Strumenti finanziari: Rilevazione, Valutazione

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Strumenti finanziari: Rilevazione, Valutazione IAS/IFRS ANALISI E CONFRONTO CON LA DISCIPLINA NAZIONALE Strumenti finanziari: Rilevazione, Valutazione e Informativa di bilancio Roma, aprile 2012 Prof. Dott. Riccardo Acernese

Argomenti trattati AGENDA Partecipazioni, titoli ed azioni proprie nella normativa contabile italiana I crediti nella normativa contabile italiana I contratti derivati nella normativa contabile italiana IAS 39 e 32 – Strumenti finanziari (classificazione, rilevazione, valutazione e cancellazione) IFRS 7 – Informazioni integrative

Partecipazioni, titoli ed azioni proprie nella normativa contabile nazionale Definizioni Partecipazioni Investimenti nel capitale di altre imprese (controllate, collegate, altre) Titoli Attività finanziarie, rappresentate da titoli del debito pubblico emessi da Stati sovrani, obbligazioni emesse da enti pubblici o da società, altri titoli che non sono Partecipazioni Secondo la destinazione funzionale assegnata dagli amministratori, possono essere: immobilizzazioni finanziarie qualora siano destinate ad investimento durevole (o per presunzione di legge nel caso di titoli partecipativi) attivo circolante, qualora siano destinati ad essere negoziati Azioni proprie Azioni proprie acquistate dalla società emittente mediante utili conseguiti in conformità al disposto dell’art. 2357, oppure aggiunte ai sensi dell’art. 2357-bis del Codice Civile Principio contabile di riferimento: OIC n. 20 Normativa civilistica di riferimento: art. 2359 C.C., art. 2424 C.C., art. 2425 C.C., art. 2426 C.C., art. 2427 C.C., art. 2427 bis), art. 2428 C.C.

Partecipazioni, titoli ed azioni proprie Classificazione: art. 2424 c Partecipazioni, titoli ed azioni proprie Classificazione: art. 2424 c.c. Stato patrimoniale B III Immobilizzazioni finanziarie - 1 Partecipazioni in: imprese controllate imprese collegate imprese controllanti altre imprese - 3 Altri titoli - 4 Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo C III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - 1 Partecipazioni in imprese controllate - 2 Partecipazioni in imprese collegate - 3 Partecipazioni in imprese controllanti - 4 Altre partecipazioni - 5 Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo - 6 Altri titoli: - quote di fondi comuni - Obbligazioni (anche convertibili) - buoni ordinari del tesoro - buoni del tesoro poliennali - certificati di credito del tesoro - zero coupon

Partecipazioni, titoli ed azioni proprie Classificazione: art. 2425 c Partecipazioni, titoli ed azioni proprie Classificazione: art. 2425 c.c. Conto economico C Proventi e oneri finanziari - 15) Proventi da partecipazioni con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate - 16) Altri proventi finanziari: b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni D Rettifiche di valore di attività finanziarie - 18) Rivalutazioni e - 19) Svalutazioni di partecipazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni E Proventi e oneri straordinari - 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni - 21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni

Partecipazioni, titoli ed azioni proprie Classificazione e cambiamenti di destinazione La classificazione dei titoli nell’attivo immobilizzato o non immobilizzato deve essere fondata su di un criterio di distinzione “funzionale”, cioè connessa con le decisioni degli amministratori riguardo ai programmi aziendali: tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni si comprendono i titoli destinati ad essere smobilizzati per fronteggiare le necessità finanziarie dell’impresa; tra le immobilizzazioni finanziarie si comprendono i titoli destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale quale investimento durevole, sino alla loro naturale scadenza. I trasferimenti tra comparti sono limitati a casi eccezionali. In nota integrativa vanno indicate le motivazioni e l’effetto economico e patrimoniale sul bilancio dell’esercizio. I trasferimenti vanno effettuati al valore che il titolo ha nel comparto di origine al momento del trasferimento. La valutazione a fine anno è fatta con i criteri del comparto di destinazione. Le cessioni di immobilizzazioni finanziarie vanno adeguatamente commentate in nota integrativa. Il risultato della cessione va iscritto tra i componenti straordinari dell’esercizio.

