Nozioni basilari di diritto civile e di diritto pubblico Referendum 2005 Nozioni basilari di diritto civile e di diritto pubblico
Capacità Giuridica Art 1 codice civile: “La capacità giuridica si acquista al momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita.” Attitudine del soggetto alla titolarità di diritti e doveri. Non può esser oggetto di rinuncia o transazione
Eccezionale capacità del concepito e del concepturus Art. 462cc :” sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti, al tempo dell’apertura della successione” Art. 784cc : “ il concepito è capace di ricevere per donazione Una sorta di capacità è riconosciuta anche a favore dei non concepiti, i quali possono ricevere per testamento (art.462, co.3°) e per donazione. L’unica condizione posta dal legislatore è che si tratti di figli di una persona vivente al tempo del testamento o della donazione
Perdita della capacità giuridica Cessa con l’evento naturale della morte Art 22 Cost. “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della propria capacità giuridica. L. 578/93 definizione dell’evento morte: “cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”
Capacità di agire Attitudine a compiere manifestazioni di volontà che siano idonee a modificare la propria situazione giuridica (acquistare ed esercitare diritti, assumere obblighi) Si acquista con la maggiore età. Art. 2 cc
Differenze CAPACITA’ GIURIDICA Attiene l’aspetto statico-passivo della soggettività Indica la riferibilità al soggetto di diritti, obblighi e situazioni giuridiche CAPACITA’ D’AGIRE Concerne l’aspetto dinamico ed attivo Riguarda la possibilità per il soggetto di compiere atti d’acquisto, perdita, modifica dei suoi diritti e rapporti giuridici
Definizioni (1) LEGGE: Provvedimento emanato dagli organi di Stato che secondo la Costituzione esercitano la funzione legislativa DECRETO LEGGE Atto giuridico con forza di legge, emanato dal governo, in deroga al principio della divisione dei poteri, secondo il quale la funzione legislativa è riservata al Parlamento. Art.77 Cost. prevede che il governo li possa emanare in casi straordinari di necessità ed urgenza. Inefficacia ex tunc se non convertiti in legge entro 60gg.
Definizioni (2) DECRETO LEGISLATIVO: Norma dell’ordinamento giuridico emanata dal governo, espressamente delegato all’esercizio del potere legislativo dalle Camere, per mezzo di una legge detta “legge delega” (Atr.76 Cost.) REFERENDUM: Richiesta fatta al corpo elettorale affinché si pronunci su una norma giuridica già emanata o da emanarsi, rappresenta il più importante istituto di democrazia diretta.
Tipi di Referendum Esistono 4 tipi di referendum Costituzionale (o sospensivo), previsto per leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali (art.138 Cost.) Abrogativo, previsto per le leggi ordinarie dello Stato (art.75 Cost.) e per le leggi regionali (art.123 Cost.) Territoriale, previsto obbligatoriamente per modificazioni territoriali di Regioni, Province e Comuni (Artt. 132, 133 Cost) Consultivo, su questioni di particolare interesse, previsto solo a livello regionale o locale
Referendum Abrogativo Indetto per deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge. Può solo abrogare una disposizione legislativa, non introdurre precetti nuovi. Deve esser richiesto da 500.000 elettori o da 5 Consigli Regionali Art. 75 Cost dispone che hanno diritto a partecipare tutti i cittadini con i requisiti elettorali per la Camera dei Deputati La proposta referendaria si intende approvata se abbia partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto e sia stata raggiunta la metà più 1 dei voti validamente espressi (50 % + 1)
Referendum Costituzionale Art. 138 Cost. Proponibile solo per leggi costituzionali o di revisione della Costituzione approvate in seconda votazione a maggioranza assoluta dei componenti la camera, ma che non abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti stessi. Può essere richiesto da 1/5 dei membri di una Camera, 500.000 elettori o 5 Consigli Regionali. Referendum “sospensivo” perché la legge resta sospesa. Non è necessario raggiungere il quorum della maggioranza degli aventi diritto al voto
Non obbligatorietà del voto L’art.48 Cost. stabilisce che l’esercizio del diritto di voto costituisce un “dovere civico”. Le sanzioni amministrative comminate a coloro che non avessero votato, senza un giustificato motivo, sono state eliminate con il D.P.R. 534/1993. In tal modo è stato riconosciuto che nessun cittadino può essere costretto a recarsi alle urne, essendo il diritto di voto espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero che, come tale, non può in alcun modo essere “compresso” o sanzionato.