locazione effetto fiscale effetto sul risultato dell’esercizio e quello complessivo sul Patrimonio netto nell’ipotesi di applicazione del metodo finanziario

L’INFLUENZA SULLA NOTA INTEGRATIVA DEL LOCATORE Società che redigono il bilancio nel rispetto del codice civile Indicazione in Nota integrativa secondo quanto esplicitamente suggerito dall’OIC 1 Società che redigono il bilancio nel rispetto del Dlgs 87/92 Obbligo di fornire informazioni in Nota integrativa in base a quanto disposto dalla specifica normativa

INDICAZIONI PREVISTE DALL’ART. 2427, N. 22

PROSPETTI INDICATI DALL’OIC 1

PROSPETTI INDICATI DALL’OIC 1

LE INTERFERENZE FISCALI NELLA RIFORMA SOCIETARIA E FISCALE AGENDA ( I parte ) Finalità e contenuto dell’OIC1 Prevalenza della sostanza sulla forma Operazioni di locazione finanziaria Disinquinamento fiscale del Bilancio d’esercizio LE INTERFERENZE FISCALI NELLA RIFORMA SOCIETARIA E FISCALE Eliminazione delle interferenze fiscali Legge 366/2001, art. 6 Armonizzazione con la normativa fiscale Abrogazione 2° comma art. 2426 c.c. Dlgs 6/2003, art. 1 Nuova struttura del n. 14 della Nota Integrativa con elaborazione dei prospetti relativi alla fiscalità differita art. 109, comma 4, TUIR Deducibilità componenti negativi di reddito

ART. 1, DLGS. 6/2003 Abolizione del 2° comma dell’art. 2426 c.c. Inserimento nello Stato patrimoniale della voce 4-bis) Crediti tributari, 4-Ter) Imposte anticipate e modifica della voce B) 2) Fondo per Imposte, anche differite Inserimento nella voce 22) del Conto economico della distinzione tra imposte correnti, differite e anticipate Ristrutturazione della voce 14) della Nota integrativa Descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate Indicazione dell’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio, delle motivazioni dell’iscrizione, dell’ammontare non ancora contabilizzato e delle motivazioni relative alla mancata iscrizione

ART. 109, COMMA 4, TUIR ECCEZIONI Imputazione al Conto economico condizione necessaria per la deducibilità dei componenti negativi di reddito ECCEZIONI Componenti negativi imputati al conto economico di un esercizio precedente se la deduzione è stata rinviata in virtù di specifiche disposizioni a) Componenti negativi che, pur non essendo imputabili al Conto economico, sono deducibili per disposizioni di legge b) Ammortamenti dei beni materiali e immateriali, altre rettifiche di valore e accantonamenti da inserire in apposito prospetto

IL PROSPETTO DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Ammortamenti dei beni materiali e immateriali, altre rettifiche di valore e accantonamenti sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi sono indicati: importo complessivo valori civili e fiscali dei beni valori civili e fiscali dei fondi

UTILIZZO DEL PROSPETTO ALCUNE IPOTESI DI UTILIZZO DEL PROSPETTO (1 di 5) Ammortamento ordinario (calcolato in misura inferiore a quella fiscalmente ammessa) 1 8% Aliquota prevista dal D.M. 31/12/’88 5% Aliquota prescelta in relazione al piano di ammortamento (stimata vita utile del bene) 3% La differenza è deducibile, pur non essendo iscritta in bilancio, nel caso in cui sia indicata nel prospetto

UTILIZZO DEL PROSPETTO ALCUNE IPOTESI DI UTILIZZO DEL PROSPETTO (2 di 5) 2 Ammortamento anticipato 12% Aliquota prevista dal D.M. 31/12/’88 12% Aliquota a titolo di ammortamento anticipato deducibile, pur non essendo iscritta in Bilancio, nel caso in cui sia indicata nel prospetto

