I nuovi appalti pubblici di servizi nel "codice appalti" Assolombarda - GM Terziario Industriale 6 luglio 2006 I NUOVI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI NEL “CODICE APPALTI” LE NOVITÀ IN TEMA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE In particolare, cause di esclusione, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, offerte anomale Terziario 2006-Cov-Valutazione delle offerte-Revisione 0
I nuovi appalti pubblici di servizi nel "codice appalti" Assolombarda - GM Terziario Industriale 6 luglio 2006 Cause soggettive di esclusione D.lgs. 163/2006 Articoli 38, 230 Terziario 2006-Cov-Valutazione delle offerte-Revisione 0
I nuovi appalti pubblici di servizi nel "codice appalti" Assolombarda - GM Terziario Industriale 6 luglio 2006 Cause soggettive di esclusione Considerazioni generali In tema di cause soggettive di esclusione (o requisiti generali) il codice appalti, più che recepire le disposizioni comunitarie, procede alla generalizzazione della disciplina dettata per i lavori pubblici, con particolare riferimento all’articolo 75 del D.P.R. 554/1999, il cui testo risulta solo adattato alle novità di derivazione comunitaria. Questo modo di procedere ha suscitato critiche, in quanto ha comportato l’introduzione di cause automatiche di esclusione non previste dalle direttive comunitarie ed una diversa disciplina di cause di esclusione di origine comunitaria. Terziario 2006-Cov-Valutazione delle offerte-Revisione 0
Cause soggettive di esclusione Principali novità per gli appalti pubblici di servizi L’estensione agli appalti pubblici di servizi della normativa sui lavori pubblici, con gli adattamenti richiesti dalle direttive comunitarie, ha comportato l’introduzione di vari elementi di novità rispetto alla disciplina contenuta nei decreti legislativi 157-158/1995: esclusione per misure di prevenzione (legge 1423/1956); esclusione per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; specificazione dei soggetti a carico dei quali deve essere stata emessa la sentenza di condanna o di patteggiamento; esclusione per violazione del divieto di intestazione fiduciaria (legge 55/1990, articolo 17);
Cause soggettive di esclusione (segue) esclusione per gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e violazione di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; esclusione per grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante; esclusione per accertamento definitivo delle violazioni degli obblighi di pagamento di tasse ed imposte; esclusione per false dichiarazioni anche non gravi e solo di quelle compiute nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; esclusione per accertamento definitivo di violazioni gravi in tema di contributi previdenziali ed assistenziali;
Cause soggettive di esclusione (segue) esclusione per omessa presentazione della certificazione di conformità alla normativa sui disabili (articolo 17, legge 68/1999), salvo che il requisito sia stato inserito nella dichiarazione sostitutiva; esclusione per applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 231/200 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. Dimostrazione dei requisiti generali Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000), nella quale deve indicare anche le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Cause soggettive di esclusione Verifica dei requisiti generali La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti con gli accertamenti d’ufficio di cui all’articolo 43 del DPR 445/2000 e la richiesta dei certificati del casellario giudiziale, compresivi delle condanne per le quali sia stato disposto il beneficio della non menzione: la pubblica amministrazione può entrare in possesso degli stessi certificati che può ottenere l’autorità giudiziaria. L’affidatario ha l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva. Gli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione sono soggetti ad una sanzione pecuniaria fino ad euro 51.545,00 (art. 6, comma 11, d.lgs. 163/2006).
I nuovi appalti pubblici di servizi nel "codice appalti" Assolombarda - GM Terziario Industriale 6 luglio 2006 Requisiti di partecipazione. Capacità economica e finanziaria D.lgs. 163/2006 Articoli 41, 230 Terziario 2006-Cov-Valutazione delle offerte-Revisione 0
Capacità economica e finanziaria Novità normative: necessità di produrre la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, qualora la stazione appaltante abbia chiesto di provare il requisito della capacità economica e finanziaria con idonee dichiarazioni bancarie; riferibilità del fatturato specifico a servizi del settore oggetto dell’appalto e non più a servizi identici a quelli in gara; possibilità per il concorrente di dimostrare la propria capacità economica e finanziaria con qualsiasi mezzo, qualora non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare i requisiti minimi richiesti in gara (ad esempio, per costituzione o inizio dell’attività da meno di tre anni).
