Normativa antiriciclaggio: aspetti applicativi e sanzionatori

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Normativa antiriciclaggio: aspetti applicativi e sanzionatori Intervento a cura del Col. t. SFP Fabio Canziani Comandante del Nucleo Polizia Tributaria Catanzaro Guardia di Finanza Matera, 19 aprile 2012

La dimensione internazionale La presa di coscienza della presenza d’ingenti flussi finanziari illeciti e dei connessi effetti distorsivi arrecati al sistema economico nel suo complesso ha accresciuto la consapevolezza dell’importanza strategica dell’azione di contrasto al riciclaggio. La globalizzazione delle attività finanziarie e lo sviluppo della new economy costituiscono occasione di crescita ma contemporaneamente presentano il rischio di agevolare il riciclaggio dei capitali illeciti. La crescente internazionalizzazione delle economie reali e finanziarie impone l’esigenza di esaminare il fenomeno da una prospettiva internazionale.

L’IMPATTO DEL CRIMINE SUL SISTEMA ECONOMICO La Criminalità Organizzata e le infiltrazioni nel sistema dell’economia legale L’IMPATTO DEL CRIMINE SUL SISTEMA ECONOMICO L’INQUINAMENTO FINANZIARIO il riciclaggio deve ricorrere agli intermediari finanziari che possono esserne più o meno consapevoli il riciclaggio alimenta un mercato parallelo d’intermediazione finanziaria (Hawalla) L’INQUINAMENTO ECONOMICO effetti microeconomici: distorsione dei meccanismi di competizione, effetti negativi sul mercato del lavoro effetti macroeconomici: impatto sul comparto privato (equilibrio mafioso di sottoimpiego), impatto sul comparto pubblico (sottrazione quote di gettito, sottrazione quote di spesa dai bilanci pubblici) L’INQUINAMENTO SOCIALE attentati ai patrimoni privati basso livello di sicurezza e incremento oneri assicurativi svalutazione del territorio leva moltiplicativa criminale meccanismi di condizionamento del mondo politico sfiducia dei cittadini 3 3

Costo medio della pasta di coca in Colombia * 0,807 USD / g Costo medio della pasta di coca in Colombia * 0,807 Costo medio della cocaina all’ingrosso in Italia * 52,530 Costo medio della cocaina al dettaglio in Italia * 106 * Dati relativi all’anno 2005-2006 Fonte: www.unodoc.org/unodoc/world_drug_report.htlm 4

Undicesimo Rapporto “S.o.S. Impresa” di CONFESERCENTI (11 nov.2008) La Criminalità Organizzata e le infiltrazioni nel sistema dell’economia legale BILANCIO (dati in mld euro) ATTIVITA’ PASSIVITA’ Traffico droga , Tasse mafiose, Attività imprenditoriale, Ecomafie, Racket, Usura, Prostituzione, etc… ……………………. Riciclaggio € 19,50 € 130,95 € 58,71 UTILE NETTO € 72,24 5 Undicesimo Rapporto “S.o.S. Impresa” di CONFESERCENTI (11 nov.2008) 5

Riciclaggio: processo trifase * collocamento (placement) stratificazione (layering) integrazione (integration) * Fonte: UN ODCCP Glossary

Le tappe del riciclaggio riciclaggio monetario (anni settanta), massiccio utilizzo di denaro contante e prestanome; riciclaggio bancario (anni ottanta), agevolato dalla varietà di strumenti e servizi finanziari disponibili; riciclaggio finanziario (anni novanta), canalizzato attraverso l’intermediazione di società finanziarie (SIM, SGR, fiduciarie, etc.); riciclaggio extra – finanziario (anni 2000), connotato dal ricorso a professionisti legali e contabili che si sovrappongono ed utilizzano il sistema finanziario

Normativa internazionale Convenzione di Vienna del 20.12.1988 sul traffico di sostanze stupefacenti, ratificata in Italia con Legge n. 328 del 5.11.1990 Dichiarazione dei Principi del Comitato di Basilea Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo nel 1990 e ratificata in Italia con la legge n. 328/1993 Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale del 31.5.2001, ratificata in Italia con Legge 16 marzo 2006, n. 146 Direttive n. 91/308/CEE del 10.6.1991, n. 97/2001/CE del 4.12.2001, n. 2005/60/CE del 26.10.2005 e 2006/70/CE del 1.8.2006 40 + 9 Raccomandazioni del G.A.F.I, costituito nel vertice G7 tenutosi a Parigi nel 1989 8 8 8