Partecipazioni, titoli ed azioni proprie Valutazione: art. 2426 c. c Partecipazioni, titoli ed azioni proprie Valutazione: art. 2426 c.c. – OIC 20 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo dei costi accessori (regola generale). L’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore al costo deve essere iscritta a tale minor valore. Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi esercizi se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (valore di mercato), se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. Il codice civile regola separatamente dalle immobilizzazioni finanziarie la valutazione delle partecipazioni in società controllate e collegate (criterio del costo o del patrimonio netto). Partecipazioni immobilizzate non qualificate detenute per ottenere vantaggi economici diretti (dividendi) o indiretti (rapporti contrattuali)  valutate al costo ed in caso di perdita durevole di valore allineamento con la quota di patrimonio netto della partecipata.

Partecipazioni, titoli ed azioni proprie Valutazione: art. 2426 c. c Partecipazioni, titoli ed azioni proprie Valutazione: art. 2426 c.c. – OIC 20 Il Costo dei titoli non immobilizzati è definito sulla base del: Costo specifico metodo del costo medio ponderato FIFO LIFO Il Valore di Mercato dei titoli è determinato: se titoli quotati : valore medio dell’ultimo mese se titoli non quotati : valore normale di titoli analoghi

Partecipazioni, titoli ed azioni proprie Nota integrativa: art. 2427 c Partecipazioni, titoli ed azioni proprie Nota integrativa: art. 2427 c.c. – art 2427 bis) – OIC 20 Titoli immobilizzati (principali informazioni) Criterio valutativo Motivazioni dell’eventuale modifica del criterio di valutazione Movimenti del periodo Motivazione del mantenimento dell’iscrizione al costo delle partecipazioni nel caso in cui il valore derivante dall’applicazione del metodo dal patrimonio netto sia inferiore Informazioni aggiuntive per i titoli per i quali vi è stato un cambio di destinazione Le ragioni, nel caso di “perdita durevole” di valore, dell’adozione del valore inferiore e gli elementi che hanno costituito la base per l’adozione del valore inferiore Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture, occorre fornire indicazione del valore contabile e del fair value, nonché dei motivi di mancata svalutazione. Titoli non immobilizzati (principali informazioni) Criterio valutativo Motivazioni dell’eventuale modifica del criterio di valutazione La differenza, se apprezzabile, tra valore di bilancio e valore calcolato in base ai costi correnti Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci L’analisi dei titoli raggruppati per principali tipologie

Crediti Definizioni I crediti rappresentano il diritto di esigere somme di denaro da clienti (gestione caratteristica), da controparti correlate (controllanti, controllate, collegate e consociate) o da altri (dipendenti, erario, ecc.), ad una data di scadenza determinata Principio contabile di riferimento: OIC n. 15 Normativa civilistica di riferimento: art. 2424 C.C., art. 2425 C.C., art. 2425-bis C.C., art. 2426 C.C., art. 2427 C.C., art. 2428 C.C.

Crediti Classificazione: art.2424 c.c. Stato patrimoniale A - Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata B.III.2 - Immobilizzazioni finanziarie Crediti verso controllate Crediti verso collegate Crediti verso controllanti Crediti verso altri Separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo. C.II – Attivo circolante Crediti verso clienti Crediti verso controllate Crediti verso collegate Crediti verso controllanti Crediti tributari Imposte anticipate Crediti verso altri Separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo. E’ opinione diffusa che i crediti inclusi nel circolante siano quelli di funzionamento.

