Le ultime novità in materia di Imu, Tares e Patto Matteo Barbero Torino, 6 novembre 2013.

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Le ultime novità in materia di Imu, Tares e Patto Matteo Barbero Torino, 6 novembre 2013

Imu Lart. 1 D.L. 102/2013 ha previsto che non è dovuta la prima rata relativa agli immobili di cui al D.L. 54/2013. Il successivo art. 3 ha previsto il ristoro del minor gettito dell'Imu attraverso lerogazione ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna di un contributo pari ad euro ,20 per il 2013 e ad euro ,47 per il Il riparto per il 2013 è stato operato con il decreto del Ministero dellInterno 27 settembre, al netto di una quota pari a 25 milioni che è stata temporaneamente accantonata per far fronte alle eventuali esigenze di rettifica del (mancato) gettito rispetto alle stime pubblicate nel maggio I conguagli saranno disposti con un successivo decreto entro il 31 ottobre. Gli importi sono stati quantificati rispetto al 2012 e quindi non compensano lo sforzo fiscale I relativi trasferimenti vanno allocati a titolo II (codice Siope 2102).

Imu Lart. 2, comma 1, lettera a), del D.L. 102/2013 stabilisce che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, mentre a partire dal 2014 i beni merce sono esentati dallimposta. Resta dovuta limposta fino al 30 giugno Con la lettera b) dello stesso comma 2, viene sostituito nellart. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il riferimento, per lapplicazione della detrazione prevista per labitazione principale, prevedendo che tale beneficio si applichi agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Il comma 4 dell'art. 8, del D.Lgs. 504/1992, in precedenza, si riferiva anche agli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari che sono equiparati tout court allabitazione principale dal comma 4.

Imu Lart. 2, comma 3, del D.L. 102/2013 prevede, a decorrere dal 2014, l'esenzione a favore degli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica. Il comma 4 dell'art. 2 prevede che: dal 1° luglio 2013, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale; dal 1° gennaio 2014, sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali. Con il comma 5 viene stabilito che, dal 1° luglio 2013, allimmobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano (ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9) come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente a Forze armate, di polizia e vigili del fuoco, si applica la disciplina dellIMU concernente labitazione principale e le relative pertinenze (C2, C6 e C7) c, a prescindere dalle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Imu Lart. 2, comma 5-bis, del D.L. 102/2013 ha introdotto l'obbligo della dichiarazione per accedere alle nuove agevolazioni introdotte. La dichiarazione ha valore costitutivo dellagevolazione e va presentata entro il 30 giugno 2014 utilizzando lattuale modello (salvo modifiche del Mef). Il successivo comma 5-ter ha disposto con norma di interpretazione autentica che le domande di variazione catastale relative ai fabbricati rurali presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del D.L. 70/2011 (entro il 30/9/2012), producono effetti retroattivi a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione.

Imu Lart. 2-bis del D.L. 102/2013 ha previsto che, per lanno 2013, limitatamente alla seconda rata dellImu, i comuni possono equiparare allabitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze (C2, C6 e C7), escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, lagevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune, con deliberazione consiliare da adottare entro il 30 novembre e da pubblicare sul sito istituzionale entro il 9 dicembre, definisce i criteri e le modalità per lapplicazione dellagevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dellindicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio. Previsto un rimborso per 18,5 milioni da ripartire entro 45 giorni.

Imu Lart. 8, comma 2, del D.L. 102/2013 ha previsto che Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare lindicazione della data di pubblicazione In mancanza, valgono le aliquote dellanno precedente.

Tares Lart. 5, comma 1, del D.L. 102/2013 (cd Tares semplificata) ha previsto la facoltà per i comuni (con regolamento ex art. 52 da adottare entro il 30 novembre) di intervenire sulla componente rifiuti tenendo conto di tre nuovi criteri di commisurazione delle tariffe, fatto salvo il rispetto del principio chi inquina paga: sulla base delle quantità e qualità medie di rifiuti per unità di superficie; moltiplicando il costo del servizio per uno o più coefficienti di produttività quali-quantitativa di rifiuti; tenendo conto, altresì, dei criteri previsti dal DPR 158/1999. La misura vale solo per lanno 2013.

Tares Lo stesso art. 5, comma 1, del D.L. 102/2013 consente lintroduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dellISEE, nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio. La competenza al riguardo è sempre del consiglio comunale e la relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio.

Tares Lart. 5, comma 3, del D.L. 102/2013 precisa che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche la discarica, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti. Diversamente, laddove il versamento relativo allanno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni. La maggiorazione per i servizi indivisibili (che i comuni nel 2013 non possono più elevare 0,40 euro al mq) va versata allo Stato insieme allultima rata del tributo. Rimane dubbio se lultima rata debba necessariamente essere pagata nel 2013 (così risoluzione 9/DF) o possa essere differita dai comuni al 2014 (nota IFEL del 30 settembre 2013).

Tares Infine, lart. 5, comma 4-quater, del D.L. 102/2013 ha disposto che, In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del D.L. 201/2011, il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. Sono fatti comunque salvi la maggiorazione nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Patto Per il 2013 ed il 2014 non si procederà allindividuazione degli enti c.d. virtuosi ai sensi dellart. 20 del D.L. 98/2011. In base allart. 2, comma 5, del D.L. 120/2013, gli obiettivi vanno ricalcolati applicando i seguenti coefficienti: 15,61% per i comuni con più di abitanti, 12,81% per gli altri comuni Per il 2014, al momento occorre ancora utilizzare i coefficienti maggiorati di un punto percentuale, dal momento che lart. 9 del D.L. 102/2013 ha previsto lintroduzione di un meccanismo di premialità per gli enti sperimentatori analogo a quello dei virtuosi.

Patto Entro il 15 novembre possono essere presentate le domande per accedere alle premialità (poco meno di 11 milioni) ex art. 1, comma 122, della L. 220/2010. Possono essere richiesti spazi finanziari per spese inderogabili connesse a a)debiti relativi a sentenze esecutive, riconosciuti e finanziati ai sensi dellarticolo 194 Tuel, di importo superiore al 3% delle spese correnti impegnate nellanno 2012; b)donazioni modali private ricevute in anni precedenti al 2013 con riferimento ai pagamenti che devono essere effettuati nel Riparto entro il 25 novembre.

Patto Il disegno di legge di stabilità (ancora molto provvisorio) prevede diverse novità: 1)dal 2014 dovrebbe cambiare la base di calcolo (spesa corrente media ) e i coefficienti (15,07% per il 2014 e 2015, 15,62% per il 2016 e 2017 per tutti i comuni); 2)per il 2014 previste deroghe statali per 1,5 miliardi (1 miliardo per pagamenti in conto capitale e 500 milioni per i debiti al 31/12/2012); 3)al momento, è prevista lanticipazione della tempistica dei Patto di solidarietà; 4)dalla certificazione del Patto 2013 scatterà la digitalizzazione del meccanismo.

Grazie per lattenzione!! Matteo Barbero