Autorità di Ambito Territoriale di Ferrara

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Transcript della presentazione:

Autorità di Ambito Territoriale di Ferrara “ I GIOVEDI’ DELL’AMBIENTE” www.atoferrara.it

A.T.O. - Ambito Territoriale Ottimale - introdotto da importanti norme di legge: L. n. 36/1994 (art.8) nota anche come Legge “Galli”: prevede che il Servizio Idrico Integrato, costituito da acquedotto, fognatura e depurazione, sia svolto in ambiti territoriali ottimali; D.Lgs n. 22/1997 (art.23) noto anche come Decreto “Ronchi”: prevede che il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani sia svolto in ambiti territoriali ottimali; L.R. E-R n.25/1999 e la L.R 10/08: individuano, almeno nel territorio provinciale, l’Ambito Territoriale Ottimale all’interno del quale debbono essere svolti sia il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) che il Servizio di Gestione Rifiuti Urbani (S.G.R.U.); Nell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici, la forma di cooperazione tra tutti i Comuni e la Provincia per l’esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative spettanti ai Comuni su questi servizi è la Convenzione di Funzioni ai sensi del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Testo Unico Ambientale.

L’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara (ATO6 come da L L’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara (ATO6 come da L.R. 25/99) è costituita dai 26 Comuni della Provincia di Ferrara e dalla Amministrazione Provinciale di Ferrara ed è operativa dal 2004; I principali compiti dell’Agenzia sono La pianificazione e la programmazione relative alla organizzazione e alla gestione del Servizio Idrico Integrato e del Servizio Rifiuti Urbani, tramite la redazione dei rispettivi Piani di Ambito; Il controllo e il monitoraggio dei Servizi svolti dai soggetti Gestori a cui sono state assegnate le gestione dei Servizi.

FUNZIONI DELLE AGENZIE D’AMBITO Programmazione e Pianificazione Monitoraggio e Controllo Raccolta di dati inerenti il territorio ed i gestori attivi, censimento. Definizione della domanda di servizio. Analisi delle peculiarità delle gestioni già attive e delle eventuali criticità (servizio reso, tariffazione..). Specificazione del programma degli interventi e del piano finanziario. Stipula della Convenzione di affidamento della gestione dei servizi agli Enti gestori prescelti; Gestione dei rapporti contrattuali. Predisposizione e approvazione del Piano d’Ambito e del Disciplinare Tecnico. Predisposizione ed approvazione dei Regolamenti dei Servizi e degli schemi delle Carte dei Servizi. Articolazione e approvazione delle Tariffe. Collaborazione con gli Enti Locali e con le altre ATO. Predisposizione di modelli unici di rendicontazione per uniformare le risposte dei gestori. Analisi delle rendicontazioni ricevute da tutti i gestori. Verifica di aderenza alla normativa vigente. Confronto tra i vari metodi applicati, individuazione di indicatori. Tutela dell’utente .

Agenzia d’Ambito ATO6 Gestore Utenti - STUTTURA ORGANIZZATIVA R.E.R -Osservatorio Provinciale Rifiuti (OPR) Autorità Regionale per la Vigilanza sui Servizi Idrici e sui Rifiuti Urbani Dati tecnico-economico- gestionali, REPORT periodici Dati tecnico-economico- gestionali Agenzia d’Ambito ATO6 Convenzione Regolamento SII eSGRU Piano d’Ambito Schema Carta Servizi Dati tecnici / economici Disciplinare Tecnico Schede di Rendicontazione Indagini Customer-Satisfaction Gestore Utenti Carta dei Servizi Indagini Customer-Satisfaction Utenti

PIANO DI AMBITO Pianifica e programa le attività necessarie per l’organizzazione dei servizi pubblici Piano di Ambito del Servizio Idrico Integrato Piano di Ambito del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna Piano Provinciale di Gestione Rifiuti della Provincia di Ferrara

GESTIONE RIFIUTI URBANI

SERVIZIO RIFIUTI URBANI AREA S.p.A. CMV Servizi s.r.l. HERA S.p.A. SOELIA S.p.A. Agenzia per i Servizi Pubblici di Ferrara ATO6

OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA “Norme in materia ambientale” Decreto Legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale” art. 205 Legge Finanziaria 2005 art. 1108 dicembre 2006 35% dicembre 2007 40% dicembre 2008 45% dicembre 2009 50% dicembre 2011 60% dicembre 2012 65%

Art. 178 Dlgs 152/06 : Finalità 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse. 2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente . 3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine le gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

Art. 179 Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti 1. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante: a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali; b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento; c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero. 2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia

DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Articolo 4 Gerarchia dei rifiuti 1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e e) smaltimento.

Art. 180 D.lgs 152/06 Prevenzione della produzione di rifiuti 1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare: a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo; b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti; c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti; d) l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli altri decreti di recepimento della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Art. 181. Recupero dei rifiuti 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero; b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. 2. Al fine di favorire ed incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili. 3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero.

principio delle quattro “r”: RIDUZIONE: minore produzione di rifiuti all'origine; RIUTILIZZO: reimpiego del prodotto in modo da diminuirne il bisogno e la conseguente richiesta di nuova produzione dello stesso; RICICLO: ritrattamento e trasformazione del materiale non più utilizzato per la sua funzione originaria allo scopo di renderlo utile per altri fini; RECUPERO: valorizzazione del rifiuto per ricavare materia secondaria o per produrre energia;

Principio delle tre “e”: EFFICIENZA = : capacità di conseguire gli obiettivi prefissati negli appositi documenti di programmazione utilizzando nel modo più conveniente le risorse disponibili; essa è data dal rapporto tra le risorse impiegate ed i risultati ottenuti; EFFICACIA = : capacità dell’azienda di soddisfare la domanda di servizio nel contesto di riferimento garantendo la qualità del servizio reso. Essa è data dal rapporto tra i risultati ottenuti ed i bisogni finali della collettività verso i quali è orientata l’attività svolta; ECONOMICITA’ = : capacità dell’azienda di mantenere nel tempo l’equilibrio tra efficienza, efficacia e bisogni della collettività

I CRITERI DI ASSIMILABILITA’

La definizione di rifiuto Art. 183, comma 1, lett. a) dlgs 152/2006 «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi»

La classificazione dei rifiuti Art. 184, comma 1, dlgs 152/2006 ORIGINE rifiuti urbani rifiuti speciali PERICOLOSITA’ rifiuti pericolosi rifiuti non pericolosi

I rifiuti urbani Art. 184, comma 2, dlgs 152/2006 i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità; i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; Continua…

I rifiuti urbani Art. 184, comma 2, dlgs 152/2006 d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

I rifiuti speciali Art. 184, comma 3, dlgs 152/2006 a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo (salvo quanto previsto per le terre e rocce da scavo); c) i rifiuti da lavorazioni industriali (fatto salvo quanto previsto per i rifiuti assimilati); d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; Continua…

I rifiuti speciali Art. 184, comma 3, dlgs 152/2006 f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; m) il combustibile derivato da rifiuti; n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

I rifiuti pericolosi Art. 184, comma 5, dlgs 152/2006 i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla Parte quarta del decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta

Delibera del Comitato Interministeriale -QUADRO NORMATIVO - DPR 915/82 Il dPR 915/82 già conteneva la struttura della normativa successiva in tema di assimilazione art. 2 Sono rifiuti speciali: 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili a quelli urbani; art. 4 “ Competenze dello Stato” e) la definizione dei criteri generali per l’assimilabilità di rifiuti speciali ai rifiuti urbani…..(omissis) Delibera del Comitato Interministeriale “Disposizioni per la prima applicazione dell’art. 4 del Dpr 10/9/1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti” art. 1.1. comma 4 Resta salva la facoltà dei comuni di disciplinare, nell’ambito del Regolamento…, l’assimilabilità dei rifiuti derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali…., ai fini dell’ordinario conferimento dei rifiuti medesimi al servizio pubblico e della connessa applicazione delle disposizioni del T.U per la finanza locale…(tarsu).

Art. 1.1.1. I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2, se rispettano le seguenti condizioni: a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo: - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets; - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; - frammenti e manufatti di vimini e di sughero; - paglia e prodotti di paglia; - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; - vibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; - feltri e tessuti non tessuti; - pelle e simil-pelle; - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da ali materiali; - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982; - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; - nastri abrasivi; - cavi e materiale elettrico in genere; - pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffe, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

D.Lgs 152/06 Art. 195: Competenze dello stato e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani…. …Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti urbani.

Art. 198: Competenze dei comuni g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d.