Crediti Classificazione: art.2425 c.c. Conto economico A – Valore della produzione Ricavi delle vendite e delle prestazioni B – Costi della produzione (svalutazioni) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante C – Proventi e oneri finanziari (altri proventi finanziari) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e controllanti D – Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

Crediti Valutazione: art.2426 c.c. – OIC 15 Iscrizione e valutazione in bilancio Per i crediti originati da ricavi relativi alla gestione caratteristica: quando il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato ultimato e quando lo scambio è avvenuto (passaggio di proprietà dei beni) o il servizio è reso Per gli altri crediti, quando esiste il “titolo al credito basato su criteri giuridici” I crediti sono iscritti al loro valore presumibile di realizzazione Valore presumibile di realizzazione = valore nominale al netto delle eventuali rettifiche di valore relative a: perdite per inesigibilità manifeste e latenti resi e rettifiche di fatturazione sconti, abbuoni e premi da accordare Attualizzazione dei crediti con scadenza oltre l’anno successivo, che non prevedono una componete di interesse esplicita.

Crediti Valutazione: art.2426 c.c. – OIC 15 Perdite per inesigibilità Perdite ragionevolmente prevedibili: inesigibilità già manifestatesi alla data di redazione del bilancio con riferimento a singoli crediti (svalutazione specifica) inesigibilità non ancora manifestatesi, ma per esperienza già intrinseca nel complesso dei crediti esposti in bilancio (svalutazione generica) Una svalutazione generica è necessaria in ossequio al principio della competenza e della prudenza. Le perdite per inesigibilità dei crediti, infatti, non devono gravare sul conto economico degli esercizi in cui esse diverranno effettive (mancanza della correlazione fra costi e ricavi), essendo già ragionevolmente prevedibili. - Analisi dei singoli crediti - Esperienza storica delle perdite su crediti - Indici di anzianità dei crediti - Condizioni economiche generali e di settore Perdite per inesigibilità

Crediti Valutazione: art.2426 c.c. – OIC 15 Perdite per inesigibilità Riserva specifica Riserva generica Analisi delle posizioni “critiche” già note al momento della redazione del bilancio, quali: debitori falliti debitori al legale debitori presso recuperatori debitori irreperibili, ecc La valutazione del rischio di inesigibilità non ancora manifestatosi, ma intrinseco nel monte crediti, è determinata in base ai seguenti elementi: - esperienza storica delle perdite su crediti - indici di anzianità globale dei crediti - condizioni economiche generali di settore e di rischio paese

Crediti Nota Integrativa: art.2427 c.c. – OIC 15 Contenuto minimo (principali informazioni richieste) Criteri applicati per la valutazione dei crediti Movimenti dei crediti che costituiscono immobilizzazioni finanziarie Analisi della variazioni dei crediti Ammontare dei crediti esigibili oltre cinque anni Distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ed operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine Se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche Informazioni sui crediti verso parti correlate e verso la società o ente che esercita l’attività di Direzione e Coordinamento Tasso di interesse e scadenze dei crediti incassabili oltre l’anno Tasso di attualizzazione utilizzato per i crediti infruttiferi Ammontare dei crediti ceduti per i quali permane l’azione di regresso L’esistenza di una concentrazione di crediti Ammontare dei crediti in valuta

Strumenti finanziari derivati Normativa contabile nazionale di riferimento Quadro normativo di riferimento per la contabilizzazione e l’informativa da fornire in bilancio in merito alle operazioni che riguardano i contratti derivati Art. 2426 codice civile – Criteri di valutazione Art. 2427 codice civile – Contenuto della nota integrativa Art. 2427 bis codice civile – Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari Art 2428 codice civile – Relazione sulla gestione OIC 19 – I fondi per rischi e oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti OIC 26 – Operazioni e partite in moneta estera OIC 3 – Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione Comunicazione Consob DAC /28731 del 14/4/2000 – Copertura a termine di alcune transazioni future Decreto Lgs. 87/92 e Circolare BANKIT n.166 del 15 luglio 1992 – Normativa per la redazione del bilancio delle banche e degli enti finanziari Comunicazione Consob n. 1026875 del 11 aprile 2001 - 7 – Rappresentazione delle operazioni di Interest Rate Swap in bilancio