I nuovi appalti pubblici di servizi nel "codice appalti" Assolombarda - GM Terziario Industriale 6 luglio 2006 Requisiti di partecipazione. Capacità tecnica e professionale: certificazioni ambientali D.lgs. 163/2006 Articoli 42, 44, 230 Terziario 2006-Cov-Valutazione delle offerte-Revisione 0
Direttive comunitarie 2004/17-18/CE Capacità tecnica e professionale: certificazioni ambientali Direttive comunitarie 2004/17-18/CE Le direttive hanno incluso le certificazioni ambientali fra i requisiti di capacità tecnica e professionale che le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere agli operatori economici per l’esecuzione di appalti pubblici di servizi (direttiva 18/2004: articolo 48, paragrafo 2, lettera f), ed articolo 50; direttiva 17/2004: articolo 52).
Direttive comunitarie 2004/17-18/CE Capacità tecnica e professionale: certificazioni ambientali Direttive comunitarie 2004/17-18/CE Obiettivi Rafforzare la collaborazione fra istituzioni ed imprenditori in materia ambientale, per un’efficace sinergia fra crescita economica e sviluppo sostenibile. Incoraggiare le imprese verso un più elevato livello di tutela ambientale. Indurre le amministrazioni pubbliche a compiere scelte economiche ecocompatibili, considerando che gli appalti pubblici incidono sul prodotto interno lordo dell’Unione europea nella misura del 14%.
Capacità tecnica e professionale: certificazioni ambientali Decreto legislativo 163/2006 Il legislatore italiano ha recepito le disposizioni comunitarie ma rinviato al regolamento di attuazione l’individuazione dei casi in cui le stazioni appaltanti potranno indicare le misure di gestione ambientale che l’operatore potrà applicare durante la realizzazione dell’appalto. Prima dell’entrata in vigore del codice appalti, è stato rilevato che le norme comunitarie in esame sarebbero applicabili immediatamente (self-executing), anche in mancanza del loro recepimento nel diritto interno, che sarebbe dovuto avvenire entro il 31 gennaio 2006 (Il Sole 24 Ore, Guida normativa, n. 10, 18 marzo 2006).
Capacità tecnica e professionale: certificazioni ambientali Decreto legislativo 163/2006 Pertanto, seguendo questa linea di pensiero le stazioni appaltanti potrebbero applicare immediatamente le direttive, includendo le misure di gestione ambientale fra i requisiti di capacità tecnica e professionale da richiedere ai concorrenti. Contenuti normativi Le stazioni appaltanti possono richiedere ai concorrenti di dimostrare l’utilizzo di processi produttivi o di produrre servizi nell’osservanza di criteri ambientali. In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici potranno richiedere:
Capacità tecnica e professionale: certificazioni ambientali Decreto legislativo 163/2006 certificati rilasciati in riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS); certificati rilasciati in riferimento a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione (norme UNI EN ISO 14000, ECOLABEL); prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.
Capacità tecnica e professionale: certificazioni ambientali Conclusioni gli strumenti volontari di tutela ambientale conservano la loro volontarietà, ma le stazioni appaltanti possono premiare le imprese virtuose dal punto di vista ambientale e penalizzare le altre; accanto all’osservanza della normativa ambientale, si chiede alle imprese di impegnarsi a perseguire l’interesse economico offrendo garanzie di tutela del territorio e della popolazione circostante.
Avvalimento D.lgs. 163/2006 Articoli 49, 50, 230
Avvalimento Il “prestito” dei requisiti L’avvalimento consente ad un concorrente di qualificarsi alle gare pubbliche mediante i requisiti economico-finanziario e tecnico-organizzativi di un altro soggetto, cioè avvalendosi dei requisiti di questo secondo soggetto. Origine Le direttive 2004/17-18/CE codificano un principio già sancito dalla Corte di giustizia europea, conforme alle finalità della normativa comunitaria: evitare ostacoli alla libera prestazione dei servizi. In ambito comunitario prevale la tendenza a non personalizzare i requisiti di qualificazione, che vengono considerati nella loro dimensione oggettiva (concezione realistica del diritto comunitario, che guarda più alla sostanza che alla forma).
