Protezione Civile: l’Ente “Comune” competenze e responsabilità

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Protezione Civile: l’Ente “Comune” competenze e responsabilità 25 novembre 2008 Protezione Civile: l’Ente “Comune” competenze e responsabilità Marzia Gallo

Gli uomini e le donne della Protezione Civile "Voglio rivolgere anche a voi Italiane e Italiani un appello, senza retorica, che sorge dal mio cuore..., qui non c'entra la politica, qui c'entra la solidarietà umana, tutti gli Italiani e le Italiane devono sentirsi mobilitati per andare in aiuto di questi fratelli colpiti da questa sciagura". Sandro Pertini Sandro Pertini( presidente della Repubblica 1978/1985), in occasione del terremoto dell'Irpinia del 1980, denunciò, rivolgendosi alla Nazione, l'irresponsabilità, l'inerzia, i ritardi di una Pubblica Amministrazione disorganizzata ed incapace di portare soccorsi con l'immediatezza che quella sciagura richiedeva. Sito nazionale della Protezione Civile Italiana. Pagina di apertura

La protezione civile e le figure di riferimento nell’ordinamento giuridico: FONTI L.225/92 D.lgs 267/2000 D.M.28/05/1993 D.lgs.112/98 L.R. 16/2004 D.G.R. n. VIII/4732 del 16/05/2007 Codice Civile Codice Penale Materiale informativo pubblicato sul sito del Dip. Della protezione Civile italiana

Le figure e le funzioni: Comune: uno dei maggiori protagonisti della P.C. ente territoriale dotato di autonomia statutaria ed economica

Sindaco la figura principale della protezione civile presente e futura Sindaco quale primo garante della tutela della salute pubblica e della salvaguardia del territorio. In una realtà amministrativa fortemente decen-trata e fondata sull’autogoverno, la figura del sindaco del comune può risultare particolar -mente decisiva per l’organizzazione di un sistema efficace di risposta. La conoscenza del territorio (previsione), le attività quotidiane a favore del territorio e della popolazione (prevenzione), la vicinanza ai luoghi colpiti in caso di necessità (soccorso) che lo caratterizzano, fanno del Sindaco la figura principale della protezione civile presente e futura

Ruolo del Sindaco: Capo dell’Amministrazione -Assicura i servizi comunali indispensabili come la protezione civile. -Svolge le funzioni di cui all’art. 108 del d.lgs. 112/98 e all’art. 6 della L. 225/92. Ufficiale di Governo -Emana atti di rilevanza locale. -Assicura l’erogazione dei servizi indispensabili di competenza statale. Autorità Comunale -Emana provvedimenti contingibili ed urgenti. -Informa il Prefetto. -Effettua i primi interventi urgenti e di soccorso. -Emana atti e ordinanze di protezione civile. -Informa la popolazione.

MA QUALI ATTIVITA’ CONCRETE DEVE ATTUARE IL SINDACO? Realizzare le attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi Realizzare una struttura comunale Preparare le attività di emergenza Predisporre i piani comunali Attivare i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza; Vigilare sull'attuazione dei servizi urgenti in ambito comunale; Utilizzare efficacemente il volontariato di protezione civile Informare la popolazione sui rischi Assicurare l’erogazione di un servizio comunale di P.C.

COC (centro operativo comunale) cui fanno parte più comuni COC (centro operativo comunale) cui fanno parte più comuni. Ha 9 funzioni di supporto che il comune deve garantire sia nell’emergenza che nel superamento dell’emergenza: pianificazione, sanità-assistenza sociale, volontariato, materiale e mezzi, servizi essenziali e attività scolastica, censimento danni e persone, strutture operative locali, telecomunicazioni, assistenza alla popolazione UCL (unità di crisi locale) costituita all’interno dell’A.C. e formata da: Sindaco,tecnico comunale, comandante della polizia locale,responsabile del Gruppo o associazione, rappresentante delle forze dell’ordine

Il ROC -referente operativo comunale nominato dal Sindaco: compiti operativi in fase di normalità stesura del P.E., organizzazione del GRUPPO comunale di P.C. Informazione alla popolazione compiti in fase di emergenza sovra-intendere alla sorveglianza del territorio, coordinare eventuali evacuazioni o operazioni di messa in sicurezza, assistenza pratica alla popolazione - informazione

Procedure ad hoc e procedure generiche per eventi non prevedibili Piano di emergenza comunale o intercomunale Ogni comune deve dotarsi di un Piano che contenga tutte le procedure di intervento specifiche per ciascun rischio considerato. Le procedure devono essere rese note a tutti i protagonisti attivi della gestione dell’emergenza. Procedure ad hoc e procedure generiche per eventi non prevedibili

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE INTERNO ED ESTERNO la P.C. è un servizio indispensabile – ed è fatto obbligo agli Enti: Istituire un servizio di pronta reperibilità per la ricezione di eventuali comunicazioni di allerta urgenti e improvvise Vigilare su situazioni di possibile rischio per la pubblica incolumità in caso di comunicazioni di allerta, provenienti da enti sovraordinati, ovvero in caso di verifica diretta delle stesse Organizzare una struttura operativa in grado di prestare la primissima assistenza alla popolazione (tecnici comunali, volontari, imprese convenzionate, ecc) Fornire adeguata informazione della popolazione, in periodo di normalità, sul grado di esposizione ai rischi e sui comportamenti da tenere in caso di emergenza Predisporre sistemi e procedure di allerta alla popolazione in caso di emergenza

L’informazione alla popolazione è uno degli obiettivi COMUNICAZIONE IN CASO DI EMERGENZA: L’informazione alla popolazione è uno degli obiettivi principali da tenere presenti per la riduzione del rischio.