Strumenti finanziari derivati Normativa contabile nazionale di riferimento Designazione di uno strumento finanziario derivato come strumento di copertura Né il codice civile né i principi contabili nazionali prevedono dei requisiti per la designazione e la conseguente contabilizzazione di uno strumento derivato come strumento di copertura. Le uniche indicazioni di riferimento sono quelle stabilite dalla normativa speciale per gli intermediari finanziari (a cui anche i PC nazionali rimandano): Intento di porre in essere un’operazione di copertura; Elevata correlazione tra le caratteristi che tecnico-finanziarie delle attività/passività coperte e quelle del derivato di copertura; Intento e correlazione documentate da evidenze interne. La comunicazione CONSOB DAC/28731 del 14 – 4- 2000 ribadisce che in assenza di una specifica disciplina per la contabilizzazione dei contratti derivati si debba far riferimento ai principi generali di redazione del bilancio e alla prassi contabile internazionale. Tenuto conto del principio di competenza, per le operazioni di copertura vale il principio della coerenza valutativa delle operazioni economicamente collegate rispetto al sottostante oggetto di copertura

Strumenti finanziari derivati Normativa contabile nazionale di riferimento Valutazione dei derivati in base ai principi contabili nazionali Derivati speculativi Derivati di copertura di attività finanziarie immobilizzate di attività finanziarie del circolante Rilevazione della perdita potenziale Valutazione del derivato al costo Valutazione del derivato coerentemente alla posta coperta (minore fra costo e valore di mercato) Principio di coerenza valutativa con la posta coperta

Strumenti finanziari derivati Informativa di bilancio PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVAMENTE ALL’INFORMATIVA DA FORNIRE IN BILANCIO Art. 2427 del Codice Civile – Contenuto della nota integrativa La nota integrativa deve riportare la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società (art 2427-22-ter) Ai fini dell’applicazione degli articoli 2427 c.c., 2427 bis) c.c. e 2428 c.c., per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value, di parte correlata e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea. Art. 2427 bis) del Codice civile – Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari Nella nota integrativa sono indicati: Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: il loro fair value informazioni sulla loro entità e sulla loro natura Il fair value è determinato con riferimento al valore di mercato (anche di attività similari) o a tecniche e modelli di valutazione generalmente accettati.

Strumenti finanziari derivati Informativa di bilancio PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVAMENTE ALL’INFORMATIVA DA FORNIRE IN BILANCIO OIC n. 3 – Informazioni sugli strumenti finanziari nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione Richiede che la società indichi in apposita tabella gli strumenti finanziari derivati suddivisi tra strumenti di copertura e strumenti di negoziazione, strumenti derivati quotati e non quotati; Richiede, inoltre, che la società fornisca, relativamente ai contratti derivati di copertura, l’indicazione delle poste coperte e l’informativa in merito alle plusvalenze o minusvalenze sulle poste coperte e sugli strumenti copertura. Art. 2428 del Codice Civile – Relazione sulla gestione Richiede di indicare, nella relazione sulla gestione, gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione dei rischi finanziari, comprese le politiche di copertura attuate per ciascuna categoria di operazioni in essere; L’esposizione della società ai diversi rischi finanziari.

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali IAS 39 IAS 32 – IFRS 7 Fornire le regole contabili per l’iscrizione, la valutazione e l’eliminazione (“derecognition”) degli strumenti finanziari, incluse le operazioni di copertura dei rischi Fornire regole in termini di presentazione degli strumenti finanziari e di informazioni da fornire che aiutino gli utilizzatori di bilancio a comprendere gli effetti degli strumenti finanziari sulla posizione finanziaria, i risultati e la liquidità generata dall’impresa

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali Principali novità rispetto alla normativa contabile nazionale Introduzione del fair value come principio base per la valutazione degli strumenti finanziari in parziale sostituzione del costo Differenti requisiti richiesti per l’eliminazione (“derecognition”) degli strumenti finanziari dal bilancio Regole stringenti per la classificazione e riclassificazione degli strumenti finanziari Introduzione di regole ben definite per poter ritenere un’operazione di copertura Differenti modalità di contabilizzazione delle operazioni di copertura Contabilizzazione di tutti gli strumenti finanziari derivati non più tra i conti d’ordine, ma tra le attività e passività dello Stato Patrimoniale Prevalenza della sostanza sulla forma