UTILIZZO DEL PROSPETTO ALCUNE IPOTESI DI UTILIZZO DEL PROSPETTO (3 di 5) Ammortamento calcolato nel primo esercizio di entrata in funzione del bene 3 6% Aliquota prevista dal D.M. 31/12/’88 2% Aliquota prescelta in relazione all’effettivo periodo di utilizzo (Settembre-Dicembre) 1% La differenza è deducibile, pur non essendo iscritta in bilancio, a condizione che sia indicata nel prospetto

UTILIZZO DEL PROSPETTO ALCUNE IPOTESI DI UTILIZZO DEL PROSPETTO (4 di 5) 4 Ammortamento immediato (unitario) 100% Aliquota applicabile come da art. 102, comma 5, TUIR 50% Aliquota prescelta per l’iscrizione in bilancio La differenza è deducibile, pur non essendo iscritta in bilancio, a condizione che sia indicata nel prospetto 50%

ALCUNE IPOTESI DI UTILIZZO DEL PROSPETTO 5 Accantonamento al Fondo rischi su crediti 0,50% Quota fiscalmente deducibile 0,30% Accantonamento iscritto in Conto economico 0,20% La differenza è deducibile, pur non essendo iscritta in bilancio, a condizione che sia indicata nel prospetto Analogo trattamento è riservato agli altri accantonamenti e alle rettifiche di valore

L’INFLUENZA SULLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO Utilizzo del prospetto senza vincoli di sospensione d’imposta neanche sulle poste del Patrimonio Netto Ipotesi percorribili Sospensione d’imposta per un corrispondente ammontare di utili e riserve Scelta nella direzione di un contemperamento tra le due soluzioni I benefici fiscali possono essere fruiti da tutte le imprese, quindi anche da quelle che non hanno utili o riserve da vincolare. Tuttavia, laddove esistano utili o riserve, questi devono essere mantenuti nell’economia dell’impresa fino a concorrenza delle deduzioni forfettarie non imputate al Conto economico.

UN’IPOTESI APPLICATIVA: L’AMMORTAMENTO ANTICIPATO Utile ante imposte 5000 Ammortamento anticipato (rilevato nel prospetto) 1200 _________________________________________ Reddito imponibile 3800 IRES di competenza (= 33% di 5000) 1650 IRES sul reddito imponibile (= 33% di 3800) 1254 IRES di competenza – IRES corrente = Imposta differita su ammortamento anticipato 1650 – 1254 = 396 Ammortamento anticipato – Imposta differita = Quota di P. N. da vincolare 1200 – 396 = 804 Nel Conto economico abbiamo: Utile ante imposte 5000 Imposte sul reddito Correnti (=1254) differite (= 396) 1650 __________________________ Utile d’esercizio 3350

INFORMATIVA DI BILANCIO Iscrizione della fiscalità differita relativa ai costi rilevati nel prospetto Conto economico Indicazione nei prospetti relativi alla fiscalità differita (n. 14) dei costi che l’hanno originata Nota integrativa Nella composizione del P.N. (n.7-bis) deve figurare l’ammontare globale del Patrimonio Netto che risulta in sospensione d’imposta Eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati al Conto economico al netto del Fondo imposte differite correlato agli importi dedotti

COMPILAZIONE DEL QUADRO EC Esempio Costo del bene: 1000 Quota annuale amm.to civilistico: 100 (10%) Riserve da vincolare: 150 Quota amm.to fiscale: 200 (20%) DATI RILEVANTI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO EC Costo del bene Riserve Quota amm.to civilistico (10% di 1000) Valore civilistico del bene (1000-100) Quota amm.to fiscale (20% di 1000) Valore fiscale del bene (1000-200) Eccedenza di periodo (200-100) Imposte differite (33% di 100) 1000 150 100 900 200 800 33

