Azione di reintegrazione Azione di manutenzione TUTELA DEL POSSESSO Azione di reintegrazione (art.1168 c.c.) Azione di manutenzione (art.1170 c.c.) Autori
Azione di reintegrazione Requisiti dello spoglio (art.1168 c.c.) vedi Legittimati Requisiti dello spoglio Possessore Detentore qualificato Violenza Clandestinità
Azione di manutenzione (art.1170 c.c.) vedi Legittimati Requisiti Possessore Detentore solo in caso di spoglio non violento o clandestino (art 1168 c2 c.c.) Molestie o turbative Spoglio non violento o clandestino
Azione di manutenzione la persona che viene disturbata, molestata nel suo possesso di un bene immobile o di un’universalità di mobili può ottenere che il giudice ordini a chi compie l’azione di disturbo di cessarla immediatamente. La manutenzione deve essere chiesta entro un anno dalla molestia e presuppone che il molestato abbia il possesso sulla cosa da almeno un anno.
Azione di reintegrazione (o di spoglio) La persona che sia stata privata, in modo violento, cioè senza la sua volontà o in modo clandestino, cioè occulto, del possesso di una cosa, può ottenere che il giudice ordini a chi se ne sia impossessato di restituirgliela immediatamente. Per ottenere ciò, il possessore spogliato deve dare la prova che egli era possessore prima dello spoglio, cioè che esercitava i poteri di fatto sulla cosa; che lo spoglio è stato compiuto dalla persona contro la quale l’azione è diretta e che è stato fatto violentemente od occultamente. Lo spoglio è violento se è fatto contro la volontà del possessore, anche se non si ricorre alla violenza ed è considerato occulto o clandestino se il possessore non è a conoscenza dello spoglio. La reintegrazione deve essere richiesta entro un anno dallo spoglio. La possibilità di reintegrazione è concessa anche al detentore nell’interesse proprio, cioè a chi detiene avendo quale titolo della sua detenzione un diritto personale di godimento.
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