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali Classificazione Attività Attività finanziarie, diverse dai derivati, a scadenza fissa e pagamenti fissi (o determinabili) che un’impresa ha l’intenzione e la capacità di mantenere fino alla scadenza. Held-to-maturity investments (HTM) Attività finanziarie, diverse dai derivati, che prevedono pagamenti fissi o determinabili, non sono quotate su mercati attivi e sono state create erogando contanti o servizi direttamente al debitore. Loans and receivables (L&R) Attività finanziarie detenute per essere negoziate nel breve termine o attività finanziarie che al momento della loro prima iscrizione sono classificate al fair value con riflessi a conto economico (anche se non si intendono utilizzare per la negoziazione nel breve periodo). Sono sempre compresi i derivati non di copertura. Financial asset at fair value through profit and loss (FVTPL) Classe residuale che accoglie tutte le attività finanziarie, diverse dai derivati, che non rientrano nei Financial asset at fair value through profit or loss, Loans and receivables o Held-to-maturity investments. Available for sale (AFS)

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali Classificazione Passività Passività finanziarie detenute per essere negoziate nel breve termine o passività finanziarie che al momento della loro prima iscrizione sono classificate al fair value con riflessi a conto economico (anche se non si intendono utilizzare per la negoziazione nel breve periodo). Sono sempre compresi i derivati non di copertura. Financial liability at fair value through profit and loss (FVTPL) Classe che accoglie tutte le passività finanziarie che non rientrano nella categoria delle Financial liability at fair value through profit or loss. Altre passività finanziarie Le partecipazioni in società controllate, collegate e join venture sono trattate nell’ambito dei principi internazionali IAS 27, IAS 28, IAS 31 e non ricadono nella definizione di strumento finanziario da trattare in base alle disposizioni dello IAS 39 e 32.

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali Classificazione Classificazione delle attività finanziarie Le attività sono mantenute con finalità di trading nel breve periodo, sono derivati o dal momento della rilevazione iniziale vi è l’intenzione di valutarle al fair value con contropartita a conto economico? Fair value through profit and loss si no Le attività prevedono pagamenti fissi o determinabili e non sono quotate su mercati attivi? Loans and receivables si no Le attività sono a scadenza fissa, prevedono pagamenti fissi (o determinabili) ed esiste l’intenzione e la capacità di mantenerle fino alla scadenza? Available for sale Held-to-maturity no si

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali Trasferimenti tra i portafogli di attività finanziarie Possibili trasferimenti tra i portafogli (post emendamento di ottobre 2008)

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali Rilevazione iniziale degli strumenti finanziari Tutti gli strumenti finanziari (inclusi i derivati) devono essere rilevati nello stato patrimoniale tra le attività e le passività nel momento in cui l’impresa diviene parte del contratto e di conseguenza assume un diritto a ricevere o un’obbligazione a pagare. Al momento della loro iscrizione iniziale in bilancio, gli strumenti finanziari sono iscritti al: FAIR VALUE = Valore del corrispettivo della transazione COSTI DI TRANSAZIONE direttamente attribuibili all’acquisizione o emissione dell’attività o passività finanziaria + ad eccezione del caso di strumenti appartenenti alla categoria “Fair value through profit and loss”

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali Valutazione successiva degli strumenti finanziari Criterio da utilizzare al fine di valutazione successive a quella iniziale: FAIR VALUE COSTO AMMORTIZZATO Dipende dalla categoria in cui è classificata l’attività o passività finanziaria

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali Valutazione successiva degli strumenti finanziari Valutazione successiva: Fair Value Si definisce fair value il corrispettivo al quale un bene può essere scambiato o una passività estinta tra parti consapevoli o consenzienti in una transazione equa. Il valore di mercato, cioè l’ammontare ottenibile da una vendita o pagabile al momento dell’acquisto di uno strumento finanziario, rappresenta la miglior evidenza di fair value se ci si trova in un mercato attivo. Il fair value presume che la società sia funzionante e quindi non abbia l’intenzione o la necessità di liquidare o intraprendere un’operazione a condizioni non favorevoli. Il fair value di una attività o di una passività può essere ottenuto da: quotazioni su mercati attivi; transazioni recenti di strumenti simili; appropriati modelli di valutazione.