QUADRO EC SEZ. I AMMORTAMENTI SEZ. IV - TOTALI COMPLESSIVI,IMPOSTE ECCEDENZA PREGRESSA ECCEDENZA DI PERIODO DECREMENTI VALORE CIVILE VALORE FISCALE BENI MATERIALI 100 900 800 TOTALI 100 900 800 SEZ. IV - TOTALI COMPLESSIVI,IMPOSTE DIFFERITE, RISERVE AMMONTARE COMPLESSIVO AMMONTARE DELLE AMMONTARE DELLE RISERVE DELLE ECCEDENZE EXTRACONTABILI IMPOSTE DIFFERITE CALCOLATE E DEGLI UTILI A NUOVO 100 33 150

CASO 1: ASSENZA DI UTILI O RISERVE DA VINCOLARE Stato Patrimoniale IMPIANTI 1000 CAP. SOCIALE 1000 RISERVA LEGALE 200 IPOTESI AMM.TO ORDINARIO IMPIANTO 100 AMM.TO ANTICIPATO IMPIANTO 100

DETERMINAZIONE UTILE D’ESERCIZIO (2 di 3) CONTO ECONOMICO RICAVI AMM.TO IMPIANTO UTILE AL LORDO DELLE IMPOSTE IMPOSTE CORRENTI (800 x 33%) IMPOSTE DIFFERITE (100 x 33%) UTILE NETTO (900-297) 1000 100 900 - 297 (264) (33) 603

DISTRIBUZIONE UTILE NETTO LA SOCIETA’ DISTRIBUISCE TUTTO L’UTILE (603) Immediata tassazione di 67 (eccedenze extracontabili 100 – imposte differite 33) mediante variazione in aumento in dichiarazione

CASO 2: ESISTENZA DI UTILI O RISERVE DA VINCOLARE Stato Patrimoniale IMPIANTI 1000 CAP. SOCIALE 1000 RISERVA LEGALE 200 RISERVA STRAORDINARIA 300 IPOTESI AMM.TO ORDINARIO IMPIANTO 100 AMM.TO ANTICIPATO IMPIANTO 100

DETERMINAZIONE UTILE D’ESERCIZIO (2 di 3) CONTO ECONOMICO RICAVI AMM.TO IMPIANTO UTILE AL LORDO DELLE IMPOSTE IMPOSTE CORRENTI (800 x 33%) IMPOSTE DIFFERITE (100 x 33%) UTILE NETTO (900-297) 1000 100 900 - 297 (264) (33) 603

Utile distribuito senza alcuna tassazione di recupero DISTRIBUZIONE UTILE NETTO (3 di 3) LA SOCIETA’ DISTRIBUISCE TUTTO L’UTILE (603) Utile distribuito senza alcuna tassazione di recupero poiché le riserve da vincolare (300) sono maggiori dell’eccedenza deducibile extracontabilmente (100-33)

INTERFERENZE FISCALI PREGRESSE Modalità contabili di realizzazione TRATTAMENTO DELLE INTERFERENZE FISCALI PREGRESSE L’art. 4, lettera h, Dlgs, 344/03 precisa che la nuova previsione normativa si applica anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti operati in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del Dlgs 6/2003 e nell’esercizio in corso al 31/12/2003 che termina dopo tale data E’ consentito il disinquinamento fiscale del Bilancio d’esercizio senza conseguenze fiscali Modalità contabili di realizzazione Imputazione al Conto economico Imputazione al Patrimonio netto

ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE FISCALI PREGRESSE 1° gennaio 2004 INTERFERENZE FISCALI PREGRESSE da eliminare

Soluzione raccomandata dall’OIC Proventi straordinari TRATTAMENTO CONTABILE DELLE INTERFERENZE FISCALI PREGRESSE Soluzione raccomandata dall’OIC Inserimento tra i Proventi straordinari del Conto economico

UN’IPOTESI APPLICATIVA Si suppone che la società ALFA abbia operato nell’esercizio 2003 un ammortamento anticipato pari a 100