EVOLUZIONE NORMATIVA DEL DISPOSITIVO PREVENTIVO Legge n. 197/1991: Canalizzazione delle transazioni finanziarie al di sopra di una determinata soglia attraverso gli intermediari abilitati Identificazione clientela e registrazione operazioni nell’A.U.I. Segnalazione delle operazioni sospette 1991 DLgs. n. 153/1997 Invio ss.oo.ss. all’U.I.C. per analisi finanziaria, e successivo interessamento del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e della D.I.A. Riservatezza dell’identità del segnalante 1997 D.Lgs. n. 374/1999 Estensione degli obblighi antiriciclaggio ad alcune categorie non finanziarie considerate più a rischio, nonché ad altre attività attinenti il settore finanziario 1999 9 9 9

EVOLUZIONE NORMATIVA DEL DISPOSITIVO PREVENTIVO D.Lgs. n. 56/2004, in attuazione della Direttiva n. 2001/97/CE: Estensione degli obblighi antiriciclaggio ad alcune categorie professionali 2004 D.Lgs. n. 109/2007 e 231/2007, in attuazione della Dir. n. 2005/60/CE: Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale Introduzione del concetto di “adeguata verifica della clientela” Riduzione delle soglie da 12.500 a 5.000 Euro (dal 30 aprile 2008) 2007 D.L. n. 112/2008 (“manovra d’estate 2008”) convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133: Reintroduzione delle soglia di 12.500 Euro (dal 25 giugno 2008) 2008 10 10 10

Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 Il D.Lgs. 231/2007 ha completato il recepimento della direttiva 2005/60/CE, innovando sensibilmente i principi generali della disciplina di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, con particolare riguardo a: gli obblighi di collaborazione attiva dei destinatari, estendendone i presidi anche al contrasto del finanziamento del terrorismo la proporzione delle misure al rischio di riciclaggio in base a cliente, rapporto, prestazione o prodotto, nonché alle professioni e alle dimensioni (c.d. approccio basato sul rischio) la rimodulazione della limitazione dell’uso del contante ed il superamento del concetto di “abilitazione” la ridefinizione dell’apparato sanzionatorio penale ed amministrativo 11

Il ruolo della Guardia di Finanza L’elemento che caratterizza l’azione della Guardia di Finanza a contrasto del riciclaggio è costituito dalla capacità di esaminare, in modo globale, i contesti sottoposti ad approfondimento tenendo in considerazione tutti gli aspetti che possono emergere nel corso delle indagini, attraverso una duplice linea d’intervento, che si esprime sia nell’esecuzione di controlli di tipo amministrativo che di indagini di polizia giudiziaria. Nell’ambito dei controlli amministrativi assumono precipuo rilievo gli approfondimenti delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette pervenute dall’U.I.F. e le ispezioni agli intermediari finalizzate alla verifica del rispetto delle disposizioni antiriciclaggio. 12

Modalità di contrasto al riciclaggio approccio di carattere PREVENTIVO approccio di carattere REPRESSIVO volto ad introdurre nell’ordinamento obblighi di collaborazione attiva al sistema degli intermediari finanziari e ad altre tipologie di operatori ben definiti mediante elaborazione di strumenti di carattere penale e di cooperazione di polizia previsione di illeciti di pericolo 13

MODALITA’ DI CONTRASTO Individuazione disponibilità patrimoniali e/o finanziarie facenti capo a soggetti riconducibili alla C.O. Prevenzione e repressione dell’immissione di denaro sporco nei circuiti legali dell’economia Nuclei PT (GG.I.C.O.) N.S.P.V. Nuclei PT e altri Reparti delegati tutti i Reparti accertamenti patrimoniali finalizzati al sequestro e confisca dei beni di illecita provenienza Approfondimento di ss.oo.ss. ed ispezioni antiriciclaggio Campo Amm.vo (ex art. 2 bis L. 575/65) Attività di polizia giudiziaria ordinaria, controlli in materia di circolazione transfrontaliera di capitali Campo Penale (ex art. 12 sexies L. 356/92)

D.Lgs. 231/2007: principali novità per la G. di F. possibilità di delegare l’approfondimento di ss.oo.ss. e le ispezioni antiriciclaggio a tutti i reparti del Corpo (art. 8 ) possibilità di avvalersi per l’attività di approfondimento delle ss.oo.ss. e per l’esecuzione di ispezioni antiriciclaggio anche dei dati contenuti nella Anagrafe dei rapporti bancari di cui alla Legge 248/2006 (art. 8) modalità di trasmissione per via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette, delle eventuali richieste di approfondimenti nonché degli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate (art. 45 – 4° comma) ampliamento della platea dei soggetti sottoposti all’esclusivo controllo del Corpo (art. 53 – 2° comma) possibilità di procedere ad attività di controllo anche nei confronti di soggetti sottoposti alla vigilanza di altre autorità, previe intese con quest’ultime (art. 53 – 1° comma)

