IRAP caratteristiche di Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Presupposto dell’IRAP - Nel 1997, come noto, è stata istituita l’imposta regionale sulle attività produttive (D.Lgs. 446/1997). - Presupposto dell’imposta è l'esercizio abituale di una attività - autonomamente organizzata - diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, ex art. 2, D.Lgs. 446/1997. Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Requisiti dell'autonoma organizzazione - Gli elementi che, anche considerati singolarmente, sono sufficienti a fare rilevare la presenza di un’autonoma organizzazione sono: . l'impiego, in modo non occasionale, di lavoratori dipendenti o collaboratori (non rileva l'eventuale prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali o artistiche e la presenza di tirocinanti); . l'utilizzo di beni strumentali che, per quantità o valore, eccedono le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Assoggettabilità IRAP Il principio fondamentale da considerare per l’applicabilità dell’imposta è quello della struttura organizzativa, che dovrebbe essere prevalente rispetto all’attività personale caratterizzata dall’impiego dell’intelligenza e della cultura. Solo se ricorrano determinati requisiti (notevoli beni strumentali, compensi a terzi, impiego di capitali) il reddito professionale sarà assoggettabile ad IRAP. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 45 del 13 giugno 2008, ha fornito chiarimenti sulla assoggettabilità ad IRAP o meno dei professionisti e di taluni piccoli imprenditori. Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Assoggettabilità IRAP - Come è noto, la Corte costituzionale con la sentenza 156/2001 ha escluso dall’IRAP i professionisti, ossia i contribuenti individuali esercenti arti e professioni, che svolgono la loro attività senza organizzazione di capitali o lavoro altrui. Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
L’introduzione dell’IRAP Esercizio abituale di attività autonomamente organizzata Produzione di beni Prestazione di servizi Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
L’introduzione dell’IRAP Art. 2425 c.c. Valore della produzione Costi della produzione Esclusioni: 1) Perdite su crediti 2) Costi del personale 3) Componenti finanziarie 4) Componenti straordinarie Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Compatibilità con le norme comunitarie - La Corte di Giustizia UE, è stata chiamata a decidere se tale tributo fosse in realtà un duplicato dell‘Iva; con la sentenza 3 ottobre 2006, n. C-475/03 si è espressa sulla compatibilità della disciplina italiana in materia di IRAP con le regole comunitarie. Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Applicazione regionale - L'imposta è applicata su base territoriale-regionale. La regionalità dell'imposta si realizza nella determinazione per regione del valore della produzione netta ivi prodotta. - La legge finanziaria 2008 contiene una importante "svolta" nella qualificazione e gestione dell'IRAP. - Infatti, è previsto che in attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'IRAP assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Periodo d'imposta - L'imposta è dovuta per periodi d'imposta a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. - Il periodo d'imposta è determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi. - L'imposta è indeducibile dalle imposte sul reddito. - L’imposta è divenuta parzialmente deducibile dalla imposte sul reddito, in misura pari al 10% della imposta versata nell’anno, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, solo se alla formazione della base imponibile hanno concorso spese per il personale e/o interessi passivi. Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Obblighi contabili - Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, i soggetti passivi devono osservare gli obblighi documentali e contabili ai quali sono tenuti ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto. - Per le violazioni in materia di obblighi contabili, si applicano le sanzioni previste in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Agostino Soave dottore commercialista in Salerno Soggetti passivi - le società per azioni, in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalla società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ( art. 73, lettere a e b, D.P.R. n. 917/1986 ); - le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate a norma dell' art. 5, comma 3, D.P.R. n. 917/1986; - le persone fisiche esercenti attività commerciali; - le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate ( art. 5, comma 3, D.P.R. n. 917/1986 ) esercenti arti e professioni; - i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all' art. 32, D.P.R. n. 917/1986, esclusi quelli con volume di affari annui non superiore a euro 7.000,00 esonerati dagli adempimenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell' art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero, a norma dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 34; - gli enti privati diversi dalle società residenti che non hanno per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciale di cui all' art. 73, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986; - le ONLUS (limitatamente all'attività commerciale eventualmente esercitata); - le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato ( art. 73, lettera d, D.P.R. n. 917/1986 ); - lo Stato e gli enti pubblici, comprese le Amministrazione autonome indicate nell' art. 74, D.P.R. n. 917/1986. Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Soggetti passivi - Segue - L'imposta è dovuta anche dalle imprese in liquidazione, mentre, in caso di fallimento, il presupposto impositivo si verifica solo in presenza di esercizio provvisorio. - Per i soggetti non residenti in Italia che svolgono l'attività produttiva in una regione italiana, l'imposta è dovuta solo quando l'esercizio dell'attività medesima si sia prolungato per un periodo di almeno tre mesi tramite una stabile organizzazione. Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, i soggetti non residenti determinano l'imposta in base ai consueti criteri. Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Valore della produzione netta - L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione. - Va anche rilevato che, con l'abrogazione dell'articolo 11-bis del D.Lgs. n. 446/1997, è stato eliminato il legame tra le variazioni effettuate ai fini delle imposte dirette e quelle IRAP nel senso che, a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2007, i componenti positivi e negativi, rilevanti per determinare la base imponibile IRAP, non devono essere considerati apportando le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi (articolo 1, comma50, lettera g) legge 24 dicembre 2007, n. 244). - Inoltre, l'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nel quadro EC della dichiarazione dei redditi, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Determinazione della base imponibile - Per le società e i soggetti IRES non esercenti attività bancaria o assicurativa la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9 (costi per il personale), 10, lettere c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni) e d (svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide), 12 (accantonamenti per rischi) e 13 (altri accantonamenti), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio. - Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate in precedenza. Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Agostino Soave dottore commercialista in Salerno Determinazione della base imponibile - Segue - Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: - le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo2425 del codice civile; - i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; - i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; - i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente; - gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro; - la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; - le perdite su crediti; - l'ICI. Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Determinazione della base imponibile - Segue - I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate in precedenza concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi. - Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai princìpi contabili adottati dall'impresa. Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Determinazione della base imponibile - Segue - Per le società di persone (società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate) e per le persone fisiche esercenti attività commerciali, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del Tuir, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo Tuir, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Determinazione della base imponibile - Segue - Non sono deducibili : - le spese per il personale dipendente e assimilato; - i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; - i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; - i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente; - gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro; - la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; - le perdite su crediti; - l'ICI. Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Determinazione della base imponibile - Segue - I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. - I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale. Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Determinazione della base imponibile - Segue - I soggetti in regime di contabilità ordinaria possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole previste per i soggetti IRES. - Il modello per la comunicazione dell'opzione è stato approvato con il Provvedimento 31 marzo 2008. - L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e deve essere comunicata, per il 2008, entro il 31 ottobre. - Tale scadenza costituisce comunque un fatto eccezionale: a decorrere dal 2009, resta ferma la scadenza fissata nel termine di 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si esercita l'opzione o la revoca ( Provvedimento Agenzia delle Entrate 29 maggio 2008 , n. prot. 86175/2008). - Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole esposte in precedenza; anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile. Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Determinazione della base imponibile - Segue - I soggetti in contabilità semplificata determinano la base imponibile con gli stessi criteri previsti per i soggetti in contabilità ordinaria e devono, pertanto, procedere alla riclassificazione dei componenti positivi e negativi, utilizzando lo schema di conto economico previsto dall' art. 2425 c.c. . - In particolare, si precisa che nella quantificazione della base imponibile è necessario fare riferimento ai componenti positivi e negativi "classificabili" nelle predette voci di conto economico. Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Determinazione della base imponibile - Segue - I soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, determinano il reddito d'impresa avvalendosi di regimi forfetari possono determinare il valore della produzione netta sommando i seguenti valori: 1. Ammontare del reddito d'impresa calcolato in base alla determinazione forfetaria; 2. Ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente; 3. Compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; 4. Compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; 5. Indennità e rimborsi ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica; 6. Interessi passivi. - Per tali soggetti, resta comunque ferma la facoltà di determinare la base imponibile con le regole fissate per le imprese esercenti attività d'impresa. - Dalla disciplina speciale per i contribuenti forfetari sono espressamente esclusi i soggetti che esercitano attività di agriturismo e che si avvalgono del regime forfetario di cui all' art. 5, legge n. 413/1991 . Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Determinazione della base imponibile - Segue - A seguito dell’abrogazione dell’art. 11 comma 3 D.Lgs. 446/97 le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento d’azienda restano fuori della base imponibile del tributo regionale. - Articolo 5, comma 3: le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Deduzione art. 11, comma 4-bis D. Lgs. 446/97 – soggetti IRES € 7.350 Soggetti: Imprese e professionisti Se la base imponibile è inferiore a € 180.759,91da Da ragguagliare ad anno Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Deduzione art. 11, comma 4-bis D. Lgs. 446/97 – soggetti IRES Base Imponibile Deduzione Fino a € 180.759,91 7.350 se supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91; 5.500 Se supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91 3.700 se supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91. 1.850 Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Deduzione art. 11, comma 4-bis D. Lgs. 446/97 – altri soggetti Base Imponibile Deduzione Fino a € 180.759,91 9.500 se supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91; 7.125 Se supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91 4.750 se supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91. 2.375 Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Deduzione art. 11, comma 4-bis1 D. Lgs. 446/97 € 1.850 per ogni dipendente max 5 Soggetti: Imprese e professionisti Se componenti positivi inferiori a € 400.000 Da ragguagliare ad anno Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Importi ammessi in deduzione dalla base imponibile (articolo 11, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997) - contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; - un importo pari a 4.600 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta (CUNEO FISCALE); - un importo fino a 9.200 euro su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (CUNEO FISCALE); - i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (CUNEO CONTRIBUTIVO); - le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo; - importo forfetario su base annua di € 1.850 per ogni dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti (comma 4-bis.1). Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Alternatività delle deduzioni e limite delle deduzioni Per ogni dipendente la fruizione delle deduzioni: - del c.d. “cuneo fiscale”; - del c.d.”cuneo contributivo”, è alternativa alla fruizione delle deduzioni: - delle spese per addetti alla ricerca e sviluppo, per apprendisti, per disabili e per il personale assunto con contratto di formazione lavoro; - della deduzione forfetaria pari ad € 1.850 per ogni dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti. Resta comunque ferma la deduzione dei contributi assicurativi obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro. Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse non può in ogni caso eccedere il limite rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro (art. 11, comma 4-septies). Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Deducibilità Irap 10% D. L. 185/2008. Il decreto legge n Deducibilità Irap 10% D.L. 185/2008. Il decreto legge n. 185/2008, apre alla parziale deducibilità, sia sull’Ires che sull’Irpef, dell'imposta regionale sulle attività produttive a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008. La misura è stata fissata al 10 per cento. La deduzione è fruibile dai soggetti che producono redditi d’impresa (società, enti, imprese individuali, banche, società finanziarie, imprese di assicurazione) o di lavoro autonomo, ivi compresi i soggetti che determinano la base imponibile secondo la disciplina recata dall’art. 5 del decreto IRAP per opzione o per regime naturale. La deduzione forfetaria nella misura del 10%, è riconosciuta a condizione che alla formazione del valore della produzione abbiano concorso spese per lavoro dipendente, oppure interessi passivi. Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Aliquote - L'aliquota differisce a secondo del settore economico di appartenenza delle imprese. - A partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2007, l'aliquota generale è del 3,9% (in precedenza era pari al 4,25% - articolo 1, comma 50, lettera h) legge 24 dicembre 2007, n. 244). - Inoltre, va ricordato che sulle aliquote vigenti a quella data, ciascuna regione ha la facoltà di aumentarle o ridurle, fino ad un massimo dello 0,9176%. Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Dichiarazione - Ogni soggetto passivo deve dichiarare, in ogni periodo d'imposta, i componenti che concorrono alla formazione della base imponibile al fine dell'imposta regionale sulle attività produttive, anche se non consegue alcun debito d'imposta. - La dichiarazione deve essere presentata con le stesse modalità previste per la dichiarazione Unico. - Pertanto, la dichiarazione IRAP deve essere presentata attraverso la dichiarazione unificata, con possibilità di compensare i versamenti. - Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione IRAP non può essere trasmessa in modo separato, ma dovrà essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. - I nuovi termini e modalità di presentazione saranno stabiliti da un apposito decreto (articolo 1, comma 52 legge 24 dicembre 2007, n. 244). Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Riscossione e versamento - Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali, l'imposta è riscossa secondo modalità e termini stabiliti per le imposte sul reddito. - Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta secondo le modalità previste per le imposte sul reddito a cui si rimanda. - Ai sensi dell' art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 sulla semplificazione fiscale, l'IRAP è compensabile, a partire dalla prima dichiarazione, con tutti gli altri tributi e contributi indicati nello stesso articolo. - L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta, se gli importi non superano euro 12. Agostino Soave dottore commercialista in Salerno
Riscossione e versamento - Ogni anno si deve procedere al versamento del saldo IRAP relativo all’anno precedente e all’acconto IRAP relativo all’anno in corso. L’acconto IRAP è pari al 99% del debito d’imposta risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente. Ciò significa che dobbiamo calcolare prima il 3,9%, poi di questa somma il 99%. L’importo così calcolato (99%) deve essere versato in due rate: - la prima, pari al 40% dell’acconto complessivo dovuto; essa è dovuta se superiore a 103,00 euro; - la seconda, pari al 60% dell’acconto complessivo dovuto oppure all’intero acconto dovuto se l’importo della prima rata non ha superato 103,00 euro Agostino Soave dottore commercialista in Salerno