LE SCRITTURE CONTABILI 1) Storno del fondo ammortamento anticipato di 100 esistente al 31 dicembre 2003 tra i proventi straordinari: Fondo ammortamento a Proventi straordinari 100 anticipato (voce E. 20) 2) Iscrizione delle imposte differite per 33 (cioè 33% di 100) tra gli oneri straordinari: Oneri straordinari a Fondo imposte differite 33 (voce E. 21)

RIFLESSI SUL CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2004 E.20) Proventi straordinari 100 E.21) Oneri straordinari 33

L’EVOLUZIONE IN FUNZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI ( II parte )

AGENDA ( II parte ) Il quadro normativo di riferimento L’evoluzione della normativa comunitaria L’evoluzione della normativa nazionale

LA NORMATIVA COMUNITARIA … AGENDA ( II parte ) Il quadro normativo di riferimento L’evoluzione della normativa comunitaria L’evoluzione della normativa nazionale LA NORMATIVA COMUNITARIA … Regolamento 1606/2002 CE Regolamento 1725/2003 CE Regolamento 707/2004 CE Regolamenti 2236-2237-2238/2004 CE Direttiva 2001/65 CE Direttiva 2003/51 CE

… E NAZIONALE Legge n. 306/2003 (Legge comunitaria 2003) Decreto legislativo n. 394/2003 Schema di decreto legislativo per le opzioni previste dal regolamento 1606/2002 CE (emanato il 26 novembre 2004) Legge comunitaria 2004 (in fase di emanazione)

REGOLAMENTO 1606/2002 CE Proroga al 2007 per AGENDA ( II parte ) Il quadro normativo di riferimento L’evoluzione della normativa comunitaria L’evoluzione della normativa nazionale REGOLAMENTO 1606/2002 CE Applicazione dei principi contabili internazionali e obbligo per tutte le società dell’UE quotate in un mercato regolamentato di redigere, al più tardi a partire dal 2005, il bilancio consolidato conformemente agli IAS/IFRS Imprese che attualmente redigono il bilancio applicando altri principi contabili internazionali (ad esempio US GAAP) Proroga al 2007 per Imprese con titoli di debito quotati unicamente in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro E’ prevista la facoltà, per ciascuno degli Stati membri, di consentire o di imporre l’applicazione degli IAS/IFRS nella redazione del bilancio d’esercizio a società quotate e anche non quotate

REGOLAMENTO 1725/2003 CE Recepimento dei principi contabili internazionali esistenti tranne 32 e 39 Recepimento delle relative interpretazioni (SIC) tranne i n. 5 – 16 – 17 collegati agli IAS/IFRS esclusi Conseguente modifica di alcune direttive comunitarie (2001/65 e 2001/51) per adeguarle ai principi contabili internazionali Emanazione ed approvazione della direttiva 2003/51 UE con la finalità di rendere uniformi e comparabili i bilanci di tutte le società dell’UE

REGOLAMENTO 707/2004 CE Recepimento del Principio Contabile Internazionale IFRS 1 riguardante la prima applicazione degli IAS/IFRS La prima applicazione può avvenire già in occasione della redazione dei bilanci intermedi

REGOLAMENTI 2236-2237-2238/2004 CE Reg. 2236/2004 CE Reg. 2237/2004 CE IFRS 1, 3, 4, 5 Reg. 2236/2004 CE Modifica IAS 1, 10, 12, 14, da 16 a 19, 22, 27, 28 e da 31 a 41 SIC 9, 22, 28, 32 IAS 32 Reg. 2237/2004 CE Modifica IFRIC 1 IFRS 1 Reg. 2238/2004 CE Modifica IAS da 1 a 10, da 12 a 17, da 19 a 24, da 27 a 38, 40 e 41 SIC da 1 a 7, da 11 a 14, da 18 a 27, da 30 a 33