COMPETENZA PER SOGGETTI IN BASE ALL’ART. 53 D.LGS.231/07 Attività commercio in oro Fiduciarie “statiche” (*) Attività di fabbricazione mediazione e commercio di preziosi Confidi (Sogg. Iscritti elenco art. 155 – 4° co. T.U.B.) Art. 10 Art. 11 Cambiavalute (*) (Sogg. Iscritti elenco art. 155 – 5° co. T.U.B.) Attività commercio cose antiche Case d’asta Mediatori creditizi Gallerie d’arte Uffici della P.A. Agenti in attività finanziaria Artt. 12, 13 e 14 Art. 11 Professionisti (**) previe intese con l’autorità di vigilanza di riferimento Revisori contabili Intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 TUB Altri soggetti (recupero crediti, custodia e trasporto contante titoli e valori, case da gioco, offerta attraverso internet di giochi e scommesse, mediazione immobiliare) (*) Comprese le succursali italiane di soggetti aventi sede legale all’estero (**) In concorso con gli ordini professionali di appartenenza del soggetto (per le categorie di cui all’art. 12, 1° co. let. a) e c)) 16 16

Segnalazione di operazioni sospette SOGGETTI OBBLIGATI ORDINI PROFESSIONALI Analisi Finanziaria UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA Analisi Criminale NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA Reparti Guardia di Finanza P.N.A. PROCURA NAZIONALE ANTIMAFIA

Trend delle segnalazioni di operazioni sospette Dati aggiornati al dicembre 2011

PERCORSO OPERATIVO A cura N.S.P.V Reparto Fasi Esito: Analisi pre-investigativa Investigazioni contestuali Approfondimento operativo Conclusione procedimento A cura N.S.P.V alimentaz. S.I.V.A. esame form./sost. consult. “Anagrafe” class.segnalazione Reparto Attività “intelligence” Ricerca informativa Osservazione Controllo Fasi Richiesta interm./segnal. Esame c/c-dati A.U.I Esame operazioni sign.ve Escussione atti Accessi/ispezioni/verifiche Esito: Positivo fini pen. Positivo fini amm. Negativo 19 19

Al termine degli approfondimenti Violazioni amministrative antiriciclaggio Violazioni penali Violazioni tributarie Nessun rilievo Contestazioni ex Legge 689/1981 e trasmissione del verbale al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed all’U.I.F. Interessamento della competente Autorità Giudiziaria Interessamento del Reparto del Corpo territorialmente competente mediante appunto informativo Archiviazione della posizione segnalata

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE: RIPARTIZIONE GEOGRAFICA MACROAREA 2008 1991-2007 NORD 52,47% 55,39% CENTRO 25,35% 24,36% SUD 17,34% 15,71% ISOLE 4,84% 4,54% Totale complessivo 100,00% 21 21 21

RIPARTIZIONE DELLE SEGNALAZIONI PER CATEGORIA DI SOGGETTO OBBLIGATO ( AGGIORNATI AD ANNO 2008) TIPO SEGNALANTE VECCHIE CATEGORIE NUM. SS.OO.SS. (%) TIPO SEGNALANTE NUOVE CATEGORIE ENTI CREDITIZI 73.144 84,80% NOTAI 286 0,33% INTERMEDIARI FIN. 6.031 6,99% COMMERCIALISTI 48 0,06% POSTE ITALIANE 4.049 4,69% RAGIONIERI 17 0,02% IMPRESE ED ENTI ASSIC. 1.822 2,11% PERITI COMMERCIALI 15 AZIENDE CRED. ESTERE 223 0,26% AG. AFF. MED. IMMOBILIARE SOC. GEST. FONDI COM. 214 0,25% AVVOCATI 10 0,01% SOCIETA’ FIDUCIARIE 120 0,14% SOC. DI REVISIONE 9 SOC. INTERMED. MOB. 110 0,13% REVISORI CONTABILI 8 PUBBLICA AMMINISTRAZ. 103 0,12% ORAFI 5 SOC. AUT. COLL. DOM. VAL. MOBILIARI 16 CONSULENTI LAVORO 4 CONSORZI O CENTRI SERVIZI 1 0% 22 22 22

L’obbligo di segnalazione Aspetto Oggettivo Art. 3 L. 197/91 Art. 41 D.Lgs. 231/07 operazione che per caratteristiche entità natura o qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate tenuto conto anche della capacità economica del soggetto induca a ritenere che il denaro i beni o le utilità oggetto dell’operazione possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648bis e 648ter del codice penale obbligo di inoltro quando i soggetti obbligati sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto e' desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta

Art. 3 L. 197/91 (Parere 97 in data 15 marzo 2005 del Comitato Antiriciclaggio) Ai fini della corretta individuazione del soggetto responsabile della violazione, occorre fare riferimento ai principi generali della L. 689/81 ed in particolare: -all’art. 3 comma 1°, secondo cui ciascuno è responsabile della propria azione od omissione cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa; -agli art. 5 e 6, secondo cui la violazione deve essere contestata all’autore della stessa ed alle altre persone che vi hanno concorso, nonché ai soggetti tenuti in solido al suo pagamento.

Art. 3 L. 197/91 (Parere 97 in data 15 marzo 2005 del Comitato Antiriciclaggio) Il giudizio sull’operazione è ovviamente un giudizio prognostico, e perciò gli operatori, sulla base degli elementi in loro possesso e della regola dell’id quod plerumque accidit, sono chiamati a pronunciarsi sulla mera possibilità astratta che le somme i beni o le altre utilità siano di provenienza illecita. La normativa antiriciclaggio, pur richiedendo molto ai soggetti obbligati, esclude però che gli stessi siano tenuti ad “indagare”. Essi devono infatti pronunciarsi sulla base degli elementi conosciuti in ragione del loro ufficio.

- il percorso valutativo risulti convincente. Art. 3 L. 197/91 (Parere 97 in data 15 marzo 2005 del Comitato Antiriciclaggio) Il Comitato ha chiarito che la contestazione della violazione dell’art. 3 deve essere esclusa quando: sia possibile ricostruire, su base documentale, il percorso valutativo che ha portato il soggetto a ritenere, sulla base degli elementi conoscitivi in possesso, che l’operazione non doveva essere oggetto di segnalazione; - il percorso valutativo risulti convincente.

Le sanzioni penali ai fini antiriciclaggio A seguito della trasformazione del reato di omessa istituzione dell’A.U.I. in illecito amministrativo, le fattispecie penali che assumono rilievo sono quelle previste dall’art. 55: 1° comma, in tema di inosservanza dell’obbligo di adeguata verifica della clientela 2° comma, concernente l’omessa o falsa indicazione del soggetto per conto del quale è eseguita l’operazione 3° comma, che sanziona l’omessa o falsa informazione sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale 4° comma, relativa alla omessa, tardiva o incompleta registrazione delle informazioni 8° comma, che punisce la violazione del divieto di comunicazione

Ulteriori previsioni sanzionatorie E’ stata introdotta la responsabilità amministrativa dell’ente ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 per le fattispecie di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale. In precedenza tale responsabilità era prevista solo per le fattispecie di riciclaggio e reimpiego qualora potessero qualificarsi come reato transnazionale ai sensi della Legge 146/2006. E’ stato introdotto l’art. 648-quater del codice penale che prevede la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, con la possibilità di confisca “per equivalente”.

Le sanzioni amministrative antiriciclaggio Le sanzioni amministrative di maggiore rilievo sono previste: dall’art. 57 – 3° comma – in materia di omessa istituzione del registro della clientela di cui all'art. 38 ovvero di mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'art. 39 dall’art. 57 – 4° comma – che sanzione l’omessa segnalazione di operazioni sospette, anche ai fini antiterrorismo dall’art. 58 – 1° comma – concernente la violazione dell’obbligo di comunicazione al Ministero dell’Economia e Finanze delle violazioni relative alle limitazioni dell’uso del denaro contante Sono confermati i poteri e le procedure di contestazione previsti dalla previgente disciplina, ivi compresa la facoltà di oblazione.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA Nei confronti della persona o dell’ente oggetto della segnalazione Nei confronti del soggetto segnalante Art. 46 D.Lgs.231/07 Art. 45 D.Lgs.231/07 Finalità: impedire che fughe di notizie pregiudichino le indagini Finalità: tutela dell’identità del segnalante – garanzia di sicurezza Rilevanza penale della violazione di tale obbligo (art. 55 - 8˚ co.): arresto da 6 mesi ad 1 anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro Può essere vinto solo in casi in cui è “indispensabile” attraverso l’emissione di un decreto motivato dell’A.G. art. 45 - 7˚ c. 30 30

Casa d’aste italiana/Privati Denaro Sporco Casa d’aste italiana/Privati BANCA Denaro Riciclato Casa d’aste straniera

Società site in Paradisi Fiscali TELEPHONE CARD 0000 0000 0000 Carte pre pagate Denaro da riciclare Società site in Paradisi Fiscali BANCA Denaro Riciclato

Riciclaggio mediante inadempienze contrattuali Impresa B Inadempienza contrattuale Denaro riciclato Impresa A Garanzie Controllo Intermediario Finanziario Denaro da riciclare Riciclatore

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Grazie per la vostra attenzione