Risultato?: Panico

La versione originale – ahimè!- era: “IO FAREI COME PIPPI CALZE LUNGHE CHE A CASA SUA FA TUTTO QUELLO CHE LE PARE “ Alessia

COMUNICAZIONE IN CASO DI EMERGENZA: Dovrà essere: chiara, sintetica e precisa Diffusa periodicamente e tempestivamente Coordinata e condivisa dal team della gestione dell’emergenza Creare rassicurazione sul fatto che si sta organizzando il primo soccorso e la messa in sicurezza delle persone colpite. fornire indicazioni precise sui comportamenti da tenere dentro e fuori la propria abitazione e luogo di lavoro

ESEMPLIFICAZIONE PRATICA: Comune sprovvisto di Piano ma che grazie alla sua struttura gestisce prontamente l’emergenza, evitando gravose conseguenze dell’evento Comune sprovvisto di Piano che non riesce a gestire prontamente l’emergenza, con probabile aggravamento delle conseguenze dell’evento

Violazione degli obblighi Art. 4 c. 12 L.R. 16/2004

Inesistenza di un preciso richiamo legislativo che sanzioni la condotta “omissiva” del Sindaco (e in generale degli altri soggetti tenuti) per gli adempimenti anche di carattere preventivo non elimina la

Responsabilità Civile Patrimoniale e Penale del Sindaco (e degli altri soggetti tenuti ) per le conseguenze dannose della condotta OMISSIVA non IMPEDITIVA

La responsabilità: concetto comune di responsabilità: compimento di atto contrario al diritto. principio del “neminem ledere”. sacralità del termine latino “repondere” quale ripristino dell’equilibrio turbato. aspetto etico della responsabilità.

carattere riparatorio della legge civile. carattere sanzionatorio della legge penale.

Responsabilità civile: risarcimento del danno

Responsabilità penale: Art. 32 COST.:”La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…” Art. 40 C.P. “Rapporto di causalità: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. NON IMPEDIRE L’EVENTO CHE SI HA L’OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE, EQUIVALE A CAGIONARLO”

Occorre quindi: Individuare le fonti normative prescriventi doveri verificare se omissioni contestate sono riconducibili ai doveri accertare esistenza di nesso di causalità tra la condotta doverosa omissiva e le conseguenze dell’evento

Responsabilità patrimoniale: Art.9 e 103 legge Costituzionale Art.1 L.20/94

Limite all’ insindacabilità delle scelte dell’A.C: Valutazione della razionalità e congruità dei comportamenti in relazione al momento in cui sono state effettuate le scelte e alle esigenze da perseguire Presunzione di grave trasgressione ai pubblici doveri

“Se noi crediamo che una cosa si stia mettendo male, e se abbiamo il diritto di prevenirla, è nostro dovere cercare di prevenirla e maledirne le conseguenze” Alfred Milner (1854 – 1925) .

L. 24-2-1992 n. 225 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O. Art. 6 1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane … 2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali. 3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati. 4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti … al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti. 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ….

Art.15 Legge n.225/92 Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge n.142/90, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile. Art. 149 Dlgs.267/2000 Testo unico sugli enti locali 6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili

D.Lgs. 31-3-1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59. Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. Art. 108, 1° comma lett.c Sono attribuite ai comuni le funzioni relative: 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla L.142/90, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

servizi connessi agli organi istituzionali; D.M. 28 maggio 1993. “Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane”. I servizi indispensabili dei comuni, definiti in base alle premesse, sono i seguenti: servizi connessi agli organi istituzionali; servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale; servizi connessi all'ufficio tecnico comunale; servizi di anagrafe e di stato civile; servizio statistico; servizi connessi con la giustizia; servizi di polizia locale e di polizia amministrativa; servizio della leva militare; servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica; servizi di istruzione primaria e secondaria; servizi necroscopici e cimiteriali; servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile; servizi di fognatura e di depurazione; servizi di nettezza urbana; servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.

L. 24-2-1992 n. 225 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O. 20. Disciplina delle ispezioni.  Con decreto del Presidente della Repubblica…è emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza 2. Il regolamento è tenuto ad assicurare la periodicità delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle attività e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori.

D.P.R. 30-1-1993 n. 51 Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1993, n. 53. Art. 2.  L'attività di ispezione e di vigilanza è volta a verificare la legittimità e l'efficienza dell'azione amministrativa con riferimento alla normativa generale e speciale vigente nello specifico settore di intervento, nonché di quella a carattere straordinario emanata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Art.6 … “Qualora nel corso dell'ispezione siano accertati fatti o atti che diano luogo a responsabilità per danni derivanti all'amministrazione per violazione di obblighi di servizio ovvero responsabilità a carattere civile, penale o amministrativo, l'ispettore predispone denuncia da inoltrare alle competenti autorità, informandone il Ministro per il coordinamento della protezione civile"

L. 14-1-1994 n. 20 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1994, n. 10. Art. 1. Azione di responsabilità. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi