3^LEZIONE Inquadramento Professionale

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3^LEZIONE Inquadramento Professionale giampiero.canevari@unipv.it Sommario: Ordinamento Professionale Codice deontologico Tariffa Professionale Inquadramento Professionale giampiero.canevari@unipv.it

CODICE DEONTOLOGICO COGENZA NAZIONALE SPECIFICAZIONI LOCALI

CAMPI APPLICATIVI LAVORI LAVORI PUBBLICI (13) URBANISTICA GIUDIZIARIA PRIVATI (10) URBANISTICA (11) GIUDIZIARIA (12) LAVORI PUBBLICI (13)

LAVORI PRIVATI CAPO I NORME GENERALI ART.1 Estensione ARTT. 1-11 Estensione, tipi di onorari, misura, tipologia, particolarità CAPO II COSTRUZIONI EDILIZIE, STRADALI FERROVIARI, IDAULLICHE, INDUSTRIALI, MECCANICHE, ELETTROTECNICHE Classificazione, prestazioni, collaudi, riparazioni danni di guerra, misure e contabilità dei lavori, aggiornamento dei prezzi, perizie estimative CAPO III INVENTARI, CONSEGNE CAPO IV LAVORI TOPOGRAFICI CAPO V CAVE E MINIERE CAPO VI INGEGNERIA NAVALE Tabella A Onorari e percentuale Tabella B Suddivisione prestazioni Tabella C Collaudi Tabella D Adeguamenti Tabella E Misure e contabilità Tabella F Perizie Tabella G Adeguamento

URBANISTICA Circolare LL.PP. 10.01.1969 n.6679 (TARIFFA URBANISTICA) ART. 1 PREMESSA ART. 2 NORME GENERALI ART. 3 PRESTAZIONI ART. 4 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO ART. 5 PRG A LIVELLO COMPRENSIONALE ART. 6 PIANI PARTICOLAREGGIANTI ART. 7 PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE E R.E. ART. 8 PIANI PARTICOLAREGGIATI E DI ZONA ART. 9 PIANI PARTICOLAREGGIATI DI RISANAMENTO E CONSERVAZIONE ART. 10 COMPENSI A TEMPO ART. 11 SPESE DA RIMBORSARE ART. 12 DISPOSIZIONI VARIE

GIUDIZIARIA L. 08.02.1980 (TARIFFA GIUDIZIARIA) ART. 1 CLASSIFICAZIONE DI COMPENSI ART. 2 ONORARI FISSI E VARIABILI ART. 3 APPLICAZIONE ANALOGICHE DEGLI ONORARI FISSI E VARIABILI ART. 4 ONORARI COMMISURATI A TEMPO ART. 5 AUMENTO DEGLI ONORARI ART. 6 INCARICHI COLLEGIALI ART. 7 SPESE ART. 8 DURATA DELL’INCARICO ART. 9 INDENNITA’ ART. 10 ADEGUAMENTO PERIODICO DEGLI ONORARI ART. 11 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ART. 12 DETERMINAZIONE PROVVISORIA DEGLI ONORARI ART. 13 ABROGAZIONI ART. 14 ONERE FINANZIARIO (DPR 14.11.1983) APPROVAZIONE TABELLE ONORARI FISSI E VARIABILI

LAVORI PUBBLICI DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA 04. 04 LAVORI PUBBLICI DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA 04.04.2001 (TARIFFA PUBBLICA) AGGIORNAMENTI DEGLI ONORARI SPETTANTI AGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI ART. 1 CORRISPETTIVI RIFERITI ALLA LEGGE 11.02.1994 n.102 ART. 2 ONORARI PER OPERE MINORI DI £ 50.000.000 ART. 3 RIMBORSO SPESE E COMPENSI ACCESSORI ART. 4 AFFIDAMENTO PARZIALE ART. 5 GRADUAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

(2) LEGGE ISTITUTIVA: R.D. 23.10.1925 n. 2537 (1) ORDINAMENTO PROFESSIONALE: complesso di norme che disciplinano una determinata istituzione (2) LEGGE ISTITUTIVA: R.D. 23.10.1925 n. 2537 (3) FINALITA’ E CONTENUTI Capo IV – Dell’oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto Art.51 Sono di spettanza della professione d’ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per la costituzione e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo. Art.52 Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909 n.364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere.

(4) Evoluzione normativa : DPR 05.10.2001 n.328 Suddivisione in settori: a) civile ambientale b) industriale c) dell’informazione Suddivisione sezioni: - A : titolo = ingegnere - B : titolo = ingegnere junior

(5) COMPETENZE Sezione A (art. 46.1): per il “settore civile e ambientale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere per difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio; Per il settore “ingegneria industriale “: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medici-chirurgica; Precisazione ed estensione delle competenze (art. 46.2) Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

Per il settore “ingegneria civile e ambientale”: SEZIONE B (ART. 46.3) Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma2: Per il settore “ingegneria civile e ambientale”: 1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

Per il settore “ingegneria industriale”: 1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche; 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti; 3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

Per il settore “ingegneria dell’informazione”: 1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici; 3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettrici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

(6) Insieme di suggerimenti presentati dai proponenti all’attenzione pubblica (7) In attesa di discussione in Parlamento il disegno di legge n.2160 del 24.02.07 “Delega al governo in materia di professioni intellettuali”. Sintesi di ulteriori proposte ed iniziative di diversi parlamentari. (8) E’ in atto una raccolta di firme proposta dal CUP nazionale indirizzata ad una presentazione quale iniziativa dei cittadini.

  PARTE I PRINCIPI GENERALI Art. 1 REGOLAMENTAZIONE L'esercizio della professione di ingegnere è regolato in via generale dalle vigenti disposizioni legislative in materia ed in particolare, per gli iscritti dell'Ordine provinciale di Pavia, anche delle presenti norme integrative di etica professionale. Art. 2 DOVERI FONDAMENTALI Sono basilari per l' ingegnere la ineccepibile condotta morale, la correttezza, il decoro, la qualificata preparazione scientifica, tecnica e culturale e l‘aggiornamento professionale in relazione anche alla funzione sociale e di pubblica utilità dell'esercizio professionale di ingegneria. CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PAVIA PARTE Il RAPPORTI CON L'ORDINE   Art. 3 COLLABORAZIONE E' dovere di ogni iscritto di collaborare con gli Organi direttivi dell'Ordine al quale la legge affida la tutela e la vigilanza sulla professione. Gli iscritti all'Ordine devono evitare ogni atteggiamento o critica denigratoria nei confronti dell'Ordine stesso e degli organismi professionali di categoria; ogni eventuale critica o censura devono essere fatti nella dovuta sede, secondo la corretta prassi e nello spirito di costruttiva collaborazione. L’ingegnere deve osservare le norme, regolamenti ed istruzioni emanati dagli Organi direttivi dell'Ordine nell'ambito delle loro attribuzioni, ed ha l'obbligo di fornire tutte le documentazioni, chiarimenti e notizie da essi richiesti. In particolare l’ingegnere dipendente da Amministrazioni pubbliche o private, cui per regolamento o per deliberazione è concesso di svolgere atti di libera professione, deve comunicare all’Ordine l’autorizzazione avuta. Nei casi di inosservanza, il professionista sarà passibile di corrispondente procedimento disciplinare e secondo le prescrizioni vigenti. Art. 4 TUTELA CATEGORIALE L'ingegnere, nel proprio ruolo di appartenenza e compartecipazione all’Ordine, deve improntare la propria azione ed il proprio comportamento nel quadro della più efficace e qualificata tutela del prestigio, del decoro e degli interessi della categoria. In particolare, quale membro di rappresentanza in commissioni di giudizio di pubblici concorsi, oltre al giudizio di merito, dovrà fra l'altro controllare la imparziale osservanza del bando e delle disposizioni di tutela della professione rispondendone responsabilmente agli organi professionali rappresentati

PARTE III. Art. 5 SUSSIDIARIETA’ A riconoscimento delle pari potestà degli Ordini nel proprio territorio, l’ ingegnere iscritto all’ Ordine di Pavia che svolga attività in altre province dovrà: a) rispettare le norme deontologiche e le direttive tariffarie emanate dall’ Ordine territoriale competente sul luogo ove avverrà l’ opera oggetto della prestazione professionale; b) assumere a tal fine preventivamente le necessarie informazioni presso quest’ultimo Ordine; Ciò premesso qualora venga richiesta la taratura della parcella inerente la prestazione di cui sopra, l’Ordine competente è quello di appartenenza del professionista. La parcella, tarata in via preliminare, verrà trasmessa in copia per conoscenza all’Ordine nella cui giurisdizione territoriale è collocato l’oggetto della prestazione, che segnalerà eventuali osservazioni entro il termine di 15 gg. Successivamente l’Ordine di appartenenza provvederà alla taratura definitiva, restando nelle esclusive attribuzioni dello stesso eventuali procedimenti disciplinari nei riguardi dell’iscritto, originate da trasgressioni alle vincolanti indicazioni di cui alle lettere a), b).   PARTE III. RAPPORTI CON I COLLEGHI E CON PROFESSIONISTI DI ALTRE CATEGORIE  Art. 6 TRASPARENZA L'ingegnere, sia esso libero professionista oppure dipendente di Enti ed Amministrazioni pubbliche oppure dipendente di privati o di Aziende private deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i colleghi, alla cordiale lealtà, solidarietà e correttezza, astenendosi in ogni circostanza da critiche od apprezzamenti denigratori. Tale norma deve trovare in particolare un’ aperta applicazione, negli Studi professionali, nelle Aziende private e nelle pubbliche Amministrazioni ed Enti sia in senso discendente che ascendente, con qualsiasi tipo di contratto ed in tutte le diverse gerarchie burocratiche. L'ingegnere deve astenersi da ogni forma reclamistica ritenuta contraria ed offensiva della dignità della professione e non deve ricorrere a mezzi sleali e ad artificiose interferenze per ottenere l'assegnazione di incarichi. Art. 7 TITOLARITA’ L'ingegnere non deve firmare progetti od elaborati non eseguiti sotto la sua direzione, né prestare garanzie professionali per lavori da lui non diretti. Le firme comunque poste su qualsiasi elaborato tecnico, devono portare la loro inequivocabile e personale qualificazione secondo le competenze professionali. Pertanto, qualora un incarico venga svolto in effettiva collaborazione con altri colleghi (anche se regolati da rapporti di dipendenza) dovranno essere indicati sugli elaborati oltre al nominativo del titolare incaricato anche i nominativi dei collaboratori nonchè le specifiche mansioni svolte. Art. 8 COLLABORAZIONE VIETATA E' fatto esplicito divieto agli ingegneri di "abbinare" la loro firma e la loro attività e collaborazione a quella di un tecnico professionalmente non competente Art. 9 COLLABORAZIONE PARZIALE In particolare, qualora all' ingegnere venisse richiesta la sola prestazione parziale della progettazione, del calcolo o della direzione di strutture contenute o facenti parte di progetti altrui, egli dovrà in ogni caso (chiunque sia il richiedente di tale parziale prestazione) accertare preventivamente la paternità del progetto presentato. Potranno allora presentarsi i seguenti tre casi: a) l'autore del progetto ed il direttore dei lavori sono dei colleghi ingegneri od architetti" in tal caso, ovviamente, l'ingegnere sarà libero di prestare l'opera richiestagli, previo accordo con i colleghi; b) l'autore del progetto e il direttore dei lavori o entrambi sono invece tecnici professionalmente non competenti: in tal caso l'ingegnere non dovrà prestare l'opera richiestagli se non alla condizione che il progetto rientri chiaramente nei limiti fissati dalla legge per le attività di tali tecnici. Egli dovrà allora firmare solamente i suoi elaborati con precise ed inequivocabili qualificazioni e potrà dirigere le strutture, ma non potrà abbinare la sua attività e la sua firma sul progetto originario e alla direzione del tecnico non qualificato. c) qualora non fosse possibile accertare la paternità del progetto originario, o del direttore dei lavori, l'ingegnere sarà tenuto a rifiutare la propria opera.

Art. 10 VIGILANZA Allo scopo di porre le competenti Autorità in grado di svolgere nei migliore dei modi la loro azione di controllo di cui alle norme vigenti sulle strutture, gli ingegneri interessati dovranno in particolare garantirsi che i costruttori adempiano all'obbligo della presentazione al competente Ufficio della regolare denuncia corredata della prescritta documentazione di progetto. Art. 11 SUBENTRO NELL’INCARICO L'ingegnere, nel caso che sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altri, se ritiene plausibile le ragioni della sostituzione, deve informare l'interessato e deve accertarsi che il collega uscente sia stato regolarmente soddisfatto delle sue competenze o, in mancanza, chiedere l'autorizzazione al Consiglio dell'Ordine. L'ingegnere, proseguendo l'opera iniziata ed interrotta da altro collega, deve astenersi da critiche ingiustificate e da azioni denigratorie. Quando si trovi nelle circostanze di dover criticare l'operato di un collega, dovrà conformare la propria censura a criteri di civile comportamento.   PARTE IV RAPPORTI CON I COMMITTENTI Art. 12 LEALTA’ E CORRETTEZZA VERSO LA COMMITTENZA L'ingegnere deve ispirarsi nei suoi rapporti sia con i Committenti privati che pubblici alla massima lealtà ed evitare qualsiasi interferenza diretta od indiretta avente origine da situazioni e condizioni di parentela posizione sociale o gerarchica. Art. 13 TUTELA DELL’INTERESSE LEGITTIMO Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere espletato con diligenza nell'interesse del committente medesimo; il professionista non dovrà però assumere incarichi o svolgere attività che contrastino con la funzione ed il decoro della professione di ingegnere in generale o siano lesive del prestigio personale e della categoria. In particolare, nell'espletamento, di incarichi per conto di Enti o Amministrazioni pubbliche dovrà essere tenuto presente il criterio della tutela dell'interesse generale della collettività in relazione ai fini istituzionali dell'Ente od Amministrazione interessata. Art. 14 CRITERI PRELIMINARI PER L’ATTIVITA’ PROGETTUALE Prima di partecipare a concorsi od assumere incarichi l’ingegnere dovrà: a) attenersi alle decisioni del Consiglio dell’Ordine competente sull’ammissibilità dei bandi cui intende partecipare ; b) rispettare le tariffe professionali vigenti e non accordare quindi riduzioni tendenti fra l’altro a creare motivi di preferenza nei confronti di colleghi; c) valutare scrupolosamente le circostanze che riguardano l’accettazione di incarichi nel territorio oggetto di pianificazione di cui sia titolare, condizionando quindi l’accettazione medianti criteri che escludano qualsiasi dubbio sulla completa indipendenza degli incarichi.