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali Valutazione successiva degli strumenti finanziari Valutazione successiva: Fair Value A seguito della crisi dei mercati finanziari e nell’ambito degli interventi effettuati sulle norme contabili sono state definite le modalità attraverso le quali determinare il fair value degli strumenti finanziari in assenza di un mercato attivo. Gerarchia del Fair Value Mercato attivo - prezzo quotato (Livello 1) Mercato non attivo - transazione di mercato recente o tecnica di valutazione (Livello 1 o 2) Mercato non attivo - tecniche di valutazione (Livello 2 o 3) Livello 2 - utilizzo di parametri osservabili sul mercato (es. prezzi quotati di strumenti simili, curve dei tassi di mercato, volatilità, credit spread) diversi dai prezzi quotati del livello 1; Livello 3 – utilizzo di parametri non osservabili sul mercato (assunzioni interne es. flussi finanziari, spread applicati rettificati per rischio).

l’interesse effettivo Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali Valutazione successiva degli strumenti finanziari Valutazione successiva: Costo ammortizzato Si definisce Costo ammortizzato il valore al quale un’attività/passività finanziaria è stata rilevata inizialmente meno i rimborsi di capitale più/meno l’ammortamento complessivo della differenza tra valore iniziale e quello a scadenza meno qualsiasi svalutazione diretta/indiretta. Il metodo del costo ammortizzato prevede che la differenza tra il valore iniziale dello strumento finanziario e quello a scadenza sia ammortizzata lungo il periodo di riferimento utilizzando: l’interesse effettivo Questo è il tasso che sconta esattamente i flussi di cassa futuri, attesi lungo la durata dello strumento finanziario, portandoli al valore netto contabile dello strumento finanziario stesso. Costi di transazione (Transaction costs): sono i costi incrementali direttamente attribuibili all’operazione, ovvero che non sarebbero stati sostenuti in assenza dell’operazione stessa. Essi includono commissioni e spese sostenute per l’acquisto e la stipula del contratto, imposte e bolli relativi alla transazione. Non includono, invece costi interni di tipo amministrativo e costi per finanziamenti.

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali Valutazione successiva degli strumenti finanziari Valutazione successiva: Costo ammortizzato Esempio finanziamento a tasso fisso con up-front pagata Finanziamento ricevuto per € 1.000 Scadenza bullet 5 anni Tasso contrattuale 5% Costi di transazione (commissione up-front pagata) 3% Il tasso effettivo di rendimento che uguaglia i flussi di cassa al costo iniziale di € 970 (1.000 – 30 di commissioni) è pari al 5,7% 1.000 5% 30 5,7% Capitale/ Interessi Commissioni Valore attuale Anno 1 50 47 Anno 2 45 Anno 3 42 Anno 4 40 Anno 5 1.050 796 TOTALE 1.250 970

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali Valutazione successiva degli strumenti finanziari Valutazione successiva: Costo ammortizzato L’importo della commissione pagata è portato a diminuzione del debito iniziale, e successivamente “ammortizzato” con la registrazione di un maggior interesse effettivo. Inizio anno Interessi effettivi Flussi Costo ammortizzato Anno 1 970,0 55,3 50,0 975,3 Anno 2 55,7 981,0 Anno 3 56,0 987,0 Anno 4 56,3 993,3 Anno 5 56,7 1.050,0 0 (**) TOTALE 280,00 (*) 1.250,00 (*) 280 = 250 interessi + 30 commissioni (**) 993,3 + 56,7 -1,050 = 0

