Avv. Emanuele Stauffer, Lugano I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Avv. Emanuele Stauffer, Lugano
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Base legale e nozione: Art. 47 Legge federale sulle banche È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca, membro di un organo o impiegato di una società di audit; b. ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale. Bergamo, 30 novembre 2009 Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Un po’ di storia….. Edito di Nantes (1685) Inizio XX secolo La situazione internazionale è tesa (prima guerra mondiale, rivoluzione russa, nazionalizzazione delle risorse, confisca di beni privati, requisizione delle industrie per contribuire allo sforzo bellico, ecc) La Svizzera offre ottime condizioni quadro Bergamo, 30 novembre 2009 Bergamo, 30 novembre 2009
….. per arrivare all’adozione della Legge federale sulle banche I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale ….. per arrivare all’adozione della Legge federale sulle banche Gli anni ‘30 L’esigenza di dotarsi di una base legale e di manifestare la propria indipendenza a livello politico 8 novembre 1934 LB Bergamo, 30 novembre 2009 Bergamo, 30 novembre 2009
Il principio del segreto bancario non è assoluto I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Il principio del segreto bancario non è assoluto Eccezioni: art. 47 cpv. 5 LB Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull’obbligo di dare informazioni all’autorità e di testimoniare in giudizio. Bergamo, 30 novembre 2009 Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Le critiche al sistema Caso Texon (1977) Le pressioni interne (iniziativa popolare del ‘79) Lotta al riciclaggio Casistica USA – CH I primi attacchi (1962) Marc Rich (anni ‘80) Fondi ebraici (1997) UBS (2008) Bergamo, 30 novembre 2009 Bergamo, 30 novembre 2009
Una lenta erosione 1981: AIMP 1992: Mani pulite I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Una lenta erosione 1981: AIMP 1992: Mani pulite Fine anni ‘90 – anni 2000: prime CDI, accordo sulla fiscalità del risparmio, ratifica accordi di Schengen, ratifica trattato antifrode, 13 marzo 2009, nuove CDI Bergamo, 30 novembre 2009 Bergamo, 30 novembre 2009
L’assistenza internazionale Giudiziaria (penale) I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale L’assistenza internazionale Giudiziaria (penale) Amministrativa (fiscale) Identica procedura Bergamo, 30 novembre 2009 Bergamo, 30 novembre 2009
Evoluzione dell’assistenza internazionale Sul piano procedurale I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Evoluzione dell’assistenza internazionale Sul piano procedurale Le condizioni dell’assistenza (merito) Bergamo, 30 novembre 2009 Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Procedura Evoluzione (snellimento, abolizione di gradi di giudizio, conferma del principio del favore rogatoriale) Modalità di esecuzione (tramite autorità giudiziarie o amministrative) Diritto di essere sentito (partecipazione alla procedura di cernita) Ricorso garantito Divieto di fishing expedition (ricerca indiscriminata di mezzi di prova) Bergamo, 30 novembre 2009 Bergamo, 30 novembre 2009
Le condizioni dell’assistenza In ambito penale In ambito fiscale I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Le condizioni dell’assistenza In ambito penale In ambito fiscale Bergamo, 30 novembre 2009 Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale In ambito penale L’assistenza giudiziaria è sempre stata garantita in ambito penale Basi legali: Convenzione europea in materia di assistenza giudiziaria Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP) Bergamo, 30 novembre 2009 Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale In ambito fiscale Distinzione fra Truffa fiscale (delitto – pena privativa di libertà) Evasione fiscale (contravvenzione) dedotta dal diritto interno svizzero, ha condizionato l’assistenza amministrativa internazionale fino ad oggi Distinzione abolita il 13 marzo 2009 Bergamo, 30 novembre 2009 Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale L’assistenza per i casi di truffa fiscale è consentita dal 1981 (entrata in vigore AIMP) La Svizzera ha sempre negato l’assistenza per i casi di semplice evasione fiscale; principio relativizzatosi nel tempo: CDI USA – CH (1997) Accordo sulla fiscalità del risparmio – 2004/2005 Accordo antifrode (sottrazione di imposte indirette) – 2004/8.4.2009 Accordi di Schengen (estradizione consentita per frode fiscale) Adozione art. 14 cpv. 4 DPA Bergamo, 30 novembre 2009 Bergamo, 30 novembre 2009
Anno 2008 – annus horribilis I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Anno 2008 – annus horribilis Caso UBS (doppio: soccorso dello Stato svizzero e vertenza con IRS) Crisi dei mercati finanziari – pressioni europee lista grigia OCSE Bergamo, 30 novembre 2009 Bergamo, 30 novembre 2009
28 febbraio 2009: la Svizzera consegna 285 nomi di clienti all’IRS I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale 28 febbraio 2009: la Svizzera consegna 285 nomi di clienti all’IRS Distinzione fra truffa e evasione fiscale abolita il 13 marzo 2009 Accettazione dell’art. 26 del Modello di convenzione OCSE in materia di doppia imposizione (da implementare in CDI) Decisione forzata (OCSE, USA) Bergamo, 30 novembre 2009 Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Fra il 13 marzo ed il 30 novembre 2009 convenzioni di doppia imposizione sono state negoziate, consentendo alla Svizzera di uscire dalla lista grigia dell’OCSE* Il 31 agosto 2009 è stato siglato un accordo fra USA e CH, che chiude il contenzioso UBS * Danimarca, Lussemburgo, Francia, Norvegia, Austria, Gran Bretagna, Messico, Finlandia, isole Far Oer, USA, Qatar e a Spagna. Bergamo, 30 novembre 2009 Bergamo, 30 novembre 2009
Dubbi sui tempi di implementazione I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Conseguenze Dubbi sui tempi di implementazione In un primo tempo assistenza limitata ai paesi con cui è stata sottoscritta una CDI Ribadito divieto di fishing expedition, anche se Sentenza TAF 5 marzo 2009…. Bergamo, 30 novembre 2009 Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Riassumendo La situazione oggi Assistenza consentita in ambito penale e in ambito fiscale, tranne che per casi di semplice evasione fiscale Mentre in futuro Assistenza possibile per ogni tipo di infrazione a carattere fiscale, ma sempre tramite domande mirate ed individuali Bergamo, 30 novembre 2009 Bergamo, 30 novembre 2009
Qualche piazza a confronto Liechtenstein I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Qualche piazza a confronto Liechtenstein Da assistenza nulla in campo fiscale ad accettazione di modello OCSE Austria Da assistenza parziale ad accettazione di modello OCSE – nessuna garanzia procedurale in ambito penale – incertezze sulle procedure in ambito fiscale Bergamo, 30 novembre 2009 Bergamo, 30 novembre 2009
I limiti del segreto bancario svizzero nell’ambito dell’assistenza internazionale Conclusioni Bergamo, 30 novembre 2009 Bergamo, 30 novembre 2009
Avv. Emanuele Stauffer Studio legale Peter Via L Avv. Emanuele Stauffer Studio legale Peter Via L. Canonica 5 6901 Lugano 0041 91 910 19 05 www.peterlegal.com