scolastico formativo oggi Il sistema scolastico formativo oggi CSA di Vicenza Barbara Olper barbara.olper@istruzionevicenza.it
L’evoluzione delle professioni Stanno diminuendo le professioni specifiche legate solo al “fare” Emergono professioni nuove con compiti di controllo, capacità di relazione e di risoluzione dei problemi
L’evoluzione delle professioni Aumentano le professioni che non mettono più mano sulle macchine (o sui pezzi) ma si occupano di mantenimento e sviluppo dei sistemi di automazione Aumentano le professioni con nuove funzioni di logistica, innovazione, di marketing
Le competenze Si richiede ai lavoratori flessibilità mobilità ma anche: CULTURA PROFESSIONALE POLIVALENTE
Istruzione e formazione permanente: definizione Memorandum di Lisbona Formazione da un capo all’altro dell’esistenza “Formazione in tutti gli aspetti della vita” - apprendimento non formale e informale Promozione della cittadinanza attiva, dell’integrazione sociale e della capacità di inserimento professionale
Gli obiettivi dell’istruzione e della formazione permanente nella U.E. Cittadinanza attiva Inserimento sociale Capacità di inserimento professionale Realizzazione personale
Gli obiettivi da raggiungere entro il 2010 - Unione Europea. • L’apprendimento lungo tutto l’arco della vita lifelong learning) deve raggiungere almeno il 15 per cento della popolazione adulta attiva (25-64 anni), in nessun Paese deve essere inferiore al 10 per cento • Aumentare il numero di persone di età compresa tra i 25 ed i 64 anni con un livello d’istruzione secondaria superiore all’80 per cento della popolazione attiva • Aumentare la quota di donne occupate da una media attuale del 51 per cento ad oltre il 60 entro il 2010
Gli obiettivi da raggiungere entro il 2010 - Unione Europea • Aumentare il tasso medio d’occupazione nell’Unione europea delle persone in età compresa tra i 55 ed i 64 anni, portandolo al 50 per cento • Migliorare l’impiegabilità e ridurre le lacune a livello di competenze • Aumentare l’occupazione nel settore dei servizi
Legge 28 marzo 2003, n. 53 è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età;
Legge 28 marzo 2003, n. 53 La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
Legge 28 marzo 2003, n. 53 il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale
Legge 28 marzo 2003, n. 53 il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale.
I giovani fino a 18 anni devono essere inseriti in questi percorsi D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 Art. 6 - Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione 3° comma Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 68, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, che si intende riferito all'obbligo formativo come ridefinito dall’art.1 del presente decreto I giovani fino a 18 anni devono essere inseriti in questi percorsi
Regolamento di attuazione dell’art.68 Legge 17/05/1999 n.144 Obbligo di frequenza ad attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età
Obbligo di frequenza ad attività Formative / Diritto- Dovere Può essere assolto: Nel sistema di istruzione scolastica Nel sistema di formazione professionale di competenza regionale Nell’esercizio dell’apprendistato
Nel sistema di formazione professionale Corsi triennali Presenza delle discipline necessarie allo sviluppo delle competenze di base Valenza del titolo su tutto il territorio nazionale
Apprendistato Contratto di lavoro cui si può accedere al 15mo anno di età, in cui deve essere garantita una formazione d’aula per almeno 240 ore
Alternanza …svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro
nel rispetto dei limiti d’età previsti dalla legge D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 + Contrazione di una Ferma Volontaria nelle Carriere Iniziali delle Forze Armate, compresa l‘Arma dei Carabinieri nel rispetto dei limiti d’età previsti dalla legge
Il sistema scolastico 06/07 Sistema di istruzione scolastica Il sistema della scuola superiore attualmente resta invariato schema riassuntivo
Chi è responsabile? Sono responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative
Chi vigila? In caso di: mancata frequenza dall’inizio o nel corso dell’anno assenze, prolungate o reiterate, tali da eludere il dovere di istruzione e formazione
Chi vigila? I Dirigenti scolastici o i responsabili delle istituzioni presso le quali le/gli studentesse/i sono iscritti provvedono alla segnalazione al Sindaco del Comune, ove hanno la residenza le/i giovani soggetti al dovere; ai Servizi per l'impiego, in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale; alla Questura in relazione alle funzioni di competenza per gli stranieri
Chi vigila? I soggetti che assumono con il contratto di apprendistato i giovani tenuti all’assolvimento del diritto dovere all’istruzione ed alla formazione ed il tutore aziendale provvedono alla segnalazione al Sindaco del Comune, ove hanno la residenza le/i giovani soggetti al dovere; ai Servizi per l'impiego, in relazione alle funzioni di loro competenza; alla Questura in relazione alle funzioni di competenza per gli stranieri
Caratteri generali Scuola più lunga Possibilità di passaggio fra i sistemi Il successo formativo della persona
Come aiutare l’alunno? Qualora l’alunna/o si trovi in difficoltà o non intenda proseguire il percorso scolastico – formativo intrapreso, la istituzione scolastico - formativa può prevedere iniziative individualizzate di accompagnamento e riorientamento per Promuovere il successo formativo del/lla giovane facilitare il passaggio ad altro indirizzo di studi/formazione agevolare i contatti con il Centro per l’Impiego di riferimento per la prosecuzione del percorso attraverso l’apprendistato
Passaggio fra i sistemi Il riferimento legislativo è il DPR 257/2000 (Regolamento di attuazione dell’art.68 della legge n.144/99) le cui linee sono confermate Protocollo d’Intesa Interistituzionale 2001 Accordo 2003 tra la Regione Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Direzione Generale
DPR 257 del 12 luglio 2000 Art. 6 - Passaggio tra i sistemi Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per l'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore
integrazione nel curricolo
Passaggio tra i sistemi Conferenza Stato Regioni del 15/1/04 Definizione standard formativi minimi Conferenza Unificata del 28/10/04 Accordo per la Certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi DM 86 del 3/12/04 Adozione dei modelli di certificazione OM 87 del 3/12/04 Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall’apprendistato al sistema della Istruzione ai sensi dell’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144
Passaggio fra i sistemi costituiscono crediti per l’accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore le conoscenze, competenze e capacità acquisite: nella Formazione professionale nell’apprendistato nell’attività lavorativa per autoformazione
Passaggio fra i sistemi sulla base della documentazione presentata di eventuali ulteriori accertamenti
Passaggio fra i sistemi Apposite Commissioni Attestano: le competenze acquisite l’anno di corso in cui può essere proficuo l’inserimento Rilasciano: apposito certificato che potrà essere utilizzato per l’iscrizione anche presso altre istituzioni scolastiche
La scuola italiana prevede la frequenza ai percorsi scolastici e/o formativi di tutte le ragazze e i ragazzi che si trovano sul territorio italiano. prevede l’iscrizione e la frequenza gratuita fino al secondo anno dell’istruzione e formazione Rif. art. 45 del D.P.R. n.394/99
Documenti certificato di nascita (ma potrebbe far fede il passaporto o la carta d' identità); permesso di soggiorno dei genitori/legali rappresentanti certificato di vaccinazione certificazione attestante la scolarità pregressa, tradotta e convalidata dal Consolato italiano presso il Paese d'origine; pagamento della tassa d' iscrizione (la tassa va corrisposta solo a partire dal terzo anno istituto superiore, se l' iscrizione alla prima classe viene chiesta da alunno d' età inferiore ai 15 anni e quindi soggetto all' obbligo scolastico , salvo i casi previsti di esenzione)
Permesso di soggiorno I minori sprovvisti di permesso di soggiorno sono iscritti con riserva; essi, tuttavia, conseguono validamente il titolo di studio anche qualora gli accertamenti messi in atto dall'Amministrazione non diano alcun riscontro, purché l'esito non sia “negativo”, come specifica l’ art. 45 del D.P.R. n.394/99
Vaccinazioni obbligatorie I cittadini extracomunitari devono in ogni caso presentare documentazione. L' iscrizione degli alunni stranieri in difetto di certificazioni sanitarie va accolta, dandone segnalazione alla competente Unità Sanitaria Locale.
Quindicenni neo-immigrati Il minore cittadino extracomunitario che intenda iscriversi ad istituti secondari di II grado deve dimostrare, attraverso idonea attestazione, di avere raggiunto un livello di scolarità pari alla licenza di scuola media (con ordinamento scolastico straniero che preveda almeno otto anni di scuola dell’obbligo), riconoscibile ai fini della prosecuzione negli studi
Per saperne di più www.istruzione.it www.welfare.gov.it www.istruzionevicenza.it www.istruzioneveneto.it http://www.edscuola.it/archivio/stranieri/lintegrazione_scolastica.htm