Avvalimento Obiettivi Favorire la concorrenza ed il massimo esercizio dell’iniziativa economica delle imprese nel mercato interno: si consente ad un operatore economico di attivare forme di collaborazione con altri soggetti per accedere alla procedura di gara, per la quale da solo non potrebbe qualificarsi. Caratteristiche nel diritto comunitario E’ consentito nei settori ordinari e speciali, negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Riguarda solo i requisiti di natura tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria: non è ammesso per i requisiti di carattere generale e di idoneità morale.
Avvalimento il prestito del requisito può avvenire al 100%: non è richiesto che il concorrente possegga almeno una quota del requisito preso in prestito; non è consentito limitare l’avvalimento solo a determinati requisiti fra quelli che si possono prendere in prestito o a determinate quote degli stessi; il concorrente deve dimostrare di possedere i requisiti per avvalimento, cioè dimostrare che l’impresa che presta i requisiti (impresa ausiliaria) ha assunto un obbligo specifico a porre le risorse correlate alla dichiarazione di avvalimento a disposizione del concorrente; il vincolo fra concorrente ed impresa ausiliaria può essere di varia natura, purché sia un vincolo giuridico idoneo allo scopo;
Avvalimento l’accordo di avvalimento deve riguardare una determinata gara; l’accordo di avvalimento può essere utilizzato anche per l’iscrizione in un sistema di qualificazione, ma a condizione che l’accordo intervenga fra imprese che fanno parte dello stesso gruppo societario; tale limitazione non opera per i settori speciali. Limitazioni nel decreto legislativo 163/2006 Si legge nella relazione al d.lgs. 163/2006 che “viene recepito l’avvalimento, con taluni paletti volti a evitare manovre elusive, turbative di gara e infiltrazioni di associazioni criminali o comunque di soggetti che non potrebbero partecipare in proprio alle procedure di affidamento”.
Avvalimento Limitazioni rimesse alle stazioni appaltanti: i concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito, salvo diversa previsione del bando; i concorrenti possono avvalersi solo dei requisiti economici o di quelli tecnici o devono avere una quota minima del requisito oggetto di avvalimento; l’impresa ausiliaria non può prestare l’avvalimento nei confronti di più concorrenti, salvo casi particolari e nei limiti previsti dal bando. Queste limitazioni sembrano in contrasto con l’ampiezza della normativa comunitaria: si configura la possibile non applicabilità delle disposizioni nazionali restrittive, in contrasto con le superiori norme comunitarie.
Avvalimento Disciplina: sintesi degli aspetti principali L’avvalimento non è ammesso per i requisiti di carattere generale, ossia situazioni strettamente personali e soggettive, concernenti la moralità e l’affidabilità dell’impresa. Quindi, l’assenza delle cause di esclusione contemplate dall’articolo 38 del d.lgs. 163/2006 deve essere dichiarata e dimostrata direttamente dall’impresa concorrente. I requisiti di carattere generale devono essere necessariamente posseduti e dimostrati anche dall’impresa ausiliaria (articolo 49, 2° comma). Gli obblighi antimafia valgono anche per l’impresa ausiliaria (articolo 49, 5° comma).
Avvalimento I requisiti soggettivi non suscettibili di avvalimento comprenderebbero, secondo la dottrina, anche la legittimazione del concorrente ad operare stabilmente ed in via principale nel settore economico cui si riferisce l’oggetto dell’appalto (ad esempio, l’iscrizione all’albo delle imprese di gestione dei rifiuti). Tuttavia, in giurisprudenza è stato affermato, relativamente ad un caso di avvalimento infragruppo, che il requisito di iscrizione all’albo sussiste anche se è posseduto da una società controllata al 100% (Consiglio di Stato, Sez. V, 25 marzo 2002, n. 1695). Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, un altro requisito non suscettibile di avvalimento è il “certificato di qualità”, assimilato ai requisiti di carattere personale del concorrente.
Avvalimento Il concorrente che voglia ricorrere all’avvalimento deve provare la disponibilità dei requisiti “presi in prestito” con una serie di documenti attestanti: l’impresa ausiliaria, il possesso dei requisiti generali da parte di entrambe le imprese, la dichiarazione negoziale dell’impresa ausiliaria di messa a disposizione delle risorse necessarie, il contratto fra il concorrente e l’impresa ausiliaria, eccetera (articolo 49). L’impresa ausiliaria non può partecipare nella duplice veste di impresa avvalsa e di impresa concorrente in proprio. E’ prevista la responsabilità solidale del concorrente e dell’impresa ausiliaria nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto deve essere eseguito dal concorrente, che non può appaltare o sub-appaltare il servizio all’impresa ausiliaria (comma 10, articolo 49).