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali Valutazione successiva degli strumenti finanziari Valutazione successiva: Attività finanziarie Fair value through profit and loss Loans and receivables Held-to-maturity Available for sale Fair value Fair value Costo ammortizzato Le variazioni di FV sono iscritte direttamente a conto economico Le variazioni di FV sono iscritte tra le altre componenti del conto economico complessivo e sono accumulate in una riserva di patrimonio netto. Le variazioni accumulate sono rilevate completamente nel conto economico quando l’attività è eliminata dal bilancio

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali Valutazione successiva degli strumenti finanziari Valutazione successiva: Passività finanziarie Fair value through profit and loss Other financial liabilities Fair value Costo ammortizzato Le variazioni di FV sono iscritte direttamente a conto economico

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali Valutazione successiva degli strumenti finanziari Impairment (perdite di valore) Ad ogni chiusura di bilancio, la società deve verificare se esistono evidenze oggettive, che possono far presupporre l’esistenza di un impairment di un’attività finanziaria diverse da quelle FVTPL. Se tali evidenze oggettive esistono l’impresa deve: Determinare l’importo dell’impairment loss Addebitare tale importo a conto economico Nel determinare l’esistenza di una perdita di valore di un’attività finanziaria, l’impresa deve verificare la presenza di evidenze oggettive della stessa: Che hanno un impatto sui flussi di cassa futuri attesi dall’attività/gruppo di attività finanziarie e che sia stimabile in modo attendibile Derivanti da uno o più eventi passati e

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali Valutazione successiva degli strumenti finanziari Impairment (perdite di valore) Una perdita di valore da impairment è misurata: HTM come differenza tra il valore di carico dello strumento finanziario e il valore attuale dei flussi di cassa stimati L&R come differenza tra il costo di acquisto (al netto dei rimborsi di capitale e ammortamento) e il fair value corrente, al netto di ogni perdita da impairment già precedentemente contabililizzata AFS

Valutazione analitica Valutazione collettiva Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali Valutazione successiva degli strumenti finanziari Impairment (strumenti valutati a costo ammortizzato) Valutazione analitica Obiettiva evidenza di impairment per attività singolarmente significative? Valutazione collettiva si No Evidenza di impairment per gruppi di attività (incluse quelle valutate individualmente) con simile rischio credito ? si No Nessun impairment

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali Valutazione successiva degli strumenti finanziari Determinazione dell’impairment loss: valutazioni analitiche La determinazione analitica della perdita da impairment richiede che, per ogni attività significativa con evidenze di impairment, si proceda a: Determinare la stima dell’importo recuperabile considerando anche eventuali garanzie Definire il periodo di tempo entro il quale si prevede di recuperare parte del valore dell’attività Distribuire nell’arco temporale definito i flussi di cassa futuri attesi Attualizzare i flussi di cassa futuri attesi sulla base del tasso d’interesse effettivo originario dell’attività. Nel caso di attività valutate al costo il tasso da utilizzare è quello corrente di mercato per attività di pari rischiosità

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali Valutazione successiva degli strumenti finanziari Determinazione dell’impairment loss: valutazioni collettive Successivamente al processo di valutazione analitica, lo IAS 39 richiede che i gruppi di attività che presentano evidenze di riduzione di valore ed abbiano simili caratteristiche di rischio creditizio debbano essere sottoposte a valutazione collettiva. La valutazione collettiva richiede che vengano individuate categorie omogenee di attività. Le perdite attese per effetto di futuri eventi, di qualunque tipo siano, non devono essere rilevate. La misurazione dell’impairment deve essere oggettiva e deve basarsi su “Incurred losses” anziché su “Expected losses”. La determinazione di statistiche di perdita per ciascuna delle classi omogenee determinate può rappresentare un’oggettiva determinazione di perdite già maturate, insite nelle classi di crediti stesse.