DIRETTIVA 2001/65 CE Modifica la IV e VII direttiva CEE per introdurre il fair value come criterio di valutazione di determinate attività e passività finanziarie Prevede informazioni da fornire in bilancio in merito agli strumenti finanziari

DIRETTIVA 2003/51 CE Compatibilità tra IAS/IFRS e normativa europea Interventi su IV e VII direttiva CEE e sulle direttive riguardanti i bilanci di banche e assicurazioni E’ ancora in attesa di recepimento

SOGGETTI OBBLIGATI IN ITALIA AGENDA ( II parte ) Il quadro normativo di riferimento L’evoluzione della normativa comunitaria L’evoluzione della normativa nazionale SOGGETTI OBBLIGATI IN ITALIA (ART. 25, LEGGE 31/10/2003, N. 306) SOCIETA’ QUOTATE per la redazione del Bilancio d’esercizio SOCIETA’ EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI tra il pubblico per la redazione del Bilancio d’esercizio e consolidato BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI, sottoposti a vigilanza da parte della Banca d’Italia, per la redazione del Bilancio d’esercizio e consolidato IMPRESE DI ASSICURAZIONE per la redazione del Bilancio consolidato IMPRESE DI ASSICURAZIONE per la redazione del Bilancio d’esercizio (solo nell’ipotesi in cui siano quotate e non redigano il Bilancio consolidato)

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2001/65 CE Decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003 pubblicato sulla G.U. n. 44 del 23 febbraio 2004 Valutazione al fair value degli strumenti finanziari nei bilanci delle società italiane Le nuove disposizioni si applicano, in base all’art. 8, nella redazione dei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2005

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2001/65 CE Introduzione dell’art. 2427 bis. “Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari” Inserimento nell’art. 2428, comma 2, del numero 6-bis) relativo a informazioni sugli strumenti finanziari e sull’esposizione ai rischi finanziari Principali novità Le modifiche interessano anche i bilanci delle banche e degli altri istituti finanziari, con effetti sul Dlgs 87/92

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER LE OPZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO 1606/2002 CE Categorie rilevanti Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico Banche ed intermediari finanziari sottoposti a vigilanza Imprese di assicurazione e) Società incluse nel bilancio consolidato di società obbligate a redigerlo secondo i principi contabili internazionali f) Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti e che redigono il bilancio consolidato g) Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti e da quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata

CAMPO DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS

LA LEGGE COMUNITARIA 2004 (1 di 3) Prevede il recepimento della direttiva 2003/51 che apporta modifiche alla IV e VII direttiva e alle direttive riguardanti i Bilanci di banche e imprese assicurative Prevede il recepimento della direttiva 2003/38 in cui si individuano i nuovi limiti per il Bilancio in forma abbreviata

LA LEGGE COMUNITARIA 2004 Principali novità (Dir. 2003/51) Schemi di Bilancio Introduzione in modo esplicito del principio di prevalenza della sostanza sulla forma Principali novità (Dir. 2003/51) Rendiconto finanziario Valutazione al fair value anche per attività non finanziarie

LA LEGGE COMUNITARIA 2004 (3 di 3) Per effetto del recepimento della direttiva 2003/38 avremo in futuro i seguenti limiti per il Bilancio in forma abbreviata: Totale attivo Stato patrimoniale 3.650.000 euro (3.125.000 euro) Ricavi da vendite e prestazioni 7.300.000 euro (6.250.000 euro) Numero di dipendenti 50 Ciò originerà, ovviamente, un rilevante aumento del numero di imprese che potranno beneficiare delle semplificazioni previste per il Bilancio in forma abbreviata

CONFRONTO TRA LEGISLAZIONE COMUNITARIA/NAZIONALE E IAS/IFRS Costo storico Prudenza Reddito prodotto Conservazione del Capitale Creditori, soci Composizione del bilancio Fair value Competenza Reddito potenziale Performance Investitori Nuovi documenti del bilancio