DR. GIUSEPPE CARUSO www.carusofisioterapia.it CONSENSO INFORMATO DR. GIUSEPPE CARUSO www.carusofisioterapia.it
CONSENSO INFORMATO Esprime l’esigenza della piena partecipazione del cittadino all’atto medico, nel segno di una alleanza terapeutica. Inteso come “consapevolezza di ciò a cui si riferisce”. Deve essere prestato per iscritto dallo stesso, dopo che la procedura (terapeutica) gli sia stata spiegata comprensibilmente, in modo da porlo “in condizione di fare domande ed eventualmente rifiutare il consenso”. Il consenso è tale solo se INFORMATO: (Art. 31, codice deontologico 1995) SITUAZIONE CLINICA IN ATTO SITUAZIONE PATOLOGICA “ RISULTATI DA RAGGIUNGERE MEZZI TERAPEUTICI EVENTUALI RISCHI CONSEGUENZE NEGATIVE.
CONSENSO INFORMATO CARATTERISTICHE Effettivo e non presunto Specifico Non può essere rilasciato genericamente “in bianco” Autorizzato un intervento, non ne può essere eseguito un altro (tranne casi in urgenza) Informazione chiara, semplice, adeguata alla cultura del soggetto e consona al suo stato psichico Completo, per valutare tutti i rischi ed i benefici Se composto da scelte operative diverse ogni rischio valutato differentemente Ogni operatore risponde della propria attività (equipe) Conoscenza della situazione ospedaliera.
CAPACITÀ DI ESPRIMERE (a) CONSENSO INFORMATO CAPACITÀ DI ESPRIMERE (a) giuridica acquisita al momento della nascita Capacità “ al compimento della maggiore età (18 anni) di agire Capacità giuridica ma non di agire: Minore Interdetto Inabilitato Minore emancipato Beneficiario (incapace). Vengono istituiti RAPPRESENTANTI LEGALI (genitori,tutore,curatore,am- ministratore di sostegno)
CAPACITÀ DI ESPRIMERE (b) CONSENSO INFORMATO CAPACITÀ DI ESPRIMERE (b) In caso di incapace o non pienamente capace di agire diverse opinioni : Consenso del legale rappresentante: genitori - tutore - giudice Consenso prestato anche dal soggetto legalmente incapace ma naturalmente capace (maturo) 3. Consenso (dovrebbe essere) prestato dal minore quando è naturalmente capace, previa verifica del medico.
POTESTÀ DEI GENITORI (a) CONSENSO INFORMATO POTESTÀ DEI GENITORI (a) c.c.: “Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino alla maggiore età o all’emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.” “…i genitori congiuntamente, o quello che di essi esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni”. In caso di contrasto tra genitori ma di incombente pericolo per il minore la legge attribuisce al padre il potere di adottare provvedimenti urgenti ed indifferibili .
POTESTÀ DEI GENITORI (b) CONSENSO INFORMATO POTESTÀ DEI GENITORI (b) Il consenso all’atto medico viene espresso dopo dialogo genitori - figlio Condizione Il medico Il consenso è unanime I genitori sono in disaccordo fra loro Raccoglie il consenso ed agisce di conseguenza Informa il giudice (se non informato) in caso di pericolo per la salute del minore Attende decisione comune (se non vi è pericolo) Informa il giudice (se non informato) in caso di pericolo per la salute del minore Attende decisione comune (se non vi è pericolo). I genitori sono in disaccordo con il figlio
POTESTÀ DEI GENITORI (c) CONSENSO INFORMATO POTESTÀ DEI GENITORI (c) Condizione Il medico Genitori e minore non sono d’accordo all’atto medico Non può agire. Decide il giudice CASI PARTICOLARI Genitori presenti e minore incosciente o immaturo Agisce secondo volontà dei genitori (se conforme art. 32 Cost.) Agisce secondo scienza per salvaguardia salute Genitori non presenti e minore cosciente e maturo Agisce secondo volontà del minore (se conforme art. 32 Cost.) Agisce secondo scienza per salvaguardia salute.
CONSENSO INFORMATO CASI PARTICOLARI OMISSIONE DI SOCCORSO. Condizione Il medico Genitori non presenti e minore incosciente o immaturo Agisce secondo scienza altrimenti punibile OMISSIONE DI SOCCORSO.
CONSENSO INFORMATO Possono dare il consenso all’atto medico: Minori emancipati Maggiorenni inabilitati (non interdetti) Beneficiari amministrazione di sostegno Soggetti con incapacità transitoria (es. da stupefacenti o alcool): si aspetta che si risolva altrimenti decide il medico secondo scienza Soggetti coinvolti in indagini penali ( es. corriere della droga cha abbia ingestito ovuli ) Non possono dare il consenso all’atto medico: Soggetti con incapacità permanente (nomina di tutore) Minori sottoposti a tutela (non emancipati) Maggiorenni sottoposti a tutela (interdetti).
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE RESPONSABILITÀ CIVILE CONSENSO INFORMATO RESPONSABILITÀ (a) L’ordinamento professionale e quello statale disciplinano il consenso informato all’atto medico e prevedono sanzioni per garantirne il rispetto. Il professionista potrà quindi incorrere, viste le proprie responsabilità, in sanzioni civili e/o penali e/o disciplinari. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE Punita in base al D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 RESPONSABILITÀ CIVILE Se esiste contratto d’opera sanzioni in base all’art. 1337 c.c. Se non esiste “ , es. TSO sanzioni in base all’art. 2043 c.c.
RESPONSABILITÀ PENALE: considerazioni CONSENSO INFORMATO RESPONSABILITÀ (b) RESPONSABILITÀ PENALE: considerazioni Allo stato attuale della legislazione, l’atto medico che abbia violato la libertà di determinazione del paziente genera responsabilità penale solo nei casi in cui il fatto possa essere ascritto a fattispecie criminose. Altrimenti sarà penalmente lecito. Atto medico è atto sociale per eccellenza, volto alla salvaguardia della salute. L’attività medica si “AUTOLEGITTIMA” (Cassazione). Il medico, solo quando abbia agito contro la volontà manifesta del paziente, potrà incorrere in sanzioni nei rigori dell’art. 605 (sequestro di persona), art. 610 (violenza privata), art. 613 (stato di incapacità procurato mediante violenza) del c.p.
Si ringrazia il Dr. Giuseppe CARUSO per la documentazione cortesemente fornita allo SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE della Spezia