Avvalimento Avvalimento stabile (articolo 50): consente di partecipare ai sistemi legali vigenti di attestazione o qualificazione, per partecipare quindi ad una serie indeterminata di gare d’appalto. La possibilità è ammessa solo per l’avvalimento infragruppo (articolo 2359, commi 1 e 2, c.c.) e l’attuazione sarà subordinata al regolamento. Per i settori speciali, la norma italiana è restrittiva rispetto alle disposizioni comunitarie, che ammettono l’avvalimento stabile a prescindere dalla natura giuridica dei rapporti fra concorrente ed impresa ausiliaria. Consentito l’avvalimento all’interno di un raggruppa- mento temporaneo di imprese: l’impresa associata, co- esecutrice del servizio, può essere anche impresa ausiliaria. Si ritiene che la disponibilità delle risorse debba essere provata con un contratto specifico ed idoneo, non essendo sufficiente il mero mandato collettivo.
Offerta economicamente più vantaggiosa D.lgs. 163/2006 Articoli 83, 84, 206
Offerta economicamente più vantaggiosa Principali innovazioni A. Caratteristiche ambientali dell’offerta Tra i parametri di valutazione dell’offerta economica-mente più vantaggiosa compare, per la prima volta, quello delle caratteristiche ambientali (articolo 83, comma 1, lettera e). L’innovazione normativa recepisce l’orientamento della giurisprudenza comunitaria, in virtù del quale l’offerta può essere valutata anche sulla base di criteri ecologici purché siano collegati all’oggetto dell’appalto, identificati e menzionati negli atti di gara, rispettosi dei princìpi fondamentali del diritto comunitario (soprattutto quello di non discriminazione) e non conferiscano alla stazione appaltante una libertà incondizionata di scelta.
Offerta economicamente più vantaggiosa Principali innovazioni B. Obbligo della ponderazione Il bando di gara deve indicare la ponderazione attribuita ad ogni elemento di valutazione dell’offerta; il punteggio può anche essere compreso fra un minimo ed un massimo, purché lo scarto fra i due poli sia adeguato. Quando le stazioni appaltanti ritengono impossibile la ponderazione, indicano l’ordine decrescente di importanza dei criteri (articolo 83, commi 2 e 3). Le stazioni appaltanti applicheranno la ponderazione utilizzando le metodologie stabilite dal regolamento, il quale, per i servizi, terrà conto del D.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117 (pulizia) e del D.P.C.M. 18 novembre 2005 (servizi sostitutivi di mensa), in quanto compatibili con il codice (articolo 83, comma 5).
Offerta economicamente più vantaggiosa Principali innovazioni C. Specificazione obbligatoria di sub-criteri e sub-pesi Per ogni criterio di valutazione dell’offerta, il bando prevede, ove necessario, i sub-criteri ed i sub-pesi o i sub-punteggi (articolo 83, comma 4). Non sarà più consentita la soluzione in virtù della quale le commissioni giudicatrici individuano i sub-criteri ed i sub-pesi prima di conoscere le offerte. Soluzione ritenuta poco trasparente, sebbene ammessa in giurisprudenza: impedisce agli offerenti di conoscere tutti i criteri di valutazione al momento della formulazione dell’offerta e comporta il rischio di introdurre elementi di valutazione nuovi dopo la presentazione delle offerte.
Offerta economicamente più vantaggiosa Principali innovazioni D. Obbligo della commissione giudicatrice Quando si utilizza il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è sempre necessario nominare una commissione di gara: l’obbligo, già previsto per gli appalti pubblici di lavori, è stato generalizzato ed esteso anche agli appalti di servizi e forniture (articolo 84). Il codice appalti disciplina gli aspetti essenziali relativi alla composizione ed all’operato della commissione, recependo la normativa sui lavori pubblici, mentre demanda al regolamento di attuazione gli aspetti di dettaglio (nomina dei commissari, procedimento, eccetera).
