1^ LEZIONE Ordinamento giuridico-amministrativo dello Stato Sommario: ordinamento giuridico ordinamento amministrativo sorveglianza Ordinamento giuridico-amministrativo dello Stato giampiero.canevari@unipv.it
(1) Ordinamento Giuridico: Complesso di norme ed istituzioni mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale e dei rapporti fra i singoli. L’Ordinamento di una collettività costituisce il suo diritto.
(2) Convivenza Ordinata: modalità che contempla le esigenze singole con quelle della comunità: dualmente comunità definita dalla consuetudine di vita nello stesso ambiente.
(3) Legislazione: insieme delle norme che regolamentano determinati aspetti od attività della vita civile e sociale. Nel senso attivo il complesso della formulazione e promulgazione delle leggi legge: principio regolatore dei comportamenti umani al quale devono uniformarsi i singoli comportamenti pene sanzioni pecuniarie e restrittive della libertà personale. Naturale: proprio dell’uomo quale essere libero e ragionevole. Morale: presente nella coscienza quale distinzione fra bene e male. Divina: comune al singolo credo religioso quale rilevazione dell’Ente supremo. Umana: stabilita dall’uomo quale salvaguardia dell’ordinamento civile. In quest’ultima eccezione, principio e fondamento della tutela delle condizioni essenziali della convivenza civile, formulata ed approvata nel suo testo da un’autorità individuale (sovrano) o collettiva(parlamento). Esempi: Costituzione, militare, elettorale, fiscale, sanitaria, stampa.