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali I Derivati Si definisce derivato uno strumento finanziario: il cui valore cambia in funzione delle variazioni di uno specifico tasso di interesse, prezzo di un titolo o di un bene, tasso di cambio, ecc. (sottostanti) che richiede un investimento netto iniziale nullo o limitato che è regolato ad una data futura Gli strumenti derivati devono essere registrati nello stato patrimoniale: inizialmente sono registrati al costo, che ne rappresenta il fair value; successivamente sono valutati al fair value: le differenze generate dalla valutazione vengono registrate in conto economico. Solo qualora soddisfino i criteri dettati dallo IAS 39 per la definizione delle finalità di copertura, gli strumenti derivati possono essere valutati sulla base delle regole di “hedge accounting”. Sotto certe condizioni, sono considerati derivati anche alcune clausole contrattuali  derivati impliciti (embedded derivatives)

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali I Derivati Hedge accounting Copertura di fair value Oggetto di copertura: Rischio connesso a variazioni di “fair value” di una attività o passività rilevata in bilancio; un impegno irrevocabile non iscritto; una parte identificata di tale attività, passività o impegno irrevocabile che è attribuibile a uno specifico rischio con impatto a conto economico. Copertura di flussi finanziari Rischio connesso a variazioni di “cash flow” che è attribuibile ad uno specifico rischio associato a una attività o passività rilevata, o a una operazione futura altamente probabile (anche infragruppo) e ha un impatto a conto economico. Copertura di un investimento in una entità estera Rischio legato alla variabilità del patrimonio netto di un investimento in valuta estera, derivante da modifiche dei tassi di cambio.

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali I Derivati Hedge accounting

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali I Derivati Hedge accounting

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali I Derivati Eliminazione di uno strumento finanziario (“Derecognition”) Il trasferimento di una attività finanziaria non è una condizione sufficiente per la “derecognition” ai fini dello IAS 39, devono essere rispettati i seguenti requisiti: L’impresa abbia trasferito insieme all’attività sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa collegati L’impresa non abbia mantenuto il controllo sull’attività oppure Una passività finanziaria (o parte di essa) viene eliminata dallo stato patrimoniale quando viene estinta, ovvero quando l’obbligazione specificata nel contratto è adempiuta o cancellata oppure scaduta.

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali Presentazione degli strumenti finanziari – IAS 32 Uno strumento di capitale è qualsiasi contratto che evidenzia un interesse residuo nelle attività dell’entità dedotte tutte le sue passività. Rispetto alla definizione di capitale, nelle passività finanziarie non c’è una obbligazione che l’emittente può evitare. Nel casi di strumenti composti, occorre separare le diverse componenti. La separazione della componente di capitale dalla passività finanziaria avviene: Tenendo conto nella determinazione della passività, del fair value e dei derivati impliciti inclusi Considerando capitale la componente residuale Non realizzando alcun utile o perdita iniziale

Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali Informazioni integrative – IFRS 7 Rilevanza degli strumenti finanziari per la situazione patrimoniale - finanziaria ed il risultato economico Indicazione della massima esposizione al rischio di credito Informazioni integrative nel caso di trasferimento di portafogli Informazioni integrative sugli strumenti finanziari per i quali non sono soddisfatti i criteri per la “derecognition” Dettaglio delle garanzie date e ricevute Evidenza di violazioni contrattuali legate ai finanziamenti passivi Informazioni integrative sulle operazioni di copertura Informazioni sul fair value

Informazioni qualitative Informazioni quantitative Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali Informazioni integrative – IFRS 7 Natura e portata dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari Informazioni qualitative Informazioni quantitative Per ogni tipo di rischio (come, ad esempio, rischio di credito, di liquidità e di mercato) derivante da strumenti finanziari occorre indicare: Le esposizioni al rischio e in che modo sono generate Gli obiettivi, le procedure e i processi di gestione dei rischi e i metodi utilizzati per valutarli Qualsiasi variazione di quanto sopra rispetto all'esercizio precedente Per ogni tipo di rischio derivante dagli strumenti finanziari, l'entità deve indicare: Dati quantitativi sull'esposizione al rischio così come sono fornite ai dirigenti con responsabilità strategiche Informazioni dettagliate se non già fornite in conformità al punto precedente Concentrazione dei rischi se non evidenti dalle informazioni fornite nei punti precedenti