Aste elettroniche D.lgs. 163/2006 Articoli 85, 206
Aste elettroniche Concetto. L’asta elettronica è un metodo per la formulazione delle offerte: dopo la presentazione delle offerte e la loro valutazione da parte della stazione appaltante, i concorrenti ricevono l’invito a presentare in modo elettronico nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori migliorativi per elementi diversi dal prezzo. Le nuove offerte, cioè i rilanci, vengono presentati e valutati esclusivamente su supporto informatico. Vantaggi. Stimolare un’ulteriore fase competitiva all’interno delle procedure ordinarie di appalto, attraverso la negoziazione telematica (progressiva rinegoziazione delle offerte con la tecnica dei rilanci).
Aste elettroniche Condizioni di ammissibilità. 1. Solo per appalti le cui specifiche possono essere definite in modo preciso (ad esempio, appalti ricorrenti). 2. Solo per elementi soggetti a valutazione automatica con mezzi elettronici, cioè senza intervento della stazione appaltante: elementi quantificabili in cifre o percentuali. 3. Solo per procedure aperte, ristrette, negoziate con bando, confronto competitivo nell’accordo quadro, sistema dinamico di acquisizione. Principali aspetti operativi. 1^ fase: la stazione appaltante valuta le offerte pervenute con le modalità ordinarie, indicate nel bando. 2^ fase: la stazione appaltante invita simultaneamente i concorrenti a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori per via elettronica (rilanci).
Aste elettroniche (segue) L’asta elettronica si svolge in una seduta unica e si chiude alla data ed all’ora preventivamente fissate. Dopo la chiusura, si procede subito all’aggiudicazione in funzione dei risultati della rinegoziazione telematica. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’invito precisa il punteggio ottenuto dal concorrente e la formula matematica che determina, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche delle offerte in funzione dei nuovi prezzi e/o valori presentati (rilanci). Nel corso dell’asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale agli offerenti le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione.
Aste elettroniche (segue) Possibili problemi di compatibilità con il meccanismo di valutazione delle offerte anomale: se si è tenuti a rilanciare sulla prima offerta presentata, è poi difficile sostenere che l’offerta è anomala solo perché si discosta dalla soglia matematica di anomalia. Il regolamento stabilirà presupposti e condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche ed i requisiti procedurali. Il regolamento stabilirà le condizioni alle quali le stazioni appaltanti potranno ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, per l’acquisto di beni e servizi (gare telematiche). Nel frattempo si applica il DPR 101/2002, in quanto compatibile.
I nuovi appalti pubblici di servizi nel "codice appalti" Assolombarda - GM Terziario Industriale 6 luglio 2006 Le offerte anormalmente basse (cosiddette offerte anomale) D.lgs. 163/2006 Articoli 86:89, 124, 206, 238 Terziario 2006-Cov-Valutazione delle offerte-Revisione 0
I nuovi appalti pubblici di servizi nel "codice appalti" Assolombarda - GM Terziario Industriale 6 luglio 2006 Offerte anomale Premesse Definizione generale: offerte che presentano un ribasso eccessivo rispetto alla natura dei servizi da eseguire, tale da far dubitare dell’affidabilità delle stesse. Scopo: evitare l’aggiudicazione della gara ad offerte che non coprono neppure i costi, foriere di contenzioso per la pubblica amministrazione (P.A.), in quanto nessuna impresa può permettersi di lavorare in perdita. Il potere di valutare le offerte anomale è espressione del potere di autotutela della P.A. Terziario 2006-Cov-Valutazione delle offerte-Revisione 0
Offerte anomale Settori ordinari - Contratti sopra soglia (articoli 86:89) 1. Nuovi criteri automatici di individuazione della soglia di anomalia: uno per il prezzo più basso, uno per l’offerta economicamente più vantaggiosa (criteri già previsti per gli appalti pubblici di lavori): Prezzo più basso: sono anomale le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (cosiddetto taglio delle ali).
Offerte anomale Esempio pratico. Otto offerte: A = 3% B = 5% C = 8% D = 9% E = 11% F = 12% G = 15% H = 19% Taglio delle ali = 0,8 (= 10% di 8). Arrotondamento all’unità superiore = 1. Esclusione fittizia dell’offerta H (maggiore ribasso) e dell’offerta dell’offerta A (minore ribasso) = offerte da accantonare per il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali. Media aritmetica dei ribassi delle offerte residue = 10 [= (5+8+9+11+12+15) : 6]. Media aritmetica dei ribassi superiori a 10 = 2,666 [= (11- 10) + (12-10) + (15-10) : 3].