Art.15 ASSUNZIONE DI INCARICO Prima di assumere un incarico l'ingegnere deve sottoscrivere la seguente “Carta dei Servizi” colla quale si obbliga: a) a sottoporre al proprio committente un “disciplinare d'incarico” (= D.d.I.), documento che indica tutte le attività che il professionista svolgerà in funzione dell'obbiettivo richiesto, che comprenda anche: - quali e quanti documenti produrrà; - il tempo previsto per completare tutte le proprie attività; - la “forbice” di costo (min./max.) della prestazione professionale delineata con il “D.d.I”; b) rispettare scrupolosamente le indicazioni contenute nel “D.d.I”, informando tempestivamente il committente di eventuali variazioni e fornendo adeguate spiegazioni, in particolare se tali variazioni comportano un mutamento di costi; c) informare il proprio committente (contestualmente alla consegna del D.d.I) di tutti gli altri adempimenti (non contemplati nel D.d.I stesso), ma richiesti dalle competenti Autorità per condurre a compimento il progetto; d) assistere il proprio committente nella ricerca della soluzione ottimale di problemi imprevisti, anche se non compresi tra le voci del D.d.I. Se quanto sopra potrà rappresentare un onere, il committente dovrà essere tempestivamente informato; e) sottoporre, nella rosa di possibilità che consentono il raggiungimento dell'obbiettivo, più alternative, delle quali almeno una privilegi: ·        il costo ·        il rapporto qualità/costo ·        la qualità, prescindendo dal costo; f) assistere il proprio committente nei rapporti con l'Autorità pubblica relativamente alla prestazione commessa. Art. 16 DIVIETO di COMMISTIONE DI INTERESSI Nell'espletamento dell'incarico, l'ingegnere, in particolare: a) è tenuto ad informare il cliente nel caso che sia interessato sopra materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori da lui progettati o diretti; b) non può entrare in società nè avere rapporti di interesse con l'impresa chiamata ad eseguire un'opera da lui progettata o diretta per conto di terzi; c) non può accettare da terzi compensi, diretti o indiretti, oltre alle competenze dovutegli dal cliente, senza comunicare a questi, natura, motivo ed entità; d) qualora dipendente da Ente pubblico o privato dovrà astenersi dall’entrare in reazione professionali o di affari con chiunque abbia rapporto con l’Amministrazione da cui dipende.   Art. 17 DIVIETO DI ASSUNZIONE DI INCARICO L'ingegnere non deve assumere funzioni di Consulente tecnico d'Ufficio, o di terzo arbitro, o di arbitro unico in vertenze in merito alle quali egli sia già pronunciato, o nelle vertenze in cui sia interessato un suo cliente abituale.   Art. 18 RECESSO DA INCARICO L’ingegnere che intenda recedere dall’incarico a prestazioni non ultimate, può farlo solo dopo aver preso provvedimenti idonei a non danneggiare né il committente od il datore di lavoro né i colleghi in caso di incarico collegiale.   Art. 19 SEGRETO PROFESSIONALE L'ingegnere è tenuto al segreto professionale.

PARTE V NORME DI ETICA AMBIENTALE   Art. 20 RISPETTO DELL’ EQUILIBRIO ECOLOGICO Il "collasso ecologico" provocato dal moderno progresso tecnologico pone la figura, l'attività e le responsabilità dell'ingegnere di fronte ad una cosciente e consapevole scelta verso una più qualificata visione globale dei problemi dell'umana civile sopravvivenza nel pieno rispetto degli equilibri ecologici. L'ambiente e gli equilibri ecologici devono essere considerati fondamentali elementi nel calcolo e nelle valutazioni dei processi di produzione e di progresso e come fattori vincolanti nelle progettazioni e negli studi tecnici e scientifici ad ogni livello. Art. 21 INTERVENTO NEL PROCESSO EVOLUTIVO E’ fondamentale per l'ingegnere intervenire nei processi della evoluzione scientifica, tecnica, economica e sociale come elemento di coordinazione delle varie discipline che compongono il quadro generale delle attività e degli studi verso le più idonee ed integrali soluzioni che rendano le realizzazioni e le opere dell'uomo ineccepibili e quindi compatibili con gli equilibri ecologici. Art. 22 DIFESA DEL PATRIMONIO COMUNE L'ingegnere deve contribuire efficacemente ad orientare ed improntare la propria attività sia in sede di studi e progettazione, sia in sede di direzione di formulazioni normative e legislative, alla difesa della natura ed alla lotta contro ogni forma e tipo di inquinamento e manomissione sia degli equilibri ecologici che dei beni culturali, artistici ambientali e naturali ed anche contro ogni indiscriminato sfruttamento e spreco delle risorse naturali.