Offerte anomale Soglia di anomalia = 12,666 (= 10 + 2,666). Offerte anomali = G (15%) e H (19%). Lo stesso risultato può essere conseguito calcolando direttamente la media aritmetica dei ribassi superiori alla media dei ribassi delle offerte che residuano dopo il “taglio delle ali” (nell’esempio pratico = [(11+12+15) : 3 = 12,666]. Riferimenti: Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, determinazione del 26 ottobre 1999 (contiene spiegazioni sull’applicazione del “taglio delle ali”).
Offerte anomale Offerta economicamente più vantaggiosa: sono anomale le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. In sostanza, si procede alla verifica di congruità delle offerte quando l’offerta presenta una qualità particolarmente elevata a fronte di un prezzo particolarmente basso. Esempio pratico: punti massimi per il prezzo: 40 (quattro quinti = 32). Punti massimi per gli altri elementi: 60 (quattro quinti = 48). Punti relativi all’offerta del concorrente: 30 per il prezzo, 60 per gli altri elementi. L’offerta non è anomala.
Offerte anomale 2. Obbligatorietà della verifica di congruità delle offerte pari o superiori alle soglie di anomalie. 3. Facoltà per le stazioni appaltanti di sottoporre a verifica di congruità ogni altra offerta che appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici. 4. Inapplicabilità del “taglio delle ali” quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, salva la possibilità per le stazioni appaltanti di operare come precisato al precedente punto 3).
Offerte anomale 5. Norme per l’individuazione del miglior prezzo di mercato quando non è applicabile il criterio automatico di determinazione della soglia automatica ed occorre valutare se un’offerta è anormalmente bassa (rilevazione dei prezzi medi da parte dell’ISTAT a scopo di orientamento e coordinamento con le competenze dell’Osservatorio in tema di costi standardizzati). 6. Preventiva giustificazione a corredo dell’offerta: presentazione insieme all’offerta delle giustificazioni relative alle voci di prezzo (ad esempio: economia del metodo di prestazione del servizio, soluzioni tecniche adottate, condizioni eccezionalmente favorevoli, originalità dei
Offerte anomale servizi offerti, rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro, aiuti di stato, costo del lavoro). Presentazione insieme all’offerta dei costi relativi alla sicurezza. In sostanza, un’offerta è “seria” quando è formulata da un concorrente che abbia tenuto conto di tutti gli elementi giustificativi che conducono al prezzo finale offerto. 7. Introduzione di nuove giustificazioni: costo del lavoro, aiuti di stato (novità solo per i settori ordinari), rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e condizioni di lavoro.
Offerte anomale 8. Inammissibilità di giustificazioni basate sulla inosservanza di minimi salariali inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 9. Verifica dell’anomalia in contraddittorio: richiesta scritta di giustificazioni (prima fase) e consultazione dell’offerente (seconda fase) se la stazione appaltante intenda escludere l’offerta. 10. Previsione di termini stringenti per il procedimento di verifica.
Offerte anomale 11. Esclusione dell’offerta che risulta inaffidabile nel suo complesso. 12. Verifica progressiva: si parte dalla migliore offerta anomala in graduatoria per passare all’esame delle offerte successive solo in caso di esclusione della prima. Quindi, non è necessario valutare tutte le offerte anomale. 13. Indicazione dei motivi di esclusione nel verbale di gara.
I nuovi appalti pubblici di servizi nel "codice appalti" Offerte anomale Assolombarda - GM Terziario Industriale 6 luglio 2006 Settori ordinari - Contratti sotto soglia (articolo 124) Possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere nel bando di gara l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata per i contratti sopra soglia, nel solo caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso. Settori speciali - Contratti sopra e sotto soglia (articoli 206 e 238) Gli enti aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte anomale previsti per i settori ordinari (articolo 86), indicandolo nel bando di gara o nella lettera di invito. Si applicano le norme sui criteri di verifica delle offerte anomale sul relativo procedimento di verifica (articoli 88 e 89). Terziario 2006-Cov-Valutazione delle offerte-Revisione 0